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L adeguata verifica della clientela

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Academic year: 2022

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È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

L’adeguata verifica della clientela

di Ranieri Razzante

Aspetti generali

La disciplina degli obblighi di adeguata verifica della clientela costituisce il nucleo maggiormente innovativo della regolamentazione contenuta nel decreto legislativo n. 231. L’adeguata verifica, più che sostituire, ingloba e rafforza l’obbligo di identificazione della clientela già previsto nel previgente quadro normativo quale presupposto della registrazione dei dati. È da considerare con attenzione la circostanza secondo cui l’adeguata verifica non sostituisce l’identificazione della normativa previgente (legge n. 197/1991), ma la assorbe. Unica differenza la si riscontra nel fatto che, mentre l’identificazione si riassumeva (e si riassume) nell’acquisizione “anagrafica” dei dati del cliente, l’adeguata verifica mira ad arrivare allo scopo dell’operazione.

Il passaggio dall’identificazione all’adeguata verifica ha comportato maggiori oneri con riferimento alle modalità di svolgimento della fase di identificazione sia per gli intermediari che per i professionisti. Tali modalità, prima dell’avvento del decreto n. 231, erano concentrate esclusivamente sulla fase genetica del rapporto con il cliente; ora, sono estese all’intera durata del rapporto intermediario-cliente con conseguente incremento dei dati e delle informazioni da acquisire. Una delle novità principali in questo senso è l’introduzione dell’obbligo di censire anche il titolare effettivo del rapporto o dell’operazione e di fornire informazioni sullo scopo e natura del rapporto.

L’evoluzione dell’identificazione in adeguata verifica persegue la finalità di concentrare l’attenzione degli operatori sulle ipotesi di effettiva rilevanza, con il recepimento del principio comunitario dell’approccio basato sul rischio (c.d. KYC), in base al quale i destinatari delle norme individuano rapporti e controparti per i quali è ritenuto opportuno assumere un atteggiamento improntato a minore ovvero maggiore cautela, calibrando così anche l’onerosità degli adempimenti necessari per la corretta identificazione e verifica del cliente.

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Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente Criteri per la valutazione del rischio(art. 20, decreto n. 231/2007)

Con riferimento al cliente (profilo soggettivo)

natura giuridica

Prevalente attività svolta

Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o della prestazione professionale

Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte

Con riferimento all’operazione o alla prestazione professionale(profilo

oggettivo)

Tipologia dell’operazione o della prestazione professionale

Modalità di svolgimento dell’operazione o della prestazione professionale Ammontare

Frequenza delle operazioni e durata della prestazione professionale, in rapporto all’attività svolta dal cliente

Ragionevolezza dell’operazione o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente

Area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione

L’astensione

Prima di analizzare le norme del decreto riguardanti l’adeguata verifica, pare opportuno soffermarsi sull’obbligo di astensione, fissato dall’articolo 23 ed oggetto di recenti modifiche e chiarimenti da parte del MEF e della UIF.

Secondo quando disposto dal primo comma dell’art. 23, quando gli enti e le persone soggetti al decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’art. 18, comma 1, lett.

a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF. A tale articolo è stato poi aggiunto, grazie al D.lgs. n. 169/2012, correttivo del D.lgs. n. 141/2010, un comma 1-bis, secondo il quale, quando non è possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (cioè identificazione e verifica del cliente e del titolare effettivo e raccolta di informazioni su scopo e natura del rapporto o prestazione) relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, tutti i destinatari del decreto (banche, Poste, professionisti, assicurazioni, ecc.) devono restituire i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità al cliente, liquidandone il relativo importo tramite bonifico motivato su altro conto bancario indicato dal cliente. La norma è stata subito oggetto di censure. Per evitare problematiche operative e di esegesi normativa, il MEF, a distanza di poche ore dall’entrata in vigore del nuovo comma, lo sospendeva, anche a seguito di contatti intercorsi con l’Associazione Bancaria Italiana.

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È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente La sospensione veniva decretata dal Ministero in ragione soprattutto delle seguenti criticità operative:

• duplicazione della disposizione sull’astensione già prevista dall’art. 23, comma 1, del decreto antiriciclaggio;

• contraddittorietà della norma con quelle sull’utilizzo del contante che prevedono come il cliente possa sempre prelevare i suoi fondi;

• il cliente non può essere costretto ad aprire un conto bancario (se non ne ha uno) dove far pervenire i fondi del c.d. “bonifico motivato”;

• aumento delle segnalazioni di operazioni sospette in conseguenza dei “bonifici motivati” da parte dell’intermediario di destinazione dei fondi.

Con la sospensione il Dicastero comunque comunicava che le problematiche sarebbero state esaminate da un tavolo tecnico convocato appositamente e che, all’esito, avrebbe pubblicato una circolare a chiarimento della norma.

L’attesa circolare del MEF è stata poi effettivamente pubblicata il 30 luglio 2013 per fornire chiarimenti sulle modalità di applicazione della procedura di astensione e di restituzione dei fondi.

Il MEF ha chiarito come, per l’instaurazione di nuovi rapporti continuativi o per l’effettuazione di prestazioni occasionali, continui ad operare la previsione del comma 1 dell’articolo 23 che impedisce ex novo la costituzione del rapporto, l’effettuazione dell’operazione occasionale o l’esecuzione della prestazione professionale.

