S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
VIOLAZIONI SOSTANZIALI
IN MATERIA DI DICHIARAZIONI
Giancarlo Modolo
Commissione Diritto Tributario Nazionale
Milano, 7 settembre 2016 - Sala Convegni Odcec-Milano
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Aspetti generali
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Imposte dirette – violazioni sostanziali
errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 29.9.1973, n. 600
Infedele dichiarazione Violazioni
sostanziali
Le violazioni sostanziali, come regola, sono quelle che incidono:
sulla determinazione;
o:
sul pagamento;
del tributo.
Violazioni rilevabili in sede di liquidazione o controllo formale
Le principali fattispecie di errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute sono:
errori materiali e di calcolo nella determinazione sia degli imponibili, sia dell’entità delle imposte dovute;
detrazioni d'imposta maggiori e/o non spettanti;
evidenziazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili;
maggiori ammontari di ritenute d'acconto;
crediti d'imposta di entità maggiore.
Tali violazioni sono rilevate per il tramite
procedure automatiche di controllo della dichiarazione
(di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
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Omesso o carente versamento
Se viene rilevato un omesso o carente versamento, dipendente da errori materiali o di calcolo rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte, si rende operativa la sanzione amministrativa del 30% (15% in caso di ritardo non superiore a 90 giorni) delle somme non corrisposte.
Per effetto di quanto previsto dagli artt. 2 e 3, del D.Lgs. n. 462/1997, la sanzione amministrativa del 30% si riduce a:
un terzo (10%), se le somme dovute vengono corrisposte entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell' art. 36-bis, D.P.R. 600/1973;
due terzi (20%), se le somme dovute sono pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell' art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973.
Omesso o carente versamento
Perfezionamento del ravvedimento -> mediante corresponsione:
della maggiore imposta o minor credito;
degli interessi legali con maturazione giorno per giorno (attualmente: 0,20%);
della sanzione amministrativa ridotta (vedere prospetto che segue).
riferimento entità Regola procedurale
1/9 della sanzione minima
1,6667%
(1/9 del 15%)
se la maggiore imposta viene corrisposta entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione da regolarizzare
1/8 della sanzione minima
3,75%
(1/8 del 30%)
se la maggiore imposta viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione
1/7 della sanzione minima
4,2857%
(1/7 del 30%)
se la maggiore imposta viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
1/6 della sanzione minima,
5%
(1/6 del 30%)
se la maggiore imposta viene versata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
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Omesso o carente versamento
Precisazione -> si ritiene non coerenti le ipotesi di casi di ravvedimento operoso delle violazioni rilevabili ex art. 36-bis con riduzione di 1/6 della sanzione minima, in quanto detti controlli, di regola, vengono effettuati l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
39.9.2016 29.12.2016 30.9.2017 30.9.2018 31.12.2020
1/9 1/8 1/7 1/6
Attenzione -> caso di un omesso versamento rilevato con i controlli ex art. 36-bis, quindi di una violazione non derivante da una dichiarazione, si ricade nell'ipotesi del ravvedimento dell'omesso versamento, per cui il dies a quo decorre dalla scadenza del termine di pagamento.
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Infedele dichiarazione
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Infedele dichiarazione
Fattispecie non rilevabili in sede di liquidazione o controllo formale che configurano la violazione di infedele dichiarazione -> si rivelano nelle situazioni di:
omessa indicazione di redditi;
errata indicazione di redditi;
esposizione di indebite detrazioni d'imposta;
esposizione di indebite deduzioni dall'imponibile.
Attenzione -> sanzione ordinaria per la presentazione di dichiarazione infedele -> dal 90% al180%:
della maggiore imposta;
o:
della differenza del credito utilizzato in compensazione
Sussiste la possibile utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater), D.Lgs 472/1997, per regolarizzare la posizione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Infedele dichiarazione
Oltre alla sanzione ordinaria, l'art. 1, D.Lgs. n. 471/1997 dispone che:
sanzione base aumenta della metà in presenza di condotte fraudolente del contribuente (utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente);
sanzione è ridotta di 1/3 (dal 60% al 120%) se:
maggiore imposta o minor credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati, e, comunque, complessivamente inferiori ad € 30.000,00;
infedeltà risulta conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente;
se non vi è alcun danno erariale, la sanzione è pari ad € 250,00.
violazioni sostanziali -> regolarizzabili anche entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione -> si rende operativa la specifica riduzione della sanzione.
