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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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Academic year: 2022

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 120 del 24/08/2021

OGGETTO: SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE - ENTI LOCALI EX ART.

20 LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 46. APPROVAZIONE..

L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di agosto alle ore 15:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA GUICCIARDINI NICCOLO' TADDEI CAROLINA BARTALINI GIANNI MORBIS DANIELA

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Presente Assente Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza, il Segretario Comunale attesta la presenza del Sindaco e degli assessori Guicciardini, Taddei e Morbis in collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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Oggetto: SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE - ENTI LOCALI EX ART. 20 LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 46. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;

Premesso che:

- questa Amministrazione promuove e sostiene da sempre, quale modalità democratica di governo del territorio, forme di partecipazione civica dei cittadini singoli e associati al processo decisionale dell’azione amministrativa dell’Ente, nella convinzione che l’agire delle persone nell’interesse della comunità costituisca una rilevante risorsa capace di creare e stimolare condivisione, senso di appartenenza, comunione e cooperazione fra i soggetti, sostegno nelle situazioni critiche;

- il Comune di San Gimignano intende promuovere processi di partecipazione civica alla vita della Città, come elemento qualificante della propria attività amministrativa e azione positiva di tutela e promozione di un diritto dei propri cittadini, come statuito dall’art. 1 co. 2 dello Statuto Comunale;

Considerato che:

- la nostra Costituzione, all’art. 118, stabilisce che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

- con L.R. n. 69/2007 e, successivamente, con L.R. n. 46/2013 la Regione Toscana ha adottato una specifica norma di riferimento sul tema della partecipazione pubblica, la quale, all’articolo 1 co. 2, individua i seguenti obiettivi da perseguire con la partecipazione:

“ a) contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;

b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;

c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;

d) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società;

e) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;

f) contribuire alla parità di genere;

g) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;

h) valorizzare le migliori esperienze di partecipazione, promuovendone la conoscenza e la

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diffusione.”

- l’Amministrazione ha approvato con Del. C.C. n. 62/2005 il “Regolamento dei diritti dei cittadini e degli istituti di partecipazione” e con Del. C.C. n. 74/2019 il “Regolamento dei Consigli di Frazione e di Quartiere”, intendendo promuovere la partecipazione civica alla vita della Città;

Preso atto che:

- è istituita dalla Regione Toscana l’Autorità per la Garanzia e la Promozione della partecipazione al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla costruzione delle politiche regionali e locali;

- il capo III della L.R. n. 46/2013 stabilisce che la Regione sostiene anche economicamente lo svolgimento di processi partecipativi locali, attraverso la valutazione periodica da parte della sopra citata Autorità di progetti specifici sul tema;

- al fine di richiedere tali finanziamenti, l’Ente comunale deve, oltre a presentare la relativa domanda, sottoscrivere apposito protocollo di intesa con la Regione Toscana, come indicato dall’art. 6 lett. B e 20 della L.R. n. 46/2013;

Rilevata la volontà dell’Ente di presentare apposita richiesta di finanziamento per il sostegno a progetti sul tema, nonché una comunione di intenti tra quanto statuito dallo schema di protocollo proposto dalla Regione Toscana e quanto indicato dallo Statuto Comunale dell’ente in tema di partecipazione;

Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema di protocollo di intesa proposto dalla Regione Toscana, al fine di favorire la creazione di processi partecipativi nel territorio comunale;

Dato atto che si ritiene necessario rendere il presente atto immediatamente eseguibile, vista la prossima scadenza per la presentazione della richiesta di finanziamento al bando suddetto, al fine di permettere agli uffici di porre in essere i relativi adempimenti;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica;

Visto l’art. 118 della Costituzione;

Vista la L. 241/1990 e in particolare gli articoli 15 e 49;

Visto lo Statuto della Regione Toscana e in particolare gli articoli 58,59,62,72;

Vista la L.R. n. 46/2013, “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali” e in particolare gli articoli 1 co. 2, 6 lett. b e 20;

Visto lo Statuto Comunale e in particolare l’articolo 1 e il titolo II rubricato “Diritti dei cittadini e istituti di partecipazione”;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di protocollo di intesa in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

(4)

2. di dare atto che la mera adesione al suddetto protocollo di intesa non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

3. di dare mandato al Sindaco e agli uffici di compiere quanto necessario al fine dell’attuazione della presente deliberazione;

4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco MARRUCCI ANDREA

IL Segretario COPPOLA ELEONORA

(5)

PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE – ENTI LOCALI

art. 20 legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

(Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)

Premesso che:

- lo Statuto regionale definisce un quadro avanzato di principi nei rapporti della Regione con le autonomie locali, ispirati:

a) alla necessità della partecipazione dei cittadini e dei residenti alla elaborazione delle politiche pubbliche;

b) ai valori della concertazione e del confronto come metodo di governance nei rapporti con gli enti locali;

