Le disciplina generale delle cooperative con particolare riferimento al settore sociale
Andrea Ciccarelli
riferimento al settore sociale
Principali riferimenti normativi
D.L.C.P.S. 14/12/1947 n° 1577 (“Legge Basevi”)
Capo I Vigilanza e ispezioni (1 12)
Capo II Registri prefettizi e schedario generale della cooperazione (13 16)
Capo III Commissioni (17 21)
Capo IV Disposizioni generali e varie (22 29)
Capo IV Disposizioni generali e varie (22 29)
numero minimo soci, requisiti soci, limiti azionari, requisiti mutualistici, consorzi tra cooperative
L. 08/11/1991 n° 381 (Disciplina cooperative sociali)
L. 31/01/1992 n° 59 (Nuove norme sulle società cooperative)
nuove tipologie di soci (sovventori, azioni di partecipazione cooperativa), Fondi mutualistici, vigilanza
Principali riferimenti normativi
L. 07/08/97 n° 266 (Piccola società cooperativa)
art. 21: istituzione e disciplina piccola cooperativa
L. 03/04/2001 n° 142 (Socio lavoratore)
L. 03/10/2001 n° 366 (Riforma del diritto societario)
nuova disciplina della società cooperativa
nuova disciplina della società cooperativa
riformulazione degli articoli del Codice Civile
introduzione di rilevanti novità
D.Lgs. 02/08/2002 n° 220 (riforma della vigilanza sugli enti cooperativi)
L. 23/07/2009, n° 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)
Art. 2511 C.C.
Le cooperative sono:
1) società
2) a capitale variabile 2) a capitale variabile
3) con scopo mutualistico
4) iscritte all’Albo di cui all’art. 2512, c.
2, C.C. e all’art. 223 sexiesdecies disp.
att.
Art. 2247 C.C.
Società
=
contratto per cui due o più persone
conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di
un’attività economica
allo scopo di dividerne gli utili
Enti mutualistici non societari
società di mutuo soccorso
fondi aziendali
fondazioni
casse mutue aziendali
casse mutue aziendali
associazioni agrarie di mutua assicurazione
ONLUS
ONG
enti religiosi
altre associazioni con fini sociali ed assistenziali
Art. 2524 C.C.
a capitale variabile
=
carattere aperto della società
=
1. il capitale sociale non è determinato in un= ammontare prestabilito
2. l’ammissione di nuovi soci non implica una modificazione dell’atto costitutivo
Diverso è il caso dell’incremento di capitale determinato dall’aumento del valore minimo delle quote sociali
Caratteristica della cooperativa
Cooperativa
=
=
impresa
mutualistica
Che cos’è lo scopo mutualistico?
Mutualità
=
caratteristica delle società cooperative …
… ma non è loro esclusiva …
… ma non è loro esclusiva …
… può essere conseguita anche da altre forme collettive
(es. enti, altre società)
Differenza rispetto alle altre società
Le altre società possono anche avere finalità mutualistiche
LE COOPERATIVE DEVONO AVERE
SCOPO MUTUALISTICO
Scopo mutualistico
Che cos’è lo scopo mutualistico?
Evoluzione del concetto di MUTUALITÀ MUTUALITÀ
1. interna = scambio mutualistico con i soci 2. esterna:
collaborazione tra cooperative (Associazioni, gruppi, ecc.)
ecc.)
mutualità delle cooperative sociali (Legge 381/1991)
⇒ prestazioni a favore di terzi in stato di bisogno o in difficoltà (anziani, bambini, ammalati, svantaggiati, ecc.)