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Infedele dichiarazione e ravvedimento
Perfezionamento del ravvedimento -> dichiarazione integrativa + corresponsione:
della maggiore imposta o minor credito;
degli interessi legali con maturazione giorno per giorno (attualmente: 0,20%);
della sanzione amministrativa ridotta (vedere prospetto che segue).
riferimento entità Regola procedurale
1/8 della sanzione
minima
11,25%
(1/8 del 90%)
se la maggiore imposta viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione
1/7 della sanzione
minima
12,8271%
(1/7 del 90%)
se la maggiore imposta viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
1/6 della sanzione minima,
15%
(1/6 del 90%)
se la maggiore imposta viene versata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
1/5 della sanzione minima,
18%
(1/5 del 90%)
se la maggiore imposta viene versata dopo la consegna del processo verbale di constatazione.
Infedele dichiarazione e ravvedimento entro 90 giorni
Dichiarazione infedele regolarizzata entro 90 giorni -> sanzione ridotta prevista per il ravvedimento (10% della maggiore imposta) è in linea generale più elevata rispetto a quella applicabile in caso di dichiarazione tardiva (€ 15 + 1,6667% oppure 3,75% della maggiore imposta).
Ne deriva che per la regolarizzazione di una dichiarazione infedele entro 90 giorni dalla presentazione -> si rende operativa:
la sanzione ridotta ex lettera a-bis), pari ad € 27,78 (€ 250,00 x 1/9);
la sanzione ridotta per l'eventuale omesso o insufficiente versamento, pari:
all’1,6667 della maggior imposta, se la violazione viene regolarizzata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il versamento;
al 3,75% della maggior imposta, se la violazione viene regolarizzata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per il versamento.
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Infedele dichiarazione e ravvedimento entro un anno dal termine di presentazione
Dichiarazione infedele corretta entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva -> sanzione amministrativa ridotta
a 1/8 del minimo = 11,25% (1/8 di 90%)
Il contribuente regolarizza la dichiarazione infedele mediante il ravvedimento operoso con i seguenti adempimenti:
versamento delle maggiori imposte (il versamento dell'acconto non è necessario ai fini delle regolarizzazione dell'infedele dichiarazione; il relativo versamento può essere eseguito se effettivamente dovuto, applicando il ravvedimento per omesso versamento);
versamento degli interessi moratori, da versare con lo specifico codice tributo;
versamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta all’11,25%;
presentazione della dichiarazione integrativa.
Infedele dichiarazione e ravvedimento entro due anni dal termine di presentazione
Dichiarazione infedele corretta entro due anni dal termine di presentazione della dichiarazione che si intende correggere -> sanzione amministrativa ridotta
a 1/7 del minimo = 12,8571% (1/7 del 90%)
Il contribuente regolarizza la dichiarazione infedele mediante il ravvedimento operoso con i seguenti adempimenti:
versamento delle maggiori imposte (il versamento dell'acconto non è necessario ai fini delle regolarizzazione dell'infedele dichiarazione; il relativo versamento può essere eseguito se effettivamente dovuto, applicando il ravvedimento per omesso versamento);
versamento degli interessi moratori, da versare con lo specifico codice tributo;
versamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta all’12,8571%;
presentazione della dichiarazione integrativa.
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Infedele dichiarazione e ravvedimento oltre due anni dal termine di presentazione
Dichiarazione infedele corretta oltre due anni dal termine di presentazione della dichiarazione che si intende correggere -> sanzione amministrativa ridotta
a 1/6 del minimo = 15% (1/6 del 90%)
Il contribuente regolarizza la dichiarazione infedele mediante il ravvedimento operoso con i seguenti adempimenti:
versamento delle maggiori imposte (il versamento dell'acconto non è necessario ai fini delle regolarizzazione dell'infedele dichiarazione; il relativo versamento può essere eseguito se effettivamente dovuto, applicando il ravvedimento per omesso versamento);
versamento degli interessi moratori, da versare con lo specifico codice tributo;
versamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta all’15%;
presentazione della dichiarazione integrativa.
