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CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Civili

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Academic year: 2022

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CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Civili

Pensioni - Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Cumulo di periodi contributivi maturali presso l' a.g.o. - Condizioni - Articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282 - Rinvio alle condizioni previste dall'art. 1 comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 ai fini dell'opzione per il sistema contributivo di calcolo della pensione - Illegittimità – Sussiste.

Corte di Cassazione – 30.12.2004, n. 24201 - Pres. Mileo - Rel. De Luca - P. M. Nardi (Diff.) - INPS (Avv.ti Riccio, Sotgia, Valente) - La Placa (Avv.ti Remoli, Greco, Vecchi)

L'articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996 n. 282 recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione del rapporto assicurativo di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è illegittimo, e va disapplicato, nella parte in cui subordina il computo - nell'ambito della suddetta gestione - di periodi contributivi maturati presso l' a.g.o. alle medesime condizioni previste dall'art. 1 comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 ai fini dell'opzione per il sistema contributivo di calcolo della pensione.

FATTO - Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 588/2000, che aveva accolto la domanda proposta da Luciano La Placa contro l'INPS per ottenere l'assegno ordinario di invalidità - ritenendone integrato il requisito contributivo (tre anni di contributi, pari a 156 settimane, nel quinquennio) in dipendenza del computo, nell'ambito della gestione separata (di cui all'articolo 2, commi 26 ss. della legge 8 agosto 1995, n. 335), di periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti - essenzialmente in base al rilievo che andava disapplicata, perché illegittima, la normativa secondaria (articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n.

335} - che subordina il prospettato cumulo di periodi contributivi alle condizioni previste (dall'art 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995) ai fini dell' opzione per il sistema contributivo dì calcolo della pensione (cioè quindici anni di contribuzione complessiva, di cui almeno cinque nella gestione separata) - in quanto si pone in contrasto con la ratio della legge (art. 2 della legge 8 agosto 1995, n.

335, cit), "intesa esplicitamente alla armonizzazione della tutela ed alla estensione dell' a. g. o. per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai lavoratori autonomi, senza porre alcuna condizione che restringa i presupposti per il riconoscimento del diritto", con la conseguenza che quanto previsto dal decreto ministeriale si pone in contrasto, tra l'altro, "con i principi costituzionali, di cui agli articoli 3 e 35 della costituzione, in un contesto, oltretutto, di irragionevolezza".

Avverso la sentenza d'appello, l'INPS propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L'intimato Luciano La Placa resiste con controricorso.

DIRITTO - 1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - l'INPS censura la sentenza impugnata per avere ritenuto illegittima la disposizione (art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, cit.) - che subordina il computo, nell'ambito della gestione separata (di cui all'articolo 2, commi 26 ss. della legge 8 agosto 1995, n. 335), di periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle condizioni previste (dall'art 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995) ai fini dell'opzione per il sistema contributivo di calcolo della pensione (quindici anni di contribuzione complessiva, di cui

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almeno cinque nella gestione separata) - sebbene si tratti di regolamento autorizzato - come tale,

"dotato sia di potere innovativo sia di potere derogatorio (....) alla legge, nei limiti fissati dalla delega" - senza che ne risultino violati principi costituzionali e, peraltro, "mancando una specifica previsione in tal senso", non era, comunque, possibile pervenire al prospettato cumulo di periodi contributivi.

Il ricorso non è fondato.

2. Invero - con riferimento alla gestione separata (istituita dall'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare),

"finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti", tra gli altri, ai "titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" (per quel che qui interessa) - la disposizione (comma 32 dello stesso articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, cit), applicabile (ed applicata) alla dedotta fattispecie, sancisce testualmente:

"Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l’assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

Nell'esercizio della delega che ne risulta conferita, il decreto ministeriale delegato (decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335} - nella parte che qui interessa (articolo 3) - sancisce, a sua volta, testualmente:

"Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 ".

