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RECENTI EVOLUZIONI DELLA GIUSRISPRUDENZA DI CASSAZIONE IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO

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S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

RECENTI EVOLUZIONI DELLA

GIUSRISPRUDENZA DI CASSAZIONE IN MATERIA DI PROCESSO

TRIBUTARIO

Avv. FABIO PACE

PROCESSO TRIBUTARIO:

novità normative e strategie difensive

21 marzo 2017 - Sala Convegni ODCEC - Milano

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GIURISDIZIONE

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GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Ord. 21950 – 28/10/2015 – Cassazione civile

In tema di riparto di giurisdizione sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario le controversie concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, COSAP.

A tali controversie, infatti, la giurisprudenza non riconosce natura tributaria e tale circostanza fa venir meno il fondamento giurisdizionale della giurisdizione del giudice tributario, con la conseguenza che l'eventuale attribuzione a tale giudice della relativa cognizione, finisce inevitabilmente per creare un nuovo giudice speciale, vietata dal comma 2° dell'art. 102 Cost.

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GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO

Sent. 12888 – 23/06/2015 – Cassazione civile

A norma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art.

12 della legge n. 448 del 2001, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata. Ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora, rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del citato D.Lgs. n.

546

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GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO

Sent. 10093 – 18/05/2015 – Cassazione civile

Sussiste la giurisdizione del giudice tributario, in merito alle controversie relative al fermo di beni mobili registrati, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 e art. 19, comma 1, lett. e-ter, ma ciò solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi

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GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO

Sent. 8618 – 29/04/2015 – Cassazione civile

Il giudice tributario non è giurisdizionalmente competente nell'ipotesi in cui oggetto del giudizio sia un'opposizione a pignoramento, nelle forme di cui all'art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per un credito del debitore nei confronti di terzi, fondato su un credito dell'erario per Iva e Irap, in quanto trattasi di atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento

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GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO

Sent. 5979 – 25/03/2015 – Cassazione civile

Spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale (Tia). Ciò in quanto non si può attribuire a tale tariffa la natura di entrata patrimoniale di diritto privato, costituendo essa una mera variante della Tarsu, di cui conserva la qualifica di tributo

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GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO

Sent. 640 – 16/01/2015 – Cassazione civile

Ai fini della delimitazione dell'ambito della giurisdizione tributaria, occorre attribuire esclusivo rilievo alla disciplina dettata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, norma espressamente diretta a definire l'oggetto della giurisdizione tributaria, senza che tale disciplina possa essere, ai fini anzidetti, in qualche modo condizionata, in senso limitativo, da quanto previsto dal successivo art. 19, il quale, agendo su un piano distinto, elenca gli atti che possono, e debbono essere oggetto di impugnazione dinanzi al giudice tributario. Ciò in quanto il citato art. 2 costituisce la sedes materiae per individuare i confini della giurisdizione tributaria, delineati essenzialmente attraverso l'indicazione dei tributi oggetto di controversia, con i relativi accessori

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GIURISDIZIONE

Sent. 16337 – 28/06/2013 – Cassazione civile

La possibilità di rilevare ed eccepire il difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del giudizio deve tener conto dei principi costituzionali di economia processuale e di ragionevole durata del processo, in base ai quali il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.

Quest'ultimo può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, salvo ipotesi particolari

La pronuncia di accoglimento da parte della Corte costituzionale è suscettibile di spiegare efficacia retroattiva ma non estende i propri riflessi oltre il limite dell'irrefragabilità della cosa giudicata formale (con l'eccezione della fattispecie penale)

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RICORSO

Sent. 5413 – 18/03/2016 – Cassazione civile

In tema di contenzioso tributario, alla stregua dell'art. 18 del D.Lgs. n.

