• Non ci sono risultati.

Il periodico di approfondimento del Commercialista Telematico. In questo numero. L angolo della Giurisprudenza

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Il periodico di approfondimento del Commercialista Telematico. In questo numero. L angolo della Giurisprudenza"

Copied!
46
0
0

Testo completo

(1)

Anno 2016 Numero 4 Maggio

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

In questo numero

Il periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

Dichiarazione dei redditi

L’angolo della Giurisprudenza VOCI DAL FORUM

(2)

In questo numero

Maggio Numero 4

MODELLO UNICO PF 2016: Esame delle principali novità e spunti operativi

di Massimo Pipino

Oneri e spese nel modello 730/2016

di Federico Gavioli

Gli strumenti di difesa dalla “non congruità/coerenza” degli studi di settore

di Danilo Sciuto

Frontalieri, facciamo chiarezza!

di Marco Del Grosso

Indicazione dei redditi di locazione nel modello 730/2016

di Federico Gavioli

Riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24% - Novità della legge di stabilità 2016 -fiscalità differita

di Fabio Carrirolo

UNICO Persone Fisiche: il quadro RX

di Federico Gavioli

Modello IRAP 2016: novità del quadro IS (prospetti vari)

di Giovanna Greco

Natura reddituale dei risarcimenti

di Giovambattista Palumbo

L’avviso bonario è impugnabile

di Enzo Di Giacomo

I nuovi studi di settore salvano il professionista, se favorevoli hanno valenza retroattiva

di Vincenzo D’Andò

L’autonomia del metodo di accertamento analitico-induttivo rispetto agli studi di settore

di Valeria Nicoletti

Voci dal Forum: Estromissione immobile strumentale

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Il periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ® Anno 2016

(3)

Anno 2016 Numero 4 Maggio Sezione

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

di Massimo Pipino

Il Modello Unico PF 2016 (approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 29 gennaio 2016) si compone di tre distinti fascicoli:

 Fascicolo 1: è composto dal frontespizio, dal prospetto dei familiari a carico e dai quadri RA, RB, RC, CR, RP,RN, RV, CS, RX. Il Fascicolo 1 è comune a tutti i contribuenti;

 Fascicolo 2: riservato ai contribuenti che non sono tenuti alla redazione delle scritture contabili. Contiene i quadri RH, RL, RM, RR, RT, RW e il quadro AC (la cui compilazione è compito degli amministratori di condominio);

 Fascicolo 3: riservato a coloro i quali sono obbligati alla redazione delle scritture contabili e contiene i quadri RE, RG, RF, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE e TR.

Il Modello Unico PF deve essere presentato in modalità telematica entro il 30 settembre 2016, oppure in formato cartaceo presso gli Uffici Postali tra il 2 maggio 2016 e il 30 giugno, ma solo per i contribuenti che:

pur possedendo redditi dichiarabili mediante Modello 730 non possono farlo;

pur potendo presentare il Modello 730 devono utilizzare alcuni Quadri propri del Modello Unico (quadro RM, RT, RW, AC);

devono presentare la dichiarazione per conto del de cuius.

Novità del Frontespizio

Sono stati introdotti due nuovi codici nella sezione “Tipo di dichiarazione’’. Fanno riferimento alla Dichiarazione Integrativa. In particolare occorre indicare il codice 1 quando la dichiarazione integrativa viene presentata per correggere errori od omissioni che hanno comportato da parte del contribuente l’indicazione di un minor reddito oppure di un minor debito d’imposta o di un maggior credito.

Il codice 2 deve essere invece utiizzato quando si procede alla rettifica della dichiarazione perché si vuole correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni che sono stati comunicati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nella sezione “Firma del contribuente’’ è possibile barrare la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario’’ per inviare eventuali anomalie riscontrate dall’Agenzia delle Entrate direttamente all’intermediario; in tal caso occorre che l’intermediario, a sua volta, barri la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche’’ per manifestare l’accettazione della scelta operata dal contribuente.

Bonus Irpef 80 euro

Per l’anno 2015 il “bonus Irpef’’ (introdotto inizialmente in via temporanea dall'articolo 1 del D.L. n. 66/20 a partire dal mese di maggio 2014 e fino al mese di dicembre 2014 e poi confermato "a regime", e quindi è divenuto "strutturale", dal 2015, grazie alla Legge di Stabilità 2015 - articolo 1, commi 12, 13 e 15 della Legge n.

190/2014) passa da 640,00 a 960,00 euro per effetto del diritto alla sua corresponsione calcolato sui 12 mesi e non più su otto, come nel 2014.

Rimangono inalterati i limiti di reddito che danno diritto all'erogazione del bonus, nonché le tipologie di reddito

Continua Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi

Dichiarazione dei redditi

MODELLO UNICO PF 2016: Esame delle principali novità e spunti operativi

(4)

che concorrono alla formazione del reddito complessivo sui cui calcolarlo.

