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(1)

Sintesi della disciplina contrattuale Dirigenti industria

Parti contraenti

CONFINDUSTRIA e FEDERMANAGER.

Sintesi della disciplina contrattuale Dirigenti industria

Decorrenza

Stipula Decorrenza

Scadenza

Rinnovo economico Economica Normativa

30.7.2019 1.1.2019 31.12.2023 31.12.2023 -

Sintesi della disciplina contrattuale Dirigenti industria

Classificazione

Qualifica

(2)

- Dirigente

- Dirigente che al 1° gennaio 2015 abbia maturato un’anzianità di servizio superiore a 12 mesi all’1.1.2015

Sintesi della disciplina contrattuale Dirigenti industria

Trattamento economico

Qualifica Trattamento annuo minimo complessivo di garanzia (1) ,(2), (3)

2019 2020 2021 2022

- Dirigente Euro 66.000,00 Euro

69.000,00 Euro

72.000,00 Euro 75.000,00

- Dirigente che al 1°

gennaio 2015 abbia maturato un’anzianità di servizio superiore a 12 mesi all’1.1.2015

Euro 63.000,00 + 1/72 di Euro 17.000,00 (arrotondato a Euro 236,00) per ogni mese di anzianità di servizio

maturata all’1.1.2015

(Massimo Euro 80.000,00) (4)

Se più favorevole:

Euro 63.000,00 + 1/72 di Euro 17.000,00 (arrotondato a Euro 236,00) per ogni mese di anzianità

di servizio maturata all’1.1.2015 (massimo Euro 80.000,00) (4)

(1) Con verifica al 31.12 di ogni anno. La suddetta verifica verrà effettuata rispetto al

trattamento annuo lordo con esclusione dei soli compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati concordati individualmente e/o collettivamente, le gratifiche una tantum nonché l'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili.

(2) A far data dal 1° gennaio 2005, le voci che compongono la retribuzione continueranno ad avere le attuali descrizioni tranne quelle riferite a:

- minimo contrattuale comprensivo del meccanismo di variazione automatica;

(3)

- ex elemento di maggiorazione;

- aumenti di anzianità,

- superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam,

che saranno riunite in un'unica voce denominata "trattamento economico individuale".

Per i dirigenti assunti o promossi nella qualifica successivamente alla data del 21.11.2004, il

"trattamento economico individuale" sarà pari alla differenza tra il trattamento complessivo lordo riconosciuto al dirigente e gli elementi di natura economica eventualmente corrisposti, anche in natura, in forma continuativa o no.

(3) L'adeguamento del trattamento minimo complessivo di garanzia non ha effetto sugli importi riconosciuti a titolo di incentivazione all'esodo nell'ambito di risoluzioni consensuali definite prima del 25.11.2009 con riguardo a dirigenti ancora in servizio alla stessa data.

(4) Per i dirigenti con almeno 6 anni di anzianità al 1° gennaio 2015, il TMCG non può superare l’importo di Euro 80.000,00.

Sintesi della disciplina contrattuale Dirigenti industria

Indennità e altri elementi retributivi

E.D.R. Funzione quadro Diploma Laurea Cassa

Sintesi della disciplina contrattuale Dirigenti industria

Parametri e coefficienti contrattuali

Numero Coefficiente Coefficiente

(4)

mensilità giornaliero orario Orario normale di lavoro settimanale

13

Sintesi della disciplina contrattuale Dirigenti industria

Una tantum

Il confronto fra il trattamento economico annuo lordo, riconosciuto al dirigente ed il

"trattamento minimo complessivo di garanzia", deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno. Eventuali differenze saranno attribuite al dirigente fino a concorrenza con il livello di trattamento minimo complessivo di garanzia, attraverso la corresponsione di un importo una tantum da erogare a titolo di "adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia", con la retribuzione afferente il mese di dicembre. Tale importo sarà considerato utile ai fini del trattamento di fine rapporto.

Inoltre, a partire dall'anno successivo, il trattamento economico annuo del dirigente sarà incrementatodi unimporto pari all'una tantum erogata nel mese di dicembre a titolo di

"adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia" che, suddiviso per il numero delle mensilità normalmente spettanti, sarà erogato mensilmente sotto la voce "trattamento economico individuale".

Sintesi della disciplina contrattuale Dirigenti industria

Premi aziendali e di risultato

Non previsti.