3. 0ra la disposizione regolamentare in esame (art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, cit.) - laddove prevede la utilizzabilità (una sorta di ricongiunzione gratuita}, ai fini dell'accesso a prestazioni a carico della gestione separata (di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cit.), di periodi contributivi presso altre gestioni previdenziali [assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, forme esclusive e sostitutive della medesima, gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990) - non eccede l'oggetto della delega - in quanto questa risulta conferita per definire, tra l'altro, "l’assetto organizzativo e funzionale (...) del rapporto assicurativo"- nè pare investita da altre contestazioni.

La declaratoria di illegittimità e la conseguente disapplicazione - investita dal ricorso - si riferisce, infatti, soltanto alla subordinazione del cumulo di periodi contributivi prospettato "alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 ".

4. Si tratta delle condizioni che - al fine della prevista opzione, per il sistema contributivo di calcolo della pensione, da parte dei lavoratori soggetti al sistema misto oppure al sistema retiìbutivo (perché in possesso di anzianità contributiva inferiore oppure, rispettivamente, superiore a diciotto anni, alla data del 31 dicembre 1995: art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995, cit.) - la disposizione richiamata (art. 1, comma 23, della stessa legge n. 335 del 1995) identifica, appunto, nella

"condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui

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almeno cinque nel sistema medesimo".

Anche a voler prescindere dalla arbitrarietà del prospettato adattamento a! computo nell'ambito della gestione separata, che qui interessa, di periodi contributivi presso altre gestioni previdenziali (assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, forme esclusive e sostitutive della medesima, gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990) - nel senso che, a tali fini, sarebbe, bensì, parimenti necessaria una anzianità contributiva non inferiore a quindici anni, ma di questi almeno cinque, tuttavia, nell'ambito della gestione separata (di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cit.) - la condizione stessa, tuttavia, è stata ritenuta illegittima e, come tale disapplicata - dalla sentenza impugnata - senza che ne risulti inficiata la contestuale previsione del cumulo di periodi contributivi {vitiatur sed non vitiat}.

Nè tale statuizione merita, ad avviso della Corte, le censure che le vengono mosse dall'Istituto ricorrente.

5. E' ben vero, infatti, che il regolamento delegato (denominato anche autorizzato) - quale il regolamento che qui interessa (decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, cit.) - è dotato di potere innovativo e derogatorio, rispetto alla legge, e può recare, perciò, norme secondarie non solo infra legem, ma anche extra o praeter legem - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 10124 delle sezioni unite, n. 2872/68 di sezione semplice ) e del Consiglio di stato (vedine, per tutte, la decisione della sez. V, 20 ottobre 1988, n. 595) - purché risultino rispettati, tuttavia, limiti, principi e criteri direttivi stabiliti dalla delega.

Senza eccedere l'oggetto della delega (la definizione, appunto, dell'assetto organizzativo e funzionale del rapporto assicurativo) - per quanto si è detto - la disposizione regolamentare (art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, cit.) - che disciplina la dedotta fattispecie - viola, tuttavia, limiti, principi e criteri direttivi - imposti dalla stessa delega - laddove subordina il previsto cumulo di periodi contributivi alla prospettata condizione (di cui alla disposizione, richiamata contestualmente, dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, cit.).

6. La delega - per la definizione, appunto, dell'assetto organizzativo e funzionale del rapporto assicurativo - risulta, infatti, conferita (dall'articolo 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cit.) "per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi (26 e seguenti dello stesso articolo 2, che istituiscono la gestione separata) ", nonché " in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni ".

La disposizione in esame del regolamento delegato (art 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n.

282, cit.) si discosta, tuttavia, dalla delega, proprio laddove subordina il previsto cumulo di periodi contributivi a condizione prevista - per fini affatto diversi, che incidono soltanto sul sistema di calcolo della pensione - da disposizione di legge (articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, cit.), affatto diversa da quelle esplicitamente -quanto tassativamente - richiamate dalla stessa delega (commi 26 e seguenti dello stesso articolo 2, legge 9 marzo 1989, n. 88, decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, cit., appunto) per stabilirne limiti, principi e criteri direttivi.

