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per la determinazione della retribuzione imponibile.

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Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 29 del 01 settembre 1994

Oggetto: Somme corrisposte a titolo di mensa e trasporto: computabilità agli effetti assicurativi nella retribuzione imponibile.

L'articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, integrato dall'articolo 11, comma 24, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, dispone che:

"A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, nonché i relativi importi sostitutivi, entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuati ulteriori servizi parimenti connessi con l'attività lavorativa aventi carattere di generalità per i lavoratori interessati, i relativi importi sostitutivi ed i rispettivi tetti, ai fini della loro esclusione dalla base contributiva previdenziale ed assistenziale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando gli equilibri finanziari delle gestioni interessate".

Tale disposizione ha una diretta incidenza sugli imponibili previdenziali a carico delle imprese che concorrono a determinare il costo del lavoro ed ha lo scopo di conformare la legislazione agli indirizzi giurisprudenziali più recenti (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 3888 del 1.4.1993) che riconoscono effetti giuridici ai soli "valori convenzionali" piuttosto che a quelli "reali", e quindi effettivi, dei servizi predisposti dal datore di lavoro, con la conseguente esclusione, di questi ultimi dai cespiti indicati dall'articolo 12 della legge n. 153/1969 per la determinazione della retribuzione imponibile.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con due decreti del 3 marzo 1994, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994, individua, quale "ulteriore servizio" da escludere dalla base contributiva, il "vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi" e stabilisce i tetti massimi entro cui la contrattazione può determinare gli importi sostitutivi.

CONTRIBUZIONE PER IL SERVIZIO DI MENSA

In base a tale normativa, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1994, sono escluse dalla retribuzione soggetta a contribuzione ex articolo 12 della legge 153/1969 le seguenti fattispecie:

- esenzione totale per il corrispettivo del servizio di mensa predisposto dai datori di lavoro attraverso mense aziendali proprie o altrui, o attraverso mense interaziendali;

- esenzione totale per il corrispettivo del vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi;

- esenzione dell'importo sostitutivo del servizio di mensa e di vitto, previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi, entro un valore massimo di L. 2000 a pasto;

- esenzione del buono pasto per un valore massimo di L. 9000 a pasto.

Si precisa che per "corrispettivo" da esentare si intendono anche i "valori convenzionali" (stabiliti per decreto) dei servizi erogati secondo la precedente normativa.

L'esenzione contributiva dei "corrispettivi", dei relativi "importi sostitutivi" e del "buono pasto" è subordinata alla condizione che i predetti servizi siano predisposti "per la generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività produttiva".

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L'importo massimo del buono pasto esente da contribuzione (L. 9.000) e riferito alla quota a carico del datore di lavoro. L'eventuale somma eccedente tale importo andrà assoggettata a contribuzione.

Nell'ipotesi in cui tali servizi non siano stati istituiti nei modi previsti dalla legge, gli interi importi vanno assoggettati a contribuzione, compresa la eventuale "indennità" corrisposta in virtù di accordi contrattuali.

Gli importi dei massimi di esclusione saranno annualmente modificati in misura percentuale pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

CONTRIBUZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO

La suddetta normativa, così come disposto per i servizi di mensa e vitto, prevede dal 1° gennaio 1994 la esclusione dal computo della retribuzione da assoggettare a contribuzione dei seguenti titoli:

- esenzione totale del corrispettivo del servizio di trasporto predisposto dai datori di lavoro;

- esenzione dell'importo sostitutivo del servizio di trasporto, predisposto dal datore di lavoro e previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi, entro un valore massimo di L. 25.000 mensili.

Per il servizio di trasporto, inoltre, l'articolo 6, comma 8 ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236, dispone che il "corrispettivo (e non anche il relativo importo sostitutivo) del servizio di trasporto, predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa"

va escluso dalla base imponibile contributiva "anche per i periodi anteriori al 1° gennaio 1993".

La norma richiamata prosegue stabilendo che "restano salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi sul corrispettivo predetto se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge"

e cioè entro il 3 agosto 1993.

Ne deriva che dal combinato disposto degli articoli 17, comma 1, del citato D.l.vo n. 503/1992, e 6, comma 8 ter, della legge n. 236/1993, con riferimento al solo servizio di trasporto:

- fino al 31 dicembre 1992 viene esentato dall'imponibile soggetto a contribuzione il solo "corrispettivo" del servizio;

- per l'intero anno 1993 non è previsto l'esonero contributivo;

- dal 1° gennaio 1994 è escluso dall'imponibile sia il "corrispettivo" che il relativo "importo sostitutivo";

- restano salve ed efficaci le contribuzioni già versate per gli anni precedenti il 1993.

Con la presente circolare sono abrogate le istruzioni fornite in precedenza che risultino in contrasto con la nuova regolamentazione della materia.

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