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Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Scienze della Vita Psicologia Art. 1 - Norme generali Art. 2 - Obiettivi formativi specifici 1. 2.

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Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Scienze della Vita Regolamento didattico del Corso di Studio in

Psicologia

(LM-51 Classe delle Lauree magistrali in Psicologia)

Art. 1 - Norme generali

1. Il presente Regolamento didattico specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Studio per il conseguimento della Laurea in Psicologia. Il presente Regolamento è redatto tenendo conto:

a) del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004 n. 266: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”;

b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

c) del Regolamento del Dipartimento di Scienze della Vita;

d) delle norme di cui al Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

2. Il presente Regolamento didattico è annualmente deliberato dal Consiglio di Dipartimento, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

3. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per RDA il Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste;

- per “Dipartimento” il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Trieste;

- per “Laurea” la Laurea in Psicologia;

- per “Corso di Studio” il Corso di Studio in Psicologia (classe LM-51);

- per “Consiglio” il Consiglio del Corso di Studio in Psicologia (se istituito) o il Consiglio di Dipartimento (se non istituito il Consiglio del Corso di Studio);

- per “Coordinatore” il Coordinatore del Corso di Studio in Psicologia;

- per “Commissione Didattica” la Commissione Didattica del Corso di Studio in Psicologia;

- per CFU il Credito Formativo Universitario;

- per SSD il Settore Scientifico Disciplinare;

- per PDS il Piano degli Studi;

- per TAF la Tipologia di Attività formativa.

4. Il presente Regolamento viene pubblicato integralmente nel sito Internet dei Corsi di studio (http://www.biologia.units.it/corsi/8/LM-in-Psicologia)

Art. 2 - Obiettivi formativi specifici

1. II corso di Laurea magistrale in Psicologia rappresenta il completamento del percorso quinquennale che costituisce l'unico accesso alla professione di psicologo (previo completamento di un tirocinio annuale e superamento dell'esame di stato per la sezione A dell'Albo degli Psicologi). Le conoscenze e le abilità acquisite dai laureati magistrali sono conformi agli standard definiti dalla certificazione Europsy (www.inpa-europsy.it).

2. Gli obiettivi formativi saranno realizzati attraverso una formazione di livello avanzato in ambiti psicologici da acquisire entro il primo anno di corso e una formazione specifica mirata all'acquisizione di conoscenze particolarmente approfondite da acquisire per la maggior parte durante il secondo anno di corso. In particolare, il corso di studio, mediante una proposta di

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insegnamenti opzionali, permette di sviluppare conoscenze approfondite e altamente specializzate in uno o più dei seguenti ambiti:

- della psicologia clinica mediante l'applicazione ed estensione delle conoscenze della ricerca nella psicologia di base ai diversi ambiti della psicologia clinica e della psicologia della salute, come prevenzione, diagnosi, consulenza, riabilitazione e trattamento psicologico dei disturbi affettivi e cognitivi nei vari contesti psicopatologici;

- della psicologia cognitiva applicata mediante un'approfondita preparazione teorico- metodologica in psicologia cognitiva per sviluppare specifiche competenze applicative riferite all'ergonomia cognitiva, ai processi di gruppo nei contesti professionali, lavorativi e sportivi, alla progettazione e valutazione delle politiche pubbliche di riduzione del rischio e di promozione del benessere, al potenziamento delle capacità decisionali degli individui attraverso la progettazione dell'informazione e il nudging;

- della psicologia sociale mediante l'acquisizione di competenze relative alla cognizione sociale e alla psicologia dei gruppi, agli atteggiamenti e alla riduzione del pregiudizio, alla comunicazione persuasiva e alle decisioni di gruppo, alle relazioni tra contesti psico- sociali e salute e alla progettazione e valutazione di interventi preventivi;

- della psicologia dello sviluppo mediante l'acquisizione di conoscenze e competenze relative ai processi cognitivi e ai fattori emotivo-motivazionali nell'ambito dello sviluppo tipico e atipico (difficoltà scolastiche, disturbi specifici di apprendimento) e allo sviluppo della personalità;

- della neuropsicologia mediante l'acquisizione di conoscenze sui principali modelli teorici dei processi percettivo-cognitivi e motori e sulle loro basi neurali, sui principali disturbi delle funzioni cognitive conseguenti a patologie evolutive o acquisite, sulle teorie e tecniche di assessment, sul recupero indotto dai trattamenti di riabilitazione neuropsicologica.

3. I laureati nel corso di Laurea magistrale in Psicologia saranno nelle condizioni di utilizzare in modo ottimale le opportunità offerte dall'anno di tirocinio professionale supervisionato, da svolgere dopo il conseguimento della laurea magistrale quale requisito per l'ammissione all'esame di stato per psicologo. Essi avranno inoltre acquisito le conoscenze e le abilità utili ad affrontare percorsi di formazione di terzo livello (master, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione), nei vari ambiti della psicologia e delle scienze cognitive, sia per inserirsi nel campo della ricerca sia per aumentare ulteriormente il proprio livello professionale.