Per la clientela già acquisita, i destinatari possono graduare nel tempo l’applicazione della procedura prevista dal comma 1-bis, stante anche la previsione dell’art. 22 del decreto.

Il MEF ha quindi stabilito che sia necessario applicare il comma 1-bis dell’art. 23 in occasione di:

• operazioni occasionali e prestazioni professionali in corso di realizzazione,

soltanto nel caso in cui il destinatario degli obblighi abbia ricevuto disponibilità finanziarie di spettanza del cliente;

• rapporti nuovi non ancora perfezionati, solo nell’ipotesi in cui il destinatario degli obblighi abbia ricevuto disponibilità finanziarie di spettanza del cliente, scoprendo successivamente l’impossibilità di completare l’adeguata verifica;

• rapporti già instaurati, al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente, nel caso in cui il destinatario degli obblighi antiriciclaggio accerti di non essere in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.

Ad ogni modo, il MEF chiarisce come la procedura di restituzione debba essere attivata solo in caso di rapporti che presentano saldi attivi. In caso di attivazione della procedura, il destinatario che decida di astenersi invierà una segnalazione alla UIF solo laddove sussistano gli elementi di cui all’articolo 41 del citato decreto; l’inoltro, dunque, dipende dall’esito valutativo compiuto dal destinatario degli obblighi antiriciclaggio.

Si reputa, comunque, che i professionisti (quali destinatari della normativa), a differenza di quanto accadrà per gli intermediari finanziari, in caso di astensione (per impossibilità di effettuare/completare l’adeguata verifica) si limiteranno nella maggior parte dei casi a rinunciare al mandato professionale, non essendo spesso in possesso di fondi o titoli da dover restituire ai clienti; in caso contrario (cioè quando sono in possesso di fondi o titoli del cliente), dovranno adeguarsi alla procedura indicata dal MEF.

Prima di avviare la procedura di restituzione ex art. 23, comma 1-bis, il destinatario degli obblighi dovrà avviare una fase di interlocuzione con il cliente, rammentando allo stesso le conseguenze derivanti dall’impossibilità di completare l’adeguata verifica.

nel solo caso di definitiva impossibilità di effettuare o completare l’adeguata verifica, il destinatario invierà al cliente una comunicazione scritta con la quale:

• farà presente il proprio obbligo di astensione e l’esigenza di ottenere entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione l’indicazione delle coordinate di un conto corrente con determinate caratteristiche (conto corrente o conto titoli intestato o cointestato al cliente, aperto presso un intermediario nazionale, comunitario o soggetto al regime AML dei Paesi terzi equivalenti);

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• informerà il cliente che, in attesa delle coordinate del conto, sul rapporto (evidentemente il caso non riguarda i professionisti) saranno consentite solo le operazioni necessarie all’adempimento di obbligazioni assunte dal cliente o giunte a scadenza;

• informerà il cliente che, trascorso il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, non sarà possibile effettuare alcuna operazione e si provvederà a comunicare ai terzi interessati che non si eseguiranno ulteriori operazioni sul rapporto (evidentemente anche questo caso non riguarda i professionisti);

• informerà il cliente che gli eventuali moduli di assegno dovranno essere restituiti (il caso non riguarda i professionisti);

• informerà il cliente che, ricevuta l’indicazione del conto, sarà disposta la restituzione dei fondi.

Nell’ipotesi in cui il destinatario degli obblighi non ottenga l’indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione, provvederà a trattenere e a versare le disponibilità finanziarie su un conto infruttifero.

Come spesso accade in materia di antiriciclaggio, la procedura tiene conto delle peculiarità operative proprie degli intermediari finanziari e non fornisce chiarimenti ulteriori ai destinatari che non siano intermediari. Il professionista che si troverà dunque nella situazione di doversi astenere per impossibilità di effettuare l’adeguata verifica, dovrà adeguarsi per quanto possibile alla procedura indicata dal MEF.

La circolare del Ministero dispone, infine, che i destinatari debbano acquisire e conservare le informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate, con evidenza delle controparti e dei rapporti di destinazione. A tal riguardo, il provvedimento UIF del 6 agosto 2013 individua il contenuto delle informazioni che gli obbligati dalle norme antiriciclaggio devono acquisire e conservare. Con riferimento a ciascuna operazione di restituzione, a prescindere dall’importo, gli obbligati dovranno conservare pertanto le seguenti informazioni. In primo luogo saranno conservate la data, l’importo e la tipologia dell’operazione di restituzione. Dovranno poi conservarsi i dati identificativi del cliente, degli eventuali cointestatari e, se presente, dell’esecutore. In più, si dovranno acquisire e conservare le informazioni sui titolari effettivi, nel caso in cui l’astensione stessa non sia determinata dall’impossibilità di identificarne e verificarne l’identità.

Ancora, la UIF potrà verificare gli estremi del rapporto o dei rapporti in favore dei quali è effettuata l’operazione di restituzione, l’intermediario finanziario presso il quale questi sono aperti e l’eventuale indicazione del Paese di destinazione delle disponibilità finanziarie. Infine, laddove siano noti, dovranno essere conservati, sempre in ragione di un successivo controllo della UIF, i dati identificativi dei cointestatari del rapporto in favore del quale il cliente ha chiesto di effettuare l’operazione di restituzione.