Infedele dichiarazione e ravvedimento dopo consegna PVC
Dichiarazione infedele corretta dopo consegna Pvc -> sanzione amministrativa ridotta
a 1/5 del minimo = 18% (1/5 del 90%)
Dichiarazione presentata dopo la consegna, da parte GdF del Pvc -> sanzioni dovute per le violazioni correlate:
al quadro RW:
0,6% (1/5 del 3%), per importi che si riferiscono a Paesi non Black list;
1,2% (1/5 del 6%), per importi che si riferiscono a Paesi Black list;
ai quadri reddituali diversi dal quadro RW:
se non risultano maggiori imposte: € 50,00 (1/5 di € 250);
24% (1/5 del120%) sulle maggiori imposte dovute se le attività (produttrici di redditi) sono detenute in Paesi a fiscalità non privilegiata;
36% (1/5 del180%) sulle maggiori imposte dovute se le attività (produttrici di redditi) sono detenute in Paesi a fiscalità privilegiata.
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Mancata o incompleta compilazione quadro RW
Ravvedimento entro il 30 settembre 2016
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Violazioni obblighi monitoraggio
se la violazione risulta
regolarizzata entro 90 giorni dalla scadenza
del termine:
€ 258,00
violazioni obbligo monitoraggio fiscale
dal 3%
al 15%
in caso di investimenti
in Paesi white list
dal 6%
al 30%
in caso di investimenti
in Paesi black list
Sanzioni associabili all’irregolare quadro RW
Irregolare compilazione
quadro RW
Sanzione -> dal 3% al 15% dell’importo non segnalato (art. 5 DL 167/90);
Sanzione raddoppiata -> se investimento o attività sono in un
“paradiso fiscale” (Paese Black List).
Presentazione quadro RW entro 90 giorni
Sanzione -> € 258,00 (art. 5 DL 167/90).
Presentazione quadro RW oltre
90 giorni
Sanzione -> si ritiene possibile l’operatività della regola generale: sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati (ex art. 5 del DL 167/90).
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Sanzioni associabili all’irregolare quadro RW
presunzione di fruttuosità ex
art. 6 del DL 167/90
sanzione -> dal 90% al 180% dell’imposta [art. 1, c. 2, del D.Lgs. 471/97] -> per evasione sino a € 30.000,00 -> riduzione di un terzo (dal 60% al 120%).
se lo Stato estero è un
“paradiso fiscale”
sui redditi presunti dalla violazione delle
norme in tema di RW
dichiarazione dei redditi presentata -> Sanzione -> dal 180% al 360% dell’imposta [art. 12 del DL 78/2009] -> per evasione sino a € 30.000,00 -> riduzione di un terzo (dal 120% al 240%);
dichiarazione dei redditi non presentata (omessa) ->
Sanzione -> dal 240% al 480% dell’imposta [art. 12 del DL 78/2009] -> entità minima € 500,00.
Termini regolarizzazione quadro RW
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Ravvedimento operoso quadro RW
Termine Sanzioni (3% nella
generalità dei casi)
Sanzioni (6% per i
“paradisi fiscali”)
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
riduzione a 1/8 (0,38%)
riduzione a 1/8 (0,75%)
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno
successivo a quello in cui è stata commessa la violazione
riduzione a 1/7 (0,43%)
riduzione a 1/7 (0,86%)
oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno
successivo a quello in cui è stata commessa la violazione
riduzione a 1/6
(0,5%) riduzione a 1/6 (1%)
se la sanatoria avviene dopo il
“PVC”
riduzione a 1/5 (0,6%)
riduzione a 1/5 (1,2%)
Violazioni monitoraggio e maggiore imposta
Riduzioni delle sanzioni da dichiarazione infedele, tenendo conto dell’eventuale aumento di 1/3, limitatamente ai redditi prodotti all’estero (90% più 1/3 = 120%), senza considerare presunzione art. 12 D.L. 78/2009.
