• Non ci sono risultati.

Attività amministrativa del Collegio

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Attività amministrativa del Collegio"

Copied!
117
0
0

Testo completo

(1)

Federazione Nazionale Collegi IPASVI

1

Attività amministrativa

del Collegio

(2)
(3)

Art. 97 Costituzione

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di

legge , in modo che siano assicurati il buon andamento e

la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di

competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei

funzionari .

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede

mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge

.

(4)

D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 articolo comma 2

(5)

Legge 30/10/2013 n. 125

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell‘articolo 2, comma 1 , del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l’articolo 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.

(Circolare 27/2013)

(6)

Legge 30/10/2013 n. 125

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del

decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ad eccezione dell’4, del

decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.

(7)

Corte Costituzionale : ……..per giurisprudenza costante Collegi professionali

sono qualificati Enti pubblici nazionali; pertanto, il loro ordinamento e la loro organizzazione ricadono nell’ambito della competenza esclusiva statale.

La vigente normazione riguardante gli Ordini e i Collegi risponde all’ esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici

ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi

nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi. Ciò è, infatti, finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività.

Corte di Giustizia La natura degli ordini professionali «è quella di enti pubblici

non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la qualificazione pubblica del patrimonio dell'ente»

(8)

-

DLCPS 13/9/1946 n. 233 (art. 27)

-

Legge 29 ottobre 1954 n. 1049

(9)

• È istituito con apposita legge DLCPS 13/09/1946 n. 233 e successivo DPR 5/4/1950 n. 221 art. 27 Legge 29/10/1954 n. 1049

• Sono individuate le modalità di costituzione (elezioni del CD e

CRC)

• Sono stabilite le attribuzioni dell’ente affidate al CD

• Sono individuati i metodi di finanziamento

• E’ individuata l’autorità competente per ricorrere avverso agli atti

emessi (Commissione Centrale esercenti professioni sanitarie)

• Prevede cosa fare in caso di non funzionamento, morosità

contributo e reiterata inadempienza ai deliberati della Federazione

(10)

Contratto Collettivo Quadro Quadriennio 2006-2009

Art. 2 (Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva)

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: (omissis)

B) - Comparto del personale degli Enti pubblici non economici

Art. 4 (Comparto del personale degli Enti pubblici non economici)

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale dipendente dai sottoindicati Enti….. (omissis) ……

- Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni, Consigli e Collegi nazionali;

(omissis)

(11)

- Approvazione pianta organica e invio in FNC

- Mobilità - art. 30 coma 2bis D.Lgs 165/2001 - Le amministrazioni,

prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali,

finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con

inquadramento nell’area funzionale e posizione economica

corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

- Concorso

(12)

8/2/2009 - Ultimo CCNL enti pubblici non economici - economico: anni 2008-2009

(13)

ALLEGATO A declaratorie delle aree

Area A

Appartengono a questa area i lavoratori che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamente fungibili.

Conoscenze:

conoscenze di base su natura e ruolo dell’attività istituzionale, sui prodotti/servizi dell’ente e sulle normative interne fondamentali; conoscenze relative a tecniche ordinarie.

Capacità:

capacità di assicurare il necessario supporto al processo produttivo con l’utilizzo di apparecchiature di uso comune e di tecniche ordinarie;

capacità di eseguire con correttezza i compiti affidati;

capacità di soluzione di problematiche di tipo semplice, anche a seguito di imprevisti e anomalie di funzionamento; capacità di gestire relazioni di tipo semplice, anche con il pubblico.

Requisiti per l’accesso dall’esterno: assolvimento dell’obbligo scolastico. Esemplificazione dei profili professionali:

lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico-manuale, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro;

lavoratore che assicura il presidio di tecniche ordinarie; lavoratore addetto ad archivi, anche informatici;

lavoratore addetto alla guida di veicoli ed al trasporto di persone o cose.

(14)

Area b

Appartengono a questa area i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro.

Conoscenze:

conoscenze sul contesto di riferimento interno ed esterno, sull’ente e sulla sua organizzazione, sui prodotti/servizi e i relativi sistemi di erogazione, sulle normative interne ed esterne concernenti l’attività dell’ente, sui vincoli da rispettare e sulle attività; conoscenze tecniche, metodologiche o specialistiche ovvero riferite al contesto socio-tecnico;

conoscenze professionali di base riferite al processo o ai processi di pertinenza e, ove previsto, all’informatica applicata;

conoscenze ed esperienze adeguate alle esigenze di governo delle procedure che caratterizzano il processo produttivo, in sintonia con il complesso dell’ambiente operativo.

