Francesca Arizio
Coordinatore della Ricerca Clinica francesca.arizio@unito.it
Oncologia Polmonare Working group AIOM CRC
Per cominciare dai fondamentali:
ICH-GCP, le tavole della
legge
Sperimentazione clinica
E’ uno studio scientifico che mira a verificare l’efficacia sui pazienti di un farmaco sperimentale per malattie per le quali non esiste una cura adeguata; o a dimostrare che un nuovo farmaco è migliore rispetto a quello già in uso per la stessa patologia.
Il protocollo clinico rappresenta il “libretto
d’istruzioni” per poter eseguire in maniera
corretta la sperimentazione stessa.
Prima della legislazione di riferimento
- Il Codice di Norimberga
- La dichiarazione di Helsinki
- G.C.P. Good Clinical Practice
Il Codice di Norimberga, 1947
Uno dei primi importanti passi verso la Sperimentazione clinica moderna.
Il Codice è stato redatto nel 1947, in seguito alla sentenza del Tribunale Internazionale emessa al termine del processo contro i medici nazisti.
Introdotto per la prima volta il concetto del
Consenso informato
(Consenso volontario e informato)
di un soggetto a partecipare ad uno studio clinico dopo avere ricevuto informazioni circostanziate sugli scopi, le modalità di esecuzione e sui possibili rischi inerenti alla partecipazione.
Breve storia delle GCP
Dichiarazione di Helsinki
‘Principi etici per la ricerca medica che coinvolge i soggetti umani’
-Salvaguardia degli interessi dell’uomo oggetto della ricerca che deve sempre prevalere sugli interessi della scienza e della società
-Introduzione del consenso informato e della possibilità di ritirarlo in qualsiasi momento
-Introduzione del comitato etico indipendente -Garantire la riservatezza del soggetto
1964
Dichiarazione di Helsinki
1982
GCP
1997
DM 15 luglio
La Dichiarazione di Helsinki fu sviluppata dalla
Associazione Medica Mondiale (AMM o WMA),
come un insieme di principi etici riguardanti
tutta la comunità medica, per ciò che concerne
la sperimentazione umana. È quindi considerata
la pietra miliare dell'etica della ricerca umana
sebbene non possegga strumenti di impegno
legale nella legislatura internazionale.
GCP e DM 15 luglio 1997- Recepimento GCP
Nel 1982 la Food and Drug Administration (FDA)
statunitense mise insieme una serie di norme
per la conduzione degli studi clinici: nacquero le
Good Clinical Practice (GCP), recepite in Italia col
Decreto Ministeriale 15 luglio 1997
Articolo 1
Le linee guida di Buona Pratica Clinica [...] riportate nell'allegato 1* costituiscono le norme tecniche e procedurali di riferimento per l'effettuazione delle Sperimentazioni cliniche e dei medicinali in Italia.
D.M. 15 luglio 1997 - Recepimento delle linee guida dell'U.E. di Buona Pratica Clinica per l’esecuzione delle Sperimentazioni cliniche dei medicinali.
* L’allegato 1 riporta integralmente le GCP
Articolo 3 - Approvazione delle Sperimentazioni
[...] Comma 2Al fine di ottenere l'approvazione [...] i Proponenti delle Sperimentazioni sono tenuti a sottoporre al Comitato etico competente specifica domanda secondo le modalità previste dall'allegato 1 al presente decreto.
D.M. 15 luglio 1997 - Recepimento GCP
D.M. 15 luglio 1997 - Recepimento GCP
Articolo 4 - Istituzione dei Comitati eticiD.M. 18 marzo 1998 - Linee guida di riferimento per l’istituzione e il funzionamento dei Comitati etici.
D.M. 8 febbraio 2013 - Criteri per la composizione e il funzionamento dei Comitati etici.
Poi abrogato con l'entrata in vigore del D.M. 12 maggio 2006
La legislazione di riferimento:
D.lgs. n. 211 24 giugno 2003
Applicazione GCP - Direttiva 2001/20/CE
D.lgs. n. 211 24 giugno 2003 -
Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della Buona Pratica Clinica nell’esecuzione della Sperimentazione clinica di medicinali per uso clinico.In questo D.lgs, composto di 23 articoli e operativo dal 1°
gennaio 2004 si ribadisce, ovviamente, la centralità delle GCP.