Termine Evasione “nazionale” Redditi prodotti all’estero entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
riduzione a 1/8 (11,25%)
riduzione a 1/8 (15%)
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la
violazione
riduzione a 1/7 (12,86%)
riduzione a 1/7 (17,14%) oltre il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la
violazione
riduzione a 1/6 (15%)
riduzione a 1/6 (20%)
se la sanatoria avviene dopo il “PVC” riduzione a 1/5 (18%)
riduzione a 1/5 (24%)
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Ravvedimento operoso entro 90 giorni
Valutando l’interpretazione fatta propria nel comunicato stampa 18.12.2015 n. 196 dell’Agenzia delle entrate -> entro i 90 giorni, a fini meramente prudenziali, si ritiene dovuta anche la sanzione di € 28,67 per il quadro RW.
Fattispecie RW Sanzione
dichiarativa Norma Art. 13 del D.Lgs. 472/97 dichiarazione
senza modulo RW
€ 28,67 (258/9)
€ 27,78 (250/9)
artt. 5 del
DL 167/90 e 8 del
D.Lgs. 471/97 lett. a-bis) Dichiarazione
con modulo RW infedele
€ 28,67 (258/9)
€ 27,78 (250/9)
artt. 5 del
D.L. 167/90 e 8
del D.Lgs. 471/97 lett. a-bis) dichiarazione
non presentata
€ 28,67 (258/9) per
cautela
€ 15,00 (150/10)
artt. 5 del
D.L. 167/90 e 1
del D.Lgs. 471/97 lett. c)
Regolarizzazione quadro RW
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Regolarizzazione quadro RW
Regolarizzazione quadro RW
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Termini accertamento imposte
e sanzioni amministrative
Con decorrenza dal 2016 -> sono allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
E’ stata estesa al caso della dichiarazione Iva nulla l’allungamento dei termini per l’accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso dunque si rende tempestivo l’accertamento effettuato fino all’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione (sette dalla presentazione).
E’ stata espunta la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposta sui redditi nel il caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Accertamento imposte
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Avvisi di accertamento (imposte redditi, Iva e
Irap)
Avvisi di accertamento (imposte redditi, Iva e
Irap)
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Versamenti tardivi e indebite compensazioni
Costo del ravvedimento-Omesso o tardivo versamento
Termine di versamento Sanzione piena Sanzione ridotta
Entro 14 giorni dalla scadenza Da 1% a
14%
1/10 della sanzione
dovuta (o 0,1% per ogni giorno di ritardo)
Dal 15° al 30° giorno 15% 1/10 della sanzione
dovuta (o 1,5%)
Dal 31° ai 90° giorno 15% 1/9 della sanzione
dovuta (o 1,67%) dal 91° giorno all'anno dalla violazione o entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione
30% 1/8 della sanzione dovuta (o 3,75%)
entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata
commessa la violazione
30% 1/7 della sanzione dovuta (o 4,28%)
oltre 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata
commessa la violazione
30% 1/6 della sanzione dovuta (o 5%)
Sanzioni afferenti alle violazioni relative l'omessa e l'infedele dichiarazione dei redditi, Irap e Iva -> irrogate in relazione del diverso disvalore che scaturisce dal tipo di violazione dichiarativa commessa.
Applicazione principio di proporzionalità -> es.: per la dichiarazione infedele ->
se l'infedeltà:
deriva da condotte fraudolente e come tali, quindi, particolarmente gravi, la sanzione viene aumentata (del 50%);
è di scarso profilo e/o di bassa pericolosità, la sanzione ridotta a 1/3.
Omessa dichiarazione dei redditi e Irap -> se la dichiarazione viene presentata entro il termine per quella dell'anno successivo e, comunque, prima dell'inizio di un controllo fiscale, la sanzione viene ridotta dal 60% al 120% dell'imposta dovuta (con un minimo di € 200) -> riduzione del 50% rispetto alla misura base attuale.