L’adeguata verifica per professionisti e revisori contabili

Il decreto antiriciclaggio detta una norma ad hoc riguardante l’adeguata verifica per professionisti e revisori contabili. Secondo quanto disposto dall’articolo 16, infatti, i professionisti di cui all’articolo 12 del decreto osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi.

1 Quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro.

2 Quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata.

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È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 3 Tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile.

4 Quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile.

5 Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.

I revisori contabili osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente nei casi di cui ai precedenti punti 1, 4 e 5.

Ovviamente, per notai ed avvocati, resta ferma la soggezione all’obbligo di adeguata verifica soltanto nelle fattispecie indicate dall’art. 12, comma 1, lett. c). Allorquando l’attività del notaio o dell’avvocato rientrerà nelle fattispecie indicate dall’art. 12, comma 1, lett. c), questi dovrà effettuare l’adeguata verifica considerando i casi indicati nel summenzionato art. 16.

Modalità di applicazione dell’obbligo di adeguata verifica

L’obbligo di adeguata verifica consiste, indifferentemente per professionisti e intermediari, nelle attività riportate nell’articolo 18 del decreto:

• identificazione del cliente e verifica dell’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Per documenti di identità si intendono: la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare (art. 1, D.P.R. n. 445/2000). Per l’Italia, sono equipollenti alla carta d’identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da un’amministrazione dello Stato (art. 35, D.P.R. n. 445/2000) ed in corso di validità;

• identificazione dell’eventuale titolare effettivo e verifica dell’identità di questo. Qualora il soggetto da identificare sia una persona fisica, i dati da ottenere sono i seguenti: nome, cognome, luogo, data di nascita, indirizzo della residenza o del domicilio, codice fiscale, gli estremi del documento di identificazione.

Qualora si sia in presenza di soggetti diversi dalle persone fisiche, si dovranno ottenere: denominazione, sede legale, codice fiscale;

• reperimento di informazioni sullo scopo e natura prevista del rapporto continuativo;

• monitoraggio costante nel corso del rapporto continuativo, attraverso l’analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto, in modo tale da verificare che le transazioni siano compatibili con la conoscenza che l’ente (o la persona tenuta all’identificazione) ha del cliente, della sua attività, del suo profilo di rischio.

L’adeguata verifica richiede alcune attività ulteriori rispetto alla “mera” identificazione del cliente. In questo senso, una delle maggiori novità del decreto n. 231 sta nell’obbligo di individuazione del titolare effettivo.

In base a quanto disposto dall’articolo 2 dell’allegato tecnico al decreto n. 231 1, il titolare effettivo può essere la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’allegato tecnico al decreto stesso. Dunque, è titolare effettivo la persona fisica (o le persone fisiche) che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto del 25% + 1 delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore (sempre a patto che non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti), o la persona fisica (o le persone fisiche) che esercita in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica.

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È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente Nel caso in cui il cliente fosse un’entità giuridica (fondazioni, trust, ecc.), per titolare effettivo intenderemo la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica, se i futuri beneficiari sono già stati determinati; la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica, se i beneficiari non sono ancora stati determinati; la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica.

È bene evidenziare come il criterio del 25% più 1 delle quote sociali sia esemplificativo ed atto a supportare gli obbligati nell’individuazione del titolare effettivo in casi limite o allorquando non vi siano altri elementi per individuarlo.

Si deve comunque ricordare come, ai sensi dell’articolo 21 del decreto antiriciclaggio, i clienti sono tenuti a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Secondo quanto disposto dall’articolo 55, comma 2, del D.lgs. n. 231/2007:

Normativa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.

Il cliente, in sostanza, si assume la piena responsabilità sui dati ed informazioni rilasciati in sede di adeguata verifica grazie alla sottoscrizione dell’apposito modello. Di più, l’art. 55, comma 3, D.lgs. n. 231/2007 stabilisce come l’esecutore dell’operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false sia punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

L’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo è svolta alla presenza del professionista o di un dipendente o collaboratore e del cliente, mediante un documento di identità non scaduto, ed è eseguita al momento dell’accettazione dell’incarico. non è richiesta la presenza fisica dell’eventuale titolare effettivo.

Si ricorda che sono validi per l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del D.P.R. n. 445/2000. Per l’identificazione di soggetti non comunitari, si può procedere all’acquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno.

Come anticipato, all’atto dell’identificazione i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l’identificazione dei soggetti per conto dei quali operano. Per questo le indicazioni dei clienti “fanno fede” su quanto previsto in atti, poiché ben potrebbe darsi il caso di titolari effettivi diversi dai soci che posseggano partecipazioni di maggioranza.

Se il cliente è una società o un ente, occorre verificare l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere.

Contestualmente all’identificazione del cliente, è effettuata l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo; è imposta, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Al fine di agevolare l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo, i destinatari di tale obbligo possono ricorrere all’utilizzo di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi; possono chiedere ai propri clienti i dati pertinenti o, comunque, ottenere le informazioni in altro modo. Ovviamente, tale modalità dovrà seguirsi nel momento in cui non è oggettivamente possibile acquisire dati ulteriori sulle persone che, di diritto o di fatto, sono i titolari delle società.

