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COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE Provincia di Avellino

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COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE

Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 31 del 19.04.2021

Oggetto: Comune di Mugnano del Cardinale (AV) / Sig. ra De Gennaro - Nucci.

Determinazioni in ordine alla stipulazione di un contratto di transazione volto a definire bonariamente il contenzioso. Sentenza n. 346/2021 GDP Avellino.

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

presente assente

1) ALESSANDRO NAPOLITANO - Sindaco x

2) CARMELA SANSEVERINO - Ass.re /Vice Sindaco x

3) FULVIO LITTO - Assessore x

4) GRAZIA DE STEFANO - Assessore x

5) GIOVANNI VALENTINO - Assessore x

e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa MARIA TARANTINO.

Presiede il dr. Alessandro Napolitano nella qualità di Sindaco, la quale constatato che gli intervenuti sono

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in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 48 D. Lgs. 267/2000 che disciplina le competenze della Giunta Comunale e Provinciale;

PREMESSO CHE:

1. l’Avv. Nicola Napolitano, con studio in Camposano (NA), in Via Trivice D’Ossa, 39, in nome e per conto delle Sig.re De Gennaro Teresa e Nucci Ester Maria, ha depositato, presso il Giudice di Pace di Avellino (AV), atto di citazione ex art. 2051 c.c. per ottenere il risarcimento danni, dal Comune di Mugnano del Cardinale (AV), dei danni subiti nel sinistro avvenuto il 21/01/2020 alle ore 12,00 circa, in Via della Fratellanza in Mugnano del Cardinale (AV);

2. il Giudice di Pace di Avellino ha accolto il ricorso de quo, addossando la responsabilità ex art.

2051 c.c. dell’eventus damni al convenuto Comune di Mugnano del Cardinale (AV), poiché l’incidente sarebbe stato causato dalla presenza sulla strada di una transenna non segnalata riversa sul manto stradale che avrebbe provocato il danneggiamento della vettura tg:

EW407ZF di proprietà attorea e, per l’effetto, ha emesso sentenza n. 346/2021, (2477/2020 R.G.), con la quale ha condannato il Comune di Mugnano del Cardinale (AV), in persona del legale rappresentante, al pagamento di Euro 1.406,92 iva compresa oltre interessi, in favore di De Gennaro Teresa e Nucci Ester Maria e al pagamento delle spese di giudizio in favore delle stesse liquidate in Euro 680,00 per compenso, oltre iva, accessori di legge, Euro 125,00 e 15% di spese generali;

3. a seguito della sentenza di cui sopra, il Comune di Mugnano del Cardinale (AV), con nota pec riservata del 02/03/2021, ha proposto all’Avv. Nicola Napolitano di definire transattivamente la controversia e si è reso disponibile a valutare eventuali proposte degne di considerazione;

4. ciò detto, l’Avv Napolitano, con nota riservata del 30/03/2021 consegnata brevi manu, in qualità di procuratore della sig. ra Teresa De Gennaro e della Sig. ra Ester Maria Nucci ha dichiarato di essere disposto a concludere un accordo transattivo per una somma di Euro 2.000,00 omnia;

VISTI:

• l’art. 1965 c.c., secondo cui “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.”;

• l’art. 35 c. 3 bis D. L. 24/01/2012 n. 1, convertito dalla legge n. 27/2012, che sancisce “Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate”;

CONSIDERATO che dalla sottoscrizione della transazione l’Ente ne trarrà un beneficio economico in quanto sarà obbligato a liquidare al creditore esclusivamente una somma inferiore rispetto a

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quella stabilita dal Giudice di pace di Avellino in sentenza (Euro 2.000,00 a fronte di Euro 2.345,20);

VISTO l’art. 154 D. Lgs. 267/2000 disciplinante il ruolo e le funzioni dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali;

VISTO il PRINCIPIO CONTABILE N. 104 PER GLI ENTI LOCALI “Debiti fuori bilancio”, Testo approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali il 18 novembre 2008, secondo cui “gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all’articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l’Ente definire tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi dell’adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l’ente di addivenire alla conclusione dell’accordo”;

RICHIAMATO il più consolidato orientamento della Corte dei Conti, secondo cui la stipula di una transazione da parte dell’Ente presuppone la volontà di pervenire ad un accordo contrattuale a cui dovrà seguire la regolare procedura per l’assunzione di impegni di spesa disciplinata dall’art. 191 del D. Lgs. 267/000, non potendo trovare applicazione alcuna la normativa in materia di debiti fuori bilancio (Cfr., ex plurimis, Deliberazione Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per il Piemonte, 18/2/2015 n. 20/PAR; Delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, n. 188 del 15/03/2011; Parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, n. 116/2010; Delibera n. 30/2008 Sez. Reg. di contr. per la Toscana; Delibera n. 132/2010 Sez. Reg.

di contr. per la Toscana; Delibera n.106/2009 Sez. Reg. di contr. per la Puglia; Parere n. 4/2007 Sez.