546 del 1992 la carenza nell'atto introduttivo del processo delle indicazioni necessarie per la individuazione del legale rappresentante (anche organico) del ricorrente, inficia l'atto medesimo e ne determina l'inammissibilità tutte le volte che sia causa di incertezza assoluta al riguardo

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RICORSO

Sent. 21593 – 23/10/2015 – Cassazione civile

In tema di contenzioso tributario, è ammissibile il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto, sebbene notificato ad un ufficio dell'Agenzia delle entrate diverso da quello territorialmente competente a provvedere sull'istanza, atteso il carattere unitario dell'Agenzia delle entrate e la natura impugnatoria del processo, in cui è attribuita la qualità di parte all'ente organo che ha emesso o avrebbe dovuto emettere, in caso di diniego, l'atto, e non alle sue singole articolazioni

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RICORSO

Sent. 4551 – 06/03/2015 – Cassazione civile

La notifica da parte del contribuente dell'atto di impugnazione presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate non territorialmente competente, perché diverso da quello che aveva emesso l'atto impositivo, non comporta né nullità né decadenza dell'impugnazione. Ciò in virtù del carattere unitario della stessa Agenzia delle Entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia per il carattere impugnatorio del processo tributario che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto od il provvedimento impugnato

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RICORSO

Sent. 15309 – 04/07/2014 – Cassazione civile

Nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell'atto d'appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all'atto in esso racchiuso anziché in plico senza busta come previsto dall'art. 20 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell'appellante dare la prova dell'infondatezza della contestazione formulata.

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RICORSO

Sent. 23315 – 15/10/2013 – Cassazione civile

Qualora, nelle cause di valore superiore a euro 2.582,28, la parte proponga ricorso personalmente in violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso non può immediatamente essere dichiarato inammissibile, ma solo nella misura in cui non venga ottemperato l'ordine giudiziale relativo all'obbligo di munirsi di assistenza tecnica. E' in tal caso al primo atto del difensore (la memoria) che vanno ascritte le preclusioni processuali che caratterizzano il contenzioso tributario, in quanto se l'assistenza tecnica è ritenuta necessaria dal Legislatore "deve essere consentito al difensore abilitato la più ampia difesa del contribuente, senza che la stessa sia limitata (pena, appunto, la violazione dell'art. 24 Cost.) da precedenti impostazioni del contribuente, difesosi personalmente". Alla luce di ciò, il difensore, nella memoria, può eccepire motivi di impugnazione non rilevabili d'ufficio ulteriori rispetto a quelli sollevati dal contribuente nel ricorso

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TERMINE DEL RICORSO

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RIMESSIONE IN TERMINI

Ord. 8715 – 15/04/2014 – Cassazione civile

L'istituto della rimessione in termini, di cui all'art. 184-bis c.p.c.

(applicabile ratione temporis), dovendo essere letto alla luce dei principi costituzionali di effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive, trova applicazione non solo nel caso di decadenza dai poteri processuali di parte interni al giudizio di primo grado, ma anche nel caso di decadenza dall'impugnazione per incolpevole decorso del termine

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VIZI PROPRI

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VIZI PROPRI

Sent. 5843 – 24/03/2015 – Cassazione civile

Il contribuente che lamenti che la cartella non sia stata preceduta da regolare notifica dell'atto di imposizione deve impugnare non solo la cartella, ma anche gli atti da questa presupposti, pena la decadenza dal potere di impugnare anche questi ultimi

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VIZI PROPRI

Sent. 13331 – 29/05/2013 – Cassazione civile

In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio; la legittimazione passiva spetta pertanto all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, sul quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.

Segue

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VIZI PROPRI

Segue: Sent. 13331 – 29/05/2013 – Cassazione civile

Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, ex officio, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al thema controversum, come definito dalle scelte del ricorrente

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ATTI IMPUGNABILI

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ATTI IMPUGNABILI

Sent. 7511 – 15/04/2016 – Cassazione civile

In tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa

L'atto con il quale l'Amministrazione finanziaria manifesta il rifiuto a ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992 e non è, pertanto, impugnabile. La conclusione che precede si impone sia in virtù della discrezionalità da cui l'attività di autotutela è connotata in tal caso, sia perché, al contrario opinando, si darebbe ingresso ad una