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Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente Con nota del 9 aprile 2009, n. 29165, il MEF ha chiarito che nei confronti delle società fiduciarie trovano piena applicazione gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I, del D.lgs. n. 231/2007. Per un maggiore approfondimento riguardante l’applicazione degli adempimenti antiriciclaggio per le società fiduciarie, si veda la circolare indirizzata da Assofiduciaria a tutte le associate del 27 settembre 2010 ed avente ad oggetto

“D.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 – Direttiva 2008/48/CE”.

Ai sensi dell’art. 18, lett. a) e b), del citato decreto, l’obbligo di adeguata verifica della clientela deve essere adempiuto sia nei confronti della società fiduciaria, sia nei confronti del fiduciante quale titolare effettivo.

Qualora l’obbligato non sia in grado di identificare il fiduciante, si richiama l’attenzione sulla circostanza che, in base all’art. 23, comma 1, sussiste l’obbligo di astenersi dall’eseguire la prestazione richiesta ed il soggetto tenuto deve altresì valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF. La norma, dopo aver prescritto che il momento in cui effettuare l’identificazione del titolare effettivo coincide, temporalmente, con l’identificazione del cliente e che non è richiesta la presenza fisica del titolare effettivo, impone l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente stesso.

Nella pratica, l’obbligato per l’identificazione potrà avvalersi delle risultanze del registro delle imprese o farsi rilasciare una dichiarazione scritta dal cliente che contenga l’indicazione del titolare effettivo ovvero individuarlo attraverso la valutazione critica di documenti di cui sia in possesso in ragione dell’operazione da compiere. Va sottolineato che la figura del titolare effettivo, se ha come punto di riferimento una persona giuridica, un ente, un trust (e figure assimilate), è testualmente riconducibile esclusivamente ad una o più persone fisiche, ma non a enti o persone giuridiche, dovendo l’obbligato, qualora il destinatario degli effetti risulti una persona giuridica, far luogo ad ulteriori verifiche a ritroso sino ad arrivare alla persona fisica destinataria ultima degli effetti dell’atto e che in ultima istanza esercita il potere di controllo e di direzione.

All’esito delle verifiche in discorso potrà, comunque, emergere l’inesistenza di una persona fisica (o di più persone fisiche) che abbia un potere di direzione e controllo rispetto ad altri partecipanti all’entità giuridica, così come potrà accadere che l’obbligato non sia in grado, attraverso visure presso i pubblici registri ovvero con i mezzi in suo possesso, di pervenire ad un’identificazione certa del titolare effettivo. In questa ipotesi ci si dovrà attenere alla dichiarazione resa dal cliente ovvero ai documenti acquisiti e, qualora ci siano fondati elementi di sospetto sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla congruità dei dati emergenti dai pubblici registri, astenersi e segnalare l’operazione all’autorità competente.

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Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente A titolo meramente esemplificativo, si ricorda come non esista la figura del titolare effettivo nei condomini, enti ecclesiastici, società quotate, cooperative e consorzi o enti della Pubblica Amministrazione.

Adempimento Modalità di adempimento

Identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo

– Contestualmente all’identificazione del cliente; – per le persone

giuridiche, i trust e sogget-ti giuridici analoghi, adottando misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo si può decidere di fare ricorso a pubblici registri,

elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque conte-nenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere informazioni in altro modo.

Informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dalla prestazione professionale

L’art. 19 non prevede specifiche modalità

di esecuzione. Tuttavia, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 21, i clienti devono fornire sotto la propria responsabilità tutte le infor-mazioni necessarie e aggiornate per

con-sentire ai destinatari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Controllo costante nel corso della presta-zione professionale

– Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l’ente o la persona tenuta all’identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi

– aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute.

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Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente Obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica

In base al rischio, più o meno elevato, gli obblighi di adeguata verifica della clientela possono assumere forme semplificate o rafforzate.

La legge prevede i casi in cui i soggetti obbligati sono tenuti ad applicare misure semplificate di adeguata verifica a determinate categorie di clienti e a determinate categorie di prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio di proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. Di contro, enti e persone soggetti al decreto n. 231/2007 sono obbligati ad applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e nei casi specifici riportati in dettaglio nell’articolo 28 del decreto.

Per adeguata verifica semplificata s’intende la possibilità per i destinatari del decreto n. 231 di non effettuare l’adempimento (e conseguentemente di non effettuare registrazioni) nel caso in cui i clienti rientrino in una delle categorie sotto menzionate.

Gli obblighi semplificati (art. 25), ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell’art. 15, alla lettera d) dell’art. 16 ed alla lettera c) dell’art. 17 (ossia quando sussista comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia), sono applicati:

• se il cliente è un intermediario finanziario menzionato all’articolo 11, comma 1, e comma 2, lett. b);

• se il cliente è un intermediario finanziario comunitario soggetto alla direttiva 2005/60/CE;

• se il cliente è un intermediario finanziario di uno Stato extracomunitario che impone il rispetto di obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e prevede il controllo del rispetto di tali obblighi;

• se il cliente è una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;

• se il cliente è un ufficio della Pubblica Amministrazione o un’istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione Europea, ai trattati sulle Comunità Europee o al diritto comunitario derivato;

• in relazione a contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;

• in relazione a forme pensionistiche complementari disciplinate dal CAP (codice delle assicurazioni private), a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all’articolo 14 del medesimo codice e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;

• in relazione a regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non successivamente al decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;

• in presenza di moneta elettronica nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l’importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull’importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2000/46/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a

1.000 euro, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006;

• in relazione a qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea.