(15)

Capacità:

capacità di presidiare fasi e/o fasce di attività del processo, sia in ruoli di front-office che di back-office, attraverso l’utilizzo di tecniche e metodi di lavoro mediamente complessi, ivi comprese tecnologie informatiche e telematiche specifiche applicate al proprio contesto di lavoro;

capacità di operare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso un apporto qualitativamente differenziato, orientando il contributo professionale ai risultati complessivi del gruppo ed alla soddisfazione degli utenti;

capacità di soluzione di problemi di media complessità, con ampiezza di soluzioni possibili; capacità di gestire relazioni di media complessità, ivi comprese le relazioni dirette con l’utenza; Requisiti per l’accesso dall’esterno:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni per lo svolgimento delle attività affidate.

Requisiti per l’accesso dall’Area A:

possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno o, in alternativa, titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno all’Area A, accompagnato da 4 anni di esperienza professionale in A.

Esemplificazione dei profili professionali:

lavoratore che, nel proprio ambito professionale, esegue tutte le attività lavorative connesse all’area di attività cui è adibito, intervenendo nelle diverse fasi dei processi presidiate e nella gestione di relazioni dirette con l’utenza, nell’ambito delle proprie competenze;

lavoratore che, anche in collaborazione con altri addetti, svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, nel rispetto di procedure e di norme interne o esterne.

(16)

Area C

Appartengono a questa area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi, che assicurano il presidio di importanti e diversi processi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l’integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza specialistica, l’ottimizzazione delle risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative. Essi esplicano, ad esempio, funzioni specialistiche informatiche, tecniche, di vigilanza ispettiva e di collaborazione sanitaria.

Conoscenze:

elevate conoscenze del ruolo dell’ente e del suo posizionamento in relazione al contesto di riferimento;

elevate conoscenze delle normative, delle regole, delle tecniche e dei principi organizzativi richiesti per la gestione dell’ente e di suoi settori specifici, nonché dei vincoli esterni da rispettare;

elevate conoscenze dei principi e modalità di funzionamento di sistemi organizzativi, anche riferite a settori che richiedono l’utilizzo di tecnologie informatiche e di comunicazione mediante reti;

(17)

Capacità:

capacità di assumere responsabilità di produzione di risultato, relativamente agli obiettivi assegnati; capacità di gestire i processi presidiati sulla base di una visione globale degli stessi e della struttura organizzativa di appartenenza;

capacità di soluzione di problemi ad elevata complessità, basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;

capacità decisionali in situazioni di complessità, orientando il proprio contributo professionale alla ottimizzazione del sistema, al monitoraggio sistematico dei risultati e della qualità, alla circolarità delle informazioni, alla gestione, integrazione e facilitazione di processo;

capacità di gestire i processi presidiati in funzione dei bisogni degli utenti;

capacità di gestire il cambiamento organizzativo, anche a seguito di innovazioni di prodotto, servizio o processo;

capacità di gestire relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, anche tra strutture organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne con altri enti o istituzioni, di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale, relazioni complesse con gli utenti di natura diretta e relazioni negoziali;

capacità di cooperazione e integrazione operativa e funzionale;

capacità di gestire gruppi di lavoro, anche interfunzionali, guidando e motivando gli appartenenti al gruppo;

capacità di dirigere e gestire moduli e strutture organizzative.

(18)

Requisiti per l’accesso dall’esterno: requisito di base: diploma di laurea.

Requisiti per l’accesso dall’Area B: possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno o, in alternativa, titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno all’Area B, accompagnato da 5 anni di esperienza professionale in B.

Esemplificazione dei profili professionali:

lavoratore che assicura la gestione, la integrazione e facilitazione di processi complessi, in funzione di risultati finali e complessivi, riferiti all’utenza o agli impatti esterni;

(19)

Art.

29 DPR 221/50

I Presidenti degli Ordini, dei Collegi e delle

Federazioni nazionali curano l'esecuzione

delle

deliberazioni

dei

rispettivi

organi

collegiali e dirigono l'attività degli uffici.