Destinazione 2X1000

È stata introdotta la possibilità di destinare il 2 per mille a favore di una delle associazioni culturali iscritte nell’apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Spese di istruzione

A partire dall’anno di imposta 2015, viene riconosciuta la detrazione del 19% delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, delle scuole del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria, con un limite massimo annuo di spesa di 400,00 euro per ogni studente.

Proroga delle detrazioni del 50% e del 65%

Sono prorogate, con le medesime caratteristiche dell’anno precedente, le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per mobili e arredi e per l’ottenimento di risparmio energetico.

Erogazioni liberali a favore di Onlus

La detrazione del 26% per le erogazioni liberali a favore di Onlus viene ora riconosciuta su una spesa massima di 30.000,00 euro, in luogo dei precedenti 2.065,00 euro.

Crediti d’imposta

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 147/2015 (Decreto Internalizzazione), sono state eliminate le sezioni I-A e I-B dal quadro CR relative al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, in quanto sono stati estesi ai soggetti Irpef alcuni meccanismi riservati ai titolari di reddito d’impresa.

A tal fine occorre ora utilizzare il quadro CE in luogo del precedente quadro CR.

Patent box

La Legge n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto un regime di tassazione agevolata per i redditi prodotti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico, giuridicamente tutelabili.

A tal fine, nei quadri d’impresa, è stato inserito un apposito rigo per indicare il relativo importo (RF50 colonna1, e RG23 colonna 1).

Nuovo regime forfetario

Nella sezione II del quadro LM trova collocazione il nuovo Regime forfetario introdotto dalla Legge 190/2014 per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni.

Pur rappresentando un regime naturale, viene richiesto di barrare (obbligatoriamente) le caselle 1 e 2 per l’attestazione, rispettivamente della presenza dei requisiti e dell’assenza di cause ostative.

In particolare si rileva che lo schema proposto richiede, nel caso di svolgimento di più attività aventi natura differente, di utilizzare un rigo per ogni attività, in considerazione del fatto che per ognuna di esse vige un limite di ricavi e una percentuale di redditività differente.

In tal caso, al fine di stabilire se al contribuente spetta il diritto all’accesso o alla permanenza nel regime agevolato, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ogni attività esercitata.

Oltre al quadro LM, i contribuenti forfetari hanno l’obbligo di compilare un nuovo prospetto nel quadro RS denominato “Regime forfetario per gli esercenti attività di impresa arti e professioni – Obblighi informativi’’, al fine di aumentarne la compliance.

In particolare, nei righi da RS371 a RS373, occorre riportare il codice fiscale dei soggetti professionisti, dai quali hanno ricevuto parcelle senza applicazione della ritenuta, in quanto i contribuenti forfetari non sono considerati Anno 2016 Numero 4 Maggio Sezione

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi Dichiarazione dei redditi

Continua

(5)

sostituti d’imposta.

I righi che vanno da RS374 a RS378 sono destinati a riportare i dati e le informazioni relative al contribuente forfetario che svolge attività di impresa, ed in particolare informazioni relative al personale impiegato, ai mezzi di trasporto utilizzati, agli acquisti di materie prime e merci, alle spese per godimento beni di terzi, e alle spese per carburanti per l’autotrazione. I righi da RS379 a RS381 devono essere utilizzati per l'indicazione delle informazioni relative al personale impiegato, ai compensi corrisposti a terzi per attività afferenti e ai consumi, da parte dei forfetari che esercitano attività di lavoro autonomo.

Quadro RW

Con decorrenza a partire dal 2015, la normativa sul monitoraggio fiscale degli investimenti all’estero non si applica più per i depositi e i conti correnti bancari all’estero, il cui valore massimo raggiunto nel corso dell’anno 2015 non ha superato i 15.000,00 euro.

Rimane tuttavia in vigore, al fine di assolvere all’obbligo di versamento dell’Ivafe, la soglia dei 5.000,00 euro.

Anno 2016 Numero 4 Maggio Sezione

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi Dichiarazione dei redditi

(6)

Nel quadro E, del modello 730/2016, devono essere indicate le spese sostenute nell’anno 2015 dal contribuen- te, che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito.

Vediamo di analizzare nella tabella che si riporta alcune delle diverse tipologie di detrazioni che comportano per il contribuente un risparmio di imposta.

Anno 2016 Numero 4 Maggio Sezione

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi Dichiarazione dei redditi

Oneri e spese nel modello 730/2016

di Federico Gavioli

Spese sanitarie

SPESA E DETRAZIONE

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:

-prestazioni chirurgiche;

-analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;

-prestazioni specialistiche;

-acquisto o affitto di protesi sanitarie;

-prestazioni rese da un medico generico;

-ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze.