- in attuazione dei principi appena detti ed ai fini del presente protocollo, nello Statuto della Toscana rilevano in particolare:

a) l’art. 58 sul principio di sussidiarietà e l’art. 59 sulla sussidiarietà sociale;

b) l’art. 62 sulla sussidiarietà istituzionale in quanto la Regione fa leva sugli enti locali per lo svolgimento delle proprie competenze e l’attuazione dei principi statutari;

c) l’art. 72 che parla della “partecipazione dei cittadini e dei residenti nonché dei soggetti sociali organizzati, nelle diverse forme: come iniziativa autonoma verso l’amministrazione”;

- la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), di seguito denominata “legge”, attuando lo Statuto regionale, contribuisce a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa e persegue, tra gli altri, gli obiettivi di (articolo 1, comma 2):

1) concorrere a rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;

2) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;

3) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società;

4) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;

5) valorizzare le migliori esperienze di partecipazione, promuovendone la conoscenza e la diffusione.

- l’art. 20 della legge prevede altresì che la “Regione promuove un protocollo di intesa tra enti locali e Regione, aperto a sottoscrizioni anche successive”;

Considerato che:

- la Giunta regionale e gli enti locali della Toscana che sottoscrivono il presente protocollo condividono gli obiettivi statutari sopra richiamati e quindi gli impegni inerenti a:

a) rafforzare la coesione istituzionale;

(6)

b) favorire la più ampia partecipazione possibile dei cittadini e dei residenti alla elaborazione del proprie politiche nella più ampia attuazione della sussidiarietà sociale;

- gli enti firmatari valutano come essenziale anche ai fini dell’attuazione della legge:

a) la definizione di politiche pubbliche condivise;

b) la conferma e lo sviluppo dei processi decisionali il più possibile partecipati anche mediante l’adozione o la riforma dei regolamenti locali sulla partecipazione previsti dall’art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Ordinamento degli enti locali);

c) la diffusione delle migliori pratiche partecipative nonché la condivisione delle migliori esperienze, anche attraverso la costituzione di una rete regionale delle buone pratiche partecipative;

d) la massima e più efficace possibile diffusione di tutte le informazioni rilevanti per i processi partecipativi;

e) la messa a disposizione per la realizzazione dei punti c) e d) delle infrastrutture e dei servizi della RTRT nell’ambito del Programma Regionale per lo sviluppo della Società dell’Informazione;

Ricordato che:

- l’art. 20 della legge stabilisce i contenuti di tale Protocollo e gli impegni reciproci che esso comporta, sia per la Regione che per gli enti locali che lo sottoscrivono;

- in particolare la sottoscrizione del presente protocollo comporta per gli enti aderenti:

a) “la condivisione dei principi” della legge, “l’accettazione delle procedure in essa previste”;

b) “la sospensione dell'adozione o dell'attuazione degli atti amministrativi di propria competenza la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l'esito del Dibattito Pubblico o degli altri processi di partecipazione”;

- gli enti locali possono presentare all’Autorità domanda di sostegno regionale a processi partecipativi ai sensi del capo III della legge da loro proposti solo se aderenti al presente protocollo (art. 16, comma 1, lettera b, della legge).

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

1. La premessa e l’intera parte narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Il presente protocollo in particolare disciplina:

a) Le forme di collaborazione con l’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione di cui al capo I, sezione II della legge, di seguito denominata “Autorità”;

b) la promozione di processi partecipativi da parte degli enti locali sia in relazione al dibattito pubblico regionale che ai processi partecipativi locali di cui, rispettivamente al capo II e al capo III della legge;

(7)

c) la sospensione degli atti amministrativi rilevanti per la decisione di oggetti su cui è in corso un processo partecipativo ai sensi della legge;

d) le attività di informazione e formazione rilevante ai processi partecipativi;

e) le forme di supporto regionale agli enti locali anche al di là di una specifica procedura partecipativa ammessa a sostegno regionale.

Art. 2

(Rapporti con l’Autorità)

1. Gli enti locali collaborano con l’Autorità in tutti i casi di domanda di sostegno regionale per un processo partecipativo, anche quando non ne siano promotori; tale collaborazione si sostanzia, in particolare nella:

1) produzione di tutta la documentazione rilevante per ogni decisione dell’Autorità, anche su sua specifica richiesta;

2) scrupoloso adempimento, per quanto di competenza, di ogni decisione dell’Autorità;

3) tempestività della espressione dei pareri di cui all’articolo 18, comma 2 della legge ed in ogni caso entro quindici giorni dalla richiesta;

4) osservanza degli orientamenti per la gestione dei processi partecipativi locali ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera d) della legge, anche chiedendo chiarimenti in caso di dubbi;

5) comunicazione dell’adozione o modifica dei propri regolamenti sulla partecipazione ai sensi dell’articolo 8 del d.lvo 267/2000;

6) comunicazione degli esiti dei processi partecipativi e di ogni proprio atto che ad essi fa seguito;

7) implementazione di una rete di conoscenza delle esperienze partecipative collaborando coi compiti dell’Autorità per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h), della legge e quindi nella messa a disposizione di tutti gli atti da parte degli enti locali in modalità elettronica;

8) pieno utilizzo delle infrastrutture di RTRT al fine della trasmissione e diffusione delle informazioni a sostegno dei processi partecipativi.

