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Antiriciclaggio: obbligo di adeguata verifica della clientela - Novità fiscali 10/12/2008

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Antiriciclaggio: obbligo di adeguata verifica della clientela - Novità fiscali 10/12/2008

Pubblicato il 10 dicembre 2008

INDICE

1) La Casa di riposo/Onlus può richiedere il pagamento della retta ai propri ospiti senza che perda tale qualifica di Onlus

IN EVIDENZA 2) Antiriciclaggio, l’obbligo di adeguata verifica della clientela

3) Detrazione del 55% per intervento su “portoni d’ingresso” condizionata al conseguimento degli indici di risparmio energetico

4) Acconti Ires e Irap: i codici tributo per la compensazione

1) La Casa di riposo/Onlus può richiedere il pagamento della retta ai propri ospiti senza che perda tale qualifica di Onlus

E’ compatibile con il fine solidaristico di una Onlus lo svolgimento di attività dietro pagamento.

La solidarietà non si manifesta solo con il sostegno economico, poiché si può manifestarsi nei confronti di persone anziane che per condizioni psicologiche, familiari, sociali o per particolari necessità assistenziali risultino impossibilitate a permanere nel nucleo familiare di origine.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 24883/2008.

Ad una casa di riposo Onlus è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus, per la venuta meno dei requisiti per il godimento della qualifica.

Secondo l’Agenzia delle Entrate il fine di solidarietà sociale non può essere perseguito se non nei confronti di soggetti che versino in condizioni di svantaggio economico.

Se, quindi, gli ospiti della casa per anziani pagano delle rette, cospicue o meno, ciò fa presupporre alle Entrate che manchi il fine solidaristico.

Viceversa, la Cassazione ha stabilito che la suddetta tesi dell’Agenzia delle Entrate è in contrasto con l’attuale normativa, che, invece, si limita a richiedere il perseguimento di finalità di solidarietà sociale quando le cessioni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La circostanza che le prestazioni siano fornite dietro corrispettivo non fa venire

meno il fine solidaristico, purché i destinatari versino in una delle previste condizioni di svantaggio.

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(Cassazione, Sezione Unite – sentenza n. 24883/2008, in Ratio non profit n. 3/2008)

2) Antiriciclaggio, l’obbligo di adeguata verifica della clientela

Ai fini della normativa antiriciclaggio, l’obbligo di adeguata verifica della clientela va osservato dal professionista nello svolgimento della propria attività (in forma individuale, associata o societaria):

quando la prestazione professionale abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di importo pari o superiore a 15.000 euro;

quando esegue prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, a prescindere dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;

tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile;

quando vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, a prescindere da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

quando sussistono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.

L’obbligo di adeguata verifica, inoltre, sussiste ogni qualvolta il professionista si trovi di fronte ad attività di origine poco chiara.

L’interpretazione della norma viene circoscritta a quelle ipotesi di evidente sospetto sulla reale finalità dell’operazione.

La prestazione rilevante ai fini dell’insorgere degli obblighi antiriciclaggio è esclusivamente quella che comporta una modifica della situazione giuridica (patrimoniale o finanziaria) del cliente (come nel caso della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe).

Allo stesso modo, considerata la citata definizione di “operazione”, vanno escluse tutte quelle prestazioni di mera consulenza che non determinano alcuna modificazione della situazione giuridica del cliente.

(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, circolare n. 8/IR del 1/12/2008)

3) Detrazione del 55% per intervento su “portoni d’ingresso” condizionata al

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conseguimento degli indici di risparmio energetico

L’intervento sui “portoni d’ingresso” non é di per sè significativo ai fini del conseguimento del risparmio energetico, finalità che richiede, invece, la connessa agevolazione fiscale.

Per conseguenza sulle relative spese si può applicare la detrazione d’imposta del 55% soltanto se il portone, inteso come lavoro eseguito sulle strutture opache consenta di conseguire gli indici di risparmio energetico specificamente richiesti per dette strutture opache o se, presentando le medesime componenti costruttive richieste per le finestre, possa essere considerato alla stregua di tale elemento, ossia se si tratti di una porta finestra.

Inoltre, la norma non richiede l’attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica.