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ATTI IMPUGNABILI

Sent. 23765 – 20/11/2015 – Cassazione civile

Le controversie aventi ad oggetto gli atti d'esercizio dell'autotutela sono devolute alla cognizione delle commissioni tributarie le quali devono, comunque, verificare la riconducibilità dell'atto impugnato alle categorie di cui all'art. 19 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546

Di fronte alle Commissioni tributarie è impugnabile il diniego di autotutela in quanto l'attribuzione al giudice tributario di tutte le controversie in materia di tributi comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, incidendo sul rapporto obbligatorio tributario, sono devolute al giudice indipendentemente dall'atto impugnato e dalla natura discrezionale dell'esercizio dell'autotutela tributaria. Tuttavia, nel giudizio instaurato contro il rifiuto di esercizio di autotutela può esercitarsi un sindacato solo sulla legittimità di rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria

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ATTI IMPUGNABILI

Sent. 19704 – 02/10/2015 – Cassazione civile

È ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n° 546 del 1992. Lo dicono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione accogliendo, con la sentenza 19704, il ricorso di una società che aveva impugnato una cartella che le era rimasta assolutamente sconosciuta affermando di essere venuta a conoscenza della relativa obbligazione tributaria solo dall'estratto di ruolo rilasciato, su propria richiesta, dal concessionario della riscossione. Gli ermellini sottolineano la differenza di natura giuridica tra "ruolo" ed "estratto di ruolo", definendo il primo come atto impositivo tipico (espressamente inserito nell'elenco dell'art. 19 del D.lgs. n° 546 del 1992 tra gli "atti impugnabili") e il secondo come mero documento formato dal concessionario della riscossione inidoneo a contenere qualsivoglia pretesa impositiva diretta o indiretta.

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ATTI IMPUGNABILI

Sent. 16006 – 29/07/2015 – Cassazione civile

L'avviso di recupero del credito d'imposta - anche se emesso anteriormente alle modifiche normative del 2004, che hanno espressamente annoverato l'avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione - svolge una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, comunque costituendo manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato, dunque al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione, e come tale è impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie. In difetto di tale impugnazione, pertanto, è preclusa la successiva contestazione della cartella di pagamento (per vizi di merito della pretesa)

L'atto denominato "avviso di recupero del credito di imposta" deve ritenersi riconducibile nel novero degli atti impugnabili ex art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992, anche anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 2004, che ha espressamente considerato l'avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione.

Segue

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ATTI IMPUGNABILI

Segue: Sent. 16006 – 29/07/2015 – Cassazione civile

L'atto predetto, invero, svolge una funzione informativa della insorgenza del debito tributario e costituisce, comunque, manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato, al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione, di talché è, in quanto tale, impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 546 citato. (Nel caso concreto consegue a quanto innanzi la non censurabilità della gravata pronuncia nella parte in cui ha ritenuto preclusa, nel merito della pretesa impositiva, l'impugnazione della cartella, in ragione della mancata impugnazione, nei termini, dell'avviso di recupero del credito di imposta antecedente l'entrata in vigore della citata legge n. 311 del 2004)

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ATTI IMPUGNABILI

Sent. 15957 – 28/07/2015 – Cassazione civile

L'avviso bonario di cui all'art. 36-ter, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, costituisce atto autonomamente impugnabile. In tal senso, invero, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ex art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita

In tema di impugnazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria, nonostante l'elencazione di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 abbia natura tassativa, i principi costituzionali di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 della Costituzione) e di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 della Costituzione) impongono di riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'Ente Impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche.