Sintesi della disciplina contrattuale

(5)

Dirigenti industria Indennità di trasferta

Salvo il caso di eventuali intese aziendali o individuali, oltre al rimborso delle spese

documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità, al dirigente in trasferta sarà riconosciuto, per ogni periodo di trasferta non inferiore a 12 ore nell’arco temporale di 24 ore dalla partenza, un importo aggiuntivo in cifra fissa per il rimborso delle spese non

documentabili pari ad € 85,00.

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Tredicesima

1 mensilità, da corrispondere in occasione del Natale.

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Quattordicesima

Non prevista.

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Altre mensilità aggiuntive

Non prevista.

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(6)

Scatti di anzianità

- in via transitoria e per la vigenza del contratto collettivo nazionale 2019/2023, al dirigente già in servizio alla data del 24.11.2004 e che non abbia già maturato il numero massimo di 10 aumenti di anzianità, continuerà ad essere corrisposto un importo mensile lordo in cifra fissa pari ad Euro 129,11 al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso.

Il numero di aumenti di anzianità maturabili non può, in ogni caso, superare il numero massimo di 10 ivi compresi gli aumenti di anzianità maturati nella vigenza dei precedenti contratti

collettivi.

- gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità possono essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale a partire dal 1° gennaio 2017.

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Anzianità convenzionale

Non prevista.

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Maggiorazioni orarie

Non previsti.

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Contrattazione integrativa aziendale o territoriale

(7)

Non prevista.

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Indennità

Di trasferimento: il trasferimento dovrà essere comunicato con un preavviso non inferiore a mesi 3 ovvero 4 se il dirigente ha familiari conviventi e a carico. Il dirigente ha diritto al

rimborso delle spese per sé e per la famiglia, nonché l’eventuale maggiore spesa effettivamente sostenuta per l'alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine (per un periodo non inferiore a 2 anni), oltre ad una indennità una tantum pari a 3 mensilità e mezzo per il dirigente con carichi di famiglia e pari a 2 mensilità e mezzo se il dirigente non ha carichi familiari.

Salvo diverso accordo tra le parti, il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno. Per i dirigenti con figli minori di età, il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti di chi abbia compiuto il 50°

anno.

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Mansioni discontinue

Non previste.

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Cottimo, maggiorazione garantita

Non previsto.

(8)

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Erogazione Tfr

Nessuna particolarità.

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Vitto e alloggio

Non regolamentati.

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Ferie

35 giorni, con esclusione delle giornate di riposo settimanale e delle festività infrasettimanali.

Fermo restando il principio dell’irrinunciabilità delle ferie retribuite per un periodo non

inferiore a 4 settimane, il restante periodo di ferie, eccedente le 4 settimane, non risulti fruito in tutto o in parte entro i 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, per scelta del dirigente, la fruizione di tale periodo non potrà più essere richiesta, sempre che vi sia stato espresso invito del datore di lavoro a fruire tale periodo (se non fruito, non potrà comunque essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute. In assenza del suddetto invito del datore di lavoro, verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un’indennità pari alla

retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei 24 mesi.

L’accordo del 24.11.2004 ha precisato che, il predetto periodo di va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell’anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

(9)

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Permessi retribuiti

Non previsti.

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Riduzione d'orario

Non prevista.

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Festività

Non previste.

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Festività soppresse

Non previste.

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Flessibilità dell'orario contrattuale

(10)

Non prevista.

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Passaggio alla categoria superiore

Nessuna particolarità.

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Passaggio alla qualifica superiore

Nessuna particolarità.

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Malattia

Conservazione del posto e corresponsione dell’intera retribuzione per un periodo di 12 mesi. Il predetto periodo di conservazione del posto si intende riferito anche alle assenze

complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

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Infortunio

Conservazione del posto e corresponsione dell'intera retribuzione fino ad accertata guarigione.

In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare 2 anni e 6 mesi dal giorno in cui è sorto l'infortunio.

(11)

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Maternità

Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti disposizioni legislative, l'azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall'Istituto previdenziale e provvede all'integrazione della stessa in modo da corrispondere l'intera retribuzione mensile netta.

Per i congedi, i riposi, i permessi disciplinati dai capi V, VI e VII del D.Lgs. 151/2001, l'azienda anticipa le relative prestazioni economiche dovute dall'Istituto previdenziale.

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Congedo matrimoniale

Vedere legge 562/1926.

