L
E NOZIONI DI“
INTERESSE”
E“
VANTAGGIO”
NELLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI
:
UN’
INTERESSANTE PRONUNCIA DELLAS
UPREMAC
ORTE DI CASSAZIONE Gherardo MinicucciUna recente sentenza della Suprema Corte di cassazione offre non pochi spunti di riflessione in merito alla perimetrazione delle nozioni di “interesse” e “vantaggio”
con riferimento alla ascrizione di illeciti derivanti da reato agli enti collettivi1. Più in particolare, per quanto qui interessa, la pronuncia si occupa della re- sponsabilità ex art. 25-septies, comma 3, d.lgs. 231/2001, originata da un infortunio sul lavoro subito da un autista che, sceso dal suo mezzo per consentire il carico del medesimo, veniva urtato da un muletto condotto da un altro dipendente della mede- sima società, riportando lesioni gravi. Nel giudizio di merito – con statuizioni poi confermate anche dalla Suprema Corte – la responsabilità del datore di lavo- ro/soggetto apicale è stata riconosciuta in forza della violazione del combinato dispo- sto degli artt. 63 e 64, comma 1, d.lgs. 81/2008, originatasi da una scorretta progetta- zione della viabilità interna ai luoghi di lavoro.
Diversamente, il ricorso proposto dall’ente – appunto incentrato su un motivo relativo alla sussistenza dell’“interesse” e del “vantaggio” – offre la possibilità alla Corte di tornare sulla definizione di questi centrali requisiti oggettivi della responsa- bilità degli enti, il cui impiego si fa notoriamente controverso laddove il reato pre- supposto sia un delitto colposo.
L’ente ricorrente segnala che la Corte di merito non avrebbe isolato sotto quale profilo la mancata predisposizione della segnaletica orizzontale lo avrebbe potuto
“avvantaggiare”, specificando che il rischio antinfortunistico era contemplato e nor- mato nel DUVRI e affermando che l’omessa realizzazione di una semplice striscia rossa orizzontale non avrebbe in ogni caso potuto comportare un risparmio di spesa né in valore assoluto, né tantomeno in valore relativo, tenendo a parametro gli altri costi effettivamente sostenuti con riguardo alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
La Suprema Corte coglie l’occasione per ripercorrere la giurisprudenza in ma-
1 Cass. pen., Sez. IV, 3 marzo 2021, n. 22256, dep. 8 giugno 2021, Pres. Piccialli, Rel. Proto Pisani.
27.7.2021
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teria, affermando la fondatezza del motivo di ricorso proprio nella parte in cui la- menta una insufficiente verifica dei requisiti dell’interesse e del vantaggio, in difetto della quale si nota – condivisibilmente – che la responsabilità de societate troverebbe un’applicazione quasi automatica, sol che ricorra la mancata adozione di una qualsi- voglia misura preventiva di un rischio.
Più nel dettaglio, la motivazione riprende due punti fermi.
Da un lato, si ribadisce ancora una volta che tali concetti, in relazione ai delitti colposi, devono riferirsi alla condotta e non all’evento.
Dall’altro lato, si afferma che questi devono essere intesi come alternativi e concorrenti tra loro, incarnando due diversi parametri di giudizio: l’“interesse” si connetterebbe ad una “valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante […]
secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo”, mentre il “vantaggio”
avrebbe “una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito”.
Il criterio ascrittivo dell’interesse viene quindi ricostruito imperniandolo su una consapevole e/o sistematica violazione delle norme prevenzionistiche che con- senta riduzioni di costi o contenimenti di spesa, con conseguente massimizzazione del profitto o della produzione ovvero con riduzione dei tempi di lavorazione. Sotto il profilo probatorio, la Corte si avvale di un criterio “del bilanciamento” – rievocan- te analoghi espedienti motivazionali – secondo il quale un “interesse” rilevante per l’ascrizione dell’illecito colposo all’ente sarebbe riscontrabile laddove l’omessa ado- zione delle cautele rappresenti l’esito di una scelta “finalisticamente orientata a ri- sparmiare sui costi di impresa”.
Quanto al vantaggio, la Corte osserva che è necessaria una rilevazione assai scru- polosa del beneficio perseguito o ritratto dall’ente, sottolineando che non ogni risparmio di spesa, pur eventualmente presente, può ipso facto costituire il fondamento dei criteri in esame. Sotto tale profilo, al giudice di merito è demandata non soltanto la verifica del risparmio di spesa dipendente dalla omissione delle cautele doverose, ma soprattutto la contestualizzazione della medesima nel più ampio quadro delle politiche attuate dall’ente con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro. In breve, per ritenere la sus- sistenza del requisito del “vantaggio” è necessario riscontrare in concreto la prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavo- ratori. Per conseguenza, laddove si sia in presenza di una violazione occasionale delle norme antinfortunistiche, tale da mettere in discussione la sussistenza dell’interesse, come sopra definito, il giudice è tenuto ad una rigorosa dimostrazione del vantaggio.