Segue

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ATTI IMPUGNABILI

Segue: Sent. 15957 – 28/07/2015 – Cassazione civile

Ne consegue che anche l'avviso bonario di cui al quarto comma dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, così come accade anche per la comunicazione di irregolarità ex art. 36- bis, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, è atto immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario

In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, sicché è immediatamente impugnabile anche

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ATTI IMPUGNABILI

Sent. 14243 – 08/07/2015 – Cassazione civile

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è impugnabile l'annullamento parziale, adottato nell'esercizio del potere di autotutela, di un avviso impositivo già definitivo, trattandosi di un atto contenente la manifestazione di una compiuta e definitiva pretesa tributaria, rispetto a cui, pur se riduttivo dell'originaria pretesa, non può privarsi il contribuente della possibilità di difesa

Va riconosciuta al contribuente la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impostore, anche in caso di provvedimenti di autotutela che, con l'esplicazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche), portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. Anche in tal caso, il contribuente è legittimato ad invocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico, tutela che altrimenti non potrebbe mai più invocare in quanto non consegue alcun ulteriore atto impositivo a seguito del provvedimento di autotutela e, pena, quindi, la violazione del diritto di difesa.

Segue

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ATTI IMPUGNABILI

Segue: Sent. 14243 – 08/07/2015 – Cassazione civile

Si deve riconoscere, pertanto, la ricorribilità di provvedimenti davanti al giudice tributario ogni qual volta vi sia un collegamento tra atti dell'Amministrazione finanziaria e rapporto tributario, ove tali provvedimenti siano idonei ad incidere sul rapporto stesso. Ne consegue che, nonostante l'elencazione tassativa degli atti impugnabili contenuta nel decreto sul contenzioso tributario, il contribuente può comunque impugnare anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco, purché espressione di una compiuta pretesa tributaria, quale il provvedimento di autotutela

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ATTI IMPUGNABILI

Sent. 8195 – 22/04/2015 – Cassazione civile

In materia di contenzioso tributario, il provvedimento mediante il quale l'amministrazione finanziaria, a fronte di una richiesta di rimborso d'imposta, si limiti ad evadere solo parzialmente la domanda, è impugnabile ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n.

546, in quanto trattasi di provvedimento che, per la parte relativa all'importo non rimborsato, è da considerarsi come atto di rigetto, seppur implicito, della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente

In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di una istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria si limiti, puramente e semplicemente, ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento medesimo si configura, per la parte relativa all'importo non rimborsato, come atto di rigetto - sia pure implicito - della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente.

Segue

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CAPACITA’ PROCESSUALE

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PERDITA DI CAPACITA’ PROCESSUALE

Sent. 21765 – 26/10/2015 – Cassazione civile

La perdita della capacità processuale del fallito, conseguente alla dichiarazione di fallimento, relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è, pertanto, opponibile da chiunque e rilevabile anche di ufficio

Segue

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PERDITA DI CAPACITA’ PROCESSUALE

Segue: Sent. 21765 – 26/10/2015 – Cassazione civile

Alla luce di questi principi, spetta all'Agenzia delle entrate, a fronte dell'istanza di rimborso IVA presentata dal fallito dopo l'omologazione del concordato fallimentare, comprovare che gli organi fallimentari avessero già dimostrato concretamente di volersene interessare, potendosi solo in questa ipotesi rilevare, anche d'ufficio, il difetto di legittimazione processuale del fallito. Ma ciò, pur sempre in costanza della procedura concorsuale giacché, una volta conclusasi detta procedura e non essendovi motivo di sostegno dell'eccezione di avvenuto rimborso della somma a favore degli organi fallimentari, non vi è ragione alcuna per contestare al fallito rimesso in bonis, che sia ancora in termini per pretendere il rimborso spettantegli, il diritto alla restituzione di quanto gli è dovuto.

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RICORSO CUMULATIVO

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IMPUGNAZIONE CUMULATIVA

Sent. 24058 – 12/11/2014 – Cassazione civile

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è consentita l'impugnazione cumulativa degli atti collegati da un rapporto di giuridica consequenzialità procedimentale, tale da configurare un nesso di successione tra atti presupposti, prodromici e susseguenti, mentre detta possibilità è da escludersi nel caso in cui l'atto impugnato - nella specie un diniego di autotutela - sia del tutto autonomo ed estraneo alla sequenza procedimentale