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Servizio militare

Vedere D.L. CPS 303/1946 e D.P.R. 237/1964.

N.B. Il D.Lgs. 215/2001, come modificato dall'art. 1 della L. 226/2004, ha stabilito la sospensione del servizio di leva con decorrenza 1.1.2005.

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Permessi

Non previsti.

Sintesi della disciplina contrattuale Dirigenti industria

Sospensione/riduzione del lavoro o Cig

Nessuna particolarità.

Sintesi della disciplina contrattuale Dirigenti industria

Aspettative

- Massimo 6 mesi (elevato a 12 mesi, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie crenico- degenerative), per malattia, al termine del periodo di comporto;

- Non retribuita, per giustificati motivi;

- i dirigenti che siano eletti membri del parlamento nazionale o di assemblea regionale ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato. La medesima disposizione si applica ai dirigenti chiamati a ricoprire

cariche sindacali provinciali o regionali e nazionali.

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Prova

Non superiore a 6 mesi, per i soli dirigenti di nuova assunzione.

(13)

Sintesi della disciplina contrattuale Dirigenti industria

Preavviso

- 6 mesi, per anzianità fino a 6 anni;

- 8 mesi, per anzianità fino a 10 anni;

- 10 mesi, per anzianità fino a 15 anni;

- 12 mesi, per anzianità oltre i 15 anni.

Il termine complessivo non deve comunque essere superiore a 12 mesi.

Il dirigente dimissionario deve dare un preavviso i cui termini saranno pari a 1/3 di quelli sopra indicati.

Il preavviso in caso di dimissioni è di 15 giorni, in tutti i seguenti casi:

- Trasferimento di proprietà dell'azienda: risoluzione del rapporto di lavoro entro 180 giorni dalla data legale dell'avvenuto cambiamento. Diritto al riconoscimento di un trattamento, aggiuntivo al TFR, pari a 1/3 dell'indennità sostitutiva del preavviso;

- Trasferimento del dirigente: risoluzione del rapporto entro 60 giorni dalla comunicazione.

Diritto ad un trattamento, aggiuntivo al TFR, pari all'indennità sostitutiva del preavviso e un'indennità supplementare al TFR pari a 1/3 del corrispettivo del preavviso individuale maturato;

- Rinvio a giudizio: diritto, oltre al TFR, ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso e a un'indennità supplementare al TFR pari, a decorrere dall'1.6.2000, al

corrispettivo del preavviso individuale maturato;

- Mutamento di posizione: risoluzione del rapporto entro 60 giorni. Diritto ad un trattamento, aggiuntivo al TFR, pari all'indennità sostitutiva del preavviso.

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Tirocinio

Non previsto.

(14)

Sintesi della disciplina contrattuale Dirigenti industria

Apprendistato

Non previsto.

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Contratto intermittente

Non previsto.

Sintesi della disciplina contrattuale Dirigenti industria

Contratto a tempo determinato

Non previsto.

Sintesi della disciplina contrattuale Dirigenti industria

Part time

Non previsto.

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Contratti di inserimento

(15)

Non previsti.

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Lavoro a domicilio

Non previsto.

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Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale)

Non previsto.

Sintesi della disciplina contrattuale Dirigenti industria

Lavoro stagionale

Non previsto.

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Telelavoro

Non previsto.

(16)

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Lavoro ripartito (job sharing)

Non previsto.

Sintesi della disciplina contrattuale Dirigenti industria

Viaggiatori e piazzisti

Non previsti.

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Collocamento

Nessuna particolarità.

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Enti e fonti bilaterali

L'accordo del 21.9.2004 ha previsto:

- l'istituzione di un fondo bilaterale integrativo per il sostegno al reddito dei dirigenti involontariamente disoccupati. Le modalità operative dovranno essere definite entro il 28.2.2005, in funzione anche dell'iter parlamentare del D.d.L. 848-bis di riforma degli ammortizzatori sociali;

- l'istituzione di un'agenzia per il lavoro (nell'ambito di fondirigenti), con esclusivo riferimento ai dirigenti disoccupati o dipendenti da aziende in liquidazione, con la finalità di favorire l'incontro

(17)

tra domanda e offerta di lavoro.

Sintesi della disciplina contrattuale Dirigenti industria

Formazione continua

Fondo FONDIRIGENTI Giuseppe Taliercio: le Parti affidano a 4.Manager il coordinamento delle politiche attive e della formazione che saranno rese operative nel minor tempo possibile e comunque, a far data dall'1.1.2020, anche attraverso la costituzione di apposite gestioni

separate.