-acquisto di medicinali;

-spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura;

-spese relative al trapianto di organi;

-importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli scontrini parlanti non devono necessariamente riportare la tradizionale dicitura farmaco o medicinale, tali diciture possono essere sostituite dalle corrispondenti sigle:

 OTC : medicinale da banco;

 SOP: senza obbligo di prescrizione;

 Omeopatico;

 Ticket;

 Med: medicinale;

 F.co: farmaco.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione richiesta è la seguente:

-medicinali e ticket sui farmaci: scontrino parlante o fattura, -prestazioni mediche e certificati medici (uso sportivo, rinnovo patente, visite legali, etc.): ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico, ovvero ricevuta del ticket se la prestazione è resa nell'ambito del SSN;

-analisi, esami, terapie: ricevuta rilasciata dalla struttura sanitaria presso il quale è stata eseguita la prestazione, ovvero ricevuta del ticket se la prestazione è resa nell'ambito del SSN;

-prestazioni sanitarie riabilitative (infermieri, logopedisti, etc.): ricevuta/fattura rilasciata dall'operatore e prescrizione medica;

-cure termali e prestazioni rese da dietisti, fisioterapisti, chiropratici: fattura/ricevuta della struttura/professionista che ha eseguito la prestazione e prescrizione medica;

-acquisto/affitto di protesi sanitarie:

 fattura/ricevuta rilasciata dal soggetto esercente l'arte ausiliaria della professione sanitaria;

 scontrino fiscale con attestazione del soggetto autorizzato all'esercizio di arte ausiliaria dalla quale si evinca che l'acquisto della protesi serve per sopperire una patologia del contribuente o dei familiari a carico;

 fattura o scontrino, corredato da prescrizione medica o autocertificazione attestante la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico;

- attrezzature sanitarie:

 ricevuta fiscale/fattura della farmacia o esercizio commerciale in cui lo strumento sanitario è stato acquistato.

Continua

(7)

Anno 2016 Numero 4 Maggio Sezione

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi Dichiarazione dei redditi

Continua

Spese veicoli per persone con disabilità

SPESA SOSTENUTA

Spese sostenute per l’acquisto:

1) di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei disabili:

autoveicoli;

motocarrozzette;

autoveicoli e motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto disabile;

autocaravan.

2) di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

DETRAZIONE

La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal

pubblico registro

automobilistico.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell’handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un altro veicolo

DOCUMENTAZIONE

Fattura, ricevuta o quietanza di pagamento attestante l’acquisto del veicolo o il sostenimento delle spese connesse.

Attenzione: si ricorda inoltre che le impedite capacità motorie permanenti devono risultare da certificazione medica rilasciata dalla Commissione Medica istituita ai sensi dell’art. 4 L. 104/92.

La sussistenza dei requisiti richiesti potrà essere anche fornita mediante autocertificazione attestante che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti (la quale dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità).

Spese per l’acquisto di

cani guida

SPESA

Il contribuente deve indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l’acquisto del cane guida

DETRAZIONE

La detrazione spetta per un solo animale e nel limite di 18.075,99. Nel limite vanno ricomprese le spese eventualmente sostenute per l’acquisto del veicolo per il portatore di handicap.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.

Per le spese di mantenimento del cane guida, il soggetto non vedente ha diritto a una detrazione forfetaria di € 516,46

DOCUMENTAZIONE Documento di spesa che attesta l’acquisto del cane guida

Documentazione attestante lo specifico handicap del soggetto

(8)

Anno 2016 Numero 4 Maggio Sezione

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi Dichiarazione dei redditi

Interessi per mutui ipotecari

per acquisto abitazione

principale

SPESA

II contribuente deve indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto.

REQUISITI Occorre:

-stabilire nell’immobile la dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari entro un anno dall’acquisto (si ha però diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.)

-stipulare il mutuo entro l’anno precedente o successivo all’acquisto.

I requisiti soggettivi: essere acquirente dell’immobile e intestatario del mutuo.

Abitazione principale: Per abitazione principale del familiare si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

Gli interessi per conto dei familiari a carico: non è possibile portare in detrazione gli interessi sostenuti per conto di soggetti fiscalmente a carico.

Unica eccezione è la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico, in caso di mutuo cointestato.

La perdita della detrazione: il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento

DOCUMENTAZIONE

 copia del contratto di mutuo;

 copia dell’atto di

compravendita dell’immobile;

 quietanze di pagamento degli interessi passivi;

 documentazione che attesta l’utilizzazione come abitazione principale

Continua

(9)

Anno 2016 Numero 4 Maggio Sezione

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi Dichiarazione dei redditi

Continua

Assicurazioni sulla vita, gli

infortuni, l’invalidità

e non autosufficienza

SPESA

Il contribuente deve indicare i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.