Dichiarazioni omesse o infedeli
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Presentazione dichiarazione omessa entro il termine di quella successiva, ma prima dell’inizio di un’attività di controllo e/o di accertamento -> sanzione ridotta al 50%:
dal 60% al 120% imposte dovute (invece delle ordinarie: dal 120% al 240%);
se non sono dovute imposte: sanzione fissa da € 150 a € 500.
Si applica la lett. c) dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97:
dichiarazione tardiva -> sanzione fissa: da € 25,00 [€ 258 : 10 = € 25,80] a € 15,00 [€ 150 : 10 = € 15,00];
imposte non versate -> sanzione base 30% : 8 = 3,75% (se si regolarizza prima c’è la possibilità di effettuare ravvedimento sprint [0,1% giorno fino a 14 gg.] o breve nei 30 gg. [1/10 del 15% = 1,5%] o intermedio non oltre i 90 gg. [1/9 del 15% = 1,6667%] -> dopo 90 gg.: sanzione base 30%.
Dichiarazioni omesse
Dichiarazioni tardive-ravvedibili entro 90 giorni
Si applica l’art. 13 del D.Lgs. 471/97:
per i versamenti effettuati entro 15 giorni -> sanzione ridotta alla metà (15%
anziché con il 30%);
e:
sanzione base è ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
Operazioni erroneamente fatturate (applicazione dell’inversione contabile, quando doveva essere indicata l’imposta e viceversa) -> sanzione fissa pari a € 250 anziché quella proporzionale del 3%).
Esempio: operazione erroneamente fatturate (imposta regolarmente assolta). IVA relativa alle operazioni attive pari a € 5.000,00.
Sanzione = € 250 : 8 = € 31,25.
Omessi e/o tardivi versamenti
Reverse charge
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37
La sanzione dal 90 al 180% dell'Iva si applica solo per le ipotesi in cui la corretta applicazione del reverse charge avrebbe generato in capo al cessionario o
committente una posizione di debito Iva
Per errore sull‘applicazione o meno del regime (reverse charge in luogo dell’Iva e viceversa) -> sanzione in misura fissa da € 250 a € 10.000
Se l'applicazione dell'imposta in regime ordinario in luogo del reverse charge è determinata da intenti fraudolenti, la sanzione applicabile è
quella ordinaria -> dal 90 al180% dell'imposta
Se il cedente emette correttamente la fattura e l'acquirente non pone in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile -> sanzione in misura
fissa, compresa tra € 500 e € 20.000
Sanzioni operazioni di inversione contabile
La sanzione dal 90 al 180% dell'Iva si applica solo per le ipotesi in cui la corretta applicazione del reverse charge avrebbe generato in capo al cessionario o
committente una posizione di debito Iva
Per errore sull‘applicazione o meno del regime (reverse charge in luogo dell’Iva e viceversa) -> sanzione in misura fissa da € 250 a € 10.000 Se l'applicazione dell'imposta in regime ordinario in luogo del reverse
charge è determinata da intenti fraudolenti, la sanzione applicabile è quella ordinaria -> dal 90 al180% dell'imposta
Se il cedente emette correttamente la fattura e l'acquirente non pone in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile e la fattura ricevuta è stata totalmente occultata (non registrata, neanche ai fini delle imposte dirette) ->
sanzione proporzionale dal 5 al 10%, con un minimo di € 1.000
Sanzioni operazioni di inversione contabile
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39
Estesa l'applicazione della disciplina sanzionatoria in tema di reverse charge a tutte le forme di inversione contabile previste dal sistema Iva.
In pratica, le nuove regole si applicano:
a tutte le ipotesi contemplate dall'art. 17 del decreto Iva -> operazioni soggette al reverse charge;
all'art. 34, comma 6, secondo periodo, del decreto Iva -> acquisto da agricoltori esonerati (ipotesi di emissione autofattura);
all'art. 74, commi 7 e 8, del decreto Iva -> acquisti di rottami e cascami e con integrazione del documento;
agli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, del D.L. 331/1993 -> operazioni intracomunitarie e con integrazione del documento.