A decorrere dall’1.1.2019 4.Manager riceverà dalle imprese la quota di Euro 100,00 annue, per dirigente in servizio, con le stesse modalità previste per il finanziamento della Gestione Separata Fasi.

Sintesi della disciplina contrattuale Dirigenti industria

Previdenza integrativa/complementare

Contribuzione dall'1.1.2010

a. Per tutti i dirigenti iscritti al Previndai è introdotto un massimale unico pari ad euro 150.000,00

Classe iscritti

Aliquote carico azienda Aliquote carico dirigente TFR

Misura minima contrattuale

Misura aggiuntiva

Misura minima contrattuale

Misura

aggiuntiva Misura

minima A scelta dirigente

Vecchio (1) 3% Intero

(18)

Nuovo ante

(2) 4% libera 4% libera 4% Intero

Nuovo post (3) Intero

Sempre con decorrenza 1.1.2010, per tutti i dirigenti iscritti al Fondo con versamento anche della quota a proprio carico e che abbiano un'anzianità dirigenziale presso l'impresa superiore a 6 anni, il contributo annuo a carico dell'azienda non può risultare inferiore a euro 4.000,00.

Tale livello minimo è stabilito in euro 4.500,00 per il 2012 e in euro 4.800,00 a decorrere dal 2013.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, il minimale a carico azienda sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento, computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.

(1) Titolare di una posizione pensionistica complementare, costituita prima del 29.4.1993, sempreché conservata;

(2) Prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29.4.1993, privo, alla data del 29.4.1993, di qualsiasi posizione pensionistica complementare (o che se ne sia successivamente privato);

(3) Prima iscrizione alla previdenza obbligatoria posteriore al 29.4.1993.

b. È facoltà del datore di lavoro e dei dirigenti che contribuiscano anche con la quota a proprio carico versare ulteriore contribuzione al Fondo, senza limite massimale.

N.B. Dal 1° gennaio 2007 si può aderire con il solo conferimento del TFR.

Con decorrenza dall’1.1.2020, per tutti i dirigenti iscritti al PREVINDAI, o che vi aderiranno, con versamento anche della quota a proprio carico, la contribuzione dovuta al Fondo è così stabilita:

- a carico dell'impresa, nella misura minima del 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 180.000,00 euro annui;

- a carico dei dirigenti, nella misura minima pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto;

(19)

- fermo restando il limite complessivo dell'8% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, è in facoltà dell'impresa, previo accordo con il

dirigente, farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso, fino al limite del 3%, rimanendo, pertanto, a carico del dirigente un contributo minimo nella misura dell'1%.

È altresì facoltà dell'impresa anticipare la contribuzione minima prevista dall’1.1.2022 di cui sotto.

La contribuzione dovuta al Fondo come sopra indicata è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita; per la determinazione di quest'ultima si fa riferimento a tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera. Tale contribuzione corrisponde alla misura minima a carico del datore di lavoro. È facoltà di quest'ultimo versare ulteriore contribuzione, senza limite di massimale, a favore di ciascun dirigente per il quale contribuisce al PREVINDAI, anche in assenza di contributo superiore al minimo a carico del dirigente.

Ferma restando, in relazione agli anni dal 2019 al 2021, la disciplina vigente prima dell'accordo di rinnovo del 30.7.2019, con decorrenza dall’1.1.2022, per tutti i dirigenti iscritti al Fondo, o che vi aderiranno, con versamento anche della quota a proprio carico, il contributo annuo a carico dell'azienda non può risultare inferiore a 4.800,00.

Per i dirigenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d'anno, il contributo minimo a carico dell'azienda sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.

Il confronto fra il contributo minimo e la contribuzione come sopra determinata deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, se precedente. Le eventuali differenze dovranno essere versate al Fondo unitamente alla

contribuzione del quarto trimestre di ogni anno ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente.

La presente regolamentazione si applica ai dirigenti in servizio all’1.1.2010 nonché ai dirigenti assunti o nominati successivamente a tale data.