La detrazione riguarda:

-per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;

- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani.

Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che

l’impresa di

assicurazione non possa recedere dal contratto.

REQUISITI

In merito ai premi assicurativi aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente, corrisposti per conto di familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 17/

E/2006, ha chiarito che essi sono detraibili in capo al soggetto che ha sostenuto l’onere anche nelle ipotesi in cui tale soggetto stipuli un contratto in cui configuri come assicurato un familiare a suo carico. Inoltre il familiare fiscalmente a carico può anche risultare sia come contraente che come assicurato del contratto di assicurazione.

Nel caso di polizze assicurative “rischio morte” che coprano sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza o in caso di riscatto, è detraibile solo la parte del premio relativa al rischio di morte.

Allo stesso modo, in presenza di una polizza “malattia” o “infortuni” che garantisca il risarcimento anche in caso di invalidità, è detraibile solo la quota del premio riferibile alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5%.

Analogo discorso vale anche per le polizze che coprono il rischio di non autosufficienza unitamente ad altri rischi.

DOCUMENTAZIONE

Quietanze di pagamento e/o attestazione di detraibilità dei premi da parte della compagnia di assicurazione

(10)

Anno 2016 Numero 4 Maggio Sezione

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi Dichiarazione dei redditi

Continua

Spese per istruzione

SPESA

Il contribuente deve indicare le

spese di

istruzione sostenute nel periodo di imposta di riferimento, anche se riferibili a più anni (compresa l’iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento

e/o di

specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

REQUISITI

Le spese sono detraibili anche se sostenute dal contribuente nell’interesse del coniuge, dei figli e degli altri familiari a carico.

Si specifica che, per quanto riguarda le spese scolastiche delle Università, sono detraibili:

- le spese di immatricolazione e iscrizione, anche se riferibili a più anni (e quindi, anche di iscrizione ad anni fuori corso);

- le spese per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari a numero chiuso, con test di verifica della preparazione. Tali prove sono, infatti, indispensabili per accedere allo specifico corso universitario;

-le soprattasse per esami di profitto e laurea;

-le spese di frequenza;

-le spese relative a corsi di specializzazione.

Non sono detraibili le spese sostenute:

-per l’acquisto di testi scolastici, di strumenti musicali, di materiale di cancelleria etc. ;

-per i viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessari per consentire la frequenza alle scuole

LE UNIVERSITÀ PRIVATE

I corsi presso istituti o università private o straniere sono detraibili, facendo riferimento alla spesa per la frequenza di corsi analoghi tenuti presso l’università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente e considerando come importo massimo detraibile quello del corso analogo nell’istituto statale italiano.

I master universitari

La Circolare Ministeriale n. 101/2000, ha chiarito che i costi sostenuti per la frequentazione di master universitari sono oneri detraibili solo nel caso in cui siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione sempre che siano gestiti da istituti universitari pubblici o privati.

Se i master sono gestiti da Università private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.

I corsi di specializzazione

I corsi di specializzazione per laureati sono detraibili a condizione che essi siano riconosciuti dall’ordinamento universitario; non sono pertanto detraibili, per esempio, le spese sostenute per la frequenza ai corsi istituiti dagli ordini professionali per accedere agli esami di abilitazione.

I corsi ssis

Corsi SSIS per l’abilitazione ad insegnare nelle scuole medie inferiori e superiori, sono detraibili, in quanto assimilabili ai “corsi d’istruzione universitaria”.

Le scuole di grado inferiore

Con riferimento alle scuole materne elementari e secondarie di primo grado, essendo previsto l’obbligo scolastico non vi sono importi da pagare.

Eventuali versamenti devono essere qualificati come contributi volontari e non sono pertanto detraibili come spese di istruzione (ma rientrano le erogazioni liberali detraibili).

DOCUMENTAZIONE

-Bollettino bancario -Bollettino postale -Ricevuta o quietanza di pagamento

Dati necessari:

- Dati dell’Istituto o Università

- Causale del versamento

- Importo pagato - Dati anagrafici dello studente.

(11)

Anno 2016 Numero 4 Maggio Sezione

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi Dichiarazione dei redditi

Spese per intermediazione

immobiliare

SPESA

I compensi, comunque denominati, pagati a

soggetti di

intermediazione

immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale.

L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro; la detrazione è pari al 19% di tale costo.

