sivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uffi ciale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser- varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI Firenze, 14 novembre 2019
La presente legge è stata approvata dal Consiglio re- gionale nella seduta del 06.11.2019.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge della Giunta regionale 9 settembre 2019, n. 1
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 25 settembre 2019, n. 406
Proponenti:
Presidente Enrico Rossi Assessore Vittorio Bugli
Assegnata alla 1^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 31 ottobre 2019 Approvata in data 6 novembre 2019
Divenuta legge regionale 49/2019 (atti del Consiglio)
AVVERTENZA
Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor- matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73, così come risulta modifi cato dalla legge regionale sopra ripor- tata.
Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffi ci del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifi che alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fi ne di facilitare la lettura. Il testo non è uffi ciale.
Solo la versione del Bollettino Uffi ciale ha valore legale.
Le modifi che sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specifi cate le fonti.
Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73
LEGGE REGIONALE 18 novembre 2019, n. 68 Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione
della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifi che alla l.r.
30/2009.
Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:
SOMMARIO Preambolo
CAPO I
Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132.
Modifi che alla l.r. 30/2009.
Modifi che alla legge 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”) Art. 1 - Modifi che al preambolo della l.r. 30/2009 Art. 2 - Oggetto della legge. Modifi che all’articolo 1 della l.r. 30/2009
Art. 3 - Finalità e funzioni dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 30/2009
Art. 4 - Natura dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 30/2009
Art. 5 - Defi nizioni. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 30/2009
Art. 6 - Attività istituzionali dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 30/2009
Art. 7 - Rapporti con altri enti pubblici. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/2009
Art. 8 - Attività di controllo ambientale. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 30/2009
Art. 9 - Rete nazionale dei laboratori accreditati.
Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 30/2009
Art. 10 - Attività di supporto tecnico- scientifi co.
Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 30/2009.
Art. 11 - Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 30/2009
Art. 12 - Attività istituzionali connesse alla tutela della salute. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 30/2009
Art. 13 - Attività istituzionali obbligatorie. Sostitu- zione dell’articolo 11 della l.r. 30/2009
Art. 14 - Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 30/2009
Art. 15 - Carta dei servizi e delle attività. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 30/2009
Art. 16 - Indirizzi regionali per la programmazione delle attività di ARPAT. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 30/2009
Art. 17 - Piano delle attività dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/2009
Art. 18 - Finanziamento pubblico delle attività istitu- zionali dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 30/2009
Art. 19 - Oneri economici a carico dei privati. Mo- difi che all’articolo 18 della l.r. 30/2009
Art. 20 - Sistema informativo regionale ambientale (SIRA). Modifi che all’articolo 19 della l.r. 30/2009
Art. 21 - Articolazione organizzativa dell’ARPAT.
Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 30/2009
Art. 22 - Direttore generale. Modifi che all’articolo 22 della l.r. 30/2009
Art. 23 - Cessazione dall’incarico di direttore gene- rale. Modifi che all’articolo 24 della l.r. 30/2009
Art. 24 - Prerogative e compiti del direttore generale.
Modifi che all’articolo 25 della l.r. 30/2009
Art. 25 - Finanziamento dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 30/2009
Art. 26 - Dotazione organica. Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 30/2009
Art. 27 - Trattamento giuridico ed economico del personale. Modifi che all’articolo 34 della l.r. 30/2009
Art. 28 - Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza. Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 30/2009
Art. 29 - Disposizione transitoria in ordine alla prima approvazione della carta dei servizi e delle attività.
Abrogazione dell’articolo 36 della l.r. 30/2009
Art. 30 - Informazione e comunicazione. Inserimento dell’articolo 36 bis nella l.r. 30/2009
CAPO II
Disposizioni fi nali e transitorie
Art. 31 - Disciplina transitoria dell’articolo 13 della l.r. 30/2009 in materia di carta dei servizi e delle attività
Art. 32 - Disciplina transitoria dell’articolo 18, comma 1, della l.r. 30/2009 in materia di tariff e
Art. 33 - Norma fi nanziaria
PREAMBOLO Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della Co- stituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale);
Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 giugno 2019;
Considerato quanto segue:
1. La l. 132/2016 introduce alcuni elementi di novità che incidono direttamente sulle agenzie di protezione ambientale regionali, agenzie che divengono parte di un “sistema nazionale” dove l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha funzioni di coordinamento e indirizzo tecnico, senza legami o di- pendenze organizzative, per le agenzie stesse;
2. La l. 132/2016 garantisce il ruolo centrale della Regione nell’organizzazione e disciplina della agenzia e prevede, all’articolo 7, comma 2, che “le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il fi nan- ziamento e la pianifi cazione delle attività delle agenzie”;
3. L’articolo 3 della l. 132/2016 elenca le funzioni del Sistema nazionale prevedendo anche attività - quali l’educazione ambientale e la formazione - che attualmente l’agenzia regionale non svolge e che possono essere disciplinate nel rispetto delle competenze delle regioni;
4. Si rende necessario armonizzare la l.r. 30/2009 ai contenuti della l. 132/2016 per garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ed ambientali (LEPTA), la coerenza con il catalogo nazionale dei servizi e con il programma triennale delle attività del sistema nazionale, prevedendo di conseguenza un’apposita disci- plina transitoria in materia di carta dei servizi e di tariff e;
5. Si rende altresì necessario procedere, con successivo regolamento, all’individuazione delle modalità e dei tem- pi di rilascio delle valutazioni e dei contributi tecnici eff ettuati dalla Agenzia;
6. Per eff etto della legge regionale 3 marzo 2015, n.
22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione del la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città me - tropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di co- muni”. Modifi che alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), che ha accentrato nella Regione le competenze in materia ambientale, si rende necessario un corrispondente riassetto delle fun zioni del- l’Agenzia;
Approva la presente legge CAPO I
Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132.
