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Deliberazione n.44 5.5.2005

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DELIBERAZIONE N. 44 DEL 5 MAGGIO 2005

Direttore dei Lavori e Direttore Operativo - incarico

L’avviso di selezione congiunto per gli incarichi di direttore lavori e direttori operativi, qualora preveda la possibilità di partecipazione sia in forma associata o di raggruppamento temporaneo sia in forma singola, non appare conforme al disposto di cui agli articoli 123 e 125 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., i quali, ancor prima di menzionare e qualificare le attribuzioni dei direttori operativi, li qualificano quali “assistenti” o collaboratori del direttore dei lavori.

Dalla lettura sistematica delle norme citate si ricava che è il direttore dei lavori a designare i direttori operativi tra i suoi collaboratori nonché ad attribuirgli singoli compiti. Tale soluzione è conciliabile, pertanto, solo con la forma di partecipazione in associazione o riunione temporanea, giammai in forma singola, nel caso in cui al direttore dei lavori siano imposti i direttori operativi dalla stazione appaltante.

La soluzione è stata già in precedenza illustrata dall’Autorità in generale, per gli affidamenti collettivi a più professionisti mediante unico incarico, che appaiono consentiti “nella sola ipotesi in cui gli stessi abbiano dato vita ad una società, ovvero ad un raggruppamento, o comunque abbiano realizzato una forma di associazione”

(determinazione n. 13 del 8 marzo 2000). Ciò in base, innanzitutto, ad un criterio logico, non potendosi ritenere espletato da “singoli” professionisti un incarico conferito congiuntamente ad una pluralità di essi, secondariamente, in base alla riconosciuta caratterizzazione personale ed individuale della prestazione dei liberi professionisti ed infine, alla possibilità di costituzione di un raggruppamento ex post (argomentabile dal rinvio di cui all’articolo, 17, comma 1, lett.

g), alla disciplina di cui all’articolo 13 della legge stessa).

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