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PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO DOPO LE SENTENZE A SEZIONI UNITE SUL DANNO ESISTENZIALE

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TAGETE 4-2009 Year XV

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THE JURISPRUDENTIAL AND MEDICO-LEGAL ASPECTS OF THE PROCESS OF PERSONALIZING THE DAMAGE TO THE PERSON ACCORDING TO THE PRONUNCIATIONS FROM THE UNITED SECTIONS OF THE COURT OF CASSATION ON THE EXISTENTIAL

DAMAGE

ASPETTI GIURISPRUDENZIALI E MEDICO LEGALI DELLA

PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO DOPO LE SENTENZE A SEZIONI UNITE SUL DANNO ESISTENZIALE

Dr. Andrea Bonomini

Dottore in Giurisprudenza, Dirigente Gruppo Cattolica Assicurazioni, Verona ABSTRACT

The long and troubled way of the authorities upon the non patrimonial damage and the inconsistent aspects with the jurisprudence. the operational problems among different interpretations and court pronunciations. the recent and questionable “baremes” from the Milan court and their repercussions on the national insurance system.

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Il lungo e travagliato percorso della dottrina, le diverse tesi e le incongruità rispetto alla giurisprudenza sul danno non patrimoniale. L’analisi di un operatore di settore delle SSUU.

L’applicazione pratica del dettato delle sentenze a sezioni unite sul danno esistenziale. Le difficoltà operative tra interpretazioni difformi e sentenze tra loro contrastanti. Le nuove, contestabili, Tabelle dell’Osservatorio di Milano, la probabile ratio della loro formulazione. Quali le principali ripercussioni sul sistema assicurativo nazionale.

Parole chiave: danno non patrimoniale, ordinanza di remissione, SSUU, Sinistri con lesioni, Osservatorio di Milano

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859 Approccio il tema come un tecnico di settore che all’interno di un sistema articolato utilizza, per ultimo, strumenti confezionati da altri soggetti.

Nella “catena del lavoro” infatti le Imprese non possono che dare indicazioni o linee guida operative partendo, per prima cosa, dalle normative in essere, dalle leggi in vigore, perché l’attività liquidativa venga svolta nei migliore dei modi e con soddisfazione di tutti i soggetti interessati.

Ho però l’impressione che abbiamo addirittura fatto un passo indietro dopo le sentenze delle SSUU.

Nel 2008 si parlava delle due scuole di pensiero:

• Esistenzialista

• Non esistenzialista

e della proliferazione delle figure di danno non patrimoniale (a mero titolo esemplificativo):

1. esistenziale 2. edonistico 3. estetico 4. di relazione

5. inerente la sfera sessuale 6. qualità della vita

7. riflesso 8. tanatologico 9. da stress 10. da turbamento 11. autostima 12. da disagio

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860 Ormai, a detta di tutti i soggetti coinvolti, il “vaso era colmo”.

Questa improcrastinabile esigenza di chiarezza da parte dell’intero settore viene espressa mirabilmente nell’ordinanza di remissione (n. 4712/2008) inviata alle Sezioni Unite della Suprema Corte, a firma del dott. Travaglino.

Dopo alcuni mesi di febbrile attesa a novembre vengono pubblicate le Sentenze

“quadrigemellari” delle SSUU.

Le SSUU nel superare di slancio i confini della questione esistenziale e affrontando l’unitarietà del danno non patrimoniale si sono spinte fino a NEGARE alcuni automatismi liquidativi. Hanno inoltre ESCLUSO la possibilità di conferire autonomo rilievo alla categoria del danno esistenziale affermando l’UNITARIETA’ della categoria generale del danno non patrimoniale; infine stabiliscono che la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, spesso liquidato in % (da 1/3 a 1/2) del primo, determinerebbe una INACCETABILE DUPLICAZIONE delle voci di danno.

Certo non è necessario fare molti approfondimenti per conoscere il significato della parola duplicare: v.tr. RADDOPPIARE.

Dopo simili precise, chiare e inequivocabili affermazioni delle SSUU, mi illudevo che la materia trovasse quella regolamentazione e quella stabilità che, come abbiamo già sottolineato, il mercato richiedeva.

Nulla di più sbagliato!

Cosa accade dopo le sentenze delle SSUU?

Una deregulation totale, orientamenti negli orientamenti arrivando a quello che si può definire il “far west” delle sentenze.

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861 Solo a supporto di quanto affermato si vedano le sentenze di seguito elencate:

GdPdi Piacenza n. 7395/2008

Trib. Montepulciano 2.04.2009 n. 109 Trib. Lecce (sez. Maglie) 29.11.2008 n. 368 Trib. Milano sez. X^ 16.02.2009

Cass. 25.02.2009 n. 4493 Trib. Trieste 8.01.2009

…..

…..

Da novembre 2008 (dopo le sent. delle SSUU) ad oggi è stato affermato tutto e il contrario di tutto.

Non so se sia possibile fare un parallelismo tra un’azienda privata in cui il D.G. o l’A.D.

danno alcune disposizioni o linee guida e il nostro sistema giudiziario.