Modifi che alla legge 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”)
Art. 1
Modifi che al preambolo della l.r. 30/2009 1. Dopo il secondo visto del preambolo della 22
giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia re- gionale per la protezione ambientale della Toscana “AR- PAT”), è inserito il seguente:
“Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale);”.
2. Il punto 10 del preambolo della l.r. 30/2009 è abrogato.
3. Dopo il punto 23 del preambolo della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:
“23 bis. In attuazione della 1. 132/2016 è necessario accentuare il ruolo dell’ARPAT quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico- scientifi ca, amministrativa e contabile, che concorre a perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, garantendo altresì l’imparzialità e la terzietà nell’esercizio delle attività affi date all’Agenzia stessa, nonché la trasparenza e la diff usione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attività svolte.”.
Art. 2 Oggetto della legge.
Modifi che all’articolo 1 della l.r. 30/2009 1. Alla fi ne del comma 1 dell’articolo 1 della l.r.
30/2009 sono aggiunte le parole: “nonché della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina del- l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am- bientale).”.
Art. 3
Finalità e funzioni dell’ARPAT.
Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 30/2009 1. L’articolo 2 della l.r. 30/2009 è sostituito dal se- guente:
“Art. 2
Finalità e funzioni dell’ARPAT
1. L’ARPAT, in attuazione di quanto previsto dalla l. 132/2016, concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.
2. L’ARPAT garantisce:
a) l’imparzialità e la terzietà nell’esercizio delle atti- vità ad essa affi date;
b) la trasparenza e la diff usione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attività svolte, fatti salvi i diritti di riservatezza previsti dalle norme vigenti.”.
Art 4 Natura dell’ARPAT.
Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 30/2009 1. L’articolo 3 della l.r. 30/2009 è sostituito dal se- guente:
“Art. 3 Natura dell’ARPAT
1. Ai sensi dell’articolo 7 della l. 132/2016, l’ARPAT è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia tecnico-scientifi ca, amministrativa e contabile.”.
Art. 5 Defi nizioni.
Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 30/2009 1. L’articolo 4 della l.r. 30/2009 è sostituito dal se- guente:
“Art. 4 Defi nizioni
1. Ai fi ni della presente legge valgono le defi nizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della l. 132/2016.
2. Ai fi ni della presente legge valgono altresì le seguenti defi nizioni:
a) livello regionale delle attività: indicazione di stan- dard quantitativi e qualitativi superiori rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), ed all’articolo 9 della l. 132/2016;
b) controllo ambientale: il complesso delle attività di cui all’articolo 7, pianifi cate al fi ne di garantire un elevato ed omogeneo livello di protezione ambientale, nel rispetto delle normative vigenti ed altresì delle pre- scrizioni contenute nei provvedimenti amministrativi at- tuativi delle normative medesime;
c) carta dei servizi e delle attività, di seguito deno- minata “carta”, come defi nita all’articolo 13, com pren- siva dei contenuti previsti dal Catalogo nazionale di cui all’articolo 9, comma 2, della l. 132/2016.”.
Art. 6
Attività istituzionali dell’ARPAT.
Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 30/2009 1. L’articolo 5 della l.r. 30/2009 è sostituito dal se- guente:
“Art. 5
Attività istituzionali dell’ARPAT
1. Le attività istituzionali sono quelle attività tecnico- scientifi che svolte da ARPAT a favore della Regione, dei comuni, delle unioni dei comuni e degli enti parco regionali nell’interesse della collettività di cui all’articolo 11, commi 1, 2 e 3, e consistenti in:
a) attività di supporto tecnico-scientifi co, come de- fi nite all’articolo 8;
b) attività di controllo ambientale, come defi nite al- l’articolo 7;
c) attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, come defi nite all’articolo 9.
2. Costituiscono altresì attività istituzionali:
a) le attività connesse alla tutela della salute di cui all’articolo 10;
b) le attività di cui al presente articolo rese ai privati ai sensi dell’articolo 11, comma 4.
3. L’ARPAT svolge le attività istituzionali di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo.
4. La carta di cui all’articolo 13 defi nisce le attività istituzionali di cui al presente articolo con riferimento alle matrici di cui al comma 3.”.
Art. 7
Rapporti con altri enti pubblici.
Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/2009 1. L’articolo 6 della l.r. 30/2009 è sostituito dal se- guente:
“Art. 6
Rapporti con altri enti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 132/2016, ai fi ni dello svolgimento ottimale delle attività di cui all’articolo 5, l’ARPAT collabora con l’Istituto superiore per la pro- tezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplifi cazione, la competitività, la stabilizzazione della fi nanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all’attività di ricerca applicata, fi nalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’effi cienza dei processi di tutela.
2. L’ARPAT collabora altresì con il sistema regionale della protezione civile ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).
3. L’ARPAT collabora con le istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l’attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale, fermo restando l’inserimento di tali attività nel piano annuale di cui all’articolo 16.”.
Art. 8
Attività di controllo ambientale.
Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 30/2009 1. L’articolo 7 della l.r. 30/2009 è sostituito dal se- guente:
“Art. 7
Attività di controllo ambientale
1. In coerenza con le funzioni di controllo ambientale di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della l.
132/2016, le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), consistono nel campionamento, nell’analisi e misura, nel monitoraggio e nell’ispezione, aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché nella verifi ca delle forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti.
2. Le funzioni di controllo sono esercitate dal personale incaricato degli interventi ispettivi ai sensi dell’articolo 35, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 14, comma 1,+ della l. 132/2016 e altresì secondo gli indirizzi regionali per la programmazione delle attività di ARPAT di cui all’articolo 15. Tali funzioni possono essere svolte anche sulla base di progetti speciali relativi a specifi che problematiche ambientali, in attuazione della normativa di settore e delle politiche regionali in materia ambientale.
3. Nell’ambito delle attività di controllo, il personale di cui all’articolo 35, individuato in attuazione dell’articolo 14, comma 7, della l. 132/2016, esercita altresì funzioni di uffi ciale di polizia giudiziaria.
4. Le attività di controllo possono essere attivate anche su segnalazione dei cittadini.”.
Art. 9
Rete nazionale dei laboratori accreditati.
Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 30/2009 1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente:
“Art. 7 bis
Rete nazionale dei laboratori accreditati
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12 della l. 132/2016, l’ARPAT partecipa alla rete nazionale dei laboratori accreditati.
2. Ai fi ni della partecipazione alla rete di cui al comma 1, l’ARPAT applica i metodi elaborati e approvati dal sistema nazionale di cui alla l. 132/2016, come metodi uffi ciali di riferimento.”.
Art. 10
Attività di supporto tecnico-scientifi co.
Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 30/2009 1. L’articolo 8 della l.r. 30/2009 è sostituito dal se- guente:
“Art. 8
Attività di supporto tecnico-scientifi co
1. In coerenza con le funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della l. 132/2016, le attività di supporto tecnico-scientifi co di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), consistono nell’assistenza tecnico-scientifi ca fornita agli enti di cui all’articolo 5 nell’esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, con particolare riferimento a:
a) formulazione di contributi tecnico-istruttori, valutazioni e pareri tecnici, funzionali o propedeutici al- l’espletamento dei procedimenti amministrativi;
b) esecuzione di prestazioni tecnico-scientifi che, analitiche e di misurazione;
c) supporto tecnico-scientifi co per la predisposizione di norme, regolamenti, piani e programmi in campo am- bientale, con particolare riferimento ai quadri cono scitivi.
2. La Regione, ai sensi del comma 1, si avvale dell’ARPAT per la formulazione di contributi tecnico- istruttori, valutazioni e pareri tecnici, propedeutici al- l’espletamento dei procedimenti amministrativi di propria competenza, con particolare riferimento alle au torizzazioni ambientali, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui ai commi 3 e 4 e dalla carta di cui all’articolo 13.
3. La Giunta regionale, con regolamento, individua i casi in cui il rilascio dei provvedimenti nell’ambito delle funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, è espressamente subordinato alla preventiva acquisizione di valutazioni tecniche dell’ARPAT ai sensi dell’articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).
4. Il regolamento di cui al comma 3, nel rispetto della normativa di settore, assicura la coerenza dei termini di rilascio di valutazioni tecniche e contributi tecnici con
i termini perentori previsti dagli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990, prevedendo i rimedi in caso di mancato rilascio degli stessi nei termini.”.
Art. 11
Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale.
Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 30/2009 1. L’articolo 9 della l.r. 30/2009 è sostituito dal se- guente:
“Art. 9
Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale
1. In coerenza con le funzioni di cui all’articolo 3 della l. 132/2016, le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), consistono nella raccolta, nell’organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell’esercizio delle attività istituzionali di cui agli articoli 5 e 10, trattati e pubblicati ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
2. Tali attività sono fi nalizzate a fornire agli enti di cui agli articoli 5 e 10 un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause, gli impatti sull’ambiente ed il suo stato ed a garantire un’informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale). Tali dati costituiscono altresì quadro di riferimento tecnico uffi ciale ai fi ni delle attività delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 3, com- ma 4, della l. 132/2016.
3. Gli elementi conoscitivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 132/2016 costituiscono riferimento uffi ciale e vincolante per le attività di competenza degli enti di cui all’articolo 5, comma 1.”.
Art. 12
Attività istituzionali connesse alla tutela della salute.
Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 30/2009 1. L’articolo 10 della l.r. 30/2009 è sostituito dal se- guente:
“Art. 10
Attività istituzionali connesse alla tutela della salute 1. La carta di cui all’articolo 13 defi nisce altresì le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l’ARPAT è tenuta a svolgere e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifi co a favore della Regione e delle strutture del servizio sani- tario regionale per l’esercizio delle loro funzioni in
materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.
2. Nell’ambito degli indirizzi regionali per la pro- grammazione delle attività dell’ARPAT di cui all’articolo 15, la Giunta regionale assicura l’integrazione e la colla- borazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui al pre- sente articolo.
3. Per la realizzazione di specifi ci rilevanti obiettivi, la collaborazione di cui al comma 2 è sviluppata nell’ambito di progetti speciali approvati dalla Giunta regionale.”.
Art. 13
Attività istituzionali obbligatorie.
Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 30/2009 1. L’articolo 11 della l.r. 30/2009 è sostituito dal se- guente:
“Art. 11
Attività istituzionali obbligatorie
1. Costituiscono attività obbligatorie ai sensi del- l’articolo 7, comma 3, della l. 132/2016, le attività tecniche e di controllo necessarie ad assicurare nel territorio re- gionale il rispetto dei LEPTA di cui all’articolo 9 della medesima l. 132/2016.
2. Costituiscono altresì attività obbligatorie ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della l. 132/2016, le attività di cui agli articoli 5 e 10, svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, distinte in:
a) attività ordinarie, da svolgersi in modo ricorrente, secondo standard qualitativi e quantitativi stabiliti dalla normativa regionale o da atti della programmazione re- gionale ai fi ni del raggiungimento del livello regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a);
b) attività straordinarie, individuate da specifi ci indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.
3. Costituiscono attività straordinarie di cui al comma 2, lettera b):
a) le attività supplementari, consistenti nelle attività di cui al comma 2, lettera a), per la misura eccedente il livello stabilito;
b) le attività integrative, consistenti in ulteriori atti- vità, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), e funzionali alla tutela dell’ambiente e della salute da svolgersi su richiesta degli enti interessati; attività te- cnico-scientifi che realizzate in collaborazione di soggetti privati in base ad accordi stipulati ai sensi dell’articolo 18, comma 3; attività previste dai progetti speciali di cui all’articolo 10, comma 3.
4. Si considerano, inoltre, attività istituzionali obbli- gatorie le attività tecnico-scientifi che di cui agli articoli 5 e 10, per le quali i soggetti privati sono tenuti, a proprie spese e sulla base della normativa vigente, ad avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell’ARPAT.”.
Art. 14
Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati.
Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 30/2009 1. L’articolo 12 della l.r. 30/2009 è sostituito dal se- guente:
“Art. 12
Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati 1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l. 132/2016 l’ARPAT, negli ambiti di cui agli articoli 5 e 10, può svolgere attività ulteriori ed aggiuntive a favore di altri soggetti pubblici e di soggetti privati anche gestori dei servizi pubblici locali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifi uti urbani. Modifi che alla L.R. n. 25/1998, alla L.R.
n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n.
14/2007) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifi uti), a condizione che:
a) non sussistano i motivi di incompatibilità e i divieti di cui all’articolo 7, comma 6, della l. 132/2016;
b) tali attività non interferiscano con il raggiungimento dei LEPTA e con il pieno e corretto svolgimento delle attività di cui all’articolo 11.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l’ARPAT stipula con i soggetti benefi ciari specifi ci accordi o convenzioni la cui sottoscrizione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale, anche ai fi ni della verifi ca delle condizioni di cui al comma 1.
3. Le attività di cui al presente articolo sono totalmente fi nanziate con le risorse aggiuntive dei soggetti pubblici o privati richiedenti, sulla base delle tariff e determinate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità previste dall’articolo 15 della l. 132/2016.”.
Art. 15
Carta dei servizi e delle attività.
Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 30/2009 1. L’articolo 13 della l.r. 30/2009 è sostituito dal se- guente:
“Art. 13
Carta dei servizi e delle attività
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la carta dei servizi e delle attività, predisposta nel rispetto dei LEPTA, ed in conformità ai contenuti previsti dal Catalogo nazionale dei servizi di cui all’articolo 9, comma 2, della l. 132/2016, alla normativa vigente di riferimento, agli obiettivi ed indirizzi contenuti nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e nei piani regionali attinenti alle attività previste nella carta medesima.
2. L’ARPAT elabora e predispone la proposta per l’approvazione e per l’aggiornamento della carta, in conformità alle disposizioni del presente articolo e le trasmette alla Giunta regionale entro i termini dalla medesima stabiliti per assicurare il rispetto dei LEPTA e della normativa di riferimento.
3. La Giunta regionale formula la proposta di delibe- razione al Consiglio regionale per l’approvazione, l’ag- giornamento e la modifi ca della carta.
4. La carta è aggiornata periodicamente in attua zione della normativa di riferimento e degli atti della pro- grammazione regionale di cui al comma 1 e, comunque, entro novanta giorni dall’aggiornamento dei LEPTA e del Catalogo nazionale dei servizi di cui all’articolo 9 della l. 132/2016.
