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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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Academic year: 2022

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 6 del 15/01/2019

OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE N. 4944/2014 RGNR DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA - RIMBORSO SPESE.

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 14:30 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

BASSI GIACOMO

GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA

TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Assente Presente Presente Presente Presente

Presiede il Sig. NICCOLO' GUICCIARDINI, Vice Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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Oggetto: PROCEDIMENTO PENALE N. 4944/2014 RGNR DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA - RIMBORSO SPESE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Sindaco Giacomo Bassi, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di San Gimignano e a causa dell’espletamento delle attività riconducibili all’incarico ricoperto, è stato sottoposto a procedimento penale n. 4944/2014 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena;

RILEVATO che con decreto emesso in data 07/09/2017 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Siena è stata disposta l’archiviazione del procedimento per il sopra citato amministratore dai reati ascritti per infondatezza della notizia criminis in ordine al reato ipotizzato difettando gli elementi costitutivi dell’ipotizzato reato o comunque la prova della loro sussistenza;

ATTESO che l’interessato ha chiesto il rimborso delle spese legali per la difesa per un importo complessivo di €. 1.904,15.=;

CONSIDERATO che ai sensi del D.P.R. 13.05.1987 n.268 art.67 in combinato disposto con l’art. 50 del D.P.R. 03.08.1990 n° 333 l’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti od atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico ogni onere di difesa, a condizione che non sussistano conflitto di interessi o sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave ed in caso di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado del giudizio;

ATTESO che l'art. 86 del TUEL, secondo la novella apportata dall’art. 7-bis della legge n.

125 del 2015 ha riconosciuto l'ammissibilità del rimborso delle spese agli amministratori, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrativo; b) presenza di nesso causale fra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave;

CONSIDERATO che la giurisprudenza della Corte dei Conti è unanime nel ritenere che la verifica della sussistenza o meno del conflitto di interessi deve essere fatta dall'ente con analisi di ampio raggio e sotto tutti gli aspetti rilevanti (penale, amministrativo, contabile, disciplinare) in quanto “la ponderazione degli interessi in gioco ai fini della rimborsabilità delle spese legali ai dipendenti pubblici o amministratori deve assumere particolare rigore”

(Corte dei Conti, sez. giurisd. Lazio n. 141 del 01.02.2011);

CONSIDERATO, altresì, che che “la condizione necessaria per ottenere il rimborso delle spese legali è che sia riconosciuta l'assenza del dolo o della colpa grave e che il procedimento giudiziario si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena” (Corte dei conti sez. Giurisd. Abruzzo, 29.11.1999, n. 1122). Ciò porta ad escludere

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sentenza n. 787 del 14.06.2012, nel ritenere necessario accertare, in caso di archiviazione, se il provvedimento del giudice penale abbia escluso ogni profilo di responsabilità del dipendente e/o amministratore, ha precisato che: “il procedimento penale deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione..” e, “comunque, in caso di archiviazione ex art. 411 cpp, sarà necessario accertare se la stessa escluda ogni profilo di responsabilità del dipendente” (o amministratore) “(Ministero Interno, parere 21 aprile 2011)”.

PRESO ATTO che il pubblico Ministero del Tribunale Ordinario di Siena ha richiesto l’archiviazione del procedimento penale a carico del Sindaco Giacomo Bassi in quanto gli elementi d’indagine depongono per l’infondatezza della notizia criminis in ordine al reato ipotizzato e non consentono margini per l’utile esercizio dell’azione penale;

VISTA la proposta di notula delle competenze legali dell’Avv. Bielli, redatta applicando i minimi tariffari previsti dal vigente decreto ministeriale, per un totale di € 1.904,15.=;

ACCERTATO che, la spesa di € 1.904,15.= necessaria per il patrocinio legale al Sindaco Giacomo Bassi trova capienza nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso al capitolo di spesa n. 124/3 – Spese per patrocinio legale – Servizi Finanziari

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di riconoscere il patrocinio legale al Sindaco Giacomo Bassi per il procedimento penale n. 4944/2014 del Tribunale di Siena, terminato con decreto di archiviazione del 07/09/2017, ritenuto non sussistente il conflitto di interessi e rimborsando, pertanto, ogni onere di difesa nei limiti dei minimi tariffari e pertanto di €.

1904,15.=, comprensiva di IVA e CNAP, prendendo atto della nomina di difensore di fiducia, Avv. Daniele Bielli, per quanto detto in premessa;

2. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.-

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Vice Sindaco NICCOLO' GUICCIARDINI

IL Segretario COPPOLA ELEONORA

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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO ECONOMATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 46/2019 del SERVIZIO ECONOMATO ad oggetto: PROCEDIMENTO PENALE N. 4944/2014 RGNR DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA - RIMBORSO SPESE.- si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

15/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile (GAMBERUCCI MARIO)

con firma digitale

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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 46/2019 ad oggetto: PROCEDIMENTO PENALE N. 4944/2014 RGNR DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA - RIMBORSO SPESE.- si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

15/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile (GAMBERUCCI MARIO)

con firma digitale

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 6 del 15/01/2019

ECONOMATO

Oggetto: PROCEDIMENTO PENALE N. 4944/2014 RGNR DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA - RIMBORSO SPESE..

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 04/02/2019

Il Responsabile della Pubblicazione (GAMBERUCCI MARIO) (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 6 del 15/01/2019

ECONOMATO

Oggetto: PROCEDIMENTO PENALE N. 4944/2014 RGNR DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA - RIMBORSO SPESE..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 27/03/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

COPPOLA ELEONORA (Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 6 del 15/01/2019

Oggetto: PROCEDIMENTO PENALE N. 4944/2014 RGNR DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA - RIMBORSO SPESE..

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 04/02/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 12/03/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

GAMBERUCCI MARIO (Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

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