Nel primo caso tutti i collaboratori (dal primo all’ultimo) si adeguano (che piaccia o meno), nel secondo caso mi sembra che siamo all’anarchia più totale, dove si può andare tranquillamente in ordine sparso generando la massima confusione e quindi disaffezione tra i cittadini e coloro che sono chiamati a giudicare.

Prima di proseguire è necessario soffermare la nostra attenzione su pochi semplici dati, che non possono non essere conosciuti dagli operatori e soprattutto da coloro i quali hanno il compito di redigere le nuove tabelle dei Tribunali.

Piccolo, grande inciso: le tabelle ministeriali 10-100% che alcuni relatori che mi hanno preceduto hanno affermato essere pronte da alcuni anni, non sono state ancora portate

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862 alla firma del Presidente.

Chi ha interesse a che ciò non venga?

Quali poteri forti ed oscuri impediscono la firma?

Posso garantire che sicuramente non sono le Imprese di assicurazione che avrebbero tutto l’interesse ad avere parametri omogenei su tutto il territorio nazionale.

Perché dobbiamo ancora essere ostaggi del “forum shopping” , perché “tribunale che vai tabelle che trovi?”.

Oggi provo un forte senso di disagio, ne va della credibilità di tutto il sistema . Ma torniamo ai numeri:

in Italia i sinistri con LESIONI sono più del doppio della media europea.

Di questi l’85% presentano invalidità

Il 75% dei sinistri con invalidità si attestano sotto la soglia del 3% di IP.

I risarcimenti di questi sinistri non trovano paragone in alcun paese europeo.

Malissimo! E qual è stato il primo risultato ?

Che l’Osservatorio di Milano ha apportato un aumento frontale dall’1 al 100 (di punti di invalidità) del 25%, limitando l’analisi alla sola Invalidità Permanente.

(tabella 1 di 1) Punti

Invalidità Pre SSUU Post SSUU (min) Post SSUU (max) % (sul max) *

1 € 1.069 € 1.336 € 1.870 + 74.9

10 € 20.038 € 25.047 € 35.066 + 74.9

30 € 115.216 € 144.020 € 201.628 + 74.9

50 € 238.865 € 383.218 € 496.764 + 74.9

70 € 484.374 € 726.561 € 847.655 + 74.9

90 € 657.932 € 986.899 € 1.151.382 + 74.9

100 € 734.710 € 1.102.064 € 1.285.742 + 74.9

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863 Il confronto tra le varie colonne non è omogeneo, infatti la nuova tabella è comprensiva di tutte le voci di danno, mentre la precedente tabella non considerava il danno morale che veniva liquidato nella misura variabile tra ¼ e ½ dell’importo liquidato a titolo di biologico. Dunque l’aumento del 75% parte dalla considerazione fatta dall’Osservatorio che le liquidazioni ante SSUU si attestavano per il danno morale intorno ai valori più alti.

Pertanto, come dice il prof. Ponzanelli (1), avremo i ricchi sempre più ricchi (microlesi) e i poveri sempre più poveri (macrolesi).

Il problema di fondo è comunque un altro. Il sistema, con questi aumenti frontali che non tengono conto in alcun modo della particolarità e peculiarità italiana, sarà destinato ad implodere su se stesso.

Non è possibile essere l’unico paese europeo a pagare simili cifri sui microlesi e continuare ad aumentare le tabelle. Un sistema dove 1 o 2 punti non si negano a nessuno.

Il Tribunale di Milano e le sue tabelle sono di riferimento per almeno il 70% dei fori italiani.

Perché non si studia un sistema che valorizzi veramente le macro invalidità, ma che contestualmente non riveda i criteri per le micro invalidità?

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864 Mi permetto precisare, rispetto ad un intervento precedente, che in nessun passo le SSUU hanno affermato che le tabelle devono essere riviste partendo da quelle attuali, che in nessun passo si prendono per buoni i valori di oggi e si indica di “costruire” le tabelle nuove.

Se le SSUU hanno scritto che c’era DUPLICAZIONE delle voci di danno, non vuol dire che forse si pagava di più rispetto ad un valore equo e corretto?

Ma quali effetti si attendono all’Osservatorio se non un aumento delle tariffe RCA, figlie dei nuovi valori da loro stessi indicati ?

In Italia, in alcune aree, c’è già il reale problema della mancata copertura assicurativa, si vuole acuire questo fenomeno ?

Ritengo che una più approfondita analisi, un maggior coinvolgimento anche dell’ANIA, una metabolizzazione del dettato delle SSUU, possano essere vie non solo auspicabilmente ma anche doverosamente percorribili.

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865 BIBLIOGRAFIA:

1) Prof. Giulio Ponzanelli, Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato Facoltà di Giurisprudenza Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

GdP di Piacenza sentenza n. 7395/2008

Trib. Montepulciano sentenza 2.04.2009 n. 109 Trib. Lecce (sez. Maglie) sentenza 29.11.2008 n. 368 Trib. Milano, sez. X^, sentenza 16.02.2009

Cass. sentenza 25.02.2009 n. 4493 Trib. Trieste sentenza 8.01.2009

Suprema Corte, SSUU, ordinanza di remissione n. 4712/2008

Abbreviazioni:

D.G., Direttore Generale A.D., Amministratore Delegato SSUU, Sezioni Unite

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