5. In raccordo con i contenuti del Catalogo nazionale dei servizi, la carta individua le attività di ARPAT, come defi nite agli articoli 7, 8 e 9, declinando, in apposite se- zioni:
a) le attività obbligatorie necessarie per il raggiun- gimento dei LEPTA di cui all’articolo 11, comma 1;
b) le ulteriori attività obbligatorie, distinte in ordinarie e straordinarie, ai sensi dell’articolo 11, commi 2 e 3;
c) le attività obbligatorie consistenti in attività tecnico- scientifi che rese ai soggetti privati, di cui all’articolo 11, comma 4;
d) le ulteriori attività rese a soggetti pubblici e privati ai sensi dell’articolo 12.
6. La carta reca inoltre i dati e le informazioni relative alle attività di cui al comma 5 indicando, con riferimento alle attività obbligatorie rese a favore degli enti di cui agli articoli 5 e 10, la tipologia, il livello atteso, il soggetto benefi ciario, il costo, i tempi di erogazione nonché l’eventuale fonte normativa o atto di programmazione che prevede tale attività.
7. Il rispetto dei livelli attesi e dei tempi di erogazione delle prestazioni indicati nella carta costituisce, anche ai fi ni di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, ele- mento qualifi cante per la misurazione, valutazione e
rendicontazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa di cui all’articolo 16 bis.”.
Art. 16 Indirizzi regionali
per la programmazione delle attività dell’ARPAT.
Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 30/2009.
1. L’articolo 15 della l.r. 30/2009 è sostituito dal se- guente:
“Art. 15 Indirizzi regionali
per la programmazione delle attività dell’ARPAT 1. Nel rispetto dei contenuti del programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all’articolo 10 della l. 132/2016, la Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili, con propria deliberazione individua:
a) le risorse fi nanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività obbligatorie per il raggiungimento dei LEPTA di cui all’articolo 11, comma 1;
b) le risorse fi nanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività obbligatorie rese disponibili dagli enti di cui agli articoli 5 e 10 e distinte in ordinarie e straordinarie, come individuate all’articolo 11, commi 2 e 3;
c) gli indirizzi per l’elaborazione del piano delle attività di cui all’articolo 16;
d) i criteri per il coordinamento dell’integrazione tra l’ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 10.
2. Ai fi ni di cui al comma 1, lettera b), gli enti di cui agli articoli 5 e 10 inviano alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, le richieste di svolgimento di attività.”.
Art. 17
Piano delle attività dell’ARPAT.
Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/2009 1. L’articolo 16 della l.r. 30/2009 è sostituito dal se- guente:
“Art. 16
Piano delle attività dell’ARPAT
1. Il piano triennale delle attività, con documento attuativo annuale defi nisce, sulla base della carta di cui all’articolo 13 e nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 15, le attività istituzionali che l’ARPAT è tenuta a svolgere nell’anno di riferimento, nonché le linee di intervento relative al biennio successivo.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il direttore generale dell’ARPAT elabora e trasmette alla Giunta
regionale la proposta di piano delle attività e il bilancio preventivo economico.
3. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 31, commi 2 e 3, la Giunta regionale provvede all’approvazione del piano delle attività di cui al comma 1, previa verifi ca del rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 15 e lo trasmette al Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale prescrive al direttore generale dell’ARPAT la modifi ca del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fi ne di garantire l’alli- neamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 31, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale. A tal fi ne il direttore generale dell’ARPAT elabora la proposta di modifi ca del piano delle attività e la trasmette, entro il termine pre_
scritto, alla Giunta regionale per la successiva appro- vazione.
5. Nel corso dell’anno di riferimento il piano delle attività può essere integrato sulla base delle richieste degli enti di cui agli articoli 5 e 10 e delle risorse dagli stessi rese disponibili. La modifi ca al piano delle attività può prevedere ulteriori attività, nell’ambito di quelle indicate dalla carta di cui all’articolo 13, a condizione che non interferiscano con il pieno e corretto svolgimento delle attività già programmate. A tal fi ne:
a) la Giunta regionale, ove necessario, può approvare indirizzi integrativi ai sensi dell’articolo 15 per l’elabo- razione della modifi ca del piano delle attività;
b) sulla base degli eventuali indirizzi di cui alla lettera a), il direttore generale elabora la proposta di piano delle attività, corredata da una dichiarazione che attesti la non interferenza dello svolgimento delle attività aggiuntive con il pieno e corretto svolgimento delle attività già programmate e la trasmette, entro il termine prescritto, alla Giunta regionale per la successiva approvazione.
6. Il direttore generale dell’ARPAT presenta alla Giunta regionale le relazioni sull’avanzamento del pia no delle attività secondo le indicazioni previste negli indiriz- zi di cui all’articolo 15.”.
Art. 18
Finanziamento pubblico delle attività istituzionali dell’ARPAT.
Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 30/2009 1. L’articolo 17 della l.r. 30/2009 è sostituito dal se- guente:
“Art. 17 Finanziamento pubblico delle attività istituzionali dell’ARPAT
1. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all’arti- colo 11, comma 1 e comma 2, lettera a), sono fi nanziate con il contributo ordinario annuale della Regione di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), nel rispetto dei costi standard e dei criteri di fi nanziamento dei LEPTA defi niti a livello nazionale.
2. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all’arti- colo 11, comma 2, lettera b) e comma 3, sono fi nanziate con i contributi integrativi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b). Tali contributi integrativi sono posti a carico di ciascun ente in relazione alle attività richieste.
3. Le eventuali ulteriori attività di cui all’articolo 16, comma 5, sono fi nanziate con le risorse aggiuntive degli enti richiedenti, di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c).
4. I contributi e le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrati anche dagli oneri a copertura dei costi delle attività svolte dall’ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio
“chi inquina paga” di cui all’articolo 3 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia am- bientale), secondo quanto previsto dall’articolo 18.”.
Art. 19
Oneri economici a carico dei privati.
Modifi che all’articolo 18 della l.r. 30/2009 1. La rubrica dell’articolo 18 della l.r. 30/2009 è sostituita dalla seguente: “Oneri economici a carico dei privati per lo svolgimento di attività istituzionali del- l’ARPAT”.
2. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
“1. I costi delle attività istituzionali rese ai soggetti privati di cui all’articolo 11, comma 4, sono a totale carico del soggetto privato richiedente e versati direttamente all’ARPAT.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente:
“1 bis. Gli oneri a copertura dei costi delle eventuali attività svolte dall’ARPAT ai sensi dell’articolo 15, com- ma 2, della l. 132/2016 sono posti a carico dei gestori, sulla base di tariff e nazionali approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.”.
4. Il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 30/2009 è so- stituito dal seguente:
“3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 1 bis e 2, i costi delle attività rese dall’ARPAT a seguito di spe- cifi ci accordi stipulati tra la Regione e soggetti privati in
attuazione del principio di precauzione di cui all’articolo 3 ter del d.lgs. 152/2006, e recepiti nel piano annuale delle attività di cui all’articolo 16, possono essere posti a carico dei soggetti privati sottoscrittori. Gli oneri a copertura delle attività rese dall’ARPAT sono quantifi cati nell’ambito di tali accordi e versati direttamente all’AR- PAT.”.
Art. 20
Sistema informativo regionale ambientale (SIRA).
Modifi che all’articolo 19 della l.r. 30/2009 1. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
“2. Il SIRA è parte integrante del sistema informativo regionale, secondo la normativa e le disposizioni regio- nali in materia. Il SIRA si raccorda in tale quadro con il sistema informativo geografi co regionale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed opera come riferimento re- gionale rispetto al corrispondente sistema informativo nazionale ambientale.”.
Art. 21
Articolazione organizzativa dell’ARPAT.
Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 30/2009 1. L’articolo 20 della l.r. 30/2009 è sostituito dal se- guente:
“Art. 20
Articolazione organizzativa dell’ARPAT
1. L’ARPAT è articolata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche che assicurano la copertura omogenea delle attività su tutto il territorio regionale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, o quando vi sia necessità di modifi cazioni sostan- ziali nell’assetto delle competenze regionali in materia ambientale, approva indirizzi per l’organizzazione del- l’ARPAT che, nel rispetto delle disposizioni della l.
132/2016 e delle relative disposizioni attuative, defi ni- scano:
a) il modello organizzativo dell’ARPAT coerente con l’articolazione organizzativa delle strutture regionali competenti nelle funzioni tecnico amministrative in ma- teria ambientale;
b) la ripartizione delle attività da espletare, a livello centrale e periferico, in modo da assicurare, in ogni caso, l’omogeneità, l’effi cacia, l’effi cienza e la qualità delle prestazioni dell’ARPAT.
3. Entro novanta giorni dall’invio della deliberazione di cui al comma 2 ed in attuazione degli indirizzi ivi
previsti, l’ARPAT adotta il regolamento di organizza- zione interno e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione. Il regolamento di organizzazione as- sicura funzioni e strumenti adeguati per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività con riferimento al modello orga- nizzativo di cui al comma 2.
4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 3 individua il bacino di riferimento delle attività di labo- ratorio, tenendo conto della rete nazionale dei laboratori accreditati, nonché del sistema regionale integrato dei laboratori di sanità pubblica e dell’Istituto zooprofi lattico sperimentale del Lazio e della Toscana.
5. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’invio ed è aggiornato, con le stesse modalità, a se- guito delle modifi che apportate dalla deliberazione di cui al comma 2.”.
Art. 22 Direttore generale.
Modifi che all’articolo 22 della l.r. 30/2009 1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 30/2009, dopo le parole: “sessantacinque anni,” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 8 della l. 132/2016 ed”.
2. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 22 della l.r.
30/2009 è aggiunto il seguente:
“8 ter. La proposta di valutazione tiene conto del rispetto dei livelli attesi e dei tempi di erogazione delle pre stazioni indicati nella carta ai sensi del disposto del- l’articolo 13, comma 7.”.
Art. 23
Cessazione dall’incarico di direttore generale.