devoluzione di fondi a fini mutualistici
devoluzione degli utili e del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici ex art. 11, L. 59/1992
Cooperative Sociali Art. 1, Legge 381/1991
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a)
la gestione di servizi socio sanitari ed educativi
b)
lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi
finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate
Cooperative Sociali Art. 1, Legge 381/1991
Inizialmente il MLPS ha ritenuto che le cooperative sociali potessero svolgere soltanto una delle due attività
Successivamente con circolare n. 153 del 08/11/1996 il MLPS ha ritenuto possibile la compresenza di entrambe le attività a condizione che siano gestite con contabilità separata
AC2
Diapositiva 14
AC2 Tutte le norme in materia di vigilanza sono in tutto e per tutto ribaltate sugli altri soggetti esercenti la vigilanza, quali le Regioni a Statuto Speciale (Sicilia, Val d'Aosta, Friuli e Alto Adige)
Andrea Ciccarelli; 15/05/2010
Cooperative Sociali Art. 2, Legge 381/1991
Oltre alle altre categorie di soci, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente che prestino la loro attività gratuitamente I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci
Il loro numero ≤ ½ numero complessivo
dei soci
Cooperative Sociali Art. 2, Legge 381/1991
Ai soci volontari non si applicano i C.C.N.L. e le
norme in materia di lavoro (subordinato ed
autonomo), ad eccezione del contributo INAIL
Il Ministro L.P.S., con decreto, determina
l'importo della retribuzione da assumere a base
l'importo della retribuzione da assumere a base
del calcolo dei premi e delle prestazioni relative
Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto
il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate, sulla base di parametri stabiliti
dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci
Cooperative Sociali Art. 2, Legge 381/1991
Nella gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con AA.PP., le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti
Le prestazioni dei soci volontari non concorrono
alla determinazione dei costi di servizio, fatta
eccezione per i premi INAIL ed i rimborsi spese
Cooperative Sociali Art. 3, Legge 381/1991
Per le cooperative sociali le revisioni
cooperative debbono aver luogo almeno
una volta all’anno
Cooperative Sociali Art. 4, Legge 381/1991
Si considerano persone svantaggiate:
1.
gli invalidi fisici, psichici e sensoriali
2.
gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari
3.
i soggetti in trattamento psichiatrico
3.i soggetti in trattamento psichiatrico
4.tossicodipendenti e gli alcolisti
5.
i minori in età lavorativa in situazioni di
difficoltà familiare
Cooperative Sociali Art. 4, Legge 381/1991
Si considerano persone svantaggiate:
5. …
6. le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della L. 26/07/1975, n. 354 e succ. mod.
7. i soggetti indicati con D.P.C.M., su proposta del Ministro L.P.S., di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative
Cooperative Sociali Art. 4, Legge 381/1991
Lavoratori (soci e no) svantaggiati ≥ 30% per cento dei lavoratori della cooperativa
Circolare INPS n. 188 del 17/06/1994: svantaggiati ≥ 30%
normodotati [Es.: svantaggiati = 3 normodotati = 10 → 3/10 e non anche → svantaggiati/totale lavoratori = 3/(3+10)]
Le persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie
La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla P.A., fatto salvo il diritto alla riservatezza
AC3
Diapositiva 21
AC3 cerca il numero di circolare Andrea Ciccarelli; 15/05/2010
Cooperative Sociali Art. 4, Legge 381/1991
Sono pari a zero le aliquote contributive complessive dovute sulle retribuzioni delle persone svantaggiate salvo quanto segue
Le aliquote dovute sulle retribuzioni corrisposte alle persone di cui ai precedenti punti 3 e 6 sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro
Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione
Lo scambio mutualistico
Diverse modalità in relazione al rapporto mutualistico instaurato col contratto di società:
cooperative di utenza (consumo/edilizia): il socio acquista dalla coop beni o servizi
socio acquista dalla coop beni o servizi
cooperative agricole di conferimento: il socio cede alla coop i propri prodotti
cooperative consortili: i soci sono imprenditori che gestiscono insieme una o più fasi dell’impresa
Lo scambio mutualistico nelle cooperative P&L e sociali
il rapporto mutualistico consiste nella prestazione lavorativa del socio …
… al quale deve essere assicurata, per quanto
… al quale deve essere assicurata, per quanto
possibile, continuità di occupazione ovvero
opportunità di lavoro ad un trattamento
economico migliore rispetto al mercato
Lo scambio mutualistico
Rapporto tra scopo mutualistico ed oggetto sociale:
lo stesso scopo mutualistico si attua con differenti oggetti sociali: la cooperativa di lavoro che impiega i propri soci nell’attività di trasporto e che impiega i propri soci nell’attività di trasporto e di produzione di beni
lo stesso oggetto sociale può comportare diversi scopi mutualistici: attività edilizia svolta da soci lavoratori ovvero da soci assegnatari
L’art. 2545 C.C.
Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa:
viene approfondito nel C.C. l’obbligo già previsto dalla L. 59/92
gli amministratori e sindaci devono indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nelle proprie relazioni al bilancio
deve essere un apposito punto delle relazioni al bilancio dei due organi (2428 e 2429 C.C.)
in caso di bilancio abbreviato, l’informazione va data in nota integrativa
la riforma del diritto societario ha operato una separazione tra due tipologie di impresa cooperativa:
cooperative a mutualità prevalente
Il concetto di prevalenza
(nuovi artt. 2512 2514 C.C.)cooperative a mutualità prevalente
cooperative diverse
in entrambi i casi si tratta di “cooperative”
caratterizzate dalla mutualità; la differenza
risiede nell’accesso alle agevolazioni fiscali,
riservato alle prevalenti
Il concetto di prevalenza
(nuovi artt. 2512 2514 C.C.)il concetto di mutualità prevalente viene introdotto attraverso:
una “opzione statutaria” (clausole di non lucratività) ed
una “opzione gestionale” (prevalenza dell’attività con soci)
soci)
devono essere rispettate entrambe le opzioni
si tratta di un regime facoltativo e reversibile: la cooperativa può decidere di non essere a MP; se lo è, può decidere successivamente di uscirne (con delibera dell’assemblea straordinaria)
L’opzione statutaria (art. 2514 C.C.): obbligo di inserire nello statuto le seguenti previsioni
distribuzione di dividendi limitata al tasso massimo previsto per il prestito sociale (tbpf + 2,5%)
remunerazione degli strumenti finanziari per soci cooperatori non superiore ai dividendi + 2 punti cooperatori non superiore ai dividendi + 2 punti (tbpf + 2,5% + 2%)
divieto di distribuzione delle riserve tra soci cooperatori
devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, ai fondi mutualistici
L’opzione gestionale (art. 2512 C.C.)
Ricollegandosi alle tipologie di scambio mutualistico:
attività prevalente a favore di soci (coop
attività prevalente a favore di soci (coop consumo/utenza)
apporti di beni e servizi in prevalenza da soci
(coop lavoro e consorzi)
L’opzione gestionale (art. 2512 C.C.) nelle P&L e sociali
Le prestazioni lavorative devono
Le prestazioni lavorative devono
essere svolte in prevalenza da soci
Parametri contabili per la definizione della prevalenza (art. 2513 C.C.)
ricavi delle vendite verso soci > 50% del totale ricavi vendite (voce A1 bilancio)
costo dei beni o servizi acquisiti da soci >
50% del totale costo per servizi o acquisto materie (voci B7 e B6 bilancio)
solo per coop agricole: quantità o
valore prodotti conferiti > 50% quantità
o valore totale prodotti
Parametri contabili per la definizione della prevalenza (art. 2513 C.C.) nelle P&L
costo del lavoro dei soci > 50% del totale costo lavoro (voce B9 bilancio) computate costo lavoro (voce B9 bilancio) computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico
(precisazione aggiunta dall’art. 25, D.Lgs. n.
310/2004)
Parametri contabili per la definizione della prevalenza (art. 2513 C.C.) nelle P&L
È necessario considerare:
il costo delle prestazioni lavorative dei soci a titolo di lavoro subordinato espresso al punto B9 del C/E
B9 del C/E
il costo delle prestazioni lavorative dei soci
relativo alle altre forme di lavoro prestato
incluso nella voce B7 del C/E ed attinenti
l’attività effettivamente svolta dalla
cooperativa
Precisazioni per il calcolo
occorre sempre escludere dal denominatore i costi che non hanno diretta attinenza con l’attività sociale e lo scambio mutualistico, soprattutto per la voce B7
se in B7 sono iscritti costi riferibili a svariati rapporti di se in B7 sono iscritti costi riferibili a svariati rapporti di collaborazione, è necessario escludere dal denominatore:
i costi per servizi estranei all’oggetto sociale (es.
