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CONVENZIONE PER L INSERIMENTO DI DISABILI PSICHICI E SENSORIALI NELLA COMUNITA TERAPEUTICA STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA

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CONVENZIONE

PER L’INSERIMENTO DI DISABILI PSICHICI E SENSORIALI

NELLA COMUNITA’ TERAPEUTICA STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA

“CASA SABINA” DI PATTADA (SS)

Approvata con determinazione del responsabile del settore socioculturale n._______ del ________

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L'anno duemilaventi, il giorno _______ del mese di gennaio, TRA

il Comune di Palau, P. I.V.A n. 01373510906, rappresentato da Mauro Piga, nato a Sassari il 04/09/1967, il quale interviene nella sua qualità di responsabile del settore socioculturale

E

la Comunità terapeutica struttura residenziale riabilitativa Casa Sabina di Pattada, gestita dalla Villa San Giuseppe s.r.l. a socio unico, codice fiscale 02371190907, con sede legale in Via Malpighi, 1 - 07026 Olbia (SS), pec: villa.sangiuseppe@legalmail.it, rappresentata dal procuratore legale Gianmarco Cubeddu, nato a Olbia (SS) il 14/02/1987, codice fiscale:

CBDGMR87B14G015H, in qualità di Coordinatore di struttura;

PREMESSO CHE

- il Comune di Palau intende avvalersi del servizio a carattere residenziale, denominato

“Struttura residenziale psichiatrica”, con sede nel Comune di Pattada. Il servizio ha la finalità di accogliere soggetti con disabilità psichica e sensoriale, attraverso una soluzione abitativa protetta che prevede l’attivazione di progetti personalizzati, volti a garantire l’emancipazione della persona con l’obiettivo di favorire una vita autonoma. Attraverso l’inserimento in struttura si vuole favorire l’inclusione sociale e lo sviluppo delle autonomie, abilità e competenze sociali di persone che, per le loro patologie, necessitano di una specifica attenzione sociale;

- la Villa San Giuseppe s.r.l. gestisce la struttura residenziale psichiatrica “Casa Sabina”, in quanto regolarmente autorizzata all’esercizio con determinazione n. 797 del 31 luglio 2017 e n. 798 del 31 luglio 2017 della Direzione Generale della Sanità della Regione Sardegna ed accreditata definitivamente con determinazione n. 1337 del 20/11/2018 e determinazione n.1338 del 20/11/2018 della Direzione Generale della Sanità della Regione Sardegna;

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tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Palau, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, richiede alla Villa San Giuseppe s.r.l., gestore della Struttura residenziale psichiatrica “Casa Sabina”, le prestazioni relative all’accoglienza di numero uno utente in regime residenziale (completo ricovero) nel rispetto delle normative vigenti in tutela di persone sofferenti psichiche, nella Struttura denominata

“Casa Sabina” con sede in Pattada.

ART.2

La Villa San Giuseppe s.r.l. garantisce l’erogazione delle prestazioni tutelari, secondo gli standard individuati nel titolo III del Regolamento di attuazione della L.R n. 23/2005 della Regione Autonoma della Sardegna ed in particolare:

- assistenza tutelare diurna e notturna;

- approvvigionamento dei viveri e preparazione dei pasti con il coinvolgimento dell’utenza;

- servizio di lavanderia con il coinvolgimento dell’utenza;

- pulizia degli ambienti con il coinvolgimento dell’utenza;

- aiuto nella vita quotidiana per quanto concerne l’eventuale accompagnamento presso presidi sanitari o altri servizi pubblici;

- promozione di attività sociali e di animazione, adeguata alle caratteristiche degli ospiti, tese al mantenimento delle relazioni con l’esterno, con i familiari, i volontari ed i gruppi amicali;

- svolgimento delle attività programmate all’interno del piano personale d’intervento di ciascun utente-ospite;

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- collaborazione ed integrazione con le attività proposte all’interno della struttura “Casa Sabina”.

ART. 3

La Comunità si impegna a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione delle condizioni di autosufficienza degli utenti.

L’andamento delle attività espletate, le condizioni igienico-sanitarie, gli aspetti strutturali e gestionali, sono verificati periodicamente dal Servizio Sociale referente degli ospiti della Struttura, con le modalità previste dal regolamento comunale di attuazione.

ART. 4

Per l’espletamento delle prestazioni, il Comune di Palau affida mediante la stipula di questa convenzione, la gestione di n.1 utente inserito nella Struttura residenziale psichiatrica “Casa Sabina”.