Modifi che all’articolo 24 della l.r. 30/2009 1. Il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
“2. Qualora il direttore generale cessi dall’incarico, è sostituito dal direttore più anziano tra il direttore am- ministrativo ed il direttore tecnico, fi no alla nomina del successore e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.”.
Art. 24
Prerogative e compiti del direttore generale.
Modifi che all’articolo 25 della l.r. 30/2009 1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r.
30/2009 è sostituita dalla seguente:
“e) all’adozione del regolamento di organizzazione interno di cui all’articolo 20, comma 3”.
2. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 30/2009 le parole: “comma 1” sono sostituite dalle se guenti: “comma 2”.
3. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 30/2009 le parole: “comma 2” sono sostituite dalle se guenti: “comma 3”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Il direttore generale, in qualità di legale rap- presentante dell’ARPAT, è componente del Consiglio del Sistema nazionale di cui all’articolo 13 della l.
132/2016.”.
Art. 25
Finanziamento dell’ARPAT.
Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 30/2009 1. L’articolo 30 della l.r. 30/2009 è sostituito dal se- guente:
“Art. 30
Finanziamento dell’ARPAT 1. Le entrate dell’ARPAT sono costituite da:
a) contributo regionale ordinario annuale da destinare:
1) alle attività istituzionali obbligatorie derivanti dal rispetto dei LEPTA di cui all’articolo 11, comma 1;
2) alle attività obbligatorie ordinarie di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a);
b) contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b);
c) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle ulteriori attività di cui all’articolo 16, comma 5;
d) oneri a copertura dei costi delle attività svolte dall’ARPAT che la normativa statale vigente pone a cari- co dei privati in attuazione del principio “chi inquina pa- ga” di cui all’articolo 3 ter del d.lgs. 152/2006 secondo quanto previsto dall’articolo 18, commi 1, 1 bis e 2;
e) proventi dovuti dai soggetti privati per le attività rese dall’ARPAT nell’ambito degli accordi stipulati ai sensi dall’articolo 18, comma 3;
f) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all’articolo 12;
g) eventuali rendite patrimoniali dell’ARPAT;
h) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;
i) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;
l) oneri a copertura delle spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall’autorità giudiziaria all’ARPAT e poste a carico del Ministero della giustizia in attuazione di quanto previsto all’articolo 15, comma 5, della l. 132/2016.”.
Art. 26 Dotazione organica.
Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 30/2009 1. L’articolo 33 della l.r. 30/2009 è sostituito dal se- guente:
“Art. 33 Dotazione organica
1. Ai fi ni dell’effi cace svolgimento delle funzioni attribuite all’ARPAT, con particolare riferimento all’ob- bligo di garantire i LEPTA ed il livello regionale delle attività, l’ARPAT valuta e defi nisce i propri fabbisogni di personale in coerenza con l’articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi nanziario 2018 e bilancio plu- riennale per il triennio 2018-2020).
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la dota- zione organica dell’ARPAT e le relative modifi che sono approvate dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale dell’ARPAT, sulla base dei fabbisogni di cui al comma 1.
3. Le modifi che alla dotazione organica che non comportano un aumento del suo valore economico sono approvate dal direttore generale dell’ARPAT.
4. L’ARPAT, nei limiti delle risorse fi nanziarie di- sponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assun- zionali, può procedere all’assunzione del personale e all’acquisizione dei beni strumentali necessari in attua- zione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 563 e 564, della l. 205/2017, previa deliberazione autorizzativa della Giunta regionale.”.
Art. 27
Trattamento giuridico ed economico del personale.
Modifi che all’articolo 34 della l.r. 30/2009 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Una parte dei proventi derivanti dalle attività svolte ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 43 della l. 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della fi nanza pubblica), può essere utiliz- zata per incrementare il trattamento economico acces- sorio.”.
Art. 28
Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza.
Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 30/2009 1. L’articolo 35 della l.r. 30/2009 è sostituito dal se- guente:
“Art. 35
Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza
1 Il direttore generale dell’ARPAT, attraverso spe- cifi co regolamento interno, individua il personale inca- ricato degli interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo, in attuazione dell’articolo 14, comma 5, della l. 132/2016.
2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della l.
132/2016, il personale di cui al comma 1, può accedere agli impianti oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dei controlli stessi. Alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.
3. Ai sensi dell’articolo 14, comma 7, della l.
132/2016, il direttore generale dell’ARPAT, può indivi- duare e nominare, tra il personale di cui al comma 1, i dipendenti che, nell’esercizio delle loro funzioni, ope- rano con qualifi ca di uffi ciale di polizia giudiziaria. A tale personale l’ARPAT garantisce adeguata assistenza legale e copertura assicurativa.”.
Art. 29
Disposizione transitoria in ordine alla prima approvazione della carta dei servizi e delle attività.
Abrogazione dell’articolo 36 della l.r. 30/2009 1. L’articolo 36 della l.r. 30/2009 è abrogato.
Art. 30
Informazione e comunicazione.