Se l’unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

REQUISITI

Circa la possibilità di detrarre anche gli oneri di intermediazione Immobiliare relativi al contratto preliminare di compravendita, l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 26/E del 30 gennaio 2009, ha chiarito che, qualora sia stato stipulato un compromesso di vendita e, contestualmente, il promissario acquirente abbia pagato il compenso all’agenzia immobiliare, la detrazione d’imposta compete a condizione che il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato, in quanto la registrazione del contratto preliminare di vendita formalizza l’impegno alla stipula del contratto definitivo di acquisto.

Attenzione: non è ammessa la detrazione delle spese sostenute per familiari a carico

DOCUMENTAZIONE

Relativamente alla documentazione

necessaria, nel silenzio delle istruzioni ministeriali, si ritiene che la spesa debba essere documentata mediante fattura emessa dal mediatore immobiliare.

Tuttavia, può essere utile anche la copia del rogito notarile relativo alla compravendita

dell’immobile nel quale sono riportati:

l’ammontare della spesa sostenuta per l’attività di mediazione;

le modalità di pagamento della spesa stessa;

il numero di partita IVA o il codice fiscale dell’agente immobiliare.

Spese per canoni di locazione sostenute da

studenti universitari

fuori sede

SPESA

Sono detraibili le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza:

-per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili a uso abitativo (Legge 9 dicembre 1998, n. 431), -o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative

REQUISITI

Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Non è richiesto che si tratti di un contratto specifico per studenti, ma la condizione necessaria e che lo stesso sia regolarmente registrato.

È indifferente, ai fini della fruizione del beneficio in esame che l’università frequentata sia pubblica o privata.

Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha negato la possibilità della detrazione di contratti stipulati da studenti universitari all’estero (Circ. 21 Aprile 2009 n. 18).

Il deposito cauzionale

Qualora il contratto stipulato preveda un deposito cauzionale tale cifra non concorre alla formazione della spesa totale pagata a titolo di canone di locazione.

DOCUMENTAZIONE

Copia del contratto di

locazione;

Quietanza di pagamento

(12)

Uno dei momenti più delicati nella redazione della dichiarazione dei redditi di un soggetto iva è senz'altro quello del modello dedicato agli studi di settore.

In tale momento, infatti, constatata la non congruità/non coerenza, per il professionista arriva il momento di de- cidere se asseverare i dati indicati nel modello o se, in presenza di cause giustificanti, attestarne l'esistenza. Alla luce dei recenti orientamenti dell’Amministrazione finanziaria, infatti, assume una maggiore importanza l’insieme delle indicazioni che il contribuente fornisce, in proprio o tramite altri soggetti, in sede di dichiarazione dei redditi. Ciò in quanto tale decisione permette di avere maggiori possibilità di difesa, non solo in fase di sele- zione delle posizioni da sottoporre a controllo, ma anche in caso di contraddittorio.

L’attestazione (delle cause di non congruità o non coerenza), in particolare, trova il suo principale utilizzo nelle situazioni di «marginalità economica», che sono state operativamente definite dalle cc.mm. nn. 31/07 e 38/07.

Si segnala fin da subito tra l'altro che la possibilità di attestare le cause che hanno determinato la non congruità o la non coerenza con gli indici degli studi di settore è autonoma rispetto al rilascio dell’asseverazione. In sostan- za, dunque, la compilazione di una delle due Sezioni non presuppone necessariamente anche la compilazione dell’altra. È, infatti, possibile che, per il contribuente non congruo venga "certificata" la correttezza dei dati con- tabili ed extracontabili utilizzati e, quindi, venga rilasciata l'asseverazione e, in assenza di particolari cause che possano giustificare tale non congruità, non venga rilasciata l'attestazione.

Le istruzioni al modello

I professionisti abilitati possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l’asseverazione dei dati (art. 35, comma 1, lettera b, DLgs. n. 241 del 1997), che consiste nella verifica che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea docu- mentazione. Ad esempio, dovrà essere verificato che il costo del venduto e i dati relativi ai beni strumentali e le altre spese corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili. L’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente.

I professionisti abilitati possono altresì rilasciare, su richiesta del contribuente, l’attestazione delle cause che spiegano la non congruità dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore e/o le cause che giustificano un’incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai pre- detti studi.

In sostanza, tramite l’istituto dell’attestazione, il professionista abilitato certifica in via preventiva che si sono verificate delle situazioni specifiche che non hanno consentito una corretta applicazione dello studio di settore di appartenenza e che, conseguentemente, la non congruità o la non coerenza, segnalate da Gerico, nei fatti risul- tano giustificate.

Tra le specifiche cause che possono essere addotte, vi sono sicuramente le situazioni di “marginalità economica”, ossia, quelle situazioni nelle quali lo studio di settore non rispecchia la realtà economica dell’impresa, poiché es- sa opera in condizioni particolari rispetto alle altre imprese del settore.