Sanzioni operazioni di inversione contabile
Sanzione proporzionale -> dal 90 al180% dell'imposta, rimane in vigore solo per le ipotesi di violazioni più gravi, in cui l'omissione o il ritardo generano pregiudizio per gli interessi erariali (casi in cui il puntuale adempimento degli obblighi dell'inversione contabile avrebbe generato, in capo al cessionario o al committente, una posizione di debito ai fini Iva).
Esempio -> chi riceve il documento non risulta legittimato a computare in detrazione l'Iva a credito per ragioni di carattere:
soggettivo -> pro rata di detraibilità;
oggettivo -> casi di indetraibilità specifica ex art. 19-bis1 del decreto Iva.
Sanzioni operazioni di inversione contabile
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41
Imposta applicata ordinariamente e versata dal cedente/prestatore in luogo dell'applicazione del reverse charge -> sanzione in misura fissa da € 250 a € 10.000 in capo al cessionario/committente (acquirente) -> soggetto debitore dell’imposta (solidarietà del cedente/prestatore). È, comunque, fatto salvo il diritto alla detrazione e viene evitato l'obbligo di regolarizzazione dell'operazione in capo al cessionario/committente (acquirente).
Imposta erroneamente assolta dal cessionario/committente con il meccanismo dell'inversione contabile in luogo dell’assolvimento ordinario -> sanzione in misura fissa da € 250 a € 10.000 in capo al cedente/prestatore. Salvaguardato il diritto alla detrazione del cessionario, senza alcun obbligo di regolarizzazione dell'operazione in capo al cedente/prestatore. Prevista la solidarietà del cessionario/committente con il cedente/prestatore, che in è il vero debitore dell'imposta.
Se l'applicazione dell'imposta in regime ordinario in luogo del reverse charge e viceversa è determinata da intenti fraudolenti -> applicazione di una sanzione più grave in capo al cessionario/committente: dal 90 al 180% dell'imposta.
Sanzioni operazioni di inversione contabile
Inversione contabile-errata/omessa registrazione
Se il cedente/prestatore emette correttamente la fattura senza applicazione dell'imposta e il cessionario/committente non pone in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile -> si applica una sanzione, in misura fissa, compresa tra € 500 e € 20.000 -> Se, però, la fattura ricevuta viene occultata (e manca anche la registrazione ai fini delle imposte dirette) -> sanzione applicabile:
dal 5 al 10%, commisurata all'imponibile (minimo: € 1.000).
Se il cedente/prestatore non emette la fattura entro quattro mesi dall'operazione e il cessionario/committente non provvede alla sua corretta regolarizzare, entro trenta giorni dall'omissione -> sanzione applicabile: dal 5 al 10%, commisurata all'imponibile (minimo: € 1.000). Oltre alla sanzione per indebita detrazione, viene comminata anche quella per infedele dichiarazione.
Sanzioni operazioni di inversione contabile
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La sanzione che, allo stato attuale è fissata in misura percentuale variabile dal 100% al 200% diventa:
sanzione-base -> dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso del periodo d’imposta;
sanzione in misura fissa -> da € 250 a € 2.000, operativa al posto di quella base, quando la ritardata registrazione o certificazione non incide sulla liquidazione periodica e, quindi, sul pagamento del tributo.
N.B.: al c. 6 dell'art. 6 del D.Lgs. 471/1997, è stato disciplinata l’indebita detrazione Iva, con riduzione della sanzione-base dal 100% al 90%.
Introduzione sanzione in misura fissa non fa venire meno il comma 2 del medesimo art. 6 del D.Lgs. 471/1997 -> irrogazione sanzione in misura fissa (da € 258 a € 2.065 che diventa da € 250 a € 2.000), per il mancato rispetto degli obblighi previsti in relazione alla documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva o soggette all'inversione contabile.
Fatturazione e registrazione operazioni Iva
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Versamenti tardivi e indebite compensazioni
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Regola -> applicazione della sanzione pari al 30% per gli omessi e carenti versamenti periodici, di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione.
Versamenti effettuati con ritardo non superiore a novanta giorni -> sanzione amministrativa ridotta alla metà.
In pratica, il tardivo versamento sarà sanzionato nella misura ridotta del 15%, anziché con il 30%.