consulenze varie)
i costi per servizi attinenti attività pur previste nell’oggetto sociale ma non attuate dalla cooperativa per scelte di gestione
Parametri contabili per la definizione della prevalenza (art. 2513 C.C.)
in presenza di più gestioni mutualistiche, si
applica la media ponderata delle percentuali di
ciascuna singola gestione
Soggetti esonerati
Alcune tipologie di cooperative, in considerazione delle caratteristiche soggettive e della specifica rilevanza sociale, sono considerate a mutualità rilevanza sociale, sono considerate a mutualità prevalente di diritto
Tra queste, in particolare, le cooperative sociali, a condizione che rispettino le norme contenute nella legge 8 novembre 1991, n. 381
Soggetti esonerati
Le cooperative sociali devono dare la dimostrazione della prevalenza?
in linea teorica no, a meno che non eroghino ristorni ai soci
sarebbe opportuno dimostrare la prevalenza ai sensi dell’art. 2545 C.C. (relazione annuale sul carattere mutualistico delle cooperativa)
l’Autorità di Vigilanza può sempre chiedere nel corso dell’attività ispettiva i dati necessari al calcolo
Regimi derogatori ex art. 111 undecies disp. att.
(decreto MAP 30/12/2005)
Cooperative di lavoro: non si computa il costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione, né il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa, ovvero il costo del lavoro delle unità lavorative non socie di nazionalità straniera impiegate in attività svolte dalla cooperativa all’Estero
impiegate in attività svolte dalla cooperativa all’Estero
Cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica: non si computano tra i ricavi i corrispettivi derivanti dalla prestazione del servizio di fornitura di energia in base a rapporti obbligatori imposti
Cooperative agricole di allevamento e di conduzione: la condizione di prevalenza e' rispettata quando dai terreni dei soci e delle cooperative sono ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento stesso e quando l'estensione dei terreni coltivati dai soci supera il 50% dell'estensione totale dei terreni condotti dalla cooperativa
Enti di formazione: non si computano, ai fini del calcolo del requisito della prevalenza i finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di formazione in favore di utenti terzi
Cooperative per il commercio equo e solidale: sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2513 C.C.
Società finanziarie, costituite in forma cooperativa ai sensi della
Regimi derogatori
(decreto MAP 30/12/2005)Società finanziarie, costituite in forma cooperativa ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni: sono considerate cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'art. 2514 C.C.
Cooperative giornalistiche di cui alla legge 5 agosto 1981, n.
416: non si computa il costo del lavoro dei soggetti con i quali la cooperativa instaura, nei limiti e alle condizioni previste da disposizioni di legge, rapporti di lavoro occasionale
Cooperative di consumo operanti nei territori montani: con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, si intendono a mutualità prevalente
Calamità naturali: nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni a culture, infrastrutture ed impianti produttivi, il periodo relativo ai due esercizi previsto dall'art. 2545 octies, c. 1, C.C.
inizia a decorrere dal venir meno degli effetti degli eventi medesimi
Soci di enti giuridici: ai fini del calcolo della prevalenza, tra le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci sono comprese quelle effettuate nei confronti di persone fisiche socie di enti giuridici aventi
Regimi derogatori
(decreto MAP 30/12/2005)effettuate nei confronti di persone fisiche socie di enti giuridici aventi la qualità di soci della cooperativa
Cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche: i ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi di informazione sono assimilabili a quelli provenienti dall'attività con i soci, quando derivano dallo svolgimento di attività con le PP.AA. per le quali il corrispettivo sia espressamente determinato in misura pari ai costi sostenuti per la produzione dei servizi medesimi o si riferisca a servizi acquistati, ai sensi dell'art. 55, c. 24, L. 27/12/1997, n. 449, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per soddisfare l'interesse pubblico connesso alle esigenze istituzionali di informazione
Scopo mutualistico
Come viene definito dal Legislatore lo scopo mutualistico?
scopo mutualistico?
