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La detrazione di imposta relativa agli interventi di riqualificazione energetica effettuati a cavallo di anno di imposta

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di Cosimo Turrisi

Pubblicato il 20 maggio 2009

la Finanziaria per il 2007 ha introdotto, nel quadro delle misure di politica energetica e ambientale, specifiche agevolazioni fiscali previste per la realizzazione di interventi di riqualificazione su edifici, finalizzati al contenimento dei consumi energetici. La Finanziaria per il 2008 ha prorogato per gli anni 2008, 2009 e 2010 tali agevolazioni apportando alcune modifiche di carattere procedurale…

La Finanziaria per il 2007, Legge n. 296/06, ha introdotto nel quadro delle misure di politica energetica e ambientale, specifiche agevolazioni fiscali previste per la realizzazione di interventi di riqualificazione su edifici finalizzati al contenimento dei consumi energetici. Il beneficio fiscale introdotto consisteva in una detrazione d’imposta del 55% delle spese sostenute entro il 2007, da ripartire in 3 rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

La Finanziaria per il 2008, Legge 244/07 ha prorogato per gli anni 2008, 2009 e 2010 tali agevolazioni apportando alcune modifiche di carattere procedurale.

Il D.L. n. 185/2008, art. 29 comma 6, ha, in seguito, previsto la necessità, da parte dei soggetti interessati, di presentare una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate (in aggiunta alla comunicazione da inviare all’ENEA) (1), con modalità e termini da definire con un apposito Provvedimento e di suddividere la detrazione in 5 rate annuali di pari importo.

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate emanato il 6.5.2009 ha, infine, individuato i soggetti tenuti alla presentazione della citata comunicazione, fornendo lo specifico modello da utilizzare, nonché le modalità ed i termini di presentazione.

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Soggetti ammessi

I contribuenti interessati al beneficio sono tutti i soggetti, residenti e non, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari, quali persone fisiche, esercenti arti e professioni, imprese, società di persone e società di capitali, enti pubblici e privati non commerciali.

Tali soggetti devono possedere o detenere l’immobile sul quale saranno eseguiti gli interventi per il risparmio energetico, in base ad un titolo idoneo, che può consistere nel diritto di proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato e devono sostenere la spesa che rimane a proprio carico. La detrazione spetta anche ai familiari di cui all’art. 5 del T.U.I.R., conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori, limitatamente ai lavori eseguiti su immobili nei quali può esplicarsi la convivenza.

Laddove i lavori siano eseguiti attraverso contratti di leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società di leasing.

Area di intervento

L’agevolazione fiscale riguarda esclusivamente interventi attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi

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L’esclusione degli edifici di nuova costruzione in coerenza con le disposizioni comunitarie, è data dalle prestazioni energetiche minime alle quali tutti i nuovi edifici sono assoggettati (comprese le dotazioni di impianti di riscaldamento).

Principali interventi agevolati (modifiche finanziaria 2008)

q interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti con un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori stabiliti da Decreto del Ministero Sviluppo Economico – limite detrazione max € 100.000;

q interventi su strutture opache verticali e orizzontali (pavimenti o coperture) e su infissi di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K – limite detrazione € 60.000

q installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali,nonché per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole e università – limite detrazione € 60.000;

q sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaie di tipo a condensazione e relativa messa a punto. La Legge 244/07 ha previsto che il beneficio fiscale si applichi anche per le sostituzioni, intere o parziali, con impianti di climatizzazione diversi dalle caldaie a condensazione (meno efficienti), nei limiti di 2 milioni di euro l’anno, per le spese sostenute dall’1.1.2008 al 31.12.2009 e secondo modalità da definirsi con apposito D.M dell’Economia – valore massimo della detrazione fiscale è di € 30.000

q sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia – limite detrazione € 30.000

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Spese ammesse

Sono detraibili le spese realizzative e quelle professionali, comprese sia quelle necessarie per attuare gli interventi agevolati, sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio. Nello specifico:

Ø fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture;

Ø fornitura e messa in opera di materiali ordinari (anche necessari per la realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti) per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

Ø demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;

Ø fornitura e messa in opera di apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per le realizzazioni.

I soggetti che intendono avvalersi della detrazione devono:

acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento 1.

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evidenziare nei dati comunicati le spese sostenute, la tipologia di intervento eseguito ed il 3.

risparmio di energia che è conseguito, nonché l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Secondo la C.M. n. 36/E/2007 è, anche, necessario indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento (non occorre effettuare comunicazioni al Centro di Pescara).

4. effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico. La documentazione relativa ad asseverazione energetica, ricevuta di invio ad ENEA, fatture e bonifico, va conservata ed esibita a richiesta degli Uffici Finanziari.

L’asseverazione o attestato di certificazione/qualificazione energetica devono essere rilasciati da tecnici abilitati, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari, se iscritti al proprio ordine o collegio professionale). Le caratteristiche di determinati beni possono essere attestate, in alternativa, dai produttori stessi. La Legge 244/2007 stabilisce che non è richiesta l’acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell’edificio per gli interventi di cui all’art. 1, co. 345, L. 296/2006, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari (l’esenzione non opera per le spese sostenute nel 2007) e per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda, sia ai fini Irpef che Ires, in misura pari al 55% delle spese sostenute. Nella 1^ formulazione (anno 2007) la detrazione spettante doveva essere ripartita in tre quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2007 e nei due periodi d’imposta successivi. La finanziaria 2008 ha, in seguito, previsto che tutti gli interventi effettuati negli anni dal 2008 al 2010, possano essere ripartiti in un numero di quote non inferiori a 3 e non superiore a 10, a scelta irrevocabile del contribuente operata all’atto della prima detrazione.

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Il limite massimo di detrazione degli interventi agevolabili, deve intendersi riferito all’unità immobiliare e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile.ristrutturazioni edilizie, Tale detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali concesse per i medesimi interventi (ristrutturazioni edilizie), mentre è compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico.

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6.5.2009

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello con cui i soggetti che intendono beneficiare della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica a cavallo d’anno, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per interventi che non sono terminati. Tale comunicazione va inviata esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese per gli interventi che nello stesso periodo non sono terminati.

La detrazione del 55% è subordinata alla presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, per le spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 e quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute a decorrere dal 2009. Il Provvedimento limita la platea di soggetti tenuti al nuovo adempimento in quanto, fermo restando il riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2009, prevede che la comunicazione in esame deve essere presentata per i soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta.

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proseguono per più periodi di imposta, occorre presentare una comunicazione per ciascun periodo.

Tale modello non deve essere presentato se:

i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;

nel periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori non sono state sostenute spese.

La comunicazione va presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio ovvero, nel caso in cui i lavori proseguano per più di 2 anni, nel quale sono state sostenute le spese per interventi non terminati nel periodo stesso.

L’obbligo ha lo scopo di rendere noto all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta, ed in particolare anche in quelli precedenti all’anno in cui gli interventi di riqualificazione energetica sono terminati, per consentire “il monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale.

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20 Maggio 2009

NOTE

(1) DD.MM. 11.3.2008 e DD.MM.7.4.2008

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