Il personale operante nella struttura sarà composto dalle figure professionali previste dalla normativa vigente, così come il rapporto numerico operatore/utenti e nello specifico:

- n. 2 medici, di cui uno responsabile di struttura e uno psichiatra;

- n. 1 psicologo;

- n. 1 responsabile sociale;

- n. 4 educatori/tecnico della riabilitazione psichiatrica - n. 6 operatori socio assistenziali

- n. 2 infermiere professionali

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ART.5

L’impresa affidataria garantisce che mai, per nessun motivo, sarà fatto ricorso a pratiche lesive alla dignità personale degli utenti assistiti e che, per ogni ospite della struttura, provvederà a stipulare idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell’art. 1917 del c.c.

ART. 6

Gli utenti ospiti della struttura residenziale psichiatrica “Casa Sabina”” dovranno fruire delle normali prestazioni di carattere preventivo, curativo e riabilitativo presenti sul territorio e garantite dal SSN. Ciascun utente sarà seguito dal proprio medico di medicina generale.

Per gli ospiti residenti in Comuni differenti da quello di Pattada, si potrà richiedere l’assegnazione provvisoria di un medico di base per tutta la durata dell’inserimento.

Sarà compito dell’impresa affidataria del servizio:

- organizzare su ordine medico, il trasporto in struttura sanitaria pubblica degli ospiti necessitanti di cure;

- avere cura degli ospiti, far osservare una dieta e la regolare assunzione di terapia farmacologica prescritta dal medico;

- avvertire immediatamente le persone di riferimento degli ospiti ed i loro familiari in caso di gravità o pericolo di vita.

ART. 7

Il servizio sociale del Comune di Palau dovrà provvedere ad informare gli utenti e le loro famiglie dell’ammissione in struttura. Questi dovranno, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, confermare o meno l’intenzione di entrare in struttura. Se entro 7 giorni l’utente non comunica le proprie intenzioni, il silenzio verrà considerato come rinuncia al servizio. Sarà premura dei servizi sociali concordare con il Coordinatore della struttura

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residenziale – Casa Sabina” la data dell’inserimento di ogni eventuale Ospite attraverso formale richiesta.

Per quanto concerne le dimissioni, per qualsiasi motivo, della persona ospite si procederà di concerto tra il Comune ed il Coordinatore della struttura residenziale “Casa Sabina”.

ART. 8

Quale corrispettivo del servizio reso, il Comune di Palau riconosce la retta giornaliera, per ciascun ospite, di € 80.00 + iva se dovuta. Fanno parte integrante della retta tutte le spese generali di mantenimento ad esclusione di: vestiario, farmaci di fascia C, spese personali. Il pagamento della retta avverrà a seguito di presentazione di fattura entro 30 giorni.

Il Comune di Palau si impegna ad inoltrare al PUA della ATS di residenza richiesta di integrazione socio-sanitaria della retta così come previsto da Allegato alla Delib.G.R. n. 57/3 del 23.10.2008.

ART. 9

Questa convenzione avrà validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e potrà essere rinnovata su richiesta dei servizi sociali agli stessi patti e condizioni.

Le condizioni espresse con questo atto restano in essere anche se non sono presenti ospiti all’interno della struttura, ma garantisce la sua applicazione se il servizio necessita di eseguire uno o più inserimenti e la struttura abbia disponibilità di posti letto.

ART. 10

L’affidataria accetta che il Comune effettui, nella struttura assistenziale, controlli e verifiche del servizio erogato, a mezzo dei propri rappresentanti e/o dei propri organi tecnici con facoltà per gli stessi di colloquiare liberamente con le persone assistite e anche con quelle non assistite.

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ART. 11

In caso di violazione delle norme di cui al DPGR n. 145 del 23.08.1990 o di gravi inadempienze degli obblighi a carico dell’affidataria previsti dalla convenzione, esperite le necessarie verifiche e le dovute diffide, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della convenzione, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., dandone immediata comunicazione all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità.

ART. 12

Per ogni eventuale controversia nell’interpretazione ed esecuzione di questa convenzione che non possa essere risolta di comune accordo, il foro competente è quello di Tempio Pausania.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Palau Villa San Giuseppe s.r.l.

Il responsabile del settore socioculturale Il Procuratore Legale

Mauro Piga Gianmarco Cubeddu

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