4. I laureati nel corso di Laurea magistrale in Psicologia potranno svolgere attività professionali e manageriali riconosciute dalle normative vigenti come competenze della figura professionale dello psicologo in tutti gli specifici campi di applicazione che richiedano il contributo di una figura di ampia formazione culturale e di alto profilo professionale.

Art. 3 - Commissione Didattica

1. Il Coordinatore può nominare un Vicario, che ricopre tutte le funzioni del Coordinatore in sua assenza. Il Coordinatore Vicario viene scelto tra i docenti membri del Consiglio del Corso di Studio.

2. La Commissione Didattica, istituita ai sensi dell'art. 5 del RDA, è composta dal Coordinatore, da almeno due docenti designati dal Coordinatore e da un numero di studenti del Corso di Studio, pari al numero della componente docente compreso il Coordinatore. La componente docente della Commissione Didattica scade contestualmente con il mandato del Coordinatore. La componente studentesca della Commissione Didattica è rinnovata concordemente con la durata della rappresentanza degli studenti in Consiglio o in caso di decadenza di uno studente.

3. La Commissione Didattica esegue i compiti demandati dal presente Regolamento o dal Dipartimento formulando proposte sull’organizzazione del Corso di Studio e proponendo gli

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aggiustamenti necessari per il miglioramento dell'efficienza didattica complessiva. In particolare, la Commissione Didattica:

a) propone la distribuzione temporale delle attività didattiche nell'ambito del Calendario Didattico di Dipartimento e valuta i carichi di lavoro effettivi di ogni periodo didattico;

b) coordina le date delle prove scritte, orali e pratiche di esame e organizza le sessioni di laurea;

c) coordina le attività di tutorato;

d) supervisiona le pratiche riguardanti piani di studio, passaggi e trasferimenti, riconoscimento di crediti, richieste di stage e tirocini;

e) coordina i rapporti con gli studenti e supervisiona il sito web del Corso di Studio;

4. La Commissione Didattica coincide con il Gruppo di Assicurazione della Qualità (AQ) del Corso di Studio.

Art. 4 - Ammissione al Corso di Studio

1. Il Corso di Studio in Psicologia è ad accesso programmato ai sensi dell'Art. 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”. Il numero programmato di studenti viene deliberato annualmente dal Consiglio.

2. Può richiedere l’ammissione al primo anno del Corso di Laurea in Psicologia, presentando domanda secondo le modalità indicate da apposito bando reperibile sul sito dell’Ateneo sezione “Immatricolazioni”, chi possieda una laurea di primo livello delle classi L-24 o 34 e possieda i requisiti di merito definiti dal bando di ammissione. Può richiedere l’ammissione anche chi possieda una laurea di primo livello di altra classe (o altro titolo superiore), purché abbia maturato un minimo di 88 CFU distribuiti in tutti i settori scientifico disciplinari della psicologia (SSD da M-PSI/01 a M-PSI/08), ciascuno con copertura pari ad almeno 3 CFU, e possieda i requisiti di merito definiti dal bando di ammissione.

3. I candidati/Le candidate devono aver superato un esame universitario di lingua

inglese pari al livello B1 o essere in possesso di un certificato che attesti la conoscenza della lingua inglese di livello B1 (secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento).

Art. 5 - Piano di studi

1. Il Corso di Studio ha durata biennale ed è basato su attività formative relative alle seguenti tipologie ai sensi dell'Art. 10 del DM 22/10/04 n. 270: attività formativa di base (TAF A), attività formative caratterizzanti (TAF B), attività formative affini o integrative (TAF C), attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF D), attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio (TAF E) e le ulteriori attività formative comprendenti attività di tirocini formativi e di orientamento (TAF F). Ad ogni tipologia sono assegnati un numero di CFU per un totale complessivo di 120 CFU nel corso dei due anni.

2. Il PDS, comprendente l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, è deliberato dal Consiglio di Dipartimento e allegato al presente Regolamento (Allegato 1).

3. Gli studenti presentano il proprio PDS, secondo le modalità previste dall'Ateneo e pubblicate sul sito della Segreteria Studenti e dei Corsi di Studio, esercitando le eventuali opzioni, previste dal PDS generale allegato al presente Regolamento, e inserendo gli insegnamenti a scelta.

4. Gli insegnamenti a scelta (TAF D) che è possibile inserire nel proprio PDS comprendono insegnamenti attivati annualmente dal Dipartimento o specificatamente indicati in banca dati dell'offerta formativa; inoltre possono essere inseriti insegnamenti appartenenti ad altri Corsi di Studio dell'Ateneo sulla base degli interessi personali, purché coerenti con il percorso di studi.