Anno 2016 Numero 4 Maggio Sezione

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi Dichiarazione dei redditi

Continua

Gli strumenti di difesa dalla “non congruità/coerenza” degli studi di settore

di Danilo Sciuto

(13)

Affinché l'attestazione sia efficace, nella scheda “Note aggiuntive” dell’applicazione GERICO è richiesta l’indicazione delle cause che hanno determinato l’attestazione della non congruità dei ricavi o dei compensi di- chiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore e/o delle cause che giustificano un’incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai predetti studi; in caso contrario, l'attestazione è considerata come non effettuata ancorché risulti dal modello dei dati rilevanti l'indicazione del codice fiscale del responsabile.

Quali sanzioni?

Se per la non correttezza delle motivazioni alla base della attestazione la norma non prevede alcuna sanzione, per l'asseverazione "infedele" è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro (art. 39 co. 1 lett. a del DLgs. 241/97); tale sanzione è comunque ravvedibile (Circolare n. 52/E/2007) in base al punto b) dell’art. 13, D. Lgs. n. 472/97, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, inviando all'Agenzia delle Entrate una comunicazione con l'indicazione dei dati del contribuente, del tipo e del numero di protocollo telematico della dichiarazione, nonché dei motivi del ravvedimento, versando la sanzione ridotta con il codice tributo 8925 (Risoluzione n. 338/E/2007), riportando quale "anno di riferimento" l'anno di imposta per cui si effettua il pagamento.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, sono previste delle sanzioni accessorie consistenti nell’inibizione al rilascio dell’asseverazione, fino ad arrivare alla revoca dell’abilitazione ad esercitare l’assistenza fiscale. Per cui in caso di violazioni ripetute a di violazioni particolarmente gravi può essere disposta la sospensione dalla facoltà di rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni.

Anno 2016 Numero 4 Maggio Sezione

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi Dichiarazione dei redditi

(14)

Per capire come assolvere correttamente gli adempimenti di natura fiscale in Italia, con riferimento ai lavoratori frontalieri che quotidianamente o settimanalmente si recano a lavorare nei vicini cantoni Grigioni, Vallese e Ticino della Svizzera è necessario procedere passo per passo seguendo le seguenti domande:

1) Secondo le norme tributarie Italiane sono un lavoratore frontaliere?

2) Dove pago le imposte per il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera?

3) Devo dichiarare in Italia il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera?

4) Oltre al reddito da lavoro dipendente ho prodotto in Svizzera altri tipi di reddito, ad esempio interessi attivi da conto corrente, interessi da obbligazioni, dividendi o plusvalenze da azioni possedute per il tramite di un istituto bancario in Svizzera?

5) Devo pagare anche una imposta sul patrimonio posseduto in Svizzera (IVAFE/IVIE)?

6) Sono soggetto alla normativa sul monitoraggio fiscale?

Il presente articolo tratta solamente gli adempimenti riferiti ai lavoratori frontalieri in attività sotto il profilo delle imposte dirette. Non riguarda pertanto l’imposizione fiscale di ex-frontalieri, pensionati o invalidi che percepiscono rendite dalla Svizzera e nemmeno gli aspetti previdenziali, AVS/AI, secondo e terzo pilastro, cassa malati e altri argomenti attinenti.

1) Secondo le norme tributarie Italiane sono un lavoratore frontaliere?

Secondo la normativa fiscale Italiana, la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera e secondo le poche interpretazioni pubblicate negli anni dall’Agenzia delle Entrate il lavoratore frontaliere in senso stretto (in senso tecnico nel gergo fiscale) è la persona fisica residente in uno dei comuni d’Italia indicati nella tabella allegata che si reca a lavorare quotidianamente nei seguenti cantoni Grigioni, Vallese e Ticino.

Se il lavoratore risiede in un comune diverso da quelli indicati in tabella, benché si rechi quotidianamente a lavorare in Svizzera in uno dei cantoni appena citati, non viene considerato ai fini fiscali “frontaliere in senso stretto” ma viene considerato fiscalmente un residente che va a lavorare all’estero in un comune limitrofo alla frontiera italiana e subisce un trattamento fiscale differente rispetto al frontaliere in senso stretto.

Esclusivamente per praticità espositiva questa casistica viene definita di seguito “frontaliere fuori fascia”.

Anno 2016 Numero 4 Maggio Sezione

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Continua Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi

Dichiarazione dei redditi

Frontalieri, facciamo chiarezza!

di Marco Del Grosso

(15)

2) Dove pago le imposte per il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera?

3) Come dichiaro in Italia il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera?

Anno 2016 Numero 4 Maggio Sezione

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi Dichiarazione dei redditi

Frontaliere in senso stretto Frontaliere fuori fascia Il lavoratore frontaliere in senso stretto per il

reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera assolve solo le imposte in Svizzera mediante una trattenuta sul proprio salario a titolo di “imposta alla fonte” che viene versata mensilmente al Cantone dal proprio datore di lavoro.