Quanto agli obblighi rafforzati (art. 28), questi vengono applicati dai professionisti nei seguenti casi.

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Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente Intanto, qualora il cliente non sia fisicamente presente. In tale caso è necessario applicare una delle seguenti misure:

• accertare l’identità del soggetto tramite documenti, dati o informazioni supplementari;

• adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti;

• • assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

• In relazione a prestazioni professionali con persone politicamente esposte (PEPs). I destinatari del decreto devono:

• stabilire procedure adeguate basate sul rischio, al fine di determinare se il cliente sia o meno una persona politicamente esposta;

• assicurare costantemente un controllo sulla prestazione professionale.

La figura della “persona politicamente esposta” è un’altra novità apportata dal decreto. Si ritengono tali, ai sensi dell’art. 1 dell’allegato tecnico, i residenti di altri Stati comunitari o extracomunitari che rivestono o hanno rivestito importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami. La qualificazione come PEPs assume rilievo sia per il cliente che per il titolare effettivo. Ciascun intermediario definisce le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientri nella nozione di persona politicamente esposta; l’intensità e l’estensione delle verifiche vanno rapportate al grado di rischio associato ai diversi prodotti e transazioni richiesti, secondo il principio di proporzionalità. Al fine di individuare se un dato cliente o titolare effettivo rientri nella nozione di PEPs, i destinatari, oltre ad ottenere le pertinenti informazioni dal cliente, possono avvalersi di ulteriori fonti, quali ad esempio siti internet ufficiali delle autorità dei Paesi di provenienza, database di natura commerciale.

Va ricordato che non esiste un elenco ufficiale di PEPs, per cui bisognerà rifarsi a banche dati elaborate da società specializzate. A quest’ultimo problema si può ovviare (anche se solo in parte) mediante la richiesta dell’informazione al soggetto cliente, che inserirà nella scheda di adeguata verifica una apposita “crocetta”

nell’elenco (che si consiglia di predisporre).

Il nuovo provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica (Banca d’Italia 3 aprile 2013), il quale però, lo si ripete, non si applica ai professionisti, precisa che le misure rafforzate vadano assunte anche nei seguenti casi:

• nel caso di operazioni di versamento di contanti o valori provenienti da altri Stati;

• qualora sia inviata alla UIF la segnalazione di operazione sospetta: in tal caso, il destinatario applica misure rafforzate almeno fino a quando la UIF comunichi di non aver dato alcun seguito alla segnalazione; in ogni caso, le misure rafforzate possono essere non applicate o successivamente dismesse, se il destinatario escluda, in virtù di un’autonoma valutazione in base al rischio, l’esistenza di un elevato pericolo di riciclaggio;

• in relazione al ricorso a prodotti, operazioni, tecnologie che possano aumentare il rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo (ad es., favorendo l’anonimato). A tal fine, gli intermediari si avvalgono delle informazioni sulle tipologie operative e sulle tendenze evolutive riguardanti il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo pubblicate dalle competenti organizzazioni internazionali e dalle autorità nazionali. Gli intermediari si avvalgono altresì degli indicatori di anomalia delle operazioni potenzialmente sospette e dei modelli e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dalla UIF ai sensi dell’articolo 6 del decreto antiriciclaggio;

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• in caso di utilizzo di banconote di grosso taglio (200 e 500 euro) per somme complessivamente superiori a 2.500 euro.

Presupposti Adempimenti

Rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

La norma non delinea specifici adempi-menti, diversi ed ulteriori rispetto a quelli in cui si sostanzia l’adeguata verifica ordinaria. Ciò significa che l’operatore dovrà adotta-re i soliti adempimenti, ma in modo più rigoroso e vigile, ad es. non limitandosi ad acquisire informazioni tramite il cliente in sede di

identificazione ma acquisendo ulteriori dati e conferme attraverso registri di enti pubblici.

Il cliente non è fisicamente presente – Accertare l’identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supple-mentari;

– adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei

documenti o richiedere una

certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario;

– assicurarsi che il primo pagamento dell’operazione sia stato effettuato tra-mite un conto intestato al cliente presso un istituto creditizio.

Operazioni o prestazioni professionali con persone

politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario

– Stabilire procedure basate sul rischio per definire se il cliente sia persona politicamente esposta;

– adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati;

– assicurare un controllo continuo e rafforzato della prestazione

professionale.