Per ottenere la certificazione Europsy (www.inpa-europsy.it) è necessario che gli insegnamenti nella tipologia “a scelta dello studente” appartengano a settori scientifico disciplinari M-PSI.

5. I PDS sono approvati dal Consiglio; i PDS, coerenti con il PDS allegato al presente Regolamento per la parte degli insegnamenti obbligatori e contenenti gli insegnamenti a scelta riconoscibili automaticamente, in quanto previsti dal Corso di Studio, sono approvati d'ufficio.

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6. Le eventuali propedeuticità per gli insegnamenti e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative, sono indicati nel PDS allegato al presente Regolamento.

7. La procedura per il conseguimento dei crediti per attività di internato è descritta in dettaglio nel regolamento “Tirocini” reperibile sul sito web del Corso di Studio. I CFU relativi all’attività di internato sono indicati nel PDS allegato al presente Regolamento

Art. 6 - Obblighi di frequenza

1. I responsabili degli insegnamenti stabiliscono annualmente gli eventuali obblighi di frequenza per le proprie attività formative e le comunicano al Coordinatore per l'opportuna pubblicità.

2. La Commissione didattica stabilisce caso per caso le attività sostitutive della eventuale frequenza obbligatoria per studenti lavoratori o disabili, con eventuale sostegno di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno.

Art. 7 - Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti

1. Ogni CFU prevede un impegno medio di 25 ore da parte dello studente, suddivise per il 32% (8 ore) in lezioni ed esercizi in aula e per il 68% (17 ore) in studio autonomo o assistito da tutori;

per le attività sperimentali di laboratorio, ogni CFU è suddiviso per il 40% (10 ore) nella attività stessa e per il 60% (15 ore) nella elaborazione e nell'analisi personale autonoma o assistita da tutori dei dati e delle osservazioni. I CFU assegnati ad altre attività formative (TAF E ed F, quali tirocini, internati, attività professionalizzanti, prova finale) prevedono un impegno medio complessivo di 25 ore da parte dello studente. In casi specifici, per i quali attività F prevedano lezioni o esercitazioni in aula, la Commissione didattica può stabilire annualmente la suddivisione dell'impegno orario tra lezioni/esercitazioni in aula e studio autonomo.

2. La didattica assistita potrà essere svolta nelle seguenti forme:

a) lezioni frontali in aula, eventualmente coadiuvate da strumenti audiovisivi multimediali;

b) esercitazioni, in aula o in aula informatica;

c) attività sperimentale in laboratorio, individuale o di gruppo;

d) corsi e/o sperimentazioni presso strutture esterne all'Università o soggiorni presso altre Università italiane o straniere, nel quadro di accordi internazionali, nonché presso Enti pubblici o privati nell’ambito di accordi o convenzioni.

Le attività sperimentali di laboratorio sono definite e coordinate dal docente responsabile dell'insegnamento e illustrate durante le lezioni.

3. Tutte le attività che consentono l'acquisizione di CFU sono valutate in accordo con il RDA. Le commissioni d'esame, per appurare la preparazione degli studenti, possono avvalersi di prove scritte, prove orali e prove pratiche. Durante i corsi o al loro termine possono essere assegnati compiti da svolgere in modo autonomo, individuale o di gruppo, che possono essere utilizzati per la verifica del profitto. Ai fini di accertare la verifica del profitto mediante prove in itinere, possono essere utilizzati test a distanza basati su rete Internet o intranet.

4. Gli obiettivi formativi dettagliati per ciascun insegnamento sono allegati al presente Regolamento (Allegato 2) e pubblicati nel sito web del Corso. Le forme della verifica finale per ciascun insegnamento sono pubblicate nel sito web del Corso.

5. I CFU, eventualmente previsti dal PDS per il conseguimento di ulteriori abilità e competenze linguistiche e/o informatiche, potranno essere riconosciuti agli studenti in possesso di certificazioni di adeguato livello rilasciate da strutture esterne riconosciute, nel limite massimo di quelli previsti nella tipologia, senza ulteriore verifica, purché le stesse documentazioni siano relative al periodo degli studi.

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6. La Commissione didattica propone al Consiglio il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente nel caso questi presenti idonea certificazione che attesti l’acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso.

Informazioni dettagliate su modalità e criteri di riconoscimento di tale tipologia di crediti sono riportate nel sito web del Corso di Studio (sezione “Altre Attività Formative”).

7. La Commissione Didattica stabilisce l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi, relativi a CFU acquisiti per insegnamenti, il cui esame sia stato sostenuto da più di 10 anni, e definisce, nel caso, le modalità di integrazione e di validazione dei CFU stessi.