D.lgs. n. 211 24 giugno 2003 – Applicazione GCP
Articolo 1 – Ambito di applicazione[...] Comma 3
Con decreto del Ministro della salute, che traspone nell'ordinamento nazionale i principi di Buona Pratica Clinica adottati dalla Commissione europea, sono stabilite le linee guida dettagliate conformi a tali principi.
Prendendo in esame tutti gli aspetti e riferendosi a tutti i soggetti coinvolti in una Sperimentazione clinica.
D.lgs. n. 211 24 giugno 2003 – Applicazione GCP
tra gli altri articoli...
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Tutela dei Soggetti della Sperimentazione clinica Articolo 4 - Sperimentazione clinica sui minori
Articolo 5 - Sperimentazione clinica su adulti incapaci di dare validamente il proprio consenso informato
Articolo 6 - Comitato etico
D.lgs. n. 211 24 giugno 2003 – Applicazione GCP
E ancora...
Articolo 7 - Parere unico (funzionamento, parere dei Centri satellite e Tempistiche di valutazione)
Articolo 16 - Notifica di Eventi avversi
Articolo 17 - Notifica delle Reazioni avverse serie Articolo 22 - Apparato sanzionatorio
Le Good Clinical Practices(GCP)
Le Good Clinical Practices(GCP) sono uno standard internazionale di etica e qualità scientifica per progettare, condurre, registrare e relazionare gli studi clinici che coinvolgano soggetti umani.
Devono garantire:
1)Tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti
1)Attendibilità e accuratezza dei dati
http://ichgcp.net/it/
GCP - Good Clinical Practice
Introduzione 1. Glossario
2. Principi di GCP
3. Commissione di Revisione dell’istituzione / Comitato Etico Indipendente (IRB/IEC)
4. Sperimentatore
(Cosa deve fare e garantire)5. Sponsor
(Cosa deve fare e garantire)6. Protocollo Sperimentale ed Emendamenti al Protocollo 7. Dossier per lo Sperimentatore
(IB)8. Documenti essenziali per la conduzione di uno Studio Clinico
Principi fondamentali delle GCP 1) TUTELA DEI SOGGETTI
I DIRITTI, LA SICUREZZA E IL
BENESSERE DEI SOGGETTI
DEVE PREVALERE
SUGLI INTERESSI
DELLA SCIENZA E
DELLA SOCIETA’
IL CONSENSO INFORMATO DEVE ESSERE
OTTENUTO LIBERAMENTE
PRIMA DELLA PARTECIPAZIONE
DEL SOGGETTO ALLO STUDIO E
IL PROCESSO DEVE ESSERE DOCUMENTATO
NEL SOURCE DOCUMENT
LE CURE MEDICHE E LE
DECISIONI DI TIPO MEDICO SONO SEMPRE
SOTTO LA RESPONSABILITA’
DI UN MEDICO QUALIFICATO
DEVE ESSERE GARANTITA LA
RISERVATEZZA DEI
DOCUMENTI CHE
POTREBBERO IDENTIFICARE I
SOGGETTI
IL TEAM DELLO STUDIO DEVE
POSSEDERE PREPARAZIONE ,
ISTRUZIONE ED ESPERIENZA NECESSARIE AD
ESPLETARE LE MANSIONI ASSEGNATE
Courtesy of D.Ronzulli
2)VALIDITA’ SCIENTIFICA
LA
CONDUZIONE DELLO STUDIO
E’
SUBORDINATA ALLA
DISPONIBILITA’
DI ADEGUATE INFORMAZIONI CLINICHE E NON
CLINICHE
VALIDITA’
SCIENTIFICA DELLO STUDIO
PRESENZA DI UN
PROTOCOLLO CHIARO E DETTAGLIATO
CONDUZIONE DELLO STUDIO
IN
CONFORMITA’
AL PROTOCOLLO PREVENTIVAME
NTE
APPROVATO DA UN COMITATO
ETICO INDIPENDENTE
APPLICAZIONE DELLE INDICAZIONI ESPRESSE DAL
COMITATO ETICO
Courtesy of D.Ronzulli
3) QUALITA ’
OGNI
INFORMAZIONE RELATIVA ALO
STUDIO DEVE ESSERE
REGISTRATA,TRATTA TA E CONSERVATA IN MODO TALE DA
CONSENTIRE UN ACCURATO RESOCONTO , INTERPRETAZIONE E
VERIFICA
I PRODOTTI IN SPERIMENTAZIONE
DEVONO ESSERE PREPARATI GESTITI
E CONSERVATI NEL RISPETTO DELLE NORME DI BUONA
FABBRICAZIONE (GMP)
ATTUAZIONI DI SISTEMI E
PROCEDURE CHE GARANTISCANO LA
QUALITA’ DI OGNI SINGOLO ASPETTO
DELLO STUDIO
Courtesy of D.Ronzulli
A novembre 2016 è stata eseguita la più grande