(20)

Art. 31 DPR 221/50

Il Segretario è responsabile del regolare andamento

dell'ufficio. Sono ad esso affidati l'archivio, i verbali delle

adunanze dell'assemblea e del Consiglio, i registri delle

relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede

conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del decreto

legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , il registro dei pareri

espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal

Consiglio stesso. Spetta al segretario l'autenticazione delle

copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a

pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.

In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito

dal consigliere meno anziano di età, che non sia il tesoriere.

(21)

La delibera

• La delibera è l’atto con cui un organo collegiale (Consiglio

Direttivo) esprime la propria volontà.

• E’ necessaria la forma scritta.

• La delibera del Consiglio Direttivo è un atto pubblico in quanto

redatta da un pubblico ufficiale, quindi soggetta al diritto di accesso. Fa piena prova fino a querela di parte.

• La delibera del Consiglio Direttivo è un atto amministrativo

collegiale.

• La delibera di norma è un provvedimento amministrativo in

quanto è il risultato di un procedimento amministrativo.

• La delibera è documentata da un verbale.

• Delibere e verbali sono documenti a conservazione illimitata.

(22)

Legge 241/1990

Ogni provvedimento amministrativo deve essere

motivato (art. 3)

Obbligo di conclusione del procedimento con un

provvedimento espresso e in tempi certi (art. 2)

Ogni procedimento amministrativo deve avere un

Responsabile (il Segretario) (art. 4)

(23)

Impugnazione

Commissione Centrale per gli Esercenti le

Professioni

Sanitarie

(CCEPS

presso il

Ministero della salute).

Competente in materia di:

Iscrizione e cancellazione dall’albo

Procedimento disciplinare e applicazioni

delle sanzioni disciplinari

Elezioni dei Componenti il CD e CRC

(24)

ELEMENTI ESSENZIALI

della delibera sono:

◦ denominazione del Collegio

◦ oggetto

◦ data e luogo della seduta

◦ indicazione del numero del verbale corrispondente

◦ indicazione dei presenti e degli assenti

◦ indicazione dell’esito della votazione

◦ preambolo

◦ motivazione

◦ dispositivo

◦ sottoscrizione del presidente e firma del segretario

(25)

Il Verbale

La VERBALIZZAZIONE è l’atto del tradurre in forma scritta il contenuto di quanto viene espresso oralmente.

È l’attività che documenta la formazione della volontà collegiale e

ne costituisce l’unica prova

Il VERBALE documenta la volontà del Consiglio Direttivo

È redatto dal segretario e da lui firmato come responsabile della regolarità delle operazioni connesse alla validità della riunione

È sottoscritto dal presidente come responsabile del contenuto del verbale e delle deliberazioni assunte

(26)

Il Verbale

▪ denominazione del Collegio ▪ luogo e data della seduta

▪ presenti e assenti, comprese modifiche sopravvenute ▪ ordine del giorno

▪ sintesi della discussione e deliberazioni adottate ▪ orario di inizio e fine lavori

▪ sottoscrizione del presidente e firma del segretario

(27)

27

Gli Albi e i Collegi

(28)

DLCPS 233/46

Art. 3

Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e

Collegio spettano le seguenti attribuzioni:

(29)

29

DPR 221/50

Art. 1

(30)

DPR 221/50

Art. 2

(31)

31

DPR 221/50

Un esemplare dell'Albo è rimesso, entro lo

stesso mese, al Ministero della salute, ai

Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica

istruzione e del lavoro e della previdenza

sociale, agli Uffici giudiziari della provincia,

nonché alla Federazione da cui dipende l'Ordine

o Collegio e all'Ente nazionale di previdenza ed

assistenza della categoria.

(32)

DPR 221/50

Art. 3

(33)

33

DPR 221/50

L'anzianità di ciascun professionista è stabilita dalla data

della deliberazione di iscrizione nell'Albo. Nel caso di

parità di tale data si tiene conto di quella di abilitazione

all'esercizio professionale e, sussidiariamente dell'età.

(omissis)

(34)

DPR 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento

recante

riforma

degli

ordinamenti

professionali,

a

norma

dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13

agosto

2011,

n.

