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Licenziamenti individuali

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Academic year: 2021

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(1)

Licenziamenti individuali

Le modifiche apportate dal c.d.

decreto dignità

(2)

Art. 3, co. 1

Indennità pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio

d.lgs. 23/15 – in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità

d.l. 87/18 – in misura non inferiore a 6 e

non superiore a 36 mensilità

(3)

Art. 6, co. 1

Offerta di conciliazione: una mensilità per ogni anno di servizio

d.lgs. 23/15 – in misura non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità

d.l. 87/18 – in misura non inferiore a

3 e non superiore a 27 mensilità

(4)

Art. 9

• Dimezzamento dell’indennità dell’art. 3, co. 1, con un massimo di 6 mensilità ( non modificato)

• Quindi: da 1,5 a 6 mensilità

Licenziamento ingiustificato

• Resta inalterato

• Da 1 a 6 mensilità

Vizi formali e procedurali

• Dimezzamento dell’indennità dell’art. 6, co. 1, con un massimo di 6 mensilità ( non modificato)

• Quindi: da 1,5 a 6 mensilità

Offerta

conciliativa

(5)

Licenziamenti collettivi

L’art. 10 d.lgs. 23/15 prevede, in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, l’applicazione dell’art. 3, co 1.

Quindi anche i questo caso l’indennità andrà da

un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità.

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