Contestualmente, la stessa disposizione regolamentare (art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, cit.) trascura, invece, una disposizione di legge (articolo 16, intitolato Cumulo dei periodi assicurativi, della legge 2 agosto 1990, n. 233, Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi}, che - oltre ad essere esplicitamente menzionata nella delega -reca la disciplina - nella stessa materia del cumulo di periodi assicurativi e con riferimento a categoria (dei lavoratori autonomi, appunto) quantomeno contigua a quella dei collaboratori coordinati e continuativi - nei termini testuali seguenti:

"1.Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale

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obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a )della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;

b )della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.

2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.

3. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29. [Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali)".

Ne può sfuggire la perfetta corrispondenza a tale disposizione di legge (articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, cit.) - in materia, appunto, di cumulo di periodi assicurativi - della disciplina regolamentare in esame nella stessa materia (art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, cit.), ove ne sia espunta la previsione contestuale della condizione, alla quale risulta subordinato - per quanto si è detto - lo stesso cumulo.

Tanto basta per rigettare il ricorso.

7. E' ben vero, infatti, che ricongiunzione e totalizzazione, istituti del nostro ordinamento previdenziale (ma con riscontri nel diritto dell'Unione europea, nonché nel diritto internazionale e nel panorama comparatistico) diretti ad agevolare l'utilizzazione integrale delle contribuzioni versate, presso gestioni previdenziali diverse, in favore del medesimo lavoratore – mediante trasferimento di tutte le contribuzioni presso la gestione destinata ad erogare la pensione in base al proprio regime (ricongiunzione) e, rispettivamente, mediante cumulo di tutte le contribuzioni, ai soli fini del diritto e della misura della pensione, restando a carico di ciascuna gestione il pro quota della pensione, liquidato in base al regime rispettivo ed in proporzione dei contributi a ciascuna versati {totalizzazione} - non sono, tuttavia, principi generali del nostro ordinamento giuridico, ma rappresentano, al contrario, eccezioni - sia pure diffuse - rispetto alla regola, che impone la utilizzazione dei contributi presso la gestione previdenziale alle quali sono versati, con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (vedine le sentenze n. 61/99, 198/2002 (1), 325/2003) e di questa Corte (vedine le sentenze n. 6637/2004 (2), 13273/2003 (3), ordinanza n. 3386/03 (4)) - regimi speciali diversi - in materia di ricongiunzione oppure di totalizzazione - trovano applicazione soltanto ai casi - per i quali sono specificamente previsti - e non sono suscettibili di interpretazione analogica od estensiva - senza che ne risulti, almeno di regola, alcuna violazione della costituzione (in senso contrario, per una ipotesi affatto peculiare, vedi, tuttavia, Corte Cost. n. 61/99, cit.) - ne sono reciprocamente comparabili, ai fini del sindacato di costituzionalità.

Tuttavia il cumulo di periodi assicurativi risulta, nella specie, espressamente previsto e compiutamene disciplinato dalla esaminata disposizione in materia di regolamento delegato (art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, cit.) - nella parte non inficiata, per quanto si è detto, da illegittimità - in perfetta coerenza, peraltro, con disposizione di legge (articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, cit.), alla quale rinvia la stessa delega (articolo 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cit.) per stabilirne limiti, principi e criteri direttivi.

8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, sia pure correggendo - nel senso prospettato - la motivazione in diritto della sentenza impugnata (articolo 384, secondo comma, c.p.c.).

Sussistono, tuttavia, giusti motivi (art. 92 c.p.c.) - quali, in particolare, la novità delle questioni trattate e la cosiddetta presunzione di legittimità del regolamento delegato che disciplina la dedotta fattispecie - per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2003, p. 756 (2) Idem, 2004, p.

(5)

(3) Idem, idem, p.

(4) Idem, 2003, p. 551

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