Inserimento dell’articolo 36 bis nella l.r. 30/2009 1. Dopo l’articolo 36 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente:
“Art. 36 bis
Informazione e comunicazione
1. Al fi ne di informare preventivamente la collettività sugli standard dei servizi off erti e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni dell’ARPAT, la carta dei servizi e delle attività ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito uffi ciale della Regione Giunta regio- nale e dell’ARPAT.
2. La Giunta regionale, nel rispetto della l. 132/2016,
promuove adeguate modalità di informazione e co mu- nicazione da parte dell’ARPAT in ordine all’attua zione del piano delle attività di cui all’articolo 16, previa verifi ca della coerenza dei sistemi di informazione e comunicazione regionale. La comunicazione del rag- giungimento dei LEPTA nel territorio toscano spetta alla Giunta regionale.”.
CAPO II
Disposizioni fi nali e transitorie. Norma fi nanziaria Art. 31
Disciplina transitoria dell’articolo 13 della l.r. 30/2009 in materia di carta dei servizi e delle attività 1. Nelle more dell’approvazione della carta dei ser vizi e delle attività di cui all’articolo 13 della l.r. 30/2009 con i contenuti previsti dal Catalogo nazionale di cui all’ar- ticolo 9, comma 2, della l. 132/2016, si applica la carta dei servizi e delle attività approvata con la deliberazione del Consiglio regionale 30 gennaio 2013, n. 9.
Art. 32
Disciplina transitoria dell’articolo 18, comma 1, della l.r. 30/2009 in materia di tariff e
1. Nelle more dell’approvazione delle tariff e nazionali di cui all’articolo 15, comma 2, della l. 132/2016, si ap- plicano le tariff e approvate dalla Giunta regionale su pro- posta di ARPAT.
Art. 33 Norma fi nanziaria
1. Dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uffi ciale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser- varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI Firenze, 18 novembre 2019
La presente legge è stata approvata dal Consiglio re- gionale nella seduta del 05.11.2019.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge della Giunta regionale 4 marzo 2019, n. 2
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 11 marzo 2019, n. 349
Proponenti:
Presidente Enrico Rossi Assessore Federica Fratoni
Assegnata alla 4^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 30 ottobre 2019 Approvata in data 5 novembre 2019
Divenuta legge regionale 46/2019 (atti del Consiglio)
AVVERTENZA
Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor- matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30, co sì come risulta modifi cato dalla legge regionale sopra ri- portata.
Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffi ci del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifi che alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fi ne di facilitare la lettura. Il testo non è uffi ciale.
Solo la versione del Bollettino Uffi ciale ha valore legale.
Le modifi che sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specifi cate le fonti.
Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
ATTI DI PROGRAMMAZIONE CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni
DELIBERAZIONE 6 novembre 2019, n. 78
Documento di economia e fi nanza regionale (DEFR) 2019. Integrazione della sezione programma- toria della nota di aggiornamento al DEFR 2019 ai sensi dell’articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015.
IL CONSIGLIO REGIONALE Visti:
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Dispo- sizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro or- ganismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e fi nanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifi che alla l.r. 20/2008);
- la risoluzione 30 giugno 2015, n. 1 (Approvazione del Programma di Governo 2015 - 2020);
- la risoluzione 15 marzo 2017, n. 47 (Programma regionale di sviluppo “PRS” 2016 - 2020. Approvazione);
- la deliberazione 26 settembre 2018, n. 87 (Documen- to di economia e fi nanza regionale “DEFR” 2019);
- la deliberazione 18 dicembre 2018, n. 109 (Nota di aggiornamento al documento di economia e fi nanza regionale “DEFR” 2019);
- la deliberazione 15 gennaio 2019, n. 2 (Sostituzione dell’Allegato 1a della deliberazione consiliare 18 dicem- bre 2018, n. 109 “Nota di aggiornamento al documento di economia e fi nanza regionale DEFR”);
- la deliberazione 10 aprile 2019, n. 22 (Documento di economia e fi nanza regionale “DEFR” 2019. Inte- grazione della sezione programmatoria della nota di ag- giornamento al DEFR 2019 “deliberazione 18 dicembre 2018, n. 109” ai sensi dell’articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015);
Visto il “Documento di economia e fi nanza regionale 2019. Integrazione della sezione programmatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015.
Progetti regionali”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che contiene le priorità programmatiche per il 2019 dei progetti del programma regionale di sviluppo (PRS) 2016 - 2020, confi gurandosi quale sezione programmatoria per l’an- nualità 2019 del documento di economia e fi nanza re- gionale (DEFR);
Considerato che, ai sensi dell’articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015, la sezione del DEFR a contenuto programmatorio di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 può essere aggiornata nel corso dell’anno di riferimento, in particolare contestualmente all’approvazione delle leggi di variazione del bilancio;
Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 66 (Bilancio di Previsione fi nanziario 2019 - 2021. Seconda variazione);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autono- mie locali, espresso nella seduta del 18 ottobre 2019;
Visto il parere favorevole della Commissione regio- nale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 21 ottobre 2019;
Visto il parere favorevole della Conferenza perma- nente delle autonomie sociali, espresso nella seduta del 23 ottobre 2019;
Visti i pareri favorevoli delle Commissioni consi liari