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A proposito di Quesiti: E’ davvero necessario un nuovo Quesito Medico Legale?

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Academic year: 2022

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Dr. Claudio Lorenzi Medico Legale, Verona

A proposito di Quesiti:

E’ davvero necessario un nuovo Quesito Medico Legale?

Mio nonno “speziale” (ed un poco medico, come i farmacisti di oltre un secolo fa) aveva scritto in bella mostra nella sua “bottega” di un paesino del padovano questa frase:

Se te vol giustar l’omo, gratalo fin ne l’anema

(se vuoi guarire l’uomo, scava fino in fondo)

Certamente nessun riferimento freudiano, né alibi per capire segreti di paese, ma chiaro il riferimento alla necessità di una accurata “indagine anamnestica” anche per uno “speziale”.

Quell’aforisma non l’ho mai dimenticato e sono rimasto stupito nell’ascoltare, il pur interessante dibattito al Congresso di Montecatini (2-4 maggio 1996), a proposito dei quesiti, che ci riportano ad un obbligo, la raccolta dell’anamnesi, che è connaturato con la professione medica.

I nostri maestri ci hanno insegnato che la diagnosi si fa prima con la anamnesi raccolta meticolosamente e poi con l’accertamento diretto.

Ecco l’anamnesi, da sempre il grande punto di forza del medico preparato.

Non sfugge a questa legge inderogabile neppure il medico legale, anche se si trova su di un piatto d’argento una diagnosi già formulata, perché vi è l’altra incombenza più rilevante che gli è domandata sull’indagine delle implicazioni tutte conseguenti ad un evento.

Ecco ancora che la raccolta dei dati anamnestici da sempre ed in qualsiasi settore della medicina è l’elemento fondamentale della vera arte del medico sia esso generico e specialista.

Il medico legale è pur esso uno specialista e, per di più, di particolare caratura e cultura, per la peculiarità dei mandati cui è interessato, e non sfugge all’obbligo di seguire l’arte più pura della disciplina, con il dovere assoluto, deontologico prima e professionale poi, di non derogare da queste norme.

E’ questa la ragione per cui al dibattito circa i quesiti sono rimasto sorpreso; non sono intervenuto per non turbare l’euforia e l’entusiasmo delle proposte che sembravano aver risolto il dibattuto problema circa i quesiti, ma che in realtà hanno offuscato una grossa fetta dell’arte medica.

E perciò sono rimasto anche amareggiato.

Il medico legale è preparato ad interpretare l’indagine demandatagli in tutte le implicazioni che essa comporta.

Nella raccolta dei dati anamnestici sa di dover sempre, e comunque siano i quesiti, verificare lo stato anteriore, il nesso di causalità, le implicazioni dirette ed indirette, la concorrenza e la coesistenza, l’incidenza su attività lavorative od extra, condizioni attuali o future consistentemente certe e non ha sicuramente necessità di sentirsi sgranare un rosario di dettagliati quesiti che

Tagete n. 5-1996 Ed. Acomep

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sviluppano, tra l’altro, in mani inesperte, una miriade di valutazioni frammentarie che distorcono, con il pericolo di dilatarla all’eccesso, le reale entità del pregiudizio dannoso.

Invero abbiamo passato anni, compulsato libri e trattati, sul tema è stato scritto a proposito ed a sproposito e gran parte del sapere si è concentrato nella verifica del nesso di causalità materiale e sulla raccolta dettagliata di quegli elementi di danno che caratterizzano “la permanente” e che sono il punto cardine di ogni fatto, di ogni evento e di qualsiasi accertamento medico legale e delle relative conseguenze lesive.

La raccolta precisa e puntigliosa di tali dati darà consistenza e realtà al quesito, anche se apparentemente generico, ed appunto perché tale più ampiamente coinvolgente.

Se i quesiti sono necessari così come variamente articolati, significa che, o il consulente non è preparato, ed allora va scelto altrove, o che il giudice non ha fiducia in lui perché sa che non è medico legale, ed allora si faccia una cernita adeguata di veri specialisti.

Il pluricitato nesso di causalità perciò è punto inderogabile di ogni evento sottoposto al nostro studio, punto cardine di qualsiasi indagine ed è implicito nella richiesta di un giudizio.

Scorrendo i vari quesiti proposti, appare dunque fulcro principale il nesso causale e l’anamnesi come se questi fossero degli “oggetti misteriosi”, ai quali giungere alla scoperta e che invece ci sono costati una vita di studio, di dibattiti, di insegnamento e che costituiscono consolidato patrimonio del medico legale.

Tra l’altro, leggendo la frammentazione di molti dei quesiti sottoposti all’esame del Gruppo di Studio, che per il vero ha meglio decantato i propri, viene il sospetto che si vada ad imputare al giudice la non consapevolezza degli obblighi deontologici e professionali dei medici, oppure che egli possa ritenere i propri consulenti incapaci ed impreparati ad affrontare un problema valutativo, il che francamente appare triste e degradante per la professionalità stessa del CTU.

Personalmente credo che il vecchio quesito sia ampiamente soddisfacente all’ordinaria determinazione dei postumi di lesione e delle loro conseguenze, conscio però che in particolari condizioni un quesito in dettaglio sia necessario.

Quando colleghi più o meno esperti, a fronte della richiesta di puntualizzazione, tengono a rilevare che l’apprezzamento negativo o positivo di un fenomeno non è contenuto nei quesiti, non solo contravvengono ad una precisa indicazione professionale, ma compiono atto di negligenza e di imperizia che francamente dovrebbe essere censurato.

Ed in tale situazione cade anche il consulente tecnico di parte che non obbliga il collega dell’Ufficio a verbalizzare il parere contrario.

Se il vecchio quesito circa “la natura ed entità delle lesioni ed i postumi percentualmente rilevabili” poteva sembrare eccessivamente contratto, quello successivo “sul danno biologico” era soddisfacente per tutti i veri medici legali conoscendo essi l’importanza ed il significato dottrinario, giuridico e medico legale del termine.

A me, volendo innovare, sembra esaustivo il seguente quesito, che già corre, senza bisogna di tanti dettagli:

“Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato l’infortunato, esperiti eventuali accertamenti ed assunte, se del caso, informazioni anche preso terzi, quale sia stata la natura ed entità delle lesioni, quale l’eventuale periodo di I.T.T e/o I.T.P. e quali i postumi a carattere permanente, se residuati, stabilendone la percentuale sotto il profilo del danno biologico e/o alla salute. Precisi altresì il CTU se a causa dei rilevati postumi si sia verificata una effettiva riduzione del profilo reddituale rispetto all’attività svolta o similare”.

Dopo l’attuale proposta modificata confidiamo almeno che non si pervenga a proporre dei

“quiz”, con il che diremmo addio alla cara e vecchia consulenza medico legale fatta di dotte motivazioni, fonte di preparazione, di scienza e perché no ... di “anamnesi”.

Tagete n. 5-1996 Ed. Acomep

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