revisione delle GCP degli ultimi 20 anni. Infatti,
in risposta alle problematiche emerse nelle
ispezioni effettuate durante il corso degli anni, è
stato elaborato un addendum (E6 R2) per
incoraggiare l’implementazione di approcci
migliorati e più efficienti per la progettazione,
conduzione, registrazione e il reporting di studi
clinici, sempre continuando a garantire la
protezione dei soggetti umani e l’affidabilità dei
risultati. L’addendum introduce 26 nuovi
articoli, alcuni relativi agli sponsor, alcuni ai siti e
altri a entrambi
ICH E6 (R 2)
-1° Step 2 July 2015 EMA document: 23/July/2015 -Start of public consultation : 04/Aug/2015
-Start of public consultation : 04/Aug/2015
-End of consultation (public comments): 3 /Feb/2016 (for EU/US)
-Publication of final guideline: November 2016
It will be a unified standard for EU, Japan, US, Canada and Switzerland to facilitate the mutual acceptance of clinical data by the Regulatory Authorities in these jurisdictio
INTEGRATED ADDENDUM TO ICHE6 (R1):GUIDELINE FOR GOOD CLINICAL PRACTICE
INTEGRATED ADDENDUM TO ICHE6 (R1):GUIDELINE FOR GOOD CLINICAL PRACTICE
Punti chiave
1)Qualità dei source document 2)Quality management
3)Risk based management
4)Validazione e gestione dei sistemi elettronici 5)Controllo della sperimentazione, non solo da
parte dello sponsor ma anche da parte dello
sperimentatore
I source document devono rispondere oltre ai requisiti di
• Accurate
• Legible
• Contemporaneous
• Original
• Attributable Anche Complete
• Passiamo da ALCOA ad ALCOAC
1
2-3-4
5.5 Trial management data handling and report keeping
5.18. Monitoring
L’assicurazione della qualità dello studio deve essere gestita e monitorata continuamente dallo sponsor, anche quando la gestione viene data in gestione ad una CRO, e deve prevedere un approccio basato sul rischio. Il rischio connesso all’attuazione dello studio deve essere identificato nel protocollo di studio sia per quel che riguarda la parte gestionale (sistemi eletttronici, strutture, parti terze e SOP) che quella scientifica (tipologia di studio, raccolta dati). Dovrà essere previsto un opportuno piano di mitigazione del rischio definito oltre che nel protocollo nel management plan e negli accordi sottoscritti tra le parti.
Nel protocol deviation plan si devono stabilire i limiti accettabili del rischio durante lo studio e le procedure da mettere in atto per prendere le decisioni in seguito all’occorrere delle deviazioni stesse.
Le valutazioni sul rischio devono essere effettuate durante tutte le fasi dello studio con revisioni periodiche. La valutazione del rischio impatta poi sulla stesura del monitoring plan, si parla infatti di risk based monitoring. Parte del monitoraggio può essere effettuato in modo centralizzato, questo però non sostituisce il monitoraggio on-site e l’utilizzo del monitoraggio centralizzato deve essere in ogni momento bilanciata attentamente al rischio connesso con l’esecuzione dello studio.
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4. Investigator
Per quanto riguarda le responsabilità di gestione dello sperimentatore questa riguarda la formazione e supervisione del personale, ma anche l’utilizzo nello studio di parti terze, i ruoli di ogni parte coinvolta deve essere chiaramente esplicitato e documentato.
Il medico
Il personale infermieristico
Il comitato
eticoCoordinatore della ricerca Autorità competente
Biologo
Farmacista
Gli sponsor