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Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente Adeguata verifica da parte di terzi

L’articolo 30 del decreto, riguardante le modalità per l’assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica della clientela, riprende le disposizioni di cui al regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 142/2006 in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari. L’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela può essere demandato a soggetti terzi, ferma la piena responsabilità in capo al destinatario tenuto all’osservanza di detti obblighi. Il ricorso ai terzi è consentito per tutte le fasi dell’adeguata verifica, ad eccezione del controllo costante dell’operatività. Gli obblighi di adeguata verifica si considerano soddisfatti attraverso un’idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli, in proprio, in presenza del cliente in relazione ad un rapporto continuativo o in relazione al conferimento d’incarico a svolgere una prestazione professionale. L’attestazione deve essere riconducibile al terzo attestante (intermediario, professionista, ecc.), attraverso accorgimenti idonei e deve essere trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente. L’attestazione deve espressamente confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell’attestante, in relazione alle varie attività effettuate.

L’articolo precisa che gli obblighi in questione si ritengono comunque assolti, anche se non in presenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi/professionali e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona:

• intermediari finanziari presenti all’art. 11, comma 1, nonché le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;

• enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell’Unione Europea;

• banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;

• professionisti di cui all’art. 12, comma 1, ed art. 13, comma 1, lettera b), nei confronti di altri professionisti.

In sostanza, il professionista potrà accettare l’attestazione di un altro professionista o di uno degli intermediari sopra elencati, ma non potrà rilasciare l’attestazione se non ad altri professionisti. Un intermediario non può accettare l’idonea attestazione di un professionista quale adeguata verifica da parte di terzi.

L’attestazione deve essere idonea a confermare l’identità del soggetto che deve essere identificato, nonché l’esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

L’attestazione, appena accennata, può anche consistere nel “bonifico qualificato”. Essa non può mai essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese. Qualora si presentino, in qualunque momento, perplessità sull’identità del cliente, i soggetti obbligati devono compiere una nuova identificazione che dia certezza sull’identità del cliente.

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Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente L’attestazione può altresì consistere nell’invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell’intermediario che abbia provveduto all’identificazione mediante contatto diretto.

Oggetto dell’esonero Presupposto Caratteristiche dell’attestazione Esonero dagli

adempimenti di identificazione del cliente e del titolare effettivo, nonché quello relativo all’acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura della prestazione

professionale

Quando viene fornita un’ido-nea attestazione da parte di uno dei seguenti soggetti con i quali il cliente abbia già conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona:

– intermediari finanziari, di cui all’art. 11, comma 1, del decreto n.

231/2007;

– enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell’UE, nonché banche con sede legale ed amministrativa in Stati extracomunitari con misure equivalenti a quelle della direttiva 2005/60/CE. Tuttavia, nel caso in cui sorgano – in qualunque momento – dubbi sull’identità del cliente, è richiesto ai soggetti obbligati di procedere ad una nuova identificazione.

L’attestazione:

– deve essere idonea a confermare l’identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso il professionista attestante, nonché l’esattezza delle informazioni

comunicate a distanza;

– può consistere

nell’invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell’intermediario che

ha provveduto all’identificazione

mediante contatto diretto;

– può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall’operatore che deve procedere

all’identificazione;

– non può essere

rilasciata, in nessun caso, da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.

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La circolare n. 83607/2012 della Guardia di Finanza

Riportiamo di seguito uno stralcio della circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012 in tema di adeguata verifica della clientela.

Adeguata verifica dei clienti Selezione del campione

La pattuglia operante ha cura di selezionare un idoneo e rappresentativo campione di operazioni e/o prestazioni professionali perfezionate nel contesto dell’attività istituzionale esercitata dal professionista, potenzialmente da assoggettare al preliminare obbligo di adeguata verifica.

A tal fine, è opportuno richiedere:

• un elenco anagrafico dei clienti (c.d. “schermata anagrafica clienti”) e conoscere, qualora possibile, la data di conferimento dell’incarico professionale, nonché i processi logici di adeguata verifica riscontrando il tutto tramite visione ed acquisizione di evidenze documentali a supporto;

• un elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali, distinte per rilevanza di importi;

• in caso di studi di piccole dimensioni, anche i fascicoli dei clienti.

Pertanto, in ragione di tale documentazione, l’individuazione del campione potrà ricadere su operazioni/prestazioni professionali riconducibili a nominativi di clienti (persone fisiche o giuridiche):

• maggiormente ricorrenti nell’attività svolta dal professionista ispezionato;

• non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali;

• che hanno richiesto l’esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo;

• che ricorrono frequentemente al denaro contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all’oro;

• che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato;

• nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti “Paesi terzi equivalenti” ai fini antiriciclaggio;

• che presentano:

▪ da una preventiva consultazione delle banche dati in uso al Corpo o dello SDI delle Forze di polizia, precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto;

▪ da un preliminare esame del fascicolo personale custodito dall’operatore, profili di incongruenza tra l’importo dell’operazione posta in essere e la pro- pria capacità reddituale e patrimoniale;

• catalogati quali “persone politicamente esposte”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. o), del decreto legislativo n. 231/2007.

Particolare attenzione andrà riservata altresì alle prestazioni professionali a lett. o), del decreto legislativo n. 231/2007.

Particolare attenzione andrà riservata altresì alle prestazioni professionali attinenti alla consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe.