Art. 3

(Promozione di processi partecipativi)

1. Gli enti locali che intendono presentare una richiesta di sostegno ai processi partecipativi locali ai sensi del capo III della legge possono richiedere sostegno e consulenza all’Autorità per la presentazione delle domande e della documentazione prevista.

2. La messa a disposizione di risorse proprie finanziarie e organizzative, per i processi partecipativi da essi proposti ai sensi della lettera e) del comma 2 dell’articolo 14 della legge, deve essere significativa in relazione alla previsione complessiva dei costi.

(8)

3. Anche quando non sono promotori dei processi partecipativi, gli enti locali mettono disposizione dei processi partecipativi ammessi a sostegno regionale ai sensi della legge risorse proprie, in particolare la disponibilità di luoghi e locali per il loro svolgimento.

4. Gli enti locali promuovono forme di collaborazione con i cittadini e residenti in vista di presentazione di progetti partecipativi comuni.

5. L’adesione al presente protocollo non costituisce requisito per la presentazione di domanda di dibattito pubblico di cui all’art. 8 della legge, fermi restando i poteri dell’Autorità.

Art. 4

(Sospensione degli atti amministrativi)

1. Gli enti locali possono presentare all’Autorità richiesta di chiarimenti circa gli atti da sospendere ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge.

2. L’Autorità risponde in modo tempestivo alle richieste di cui al comma 1 ed in ogni caso prima della pubblicazione del proprio provvedimento di cui al comma 3.

3. La sospensione degli atti decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento dell’Autorità.

Art. 5 (Informazione)

1. Gli enti locali massimizzano la diffusione di ogni documentazione utile ai processi partecipativi in tutte le forme, anche su specifica indicazione dell’Autorità.

2. Gli enti locali e la Regione mettono a disposizione del pubblico la documentazione delle esperienze di partecipazione svolte, scambiandosi ogni informazione.

3. Gli enti locali, anche con il supporto regionale, allestiscono siti internet per i processi partecipativi.

Art. 6 (Formazione)

1. Nell’ambito delle attività di promozione e organizzazione delle attività formative da parte della Regione ai sensi dell’articolo 21 della legge, gli enti locali possono proporre alla Regione iniziative specifiche per i propri dipendenti.

2. Gli enti locali segnalano periodicamente, anche singolarmente, alla Regione le esigenze formative presenti nel proprio territorio, in collaborazione con le associazioni di volontariato e promozione sociale.

3. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali mettono a disposizione risorse proprie.

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4. La Regione prevede attività formative per la formazione del regolamento sulla partecipazione rivolte in particolare al personale dei comuni al di sotto dei tremila abitanti.

Art. 7 (Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni e le procedure della legge.

2. Qualora sia sollevato un problema interpretativo del presente protocollo da parte anche di uno degli enti sottoscrittori o aderenti ai sensi dell’art. 8, la questione è esaminata dalle parti amichevolmente per arrivare ad un’interpretazione univoca.

3. L’interpretazione di cui al comma 2 è comunicata a tutti gli altri enti sottoscrittori od aderenti al presente protocollo; in caso di disaccordo le parti possono chiedere che si esprima il Tavolo di concertazione istituzionale, rimettendosi alla sua decisione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione Toscana

L’Assessore Stefano Ciuoffo

Per il Comune

Il Sindaco

(10)

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 785/2021 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE - ENTI LOCALI EX ART. 20 LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 46.

APPROVAZIONE. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

23/08/2021

Sottoscritto dal Responsabile (BARTOLONI VALERIO)

con firma digitale

(11)

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 785/2021 ad oggetto: SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE - ENTI LOCALI EX ART. 20 LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 46.

APPROVAZIONE. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON APPOSTO in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

24/08/2021

Sottoscritto dal Responsabile (GAMBERUCCI MARIO)

con firma digitale

(12)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 120 del 24/08/2021

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE - ENTI LOCALI EX ART. 20 LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 46. APPROVAZIONE..

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 25/08/2021

Il Responsabile della Pubblicazione (COPPOLA ELEONORA) (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(13)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 120 del 24/08/2021

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE - ENTI LOCALI EX ART. 20 LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 46. APPROVAZIONE..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 07/09/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

COPPOLA ELEONORA (Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

(14)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 120 del 24/08/2021

Oggetto: SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE - ENTI LOCALI EX ART. 20 LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 46. APPROVAZIONE..

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 25/08/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 21/09/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

COPPOLA ELEONORA (Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

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