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POTERI

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CONSULENZA TECNICA

Sent. 404 – 13/01/2016 – Cassazione civile

In materia di contenzioso tributario, il giudice di merito può disporre consulenza tecnica o altre indagini delegabili d'ufficio al fine di essere coadiuvato nella soluzione di questioni che richiedano una specifica conoscenza tecnica. Tuttavia, il ricorso a tali mezzi non può esonerare le parti dall'onere probatorio relativo ai fatti da esse assunti, essendo prevista la possibilità di far ricorso a detti mezzi da una norma di carattere eccezionale, con la conseguenza che è preclusa al giudice tributario la possibilità di sopperire alle carenze istruttorie delle parti facendo ricorso all'acquisizione d'ufficio dei mezzi di prova e che l'omesso ricorso, da parte del medesimo giudice, a detti mezzi, non può costituire error in procedendo

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POTERI

Sent. 25465 – 18/12/2015 – Cassazione civile

In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, al giudice di appello non è più consentito ordinare il deposito di documenti, non potendo il giudice sopperire con la propria iniziativa officiosa all'inerzia delle parti. Non possono dunque considerarsi "indispensabili", secondo la formulazione dell'art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, quelle prove che non sono state ritualmente prodotte in giudizio per inadempienza delle parti, non potendo tale lacuna essere colmata dall'esercizio dell'indicato potere giudiziale.

Segue

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POTERI

Segue: Sent. 25465 – 18/12/2015 – Cassazione civile

(Nel caso di specie, l'eccezione relativa alla mancata notifica della cartella esattoriale, atto presupposto dell'avviso di mora impugnato, risultava ritualmente proposta dalla contribuente sin dal ricorso introduttivo, e, non avendo l'Ufficio adempiuto al relativo onere probatorio di produzione di tale atto e della relata di notifica nè in primo grado, nè, ai sensi dell'art. 58, comma 2, in sede di costituzione nel giudizio di appello, il Giudice tributario correttamente ha dichiarato la nullità della sentenza per violazione del disposto degli artt. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 e 117 c.p.c.)

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DICHIARAZIONI RESE DA TERZI

Sent. 21153 – 19/10/2015 – Cassazione civile

In tema di contenzioso tributario, anche al contribuente, oltre che all'Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta - in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti - la possibilità di introdurre, nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale (come la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), le quali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutati dal giudice - non potendo costituire da sole il fondamento della decisione - nel contesto probatorio emergente dagli atti

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PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

Sent. 2196 – 06/02/2015 – Cassazione civile

Il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, primo comma, cod.

proc. civ., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza

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S.A.F.

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PLURALITA’ DELLE PARTI

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LITISCONSORZIO NECESSARIO

Sent. 9527 – 11/05/2016 – Cassazione civile

In materia di contenzioso tributario, nella controversia avente ad oggetto la liquidazione, in base alla procedura di controllo automatico, d'IVA, IRAP e ritenute alla fonte, dovute da una società di persone e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, i soci non sono litisconsorti necessari, atteso che l'atto impugnato non comporta alcuna rettifica dei redditi della società e conseguentemente neanche di quelli dei soci, per cui si pone solo una questione di solidarietà passiva ex art. 2313 c.c.

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LITISCONSORZIO

Sent. 3288 – 19/02/2016 – Cassazione civile

Sussiste il litisconsorzio necessario tra società di persone, ovvero associazione, e tutti i soci, od associati, solo in relazione ai tributi imputati per trasparenza. Qualora la lite concerni anche l'IVA possono sussistere solo in via eventuale esigenze di carattere unitario che possono comportare la necessità del simultaneus processus. Ed infatti, il giudicato che si formi in materia di tributi diretti, di norma, non è preclusivo delle questioni concernenti il diverso rapporto giuridico di imposta in tema di IVA e, viceversa, anche se relativo alla stessa annualità e scaturente dalla medesima indagine di fatto

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LITISCONSORZIO NECESSARIO

Sent. 23323 – 31/10/2014 – Cassazione civile

In tema di contenzioso tributario, in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all'accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, quest'ultimo giudizio deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.

546 e 295 cod. proc. civ., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituendo l'accertamento tributario nei confronti della società un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, e non ricorrendo, com'è per le società di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario

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