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Assistenza integrativa

(20)

FASI:

a) impresa:

- per ogni dirigente in servizio iscritto: Euro 1.872,00 dall’1.1.2015;

- per ciascun dirigente in servizio, anche non iscritto, in favore dei dirigenti pensionati: Euro 1.272,00 dall’1.1.2015.

b) dirigente iscritto:

- quota individuale a prescindere da familiari assistiti (esclusi i genitori): Euro 960,00 dall’1.1.2015;

- contributo annuo dovuto individualmente dai dirigenti pensionati post anno 1987: Euro 1.152,00 dall’1.1.2015.

- contributo annuo dovuto individualmente dai dirigenti pensionati ante anno 1988: Euro 1.044,00 dall’1.1.2015.

- per ciascun genitore a carico iscritto: Euro 1.440,00;

- premio di ingresso una tantum (prima iscrizione al fondo) a eccezione dei neo dirigenti iscritti entro 6 mesi dalla nomina: Euro 206,58 (iscrizioni con decorrenza 1.4.1998);

- per le aziende, per le quali operino a favore dei soli dirigenti in servizio forme di assistenza sanitaria sostitutive del Fasi, sarà stabilito un contributo di solidarietà alternativo e più elevato rispetto a quello stabilito dall’articolo 8 dell’attuale Statuto-Regolamento. Tale nuovo

contributo si applicherà alle aziende che si iscriveranno alle citate forme sostitutive a partire dal 1° gennaio 2006.

Fondo per il sostegno del reddito – “Gestione Separata” del FASI, istituita con accordo del 27.7.2006, per l’erogazione, ai dirigenti involontariamente disoccupati, di un trattamento economico integrativo dell’indennità di disoccupazione corrisposta dall’INPS. I dirigenti licenziati dalla data del 1° gennaio 2015 non potranno più usufruire di tale prestazione.

Il FASI, attraverso la Gestione Separata, erogherà un trattamento economico integrativo, in misura pari a Euro 1.500,00 mensili lordi e per una durata di 8 mesi, a favore dei dirigenti di età inferiore a 50 anni, ovvero per una durata di 18 mesi, a favore dei dirigenti che, al

momento della scadenza del periodo di preavviso, hanno un’età pari o superiore a 50 anni. La Gestione, attraverso convenzioni con primarie società specializzate, destinerà proprie risorse

(21)

per finanziare un servizio di placement, al fine di orientare e favorire il reinserimento lavorativo dei dirigenti disoccupati. Al dirigente che comunicherà di non voler usufruire del servizio di placement verrà corrisposta una indennità aggiuntiva di Euro 500,00 mensili lordi per la stessa durata sopra prevista.

A decorrere dall’1.1.2019 al Fondo dovrà essere versato un contributo, a carico delle imprese, pari a Euro 100 annui per ogni dirigente in servizio; le Parti concordano di destinare a

4MANAGER, sempre a decorrere dall’1.1.2019, la quota di Euro 100,00 annue, per dirigente in servizio, con le stesse modalità previste per il FASI.

Fondo per le tutele disciplinate dall’art. 15 del CCNL - Nell’ambito della “Gestione Separata”

del FASI viene istituto (con accordo del 27.7.2006) un Fondo per la copertura delle spese per tutti i gradi di giudizio relativamente a procedimenti civili o penali, nonché ogni responsabilità civile del dirigente verso terzi connessa alla prestazione. Il fondo ha carattere sperimentale per la durata di 2 anni. Nella fase di sperimentazione verranno destinati a questo fondo Euro

1.000,00; successivamente sarà stabilita una contribuzione convenzionalmente determinata in cifra fissa a carico delle imprese.

Sintesi della disciplina contrattuale Dirigenti industria

Polizze vita

L'azienda provvederà a stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di morte e in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque

determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari a Euro 150.000,00 (elevate a Euro 200.000,00

dall’1.1.2020), quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge, e pari a Euro 200.000,00 (elevate a Euro 300.000,00 dall’1.1.2020), quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge.

Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l'importo di Euro 150,00 (Euro 200,00 dall’1.1.2020) annue che saranno trattenute dall'azienda sulla sua retribuzione secondo

apposite modalità.

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Sintesi della disciplina contrattuale Dirigenti industria

Polizze infortuni

L'azienda deve stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:

a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente, tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, una somma pari a 6 annualità della retribuzione di fatto;

b) in caso di invalidità permanente parziale, una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e in vigore fino al 24 luglio 2000;

c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte, una somma a favore degli aventi diritto, pari a 5 annualità della retribuzione di fatto.

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Altre polizze

Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, è a carico dell'azienda. Ove si apra un procedimento penale nei confronti del dirigente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda.

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