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RAPPORTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA Alla luce dell'organizzazione amministrativa dell'Istituto quale discende dalla legge n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 51 del 27 agosto 1985

Oggetto: Attività con rilevanza penale da parte delle Unità territoriali e dei Servizi centrali.

L'esperienza maturata in questi ultimi anni e le modifiche legislative recentemente intervenute in materia penale, consentono di fare alcune precisazioni in merito alle procedure da seguire per lo svolgimento dell'attività con rilevanza penale da parte delle Unità territoriali e dei Servizi centrali.

Ne consegue l'opportunità di impartire istruzioni, con particolare riguardo alle questioni qui di seguito rappresentate.

RAPPORTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Alla luce dell'organizzazione amministrativa dell'Istituto quale discende dalla legge n. 70/1975 e dai successivi D.P.R. n. 411/1976, n. 509/1979 e n. 346/1983, l'obbligo di denuncia imposto dall'articolo 2 c.p.p. ha per destinatari tutti i dipendenti dell'Istituto stesso allorquando acquisiscano - nell'esplicazione della propria attività lavorativa, con l'esclusione quindi di coloro che non rivestano in atto le loro funzioni perchè posizione di aspettativa o assenti per altri motivi - fondate notizie di reati perseguibili d'ufficio.

Detto obbligo, stante la struttura gerarchica dell'Istituto, viene immediatamente adempiuto mediante tempestiva informativa al superiore gerarchico, il quale - a sua volta - è tenuto a segnalare all'Autorità giudiziaria tutti quei fatti che concretano fattispecie di reato, incombendo, quindi, sullo stesso la responsabilità dell'omissione o del ritardo.

Pertanto i soggetti competenti ad inoltrare il rapporto ex articolo 2 c.p.p. all'Autorità giudiziaria sono:

A) il Direttore generale, relativamente alle "notitiae criminis" concernenti fatti imputabili a terzi estranei all'Istituto ed acquisite dai dipendenti operanti nei Servizi centrali e nel Casellario centrale infortuni nell'esercizio o a causa delle loro funzioni. I dirigenti addetti all'Ispettorato centrale, in caso di accertamento di fatti che costituiscono reati perseguibili d'ufficio, riferiranno al Direttore generale tramite il Capo dell'Ispettorato stesso;

B) relativamente alle "notitiae criminis" per fatti analoghi acquisite presso le unità territoriali, l'obbligo di denuncia - a seguito dell'informativa da parte del personale sottordinato - incombe rispettivamente:

- al dirigente dell'Ispettorato regionale e provinciale per il personale in forza all'Ispettorato stesso;

- al dirigente della Sede regionale, provinciale e locale per il personale in servizio presso la Sede stessa;

- al dirigente dell'Ufficio locale e della Sezione staccata per il personale in forza a dette Unità;

- al dirigente della Gestione immobili di Roma per il personale in forza presso l'Unità stessa;

- al direttore del "Centro per la sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici per gli infortuni sul lavoro" di Vigorso di Budrio per il personale in forza presso il Centro medesimo.

Con la presentazione del rapporto in questione si adempiuto l'obbligo stabilito dall'articolo 2 c.p.p. e sanzionato penalmente dagli articoli 361 e 362 c.p.

Dell'intervenuta segnalazione all'Autorità giudiziaria dovranno essere informati i competenti Servizi di questa Direzione generale;

C) per i fatti commessi dal personale dipendente, poichè una più netta configurazione della rilevanza penale sui fatti medesimi spesso possibile solo attraverso la valutazione di accertamenti ispettivi centrali o delle risultanze del procedimento disciplinare, spetta al Direttore generale inoltrare il rapporto all'Autorità giudiziaria.

ADDETTI AL SERVIZIO ISPETTIVO

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Per quanto concerne gli addetti al servizio ispettivo, avendo gli stessi la qualifica di pubblico ufficiale - secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale 17 luglio 1975, n. 224 -, se nello svolgimento della propria attività vengono a conoscenza di inadempienze costituenti reati perseguibili d'ufficio 7 hanno l'obbligo di farne direttamente rapporto all'Autorità giudiziaria o all'Ispettorato del lavoro.

Detto personale dovrà, comunque, informare dei fatto il Direttore della Sede di appartenenza.

PROPOSIZIONE DELLA QUERELA

Per quanto attiene alla procedura da seguire per la proposizione della "querela" per i reati non perseguibili d'ufficio, si ricorda che la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ha modificato il regime giuridico di numerose fattispecie delittuose, estendendo le ipotesi di reato punibili solo a querela di parte.

Ciò precisato, per quanto riguarda l'aspetto processuale, si evidenzia che la facoltà di esercitare la querela spetta al titolare del diritto che e stato leso e cioè all'Istituto e per esso all'organo al quale è attribuita la rappresentanza legale. Quindi la titolarità della facoltà di inoltrare querela nel nome e nell'interesse dell'Istituto spetta esclusivamente al Presidente.

Onde consentire al Presidente di acquisire i pareri del caso al fine di proporre, o meno, la querela nei termini di legge (tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato) dovrà inviarsi, con urgenza, relazione sulla singola fattispecie al competente Servizio di questa Direzione generale che curerà l'ulteriore seguito della pratica.

REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO ED A QUERELA

Non appena avuta conoscenza della pendenza di un procedimento penale nel quale l'Istituto sia parte lesa o possa, comunque, avere interesse, il Direttore dell'Ispettorato regionale o provinciale dovrà inviare breve relazione del legale dell'Ispettorato a questa Direzione generale fornendo ogni opportuna notizia per la conoscenza dei fatti ed indicando in particolare il titolo del reato, il nominativo degli imputati e/o indiziati di reità.

Inoltre formulerà concrete proposte operative in merito all'eventuale esercizio del diritto di querela o dell'azione civile in sede penale, sin dalla fase istruttoria, nonchè in ordine all'eventuale citazione del responsabile civile ex articolo 107 e seguenti c.p.p.

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Per quanto concerne la costituzione di parte civile dell'Istituto nei procedimenti penali a carico dei datori di lavoro contravvenzionati, si rimanda alle istruzioni già impartite con circolare n. 14/1980.

Nei processi a carico del personale dipendente ovvero di terzi estranei all'Istituto per i reati commessi ai danni dell'Istituto stesso, la costituzione di parte civile e di competenza del Presidente.

COMUNICAZIONE DATI E DECISIONI

Onde consentire il necessario raccordo con i Servizi centrali dell'Istituto, le unità territoriali dovranno comunicare tutte le decisioni emesse dalle locali magistrature in materia penale a questa Direzione generale in tutti quei casi in cui l'Istituto stesso risulti comunque interessato.

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