Il lavoratore frontaliere fuori fascia per il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera assolve sia le imposte in Svizzera sia in Italia.

In Svizzera, il lavoratore frontaliere fuori fascia subisce una trattenuta sul proprio salario a titolo di “imposta alla fonte” che viene versata mensilmente al Cantone dal proprio datore di lavoro.

In Italia, i lavoratore frontaliere fuori fascia indica nella propria dichiarazione 730 o UNICO PF i redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, beneficiando (per il 2015) di una franchigia di reddito esente di € 7.500,00 e del credito per le imposte già assolte in Svizzera.

Pertanto verserà con modello F24 l’eventuale IRPEF e relative addizionali alle ordinarie scadenze (16 giugno relativamente al saldo 2015 e primo acconto 2016 – 30 novembre relativamente al secondo acconto 2016).

Frontaliere in senso stretto Frontaliere fuori fascia Il lavoratore frontaliere in senso stretto non deve

indicare nella dichiarazione 730 o modello UNICO PF il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera.

Il lavoratore frontaliere in senso stretto riceve il

“Certificato di salario” dal proprio datore di lavoro entro fine febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Secondo la normativa fiscale svizzera i lavoratori conviventi vengono considerati single a tutti gli effetti e di norma non potranno porsi a carico eventuali figli. Per farlo sarà necessario presentare un ricorso presso l’Ufficio delle imposte alla fonte allegando la documentazione che comprovi che il compagno o la compagna in Italia non ha goduto di detrazioni fiscali per quei medesimi figli. Il ricorso potrà essere presentato dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno con riferimento alle imposte alla fonte pagate nell’anno precedente.

I genitori divorziati che devono provvedere al pagamento degli alimenti per figli, potranno richiedere entro il 31 marzo di ogni anno un conguaglio all’Ufficio delle imposte alla fonte, scontando gli alimenti pagati dal reddito annuale.

Il lavoratore frontaliere fuori fascia deve indicare nella dichiarazione dei redditi 730 o modello UNICO PF il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera.

Anzitutto è necessario avere il “Certificato di salario”

rilasciato entro febbraio dal datore di lavoro che equivale alla nostra “Certificazione Unica” e convertire in Euro gli importi indicati.

Con riferimento al modello UNICO PF si dovranno compilare i seguenti quadri:

RC ricordandosi di selezionare il numero “4” della colonna 1 per beneficiare della franchigia di reddito esente di € 7.500,00 ed altresì indicando il reddito già al netto dei contributi sociali e assicurativi trattenuti in Svizzera (AVS, Secondo Pilastro);

CR al fine di vedersi riconoscere il credito per l’Imposta alla fonte già trattenuta in Svizzera;

Detti redditi e crediti confluiranno nel quadro RN di determinazione del reddito complessivo assieme ad altri redditi eventualmente dichiarati.

Continua

(16)

4) Oltre al reddito da lavoro dipendente ho prodotto in Svizzera altri tipi di reddito, ad esempio interessi attivi da conto corrente, interessi da obbligazioni, plusvalori da fondi comuni di investimento, dividendi o plusvalenze da azioni possedute per il tramite di un istituto bancario in Svizzera?

5) Devo pagare anche una imposta sul patrimonio posseduto in Svizzera (IVAFE/IVIE)?

6) Sono soggetto alla normativa sul monitoraggio fiscale?

Anno 2016 Numero 4 Maggio Sezione

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi Dichiarazione dei redditi

Continua

Frontaliere in senso stretto Frontaliere fuori fascia

Indipendentemente dalla categoria di lavoratore frontaliere a cui si appartiene i redditi di natura finanziaria subiscono il medesimo trattamento di un residente che vive e lavora in Italia e non sono assoggettati a deroghe.

I redditi di natura finanziaria devono essere tassati in Italia e in funzione della categoria di redditi prodotti si dovranno compilare i seguenti quadri della dichiarazione dei redditi:

RM per dichiarare ad esempio gli interessi attivi RT per dichiarare ad esempio le plusvalenze

CR per eventuale scomputo di imposte trattenute all’estero.

Frontaliere in senso stretto Frontaliere fuori fascia

Indipendentemente dalla categoria di lavoratore frontaliere a cui si appartiene vige l’obbligo di dichiarare nel quadro RW della dichiarazione mod. UNICO PF il valore dei beni patrimoniali posseduti all’estero come ad esempio:

immobili sulla quale sarà dovuta l’IVIE pari allo 0,76% del valore dei medesimi scomputando l’eventuale imposta patrimoniale già pagata in Svizzera);

prodotti finanziari come azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento sui quali è dovuta l’IVAFE pari allo 0,2% del valore dei medesimi alla data di fine anno o fine possesso ponderata per i giorni di possesso;

estratti conto sui quali è dovuta l’IVAFE nella misura di € 34,00 se la giacenza media del conto è risultata superiore a € 5.000,00 ponderata ad anno.