Art. 8 - Esami di profitto

1. Gli insegnamenti relativi alle attività caratterizzanti e affini o integrative (DM 270/2004, art. 10, commi 1a e 5b) e alle attività formative scelte dallo studente (DM 270/2004, art. 10, comma 5a) prevedono una valutazione del profitto mediante esame con votazione espressa in trentesimi.

Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli il voto finale è dato dalla media dei voti ottenuti nei diversi moduli (solo nel caso in cui lo studente abbia acquisito voti superiori o uguali a 18/30 per tutti i moduli) e pesata in base ai CFU. Il modulo con votazione pari a 30/30 e lode vale 31/30 ai fini del calcolo della media.

2. Gli esami di profitto si tengono esclusivamente nell’ambito delle sessioni di esami previste dall'ateneo. Il calendario degli appelli viene fissato annualmente dal Dipartimento.

3. I criteri di validità degli esami e dei programmi si trovano nel regolamento “Esami” reperibile sul sito del corso di studi.

Art. 9 - Prova finale e conseguimento del Titolo di Laurea

1. Il conseguimento della laurea magistrale richiede la stesura di una tesi elaborata in modo originale dallo studente, sotto la guida di un relatore. La tesi, che può essere sia una rassegna critica della letteratura sia un lavoro empirico, deve documentare il possesso delle competenze teoriche e metodologiche acquisite nel corso delle attività formative.

2. Il relatore deve essere un docente strutturato dell’ateneo afferente al settore scientifico disciplinare M/PSI. Possono svolgere la funzione di relatore docenti afferenti ad altri settori scientifico-disciplinari, di altri Dipartimenti e di altri Atenei o docenti a contratto purché titolari di un insegnamento o parte di insegnamento del Corso di studio e limitatamente all'anno

accademico dell'incarico.

3. A ciascuna tesi è assegnato un Lettore, selezionato tra i docenti del Dipartimento di Scienze della Vita afferenti al settore scientifico disciplinare M/PSI, che ha il compito di leggere l’elaborato e valutarne approfonditamente i contenuti.

4. La Commissione di Laurea è costituita da 5 docenti di ruolo appartenenti al Consiglio, nominati dal Direttore del Dipartimento ai sensi del comma 5 art. 25 del RDA. Sono membri supplenti tutti i docenti del Consiglio.

5. Il voto complessivo di laurea, espresso in centodecimi, tiene conto della carriera pregressa e dellesame finale. Lattribuzione della lode è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione di Laurea. Alla tesi è attribuito un punteggio da 0 a 6 punti: il Relatore e l’eventuale Correlatore assegnano complessivamente da 0 a 3 punti, il Lettore assegna da 0 a 2 punti e il resto della Commissione assegna da 0 a 1 punto. La valutazione della carriera prevede il calcolo della media delle votazioni (pesate in base ai corrispondenti crediti) conseguite negli esami del biennio con votazione in 30esimi, appartenenti agli ambiti di attività formative "caratterizzanti", "affini e integrative" e "a scelta dello/a studente/essa". Alla media delle votazioni viene aggiunto un bonus di 0.2 punti per ogni lode conseguita in insegnamenti che prevedono un numero di CFU minore o uguale a 6, e un bonus di 0.4 punti per ogni lode conseguita in insegnamenti di più di 6 CFU.

6. Le modalità di svolgimento e valutazione della prova finale si trovano nel regolamento "Tesi Magistrale" reperibile sul sito del corso di studi.

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Art. 10 – Passaggi, trasferimenti e immatricolazioni con abbreviazione di carriera

1. L’iscrizione al primo anno di corso è subordinata a quanto disposto dall’art. 4 del presente Regolamento.

2. L’ammissione ad anni di corso successivi al primo può essere concessa o meno dal Consiglio, sulla base della carriera universitaria pregressa, a coloro che chiedono il passaggio da altri Corsi di Studi, il trasferimento da Atenei, italiani od esteri e l’immatricolazione con abbreviazione di carriera.

3. Il riconoscimento di CFU dalla precedente carriera universitaria viene approvato dal Consiglio sulla base della valutazione del curriculum effettuata dalla Commissione Didattica, sentito eventualmente l’interessato. In caso di studenti provenienti da un Ateneo straniero la Commissione Didattica valuta la congruità delle conoscenze e delle competenze in possesso del richiedente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, utilizzando dove possibile il sistema ECTS (European Credit Transfer System).

Art. 11 - Norme finali

Tutti i regolamenti specifici a cui fa riferimento il presente regolamento, entrano in vigore, per tutti gli studenti iscritti, dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Corso di studi e hanno validità annuale.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, saranno stabilite, mediante apposite deliberazioni del Consiglio, tutte le norme che si rendessero necessarie alle attività didattiche del Corso di Studio.

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