Federazione Nazionale Collegi IPASVI
Attività amministrativa
del Collegio
Gli Albi e i Collegi
DLCPS 233/46
Art. 3
Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e
Collegio spettano le seguenti attribuzioni:
DPR 221/50
Art. 1
DPR 221/50
Art. 2
6
DPR 221/50
Un esemplare dell'Albo è rimesso, entro lo
stesso mese, al Ministero della salute, ai
Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica
istruzione e del lavoro e della previdenza
sociale, agli Uffici giudiziari della provincia,
nonché alla Federazione da cui dipende l'Ordine
o Collegio e all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza della categoria.
DPR 221/50
Art. 3
DPR 221/50
L'anzianità di ciascun professionista è stabilita dalla data della deliberazione di iscrizione nell'Albo. Nel caso di parità di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente dell'età.
(omissis)
DPR 7 agosto 2012 , n. 137
Regolamento recante riforma degli
ordinamenti professionali, a norma
dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con
Art. 3
Albo unico nazionale
1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio
PRIVACY
D.Lgs 196/2003
art. 4 – Definizioni
D.Lgs 196/2003
art. 4 – Definizioni
D.Lgs 196/2003
art. 4 – Definizioni
D.Lgs 196/2003
art. 4 – Definizioni
D.Lgs 196/2003
art. 4 – Definizioni
D.Lgs 196/2003
art. 4 – Definizioni
D.Lgs 196/2003
art. 61 – Utilizzazione di dati pubblici.
D.Lgs 196/2003
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì
D.Lgs 196/2003
D.Lgs 196/2003
PEC
- Legge 28 gennaio 2009 n. 2 - Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
DLgs. 235/2010
Art. 6
Utilizzo della posta elettronica certificata.
1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.
24
DLgs. 235/2010
Art. 48
Posta elettronica certificata.
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA .
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
L.2/2009
Art. 16 comma 7 e 7- bis
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
L. 2/2009
L. 2/2009
L. 2/2009
Legge 9 agosto 2013, n. 98 - art.14, comma 1-bis
«All'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
il comma 3 è sostituito dal seguente:
D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 – CAD
art. 47
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 – CAD
art. 47
1b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all‘articolo 55 del decreto
del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all‘articolo
71. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.
3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
32
INI PEC
Contatti con InfoCamere per concordare le modalità dell’invio del flusso giornaliero centralizzato da parte di questa Federazione delle PEC degli iscritti previamente autorizzata.
CAD
D.Lgs. 235/2010
Art. 50
Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.
D.Lgs. 235/2010
D.Lgs. 235/2010
Atti amministrativi rilevanti per l’Albo:
• Iscrizione
Iscrizione art. 4 DPR 221/50:
• Domanda (Bollo) e contestuale autocertificazione • Consiglio Direttivo: Valutazione e deliberazione • Controllo delle dichiarazioni autocertificate
Trasferimento (circolare FNC 5/2012) art. 10 DPR 221/50:
• Domanda (Bollo) e contestuale autocertificazione • Consiglio Direttivo: Valutazione e deliberazione
• Controllo delle dichiarazioni autocertificate presso il Collegio di provenienza
40
10. È in facoltà dell'iscritto in un Albo provinciale di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza.
Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall'esercizio della professione. La domanda dev'essere presentata all'Ordine o Collegio della circoscrizione nella quale il sanitario si trasferisce. A corredo di essa dev'essere prodotto soltanto un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine o Collegio, nel cui Albo l'interessato si trova iscritto, ed attestante:
a) la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio, di alcuna delle cause preclusive indicate dal comma precedente;
b) la regolarità della iscrizione con la indicazione della data e del titolo di essa; c) gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli artt. 4, 14 e 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 .
Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato.
Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.
Cancellazione art. 11 DLCPS 233/46 e 11 DPR 221/50:
• Domanda (Bollo)
• Consiglio Direttivo: Valutazione e deliberazione
• Controllo delle eventuali dichiarazioni autocertificate presso il Collegio di provenienza
42
11. La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi:
a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del
godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;
c) di trasferimento della residenza dell'iscritto ad altra circoscrizione;
d) di rinunzia all'iscrizione;
e) di cessazione dell'accordo previsto dal 2° comma dell'art. 9;
f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.
La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunziata se non dopo sentito l'interessato.
Nel caso di cui alla lettera b) il sanitario che eserciti all'estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta, l'iscrizione all'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale è stato cancellato . (Circ. FNC 6/2000 art 16 - «Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai fini dell’iscrizione o del
mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale
DPR 221/50:
art. 11
Nel caso previsto dall'art. 11, lettera c) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , la cancellazione dall'Albo dev'essere pronunciata entro un anno dall'accertato trasferimento.
DPR 221/50
art. 11 (Reiscrizione)
Il sanitario cancellato dall'Albo è, a sua richiesta, reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.
Procedimenti disciplinari DPR 221/50 art. 40
Sanzioni
Le sanzioni disciplinari sono:
1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
2) la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;