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Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente Riscontri documentali

Rispetto al campione selezionato, l’unità operativa acquisisce tutta la documentazione conservata dal professionista ispezionato ai sensi della normativa antiriciclaggio, ovvero quella detenuta ad altro titolo dal medesimo ma comunque ritenuta rilevante ai fini di una compiuta ricostruzione dell’effettiva operatività della clientela e del relativo profilo rischio. Altri incroci e riscontri potranno essere possibili attraverso l’esame degli strumenti informatici in uso al professionista oggetto del controllo, ed in particolare mediante le e mail e gli altri documenti eventualmente acquisiti in sede di accesso. In un primo momento, l’unità operativa accerta, in relazione alle operazioni/prestazioni professionali riconducibili ai clienti selezionati, la procedura antiriciclaggio posta in essere dal professionista, verificando, cioè, se i casi in esame:

• siano stati sottoposti all’applicazione degli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica dei clienti;

• • in caso positivo, siano stati ricondotti correttamente alle fattispecie che impongono l’applicazione degli obblighi “ordinari” di adeguata verifica della clientela, oppure in quelli di verifica “semplificata”,

“indiretta” o “rafforzata”. Ciò significa che:

• in presenza dei presupposti soggettivi o oggettivi richiesti dall’art. 25 del decreto 231/2007, si accerta se l’operatore abbia applicato correttamente gli obblighi “semplificati”;

• in presenza dei requisiti ex art. 28, comma 3, del decreto 231/2007, si accertala procedura adottata per l’applicazione degli obblighi di verifica “indiretta”;

• in caso di sussistenza dei requisiti ex art. 28, commi 2, 4 e 5, del decreto231/2007, si riscontra la corretta applicazione degli obblighi di adeguata verifica “rafforzata”;

• negli ulteriori casi, in assenza delle condizioni necessarie per l’applicazione di obblighi semplificati, indiretti o rafforzati, si verifica se le operazioni/rapporti continuativi oggetto di esame siano state sottoposte a verifica “ordinaria”.

Un ulteriore controllo può essere effettuato qualora l’operatore si sia avvalso per l’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica di soggetti “terzi”.

Verifica “semplificata”

Nel caso in cui il professionista abbia fatto ricorso alla verifica “semplificata”, che comporta l’esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, si accerta se:

• sussistono i presupposti soggettivi o oggettivi ex art. 25 del decreto 231/2007; in questo senso, coerentemente con quanto sancito dall’art. 25, comma 4, del medesimo provvedimento legislativo occorre appurare se il soggetto ispezionato abbia raccolto informazioni sufficienti per stabilire se il cliente potesse beneficiare di tali esenzioni; riscontri documentali, escussioni in atti del professionista costituiranno gli strumenti per approfondire simili circostanze;

• pur in presenza dei presupposti soggettivi, sussistevano quelle circostanze in presenza delle quali diventava necessario applicare sempre l’adeguata verifica ordinaria (sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero fondato motivo di ritenere che l’identificazione effettuata non sia attendibile o non consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie).

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Verifica “indiretta”

Qualora il soggetto ispezionato abbia utilizzato la procedura di verifica “indiretta”, la pattuglia operante accerta se la fattispecie oggetto di controllo rientri in una delle circostanze richieste dalla legge ex art. 28, comma 3, del decreto 231/2007.Particolare attenzione va posta qualora la procedura sia stata adottata perché il cliente è stato già identificato per un’operazione o una prestazione professionale già in essere.In tale circostanza, si può:

• accertare l’esistenza dell’operazione o della prestazione professionale in essere presso il professionista;

• verificare le modalità di effettuazione dell’identificazione e degli altri obblighi di adeguata verifica per quell’operazione o prestazione professionale;

• appurare se le informazioni che sono utilizzate per la verifica “indiretta” siano state comunque aggiornate dall’operatore.

Verifica “rafforzata”

In caso di ricorso alla verifica “rafforzata”, la pattuglia accerta se siano stati posti in essere gli ulteriori adempimenti richiesti dall’art. 28 del decreto 231/2007.In particolare:

• qualora il cliente non sia stato fisicamente presente nel momento dell’identificazione, si verifica se la sua identità sia stata accertata correttamente tramite altri documenti, dati o informazioni supplementari; ovvero se siano state adottate misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o ancora se la modalità del primo pagamento sia avvenuta tramite un conto del cliente accesso presso un ente creditizio;

• in caso di “persona politicamente esposta”, si accerta se l’avvio del rapporto professionale con tali clienti sia stato autorizzato, ovvero siano state adottate misure adeguate per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto o nell’operazione, o ancora se sia stato effettuato un controllo continuo nel corso dell’intera durata della relazione professionale con il cliente;

• in caso di rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, occorre riscontrare gli ulteriori adempimenti posti in essere dal professionista, atteso che – in questa circostanza – la norma non delinea specifici adempimenti, aggiuntivi rispetto a quelli in cui si sostanzia l’ordinaria adeguata verifica della clientela.