Il Legislatore non ne ha mai dato
una definizione
Che cos’è lo scopo mutualistico?
(Relazione alle disposizioni del codice civile ante riforma)
scopo mutualistico essenza della mutualità
scopo di fornire beni, servizi
direttamente ai membri dell’organizzazione
a condizioni più favorevoli di quelle di mercato
Che cos’è lo scopo mutualistico nelle P&L e sociali?
(Relazione alle disposizioni del codice civile ante riforma)
scopo mutualistico essenza della mutualità
scopo di continuità di occupazione lavorativa ovvero occasioni di lavoro
direttamente ai membri dell’organizzazione
a condizioni più favorevoli di quelle di mercato
La mutualità
Si cerca di soddisfare un bisogno diverso dal profitto e cioè la realizzazione di uno scambio con la cooperativa (scambio mutualistico):
con la cooperativa (scambio mutualistico):
il socio è utente di servizi della cooperativa
il socio realizza una parte o tutto il proprio
ciclo imprenditoriale nella cooperativa
Lo scambio mutualistico nelle cooperative P&L e sociali
il rapporto mutualistico consiste nella prestazione lavorativa del socio …
… al quale deve essere assicurata, per quanto
… al quale deve essere assicurata, per quanto
possibile, continuità di occupazione ovvero
opportunità di lavoro ad un trattamento
economico migliore rispetto al mercato
Caratteristiche della società cooperativa
Dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 220/2002
1. La revisione cooperativa è finalizzata a:
a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;
partecipazione dei soci alla vita sociale;
b)accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.
Caratteristiche della cooperativa P&L
Dall’art. 2516 C.C. post riforma
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.
Dall’art. 2528, ultimo comma, C.C. post riforma
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
Caratteristiche della società cooperativa
democrazia interna
principio “una testa, un voto”
(c.d. “voto capitario”) (c.d. “voto capitario”)
libertà di scelta degli amministratori
controllo dei soci
Caratteristiche della società cooperativa
uguaglianza di trattamento dei soci
(principio da sempre riconosciuto ma recepito nel Codice Civile
soltanto a seguito della riforma del diritto societario )
Articolo 2516 C.C.
Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento
di trattamento
Si richiede una disciplina separata e parallela
del rapporto contrattuale legato allo scambio
mutualistico (distinto dunque da quello
societario) che garantisca pari trattamento
Osservazioni sugli indici di prevalenza
gli indici non guardano
all’uguaglianza di trattamento tra soci
Esempio:
a parità di condizioni, in una coop P&L tre soci hanno uno stipendio di € 120.000 ciascuno e gli altri
sette hanno un stipendio di € 12.000 ciascuno
Totale stipendi = 120.000 * 3 + 12.000 * 7 = 444.000 Indice di prevalenza = 444.000/444.000 = 100%
Osservazioni sugli indici di prevalenza
gli indici non guardano al rapporto tra le condizioni offerte ai soci e quelle offerte:
a non soci (dalla stessa cooperativa)
dal mercato
Esempio:
Esempio:
a parità di condizioni, in una P&L tre soci hanno uno stipendio di € 12.000 ciascuno,
un dipendente ha uno stipendio di € 20.000 e la retribuzione media di mercato è di € 25.000
Totale stipendi = 12.000 * 3 + 20.000 = 56.000 Indice di prevalenza = 36.000/56.000 = 64,29%
Osservazioni sugli indici di prevalenza
gli indici non guardano all’economicità ed all’efficienza della gestione
(i soci avrebbero potuto conseguire un vantaggio mutualistico ancor maggiore?)
Esempio:
a fine esercizio l’avanzo di gestione calcolato per determinare il ristorno è nullo, mentre con una
gestione più efficiente ed efficace si sarebbe raggiunto un risultato di € 50.000
Osservazioni sugli indici di prevalenza
CONCLUSIONE:
L’Autorità di Vigilanza potrebbe
giudicare non mutualistica anche una
giudicare non mutualistica anche una
cooperativa in linea con i parametri di
prevalenza
Art. 2545 septiesdecies C.C.