Frontaliere in senso stretto Frontaliere fuori fascia

Indipendentemente dalla categoria di lavoratore frontaliere a cui si appartiene vige l’esonero dalla disciplina del monitoraggio fiscale se si lavora all’estero per la maggior parte del periodo di imposta, e solo con riferimento alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa. L’esonero permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero e viene meno al suo rientro in Italia, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le suddette disponibilità all’estero. Questo si traduce in un esonero per il frontaliere alla compilazione del quadro RW ma solamente ai fini del monitoraggio fiscale e non per l’eventuale determinazione delle imposte patrimoniali IVIE e IVAFE citate in precedenza che vanno dichiarate, quantificate e liquidate nel medesimo quadro.

(17)

Anno 2016 Numero 4 Maggio Sezione

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

© 1995 - 2016 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi Dichiarazione dei redditi

Continua

COMUNI DI FRONTIERA Provincia di Como

Albavilla Albese Albiolo Alserio

Alzate Brianza Anzano del Parco Appiano Gentile Argegno

Arosio Asso Barni Bellagio Bene Lario

Beregazzo con Figliaro Binago

Bizzarone Blessagno Blevio Bregnano Brenna Brienno Brunate Bulgarograsso Cabiate Cadorago Caglio Cagno

Campione d’Italia Cantù

Canzo

Capiago Intimiano Carate Urio Carbonate Carimate Carlazzo Carugo

Casasco d’Intelvi Caslino d’Erba Casnate con Bernate Cassina Rizzardi Castelmarte

Castelnuovo Bozzente Castiglione d’Intelvi Cavallasca

Cavargna Cerano d’Intelvi Cermenate Cernobbio Cirimido Civenna

Claino con Osteno Colonno

Como

Consiglio di Rumo Corrido

Cremia Cucciago Cusino Dizzasco Domaso Dongo

Dosso del Liro Drezzo

Erba Eupilio Faggeto Lario Faloppio Fenegrò Figino Serenza Fino Mornasco Garzeno Gera Lario Germasino Gironico Grandate

Grandola ed Uniti Gravedona Griante Guanzate Inverigo Laglio Laino Lambrugo

Lanzo d’Intelvi Lasnigo Lenno Lezzeno

Limido Comasco Lipomo

Livo

Locate Varesino Lomazzo

Longono al Segrino Luisago

Lurago d’Erba Lurago Marinone Lurate Caccivio Magreglio

Mariano Comense Maslianico

Menaggio Merone Mezzegra Moltrasio Monguzzo Montano Lucino Montemezzo Montorfano Mozzate Musso Nesso Novedrate Olgiate Comasco Oltrona S. Mamette Orsenigo

Ossuccio Parè Peglio Pellio Intelvi Pianello del Lario Pigra

Plesio

Pognana Lario Ponna

Ponte Lambro

Porlezza Proserpio Pusiano

Ramponio Verna Rezzago

Rodero Ronago Rovellasca Rovello Porro

S.Bartolomeo V. Cavargna S. Fedele Intelvi

S. Fermo d. Battaglia S. Nazzaro V. Cavargna Sala Comacina

San Siro Schignano Senna Comasco Solbiate Comasco Sorico

Sormano Stazzona Tavernerio Torno Tremezzo Trezzone Turate

Uggiate Trevano Val Rezzo Valbrona Valmorea Valsolda Veleso Veniano Vercana

Vertemate c. Minoprio Villa Guardia

Zelbio

Riferimenti

Documenti correlati

Questo libro Concorso Agenzia delle Entrate – 2320 Funzionari Amministrativo-Tributari – La prova tecnico-professionale propone quiz commentati su tutte le materie oggetto della

DATA CESSAZIONE INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA.. ESTREMI REGISTRAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO

La Commissione procede con la lettura dell'offerta tecnica presg[tata dalla Cooperativa Sociale Coges Don Lorenzo Milani, al termine dglla lettura attribuisce la

d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri tenuti ad acquisire

l'aliquota applicata (solo per le partecipazioni), l'imposta sostitutiva dovuta e nell'ipotesi di rateizzazione dell'imposta o di versamento cumulativo bisogna

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso

n 9100/2015 ha chiarito come non siano addebitabili all’amministratore danni che, in difetto della descrizione dell’antigiuridicità delle condotte che li avrebbero gemmati,

74 VF15 Acquisti e importazioni non soggetti all’imposta effettuati dai terremotati VF16 Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell’imposta VF17