SERVIZIO CONTRIBUTI ALLE SEDI COMPARTIMENTALI E SEZIONI
DISTACCATE E.N.P.A.L.S.
E VIGILANZA
LORO SEDI
CIRCOLARE N. 15 del 15.6.2001
Protocollo n. 10/CS
AI SERVIZI E UFFICI DELLA DIREZIONE
GENERALE
LORO SEDI
e, p.c. AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI SIGG. COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
OGGETTO: VIGILANZA PER LA GESTIONE DEL FONDO
SPECIALE PER CALCIATORI, ALLENATORI DI
Nuova misura del tasso di diffe- CALCIO E SPORTIVI PROFESSIONISTI
rimento e di dilazione per la AI SIGG. COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE
regolarizzazione dei debiti AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
contributivi ed accessori di
legge. LORO SEDI
Variazione misura della sanzioni
civili.
INTERESSE DI DIFFERIMENTO E DI DILAZIONE
Si comunica che, nella G.U. - serie generale - n.111 del 15.5.2001, È stato
pubblicato il provvedimento 10 maggio 2001 con il quale la Banca d'Italia, visto
l'art.2, comma 1, del D.Lgs. 24.6.98, n.213 e la delibera del Consiglio
direttivo della BCE del 10.5.2001, ha fissato nella misura del 4,50 per cento,
con decorrenza 15 maggio 2001, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare
per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per la
regolarizzazione dei debiti contributivi e relativi accessori di legge dovuti
dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza
obbligatoria.
Avuto riguardo alla determinazione assunta dalla Banca d'Italia, a far data
dal 15 maggio 2001, l'interesse di differimento e di dilazione per la
regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge È
fissato nella misura del 10,50 per cento ( tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 6 punti ai sensi dell'art.3, comma 4, del D.L. 318/96, convertito
nella legge 402/96).
Posto che la nuova misura del tasso di interesse, come sopra specificato,
deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento
presentate a partire dal 15.5.2001, si riporta, in allegato, un prontuario per
la determinazione della rata di ammortamento mensile.
SANZIONI CIVILI
La nuova misura del tasso di differimento e di dilazione per la
regolarizzazione dei debiti contributivi e relativi accessori implica
l'adeguamento anche dell'aliquota di calcolo delle sanzioni civili.
Pertanto, in attuazione delle norme previste dal nuovo regime sanzionatorio
introdotto dalla legge 23.12.2000, n.388 (v.circolare n.14 dell' 1.6.2001), la
misura delle sanzioni civili:
- È pari al tasso ufficiale di riferimento (4,50%) maggiorato di 5,5 punti e
quindi al 10% annuo, nei casi di mancato o ritardato pagamento dei
contributi il cui ammontare È rilevabile dalle denunce e/o registrazioni
obbligatorie (art. 116, comma 8, lettera a) ) e di denuncia spontanea della
situazione debitoria (prima di contestazioni o richieste da parte dell'Ente)
entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e
semprechÈ il versamento della contribuzione dovuta sia effettuato entro i 30
giorni successivi alla denuncia stessa (art.116, comma 8, lettera b),
secondo periodo),
- È pari al 30% annuo, nei casi di evasione contributiva accertata dall'Ente,
di denuncia della situazione debitoria, da parte degli interessati, oltre un
anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure di denuncia della
contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza ma senza che il
pagamento sia effettuato nei 30 giorni successivi alla denuncia stessa
(art.116, comma 8, lettera b) );
- È pari al tasso ufficiale di riferimento (4,50%) maggiorato di 5,5 punti e
quindi al 10% annuo, nei casi di mancato o ritardato pagamento dei
contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza
dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, semprechÈ il versamento della contribuzione sia effettuato
entro il termine fissato dall'Ente (art.116, comma 10).
Si ribadisce, da ultimo, che per le procedure concorsuali il riferimento al
"prime rate" deve intendersi sostituito da quello corrispondente al tasso di
riferimento (4,50%).
Per quanto riguarda, in particolare, l'efficacia temporale delle norme in
materia di regime sanzionatorio di cui alla citata legge 388/2000, si confermano
le disposizioni impartite con la circolare n.14 del 1ø giugno 2001 e si ricorda
che:
1) per i crediti contributivi già pagati alla data del 30 settembre 2000 le
sanzioni civili sono dovute nella misura e con le modalità previste dalla
legge 23 dicembre 1996, n.662,
2) per i crediti contributivi non ancora pagati alla data del 30 settembre 2000,
anche se riferiti a periodi precedenti a detta data, le sanzioni civili sono
dovute nella misura e con le modalità previste dalla legge 23 dicembre 2000,
n.388.
//FIRMATO//FDIRET
Prontuario per la determinazione della rata di
ammortamento mensile al tasso annuo del 10,50 %
N. rate coefficienti
1 1, 00875400000000
2 0, 50657510000000
3 0, 33918560000000
4 0, 25549370000000
5 0, 20528130000000
6 0, 17180860000000
7 0, 14790120000000
8 0, 12997250000000
9 0, 11602920000000
10 0, 10487580000000
11 0, 09575153000000
12 0, 08814899000000
13 0, 08171705000000
14 0, 07620485000000
15 0, 07142848000000
16 0, 06724993000000
17 0, 06356371000000
18 0, 06028778000000
19 0, 05735736000000
20 0, 05472062000000
21 0, 05233560000000
22 0, 05016798000000
23 0, 04818939000000
24 0, 04637622000000
25 0, 04470860000000
26 0, 04316975000000
27 0, 04174536000000
28 0, 04042316000000
29 0, 03919258000000
30 0, 03804446000000
31 0, 03697082000000
32 0, 03596468000000
33 0, 03501989000000
34 0, 03413106000000
35 0, 03329338000000
36 0, 03250257000000