L‘Autorità di vigilanza … può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione
1) il Legislatore non vuole che il termine “mutualistico” sia utilizzato ingannevolmente
2) il Legislatore non vuole che operino sotto forma di cooperativa società che non hanno le caratteristiche della cooperativa
collegamento con l’art. 2515, c. 2, C.C. → “l’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico”
Art. 2545 septiesdecies C.C.
L'articolo non si riferisce al mancato rispetto degli indici di prevalenza di cui agli artt. 2512 e 2513 C.C. …
… ma alla circostanza di non voler perseguire o di essere nell’impossibilità di raggiungere lo scopo mutualistico
Lo scioglimento d’ufficio (rectius “per atto d’autorità”) si rende Lo scioglimento d’ufficio (rectius “per atto d’autorità”) si rende tanto più opportuno laddove, a seguito delle verifiche, l’Autorità di vigilanza accerti oltre quanto appena detto la mancanza de:
1) la democrazia interna (gli organi sociali non sono liberamente eleggibili, l’assemblea sociale è influenzata costantemente da una minima parte della compagine o da esterni)
2) la parità di trattamento tra soci
3) la partecipazione dei soci alla vita della cooperativa 4) il rispetto del principio della porta aperta
Art. 2545 septiesdecies C.C.
Il mancato rispetto dei parametri di prevalenza comporta
il cambiamento
dalla sezione delle cooperative a mutualità dalla sezione delle cooperative a mutualità
prevalente
alla sezione delle cooperative diverse …
… il rispetto degli stessi
non significa e non comporta necessariamente l’attuazione dello SCOPO MUTUALISTICO
I presupposti per le agevolazioni fiscali
Ai fini delle agevolazioni fiscali non interessa il conseguimento dello SCOPO MUTUALISTICO
in quanto tale ma:
il rispetto degli indici di prevalenza (art. 2513 C.C.)
C.C.)
l’affermazione statutaria e l’effettivo rispetto (art.
2514 C.C) de:
il contenimento dell’intento lucrativo
dei soci cooperatori
Tutto questo non necessariamente implica
la realizzazione dello SCOPO MUTUALISTICO
Chi accerta il rispetto della mutualità?
Dal punto di vista civilistico → l’Autorità di Vigilanza
Dal punto di vista fiscale → ??
La verifica della mutualità (approccio fiscale)
Art. 14, D.P.R. 601/1973
1. Le agevolazioni previste in questo Titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione (leggasi Albo delle società cooperative sezione cooperative a m.p.).
2. ...
3. I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall’Amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.
La verifica della mutualità (approccio fiscale)
Orientamento giurisprudenziale
Corte di Cassazione, sentenze n. 2725/2001, 2714/2002, 1797/2005, 10544/2006, 2397/2007, 14739/2009, 15012/2009
Ai fini dell'esclusione da parte dell'amministrazione finanziaria delle Ai fini dell'esclusione da parte dell'amministrazione finanziaria delle agevolazioni tributarie a favore delle società cooperative (in conseguenza dell'attività speculativa svolta in concreto), il preventivo parere dell’Autorità di Vigilanza:
• non è comunque vincolante
• è necessario solo ai fini della verifica della presenza nello statuto delle clausole di non lucratività
La verifica della mutualità (approccio fiscale)
Che cosa è cambiato con il D.Lgs. 220/2002 e con la riforma del diritto societario?
1. La vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex art. 5, c. 1, lettera f), L. 3 ottobre 2001, n. 366, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 C.C., consorzi agrari e piccole società cooperative, all'articolo 2512 C.C., consorzi agrari e piccole società cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, è attribuita al Ministero delle attività produttive (leggi Ministero dello Sviluppo Economico), che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie
2. La vigilanza è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Tale accertamento è riservato, in via amministrativa, al Ministero anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche
La verifica della mutualità (approccio fiscale)
Che cosa è cambiato con il D.Lgs. 220/2002 e con la riforma del diritto societario?