Viene anche stabilito che per i versamenti effettuati entro 15 giorni (dal 1° al 14° giorno) la sanzione base è ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, nonché l’operatività del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).
Versamenti tardivi e indebite compensazioni
Omessi o carenti versamenti
Esempio -> Versamento Iva del mese di ottobre di € 60.000, effettuato con ritardo di 10 giorni. La sanzione dovuta sarà pari a
0,10 x 10 = 1%
Sanzione dovuta: 1% di € 60.000 = € 600 (al presente la sanzione dovuta è pari al 2% o allo 0,2 x 10 = 2% e dunque pari a € 1.200).
Ravvedimento effettuato:
nei 30 giorni dalla scadenza -> sanzione per regolarizzazione spontanea passa dal 3% all'1,50%;
dal 31.mo giorno al 90.mo giorno dalla scadenza -> sanzione per regolarizzazione spontanea passa dal 3,33% all’1,6667%.
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Omessi o carenti versamenti
In tutti i casi di violazione per tardivi versamenti (non ravveduti) effettuati nel termine di 90 giorni, l'Agenzia delle entrate irrogherà, tramite la notifica della
«Comunicazione di irregolarità», la sanzione ridotta del 15%, con possibilità di beneficiare della riduzione:
a 1/3, in caso di pagamento nel termine di trenta;
o:
al 5% in luogo dell'attuale 10%, in caso di pagamento nei novanta giorni dalla notifica.
Analogamente, in caso di violazioni rilevabili ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R.
600/1973, la sanzione ridotta a 2/3 sarà pari al 10% in luogo dell'attuale 20%.
Versamenti tardivi e indebite compensazioni
Indebite compensazioni Nel caso di utilizzo:
di un'eccedenza o di un credito di imposta esistenti in misura superiore a quello spettante -> si rende applicabile la sanzione pari al 30% del credito utilizzato;
in compensazione di crediti inesistenti -> si rende applicabile la sanzione dal 100 al 200% dell’entità misura dei crediti medesimi;
senza alcuna possibilità di definizione agevolata.
Credito inesistente -> quello mancante, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del decreto Iva.
Versamenti tardivi e indebite compensazioni
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Utilizzo di crediti inesistenti
confermata la sanzione dal 100 al 200% della misura del credito;
è venuto meno l'aggravante per l'utilizzo in compensazione del credito inesistente di importo superiore a € 50.000 (nella previgente disciplina sanzionata in misura pari al 200% del credito compensato).
Attenzione -> non possono considerarsi crediti inesistenti quelli utilizzati in compensazione in eccesso rispetto all'importo risultante dalla dichiarazione presentata.
Esempio -> contribuente che a fronte di un credito Irpef scaturente dal modello Unico PF presentato di € 5.600,00 utilizza in F24 un importo di € 6.500,00.
Versamenti tardivi e indebite compensazioni
Utilizzo di crediti inesistenti Se si verifica tale situazioni:
per rettificare gli errori commessi nella determinazione delle imposte;
per contestare un non corretto riporto delle eccedenze d'imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
nella liquidazione automatica l'Agenzia delle entrate rileverà l’errore compilativo ed emetterà la «comunicazione di irregolarità per la definizione bonaria», consentendo al contribuente che procedere a corrispondere il tributo e gli interessi
entro 30 giorni dalla sua ricezione con il beneficio della riduzione a 1/3 delle sanzioni.
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Omessi e/o carenti versamenti
Il comma 2-bis dell’art. 15 del D.Lgs. 471/1997, sanziona l'omessa presentazione del modello F24 contenente i dati relativi all'eseguita compensazione, con una sanzione fissa di € 100 (diminuita rispetto agli attuali € 154).
Tale sanzione viene ridotta a € 50 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.
Nel caso di presentazione di un modello F24 a saldo zero, la sanzione dovuta sarà pari a:
1/9 di € 50, in caso di presentazione entro 5 giorni lavorativi successivi (ovvero € 5,56);
1/9 di € 100, in caso di presentazione del modello entro 90 giorni (ovvero € 11,11).