Reg. di contr. per il Piemonte; Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, Deliberazione n. 16/2007;

Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Piemonte, Deliberazione n. 130/2012);

RITENUTO, pertanto, di non sottoporre la vicenda in esame al vaglio del Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la più consolidata giurisprudenza secondo cui “Il principio secondo cui la volontà di obbligarsi da parte della P.A. non può desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo, per converso manifestarsi con la forma scritta, trova applicazione anche con riferimento al transazioni concluse da enti pubblici, le quali debbono, a pena di nullità assumere la forma scritta […]” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 26047 del 29/11/2005);

RITENUTO:

▪ di aderire a tale insegnamento e farlo integralmente proprio;

▪ di approvare in toto lo schema di transazione che si allega al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale ad ogni fine di legge e motivazione;

ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott. ssa Daniela Rotondo, ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Giovanni Perrone, resi con separati costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ad ogni effetto di legge e motivazione;

DATO ATTO che l’obbligo di motivazione del presente provvedimento previsto dall’art. 3 l. 241/1990 si considera assolto, per quanto concerne gli atti ed i documenti ivi menzionati e non ad esso allegati, dall’applicazione dell’istituto della motivazione per relationem, in quanto tali atti sono chiaramente indicati nella presente determinazione e disponibili presso l’Ente ex artt. 10 D. Lgs. 267/2000 e 22 ss. l. 241/1990, (Cfr., ex plurimis, TAR Lazio Roma, sez. II, sent. del 2 ottobre 2006, n. 9749);

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VISTI:

 lo Statuto dell’Ente;

 il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

 la legge 241/1990;

DELIBERA

✓ La premessa che precede è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e s’intende qui integralmente trascritta e riportata ad ogni effetto di legge e motivazione;

✓ Di approvare integralmente lo schema di transazione che si allega al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale ad ogni fine di legge e motivazione;

✓ Di demandare ai competenti Responsabili di Area tutti gli adempimenti presupposti e necessari per la stipulazione della transazione al fine di definire bonariamente la controversia sopra descritta;

✓ Di dare atto che la somma di € 2.000,00, da corrispondersi successivamente alla stipulazione della transazione, venga imputata sul cap. 1059 del bilancio;

✓ Di far salve le prescritte formalità di pubblicazione;

✓ Di dichiarare, con separata votazione dall’esito unanime, che il presente atto venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000;

✓ Di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, ai Capigruppo Consiliari.

AVVERTE che avverso il presente atto:

- è esperibile, ai sensi del D. Lgs. 02 luglio 2010 n. 104, ricorso giurisdizionale presso il TAR Campania, sezione distaccata di Salerno, entro sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso o dal giorno in cui se n’è avuta piena ed effettiva conoscenza dello stesso;

- è esperibile Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e ss del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro centoventi giorni dalla data di notifica della presente deliberazione o dal giorno in cui se n’è avuta piena ed effettiva conoscenza.

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La sottoscritta dr.ssa Daniela Rotondo, quale Responsabile del Settore esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 e dell’art. 147 del T.U. EE.LL., come modificato ed integrato dal D.L 147/04/2012 convertito nella L. 213/2012 approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione e suoi allegati.

Mugnano del Cardinale, lì 19.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F. to: dr.ssa Daniela Rotondo

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione e suoi allegati.

Mugnano del Cardinale,lì 19.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F. to: Rag. Giovanni Perrone

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Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE F. to: Dr. Alessandro Napolitano F. to: Dott.ssa Maria Tarantino _______________________________________________________________________________________

____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione iscritta al n._____ del registro delle pubblicazioni viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U. 18/8/2000 n. 267.

Mugnano del Cardinale, lì__19.04.2021 IL Responsabile del Servizio F. to: d.ssa Daniela Rotondo

_______________________________________________________________________________________

____

ATTESTAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco, il prot. n° , ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000)

Il Responsabile del servizio

F. to: Dott.ssa Daniela Rotondo _______________________________________________________________________________________

____

Estratto per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Mugnano del Cardinale, lì______________ Il Responsabile del servizio F. to: D.ssa Daniela Rotondo ---

--- CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

 Dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo deliberante.

❑ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Responsabile del servizio F. to: Dr.ssa Daniela Rotondo

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