1. l’art. 1, c. 1, del decreto non prevede eccezioni alla vigilanza del Ministero in materia di mutualità, a differenza della legge Basevi (che sottraeva alla vigilanza del Ministero del Lavoro alcune fattispecie cooperative regolate da leggi Lavoro alcune fattispecie cooperative regolate da leggi speciali)
2. il comma 1 va coordinato con il comma 4, ai sensi della quale «sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti»; dal combinato disposto si rileva che sussiste la vigilanza concorrente di altre autorità amministrative, ma solo per le materie di loro esclusiva competenza
La verifica della mutualità (approccio fiscale)
Che cosa è cambiato con il D.Lgs. 220/2002 e con la riforma del diritto societario?
da un lato è stata attribuita al Ministero una vigilanza esclusiva sulla mutualità degli enti cooperativi
dall’altro viene riconosciuta la permanenza di speciali controlli di altre autorità amministrative, limitati nella portata perché privati dell’accertamento sulla mutualità
mutualità
3. il comma 2 prevedeva che l’accertamento dei requisiti mutualistici fosse riservato al Ministero «anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche» e ciò per impedire situazioni di conflitto o incertezza, evitando che sulla natura mutualistica delle cooperative si potessero esprimere altre autorità di controllo, quali, ad esempio, l’Amministrazione finanziaria o l’INPS
4. come si evince anche dai modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione, rientra in questo tipo di controllo anche il rispetto degli artt. 2512, 2513 e 2514 C.C., atti a differenziare le cooperative a mutualità prevalente (legittimate ad usufruire delle agevolazioni fiscali) dalle cooperative diverse
La verifica della mutualità (approccio fiscale)
Con il D.Lgs. 220/2002 e con la riforma del diritto societario che cosa è cambiato?
La revisione cooperativa è diretta a verificare non più la mera presenza statutaria (e l’osservanza di fatto) delle sole clausole mutualistiche, ma, attraverso l’analisi della gestione amministrativo contabile:
la natura mutualistica dell’entela natura mutualistica dell’ente
la sua legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura
L’art. 1, c. 2, D.Lgs. 220/2002 sembra implicitamente abrogare per incompatibilità l’art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973 e muta l’assegnazione dei ruoli alle singole amministrazioni: l’amministrazione finanziaria non è più tenuta ad effettuare verifiche in merito alla natura mutualistica degli enti cooperativi, al contrario di quanto disponeva l’art.
14, D.P.R. 601/1973
La verifica della mutualità (approccio fiscale)
Con il D.Lgs. 220/2002 e con la riforma del diritto societario che cosa è cambiato?
la vigilanza viene esercitata anche attraverso l’ispezione straordinaria, disposta a campione, per approfondimento di revisioni cooperative, ma anche ove ve ne sia la sola opportunità
se nel corso di una verifica fiscale di una cooperativa, appaiono elementi per negare le agevolazioni fiscali per mancanza dei presupposti, se nel corso di una verifica fiscale di una cooperativa, appaiono elementi per negare le agevolazioni fiscali per mancanza dei presupposti, l’amministrazione finanziaria deve rivolgersi all’Autorità di vigilanza perché accerti (con una ispezione straordinaria) la sussistenza dei requisiti richiesti per il godimento delle agevolazioni tributarie
quindi l’Autorità di vigilanza, fra i vari provvedimenti, può adottare la cancellazione dall’Albo degli enti cooperativi – Sezione delle cooperative a m.p. e soltanto dopo l’amministrazione finanziaria può recuperare le agevolazioni fiscali e pretendere l’applicazione del regime ordinario del reddito di impresa
La verifica della mutualità (approccio fiscale)
Che cosa è ulteriormente cambiato con l’art. 10, comma 11, Legge 99/2009?
1. La vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole società all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole società cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, è attribuita al Ministero delle attività produttive (leggi Ministero dello Sviluppo Economico), di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie come disciplinate dal presente decreto
2. La vigilanza di cui al comma 1 è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Tale accertamento è riservato, in via esclusiva, al Ministero
Grazie
Andrea Ciccarelli