Verifica “ordinaria”

Per gli obblighi “ordinari” di adeguata verifica, si procede ad appurare la corretta modalità di esecuzione degli adempimenti di legge, ai sensi dell’art. 19 del decreto 231/2007.Si soffermerà l’attenzione, innanzitutto, sull’identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo, appurando il rispetto degli adempimenti relativi a:

• la tempistica di esecuzione. Per detto ambito, l’unità operativa verifica se:

▪ il cliente ed il titolare effettivo siano stati identificati prima del conferimento dell’incarico professionale o dell’esecuzione dell’operazione. Per la clientela già acquisita, si accerta il rispetto delle procedure previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28108 del 6 aprile 2009;

▪ il titolare effettivo sia stato identificato contestualmente al cliente, ed in caso di persone giuridiche, trust e soggetti giuridici analoghi (fiduciarie), se siano state adottate misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente; si accerta, pertanto, se siano state adottate tutte le modalità necessarie per conoscere il titolare effettivo, dal ricorso ai pubblici registri, agli elenchi o ai documenti conoscibili da chiunque, fino alle informazioni fornite dal cliente ai sensi dell’art. 21 del decreto 231/2007;

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• modalità di esecuzione. Più in concreto si tende ad appurare se l’identificazione del cliente e del titolare effettivo sia avvenuta eventualmente mediante un documento d’identità non scaduto all’epoca del controllo, e qualora il cliente sia una società o un ente, se l’operatore abbia verificato anche l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza, acquisendo le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere. Subito dopo, si procede ad appurare l’applicazione degli adempimenti di:

• acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura dell’operazione o della prestazione professionale: il fascicolo personale del cliente dovrebbe contenere, a tal riguardo, le informazioni richieste dalla legge, tra cui eventuali dichiarazioni fornite direttamente dal cliente ex art. 21 del decreto 231/2007.

Sotto questo profilo, occorre prestare attenzione anche ad eventuali ipotesi di responsabilità penale ex art.

55, comma 3, del decreto 231/2007 a carico del cliente che ha omesso intenzionalmente o ha fornito falsamente, eventualmente in concorso ex art. 110 c.p. con collaboratori/dipendenti dell’intermediario, di fornire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo. L’acquisizione di dichiarazioni del cliente e del dipendente dell’ispezionato e l’esame di eventuale documentazione contabile ed extracontabile acquisita agli atti potrebbero rappresentare strumenti investigativi utili per accertare compiutamente i fatti.

Un analogo ragionamento va fatto per l’esecutore dell’operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale esegue l’operazione o le indica false, trattandosi anch’essa di una fattispecie punita penalmente ai sensi dell’art. 55, comma 2, del decreto 231/2007;

• controllo costante nel corso della prestazione professionale: si può verificare, ad esempio, soprattutto se l’incarico professionale non è stato conferito di recente, se esista ulteriore documentazione nel fascicolo del cliente attestante il monitoraggio periodico eseguito (aggiornamento dei documenti e delle informazioni detenute, nonché le eventuali considerazioni formulate dal professionista in ogni circostanza);

• astensione, laddove previsto, da parte del professionista dall’esecuzione di un’operazione o dalla prestazione: qualora emerga, infatti, che il soggetto ispezionato non sia stato in grado di adempiere agli obblighi di identificazione del cliente e del titolare effettivo o di acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura dell’operazione/prestazione professionale, è necessario verificare se il professionista stesso non abbia effettivamente svolto l’attività istituzionale richiesta dal cliente.

Esecuzione da parte di “terzi”

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Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente Qualora il soggetto ispezionato abbia fatto ricorso a “terzi” per l’assolvimento degli obblighi di adeguata veridica, si accerta se:

• sia stata fornita l’idonea attestazione da parte di uno dei soggetti previsti dall’art. 30, comma 1, del decreto 231/2007;

• in caso positivo, l’attestazione abbia le caratteristiche previste, ed in particolare

sia idonea a confermare l’identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del rapporto instaurato presso l’intermediario o il professionista attestante, nonché l’esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

In caso di opacità o scarsa trasparenza delle procedure adottate saranno avviati opportuni riscontri incrociati anche presso i soggetti “terzi” verificando, pure sotto il profilo documentale, il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio imposti all’intera “filiera” dei soggetti obbligati.

_______________

1. Ricordiamo che i professionisti non sono menzionati fra i soggetti destinatari delle nuove norme previste dal provvedimento recante disposizioni attuative in tema di adeguata verifica pubblicato dalla Banca d’Italia in data 3 aprile 2013. non si applicano quindi ai professionisti le norme ivi riportate riguardanti l’individuazione del titolare effettivo, sebbene in alcuni casi queste possano fornire chiarimenti rilevanti nell’effettuazione dell’adempimento.

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Estratto dal libro “Antiriciclaggio e professionisti”

di Ranieri Razzante

Indice dei principali argomenti del volume

Capitolo 1 - Il fenomeno riciclaggio e il reato di riciclaggio Capitolo 2 - Il sistema delle fonti

Capitolo 3 - Il GAFI

Capitolo 4 - I principi generali della normativa antiriciclaggio Capitolo 5 - Le autorità interessate

Capitolo 6 - Limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore Capitolo 7 - I soggetti obbligati: i professionisti

Capitolo 8 - L’adeguata verifica della clientela

Capitolo 9 -Conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni Capitolo 10 - La segnalazione di operazioni sospette

Capitolo 11 - Gli indicatori di anomalia Capitolo 12 - Gli organi di controllo

Capitolo 13 - Impianto sanzionatorio del D.lgs. n. 231/2007

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Sia le Voci Principali che i Componenti Elementari, che si intendono inserire nel proprio computo metrico, sono ricercabili nel prezziario attualmente collegato al programma..