Nel caso di specie, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste dalla specifica normativa che disciplina la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico, la certificazione rilasciata dal produttore può essere utile ai fini dell’applicazione dell’agevolazione soltanto se il portone d’ingresso che si intende sostituire presenti le caratteristiche tipologiche e costruttive proprie delle finestre, altrimenti, ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione, la rispondenza dell’intervento alle finalità di risparmio energetico deve essere attestata dalla specifica documentazione rilasciata dal tecnico abilitato.

Peraltro, la possibilità di fruire della detrazione del 55% delle spese sostenute per l’effettuazione di interventi di riqualificazione energetica é condizionato al rispetto degli adempimenti introdotti, dall’art. 29 del D.L. 28.11.2008, n. 185, al fine di verificare il rispetto del limite di spesa complessivamente previsto per le annualità 2009, 2010 e 2011.

In particolare, il comma 7 di tale art. 29 prevede che, per le spese sostenute nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti debbono inviare, nel rispetto di intervalli di tempo prestabiliti, una istanza in via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale comunica, entro 30 giorni dal ricevimento, l’esito della verifica effettuata.

Solo a seguito dell’assenso dell’Agenzia delle Entrate (che si intende non accordato quando, decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, non sia intervenuta esplicita risposta positiva) é possibile fruire della detrazione.

Il modello da utilizzare per la presentazione della richiesta di fruizione dell’agevolazione verrà approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 09/12/2008, n. 475/E)

4) Acconti Ires e Irap: Ecco i codici tributo per la compensazione

Pronti i codici tributo per recuperare in compensazione quanto versato in più a titolo di acconto Ires e Irap per il 2009.

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Il cd. decreto anti-crisi n. 185 del 29.11.2008, con l’art. 10, ha, infatti, previsto uno sconto di tre punti percentuali sugli acconti Ires e Irap in scadenza il 1° dicembre scorso.

Inoltre, per i tempi ristretti, ha introdotto, a favore dei contribuenti che hanno già pagato, la possibilità di compensare con l’F24 tali maggiori versamenti.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, istituito, con la risoluzione n. 476/E del 09.12.2008, i codici tributo per potere effettuare la compensazione con i versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre (per esempio, il pagamento dell’Iva mensile).

Pertanto, per consentire la fruizione del suddetto credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

– “2120” denominato “IRES – utilizzo in compensazione del credito d’imposta – articolo 10, comma 2, d.l.185/2008”;

– “3859” denominato “IRAP – utilizzo in compensazione del credito d’imposta – articolo 10, comma 2, d.l.185/2008”;

In sede di compilazione del modello F24, i codici vanno esposti rispettivamente nella sezione

“Erario” e nella sezione “Regioni”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, con l’evidenza, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, espresso nella forma AAAA.

Per il codice 3859 va indicato il codice regione, reperibile nella tabella “T0 codici delle regioni e province autonome” pubblicata nella sezione “Codici attività e tributo” del sito www.agenziaentrate.gov.it.

Inoltre, al fine di evitare possibili errori da parte dei contribuenti nell’utilizzo dei codici tributo e di ottimizzare le attività di controllo sui versamenti, la medesima risoluzione ha inibito la possibilità di esporre somme nella colonna “Importi a credito compensati” dei modelli F24, per i codici tributo di seguito elencati:

“2001” denominato “IRES – acconto prima rata”;

“2002” denominato “IRES – acconto seconda rata o in unica soluzione”;

“2112” denominato “IRPEG acconto prima rata”;

“2113” denominato “IRPEG acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”;

“3812” denominato “IRAP acconto prima rata”;

“3813” denominato “IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”;

“4033” denominato “IRPEF acconto prima rata”;

“4034” denominato “IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”;

“4723” denominato “Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate – articolo 127 IRPEF I° acconto”;

“4724” denominato “Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate – articolo 127 IRPEF II° acconto”;

“2115” denominato “Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate – articolo 127 IRPEG I° acconto”;

“2116” denominato “Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate – articolo

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127 IRPEG II° acconto”.

I codici istituiti e le modifiche effettuate sono operativamente efficaci a partire dal 16.12.2008.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 09/12/2008, n. 476/E)

A cura di Vincenzo D’Andò

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