Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 38 del 28 luglio 1979
Oggetto: Assicurazione dei facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili (Prefissi 903-904-905-907).
Con circolare n. 29/1979 è stato precisato che, a norma del terzo comma dell'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge "finanziaria"), il limite minimo della retribuzione giornaliera stabilito in L.
8.000 con il D.M. 16 marzo 1979 non riguarda i facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili ai quali risultino applicabili le norme del D.P.R.
30 aprile 1970, n. 602 e per i quali, invece, a decorrere dall'1 settembre 1978, vale la retribuzione imponibile di L. 3.450 stabilita con D.M. 29 luglio 1978.
Nei confronti quindi delle predette persone che non avessero prodotto la documentazione prevista dall'articolo 3 del citato D.P.R. 602/1970 - ed ai quali quindi non sono applicabili le norme del decreto presidenziale stesso - si sarebbe dovuta applicare la normativa di cui al citato D.M. 16 marzo 1979 che, come detto, fissa dal 1° gennaio 1979 la retribuzione minima giornaliera in L. 8.000.
Peraltro mentre dagli elementi in possesso di questa Direzione generale risulta che a tutt'oggi solamente una parte minima degli organismi associativi interessati ha prodotto la predetta documentazione, da parte delle Organizzazioni sindacali di categoria si sostiene che quasi tutti gli organismi in parola dovrebbero risultare rientranti nella normativa di cui al citato D.P.R. 602/1970.
Per questo motivo, con la circolare indicata in premessa, è stato disposto che nei confronti degli organismi cui risultino applicabili le norme del predetto decreto presidenziale gli imponibili giornalieri e i periodi di occupazione devono essere quelli stabiliti dal D.M. 29 luglio 1978, mentre nei confronti dei restanti organismi, in attesa dei necessari chiarimenti, si continuano provvisoriamente ad applicare i premi in vigore di cui alla circolare n. 54/1977.
Tutto ciò premesso e ritenuta la necessità di acquisire sicuri dati al riguardo anche al fine di evitare future contestazioni e difficoltà di carattere operative, si è stabilito
- in accordo con le Organizzazioni sindacali di categoria che svolgeranno opportuna opera informativa - di consentire agli organismi in parola che vi abbiano interesse e che già non vi abbia provveduto - di produrre entro il 20 settembre 1979 la documentazione prevista dall'articolo 3 del più volte citato D.P.R.
602/1970.
A tutti gli organismi associativi del settore assicurativo in esame, i quali presenteranno nel termine anzidetto la prevista documentazione, andrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 1979 il premio speciale unitario rapportato agli imponibili retributivi ed ai periodi di occupazione stabiliti dal D.M. 29 luglio 1978.
A tutti gli organismi che non avranno prodotto detta documentazione entro il termine fissato andrà invece applicato, a decorrere dal 1° gennaio 1979, il premio speciale unitario riferito al minimale di cui al D.M. 16 marzo 1979 od alla maggiore retribuzione eventualmente dichiarata, secondo i criteri di cui alla circolare n. 54/1977.
Entro il 30 settembre 1979 le Sedi dovranno far pervenire a questa Direzione generale - Servizio Rischi - elenchi delle posizioni assicurative in vigore nel settore distinti a seconda che si tratti di organismi soggetti o non al richiamato D.P.R. 602/1970.