138,

convertito,

con

(35)

35

Art. 3

Albo unico nazionale

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate,

tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo

unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio

(36)

Iscrizione art. 4 DPR 221/50:

• Domanda (Bollo) e contestuale autocertificazione • Consiglio Direttivo: valutazione e deliberazione • Controllo delle dichiarazioni autocertificate

(37)

37

Art. 4 DPR 221/50

La domanda di iscrizione è diretta all'Ordine o Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza e deve essere corredata dei seguenti documenti:

• a) certificato di nascita;

• b) certificato di cittadinanza italiana;

• c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;

• d) certificato generale del casellario giudiziale;

• e) certificato di buona condotta;

• f) titolo di abilitazione all'esercizio professionale a norma delle

disposizioni in vigore;

• g) certificato di residenza.

(38)

Art. 4 DPR 221/50

I documenti indicati dalle lettere b), c), d), e), g), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione.

Il medico provvisto dei titoli indicati nel terzo comma dell'art. 3, deve presentare la relativa documentazione.

(39)

39

Art. 6 DPR 221/50

(40)

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Articolo 46

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita; b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

(41)

41

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di

qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario

di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti

(42)

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Articolo 71 Modalità dei controlli

• 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articolo 46 e 47.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all‘articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa

(43)

43

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

(44)

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Articolo 75 - Decadenza dai benefici

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo

di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della

(45)

45

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Articolo 76 - Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell‘articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico

ufficiale.

(46)

Art. 8 DPR 221/50

Sulla domanda d'iscrizione il Consiglio delibera nel termine di tre mesi.

Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio dispone l'iscrizione nell'Albo.

La deliberazione deve essere in ogni caso motivata.

Il rigetto della domanda per motivi di condotta non può essere pronunciato se non dopo sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.

(47)

47

Art. 8 DPR 221/50

La iscrizione nell'Albo è eseguita dopo che l'interessato ha dato prova dell'effettuato pagamento della tassa sulle concessioni governative.

(48)

Art. 9 DPR 221/50

Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell'Albo l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione.

(49)

49

Cittadini stranieri comunitari

• Autocertificazione - art. 3 DPR 445/200

Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea

• Esame per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana.

(50)

50

Cittadini stranieri non comunitari

• Autocertificazione - art. 3 DPR 445/200

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

• Esame per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme che regolamentano l’esercizio professionale in Italia. • Dopo due anni il riconoscimento del Ministero della salute non è più

valido senza iscrizione all’albo (circolare 25/2015)

(51)

51

Cancellazione art. 11 DLCPS 233/46 e 11 DPR 221/50:

• Domanda (Bollo)

• Consiglio Direttivo: valutazione e deliberazione

• Controllo delle eventuali dichiarazioni autocertificate presso il Collegio di provenienza

(52)

Art. 11 DLCPS 233/46

La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi:

• a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana

o del godimento dei diritti civili;

• b) di trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;

• c) di trasferimento della residenza dell'iscritto ad altra

circoscrizione;

d) di rinunzia all'iscrizione;

e) di cessazione dell'accordo previsto dal 2° comma dell'art. 9;

• f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente

(53)

53

Art. 11 DLCPS 233/46

(54)

Art. 11 DPR 221/50

Nel caso previsto dall'art. 11, lettera c) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , la cancellazione dall'Albo dev'essere pronunciata entro un anno dall'accertato trasferimento.

(55)

55

Art. 11 DPR 221/50

Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso procedimento penale o disciplinare.

(56)

Trasferimento (circolare FNC 5/2012) art. 10 DPR 221/50:

• Domanda (Bollo) e contestuale autocertificazione • Consiglio Direttivo: valutazione e deliberazione

• Controllo delle dichiarazioni autocertificate presso il Collegio di provenienza

(57)

57

Art. 10 DPR 221/50

È in facoltà dell'iscritto in un Albo provinciale di chiedere il

trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della provincia ove ha

trasferito o intenda trasferire la propria residenza.

Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall'esercizio della professione.

(58)

Art. 10 DPR 221/50

a) la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio, di alcuna delle cause preclusive indicate dal comma precedente;

b) la regolarità della iscrizione con la indicazione della data e del titolo di essa;

c) gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli artt. 4, 14 e 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 .

Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato.

Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.

L'iscrizione conseguita nel nuovo Albo è comunicata all'Ordine o

Collegio di provenienza, che provvede alla conseguente

cancellazione e trasmette all'altro Ordine o Collegio la

(59)

59

Legalizzazione fotografia Art. 1 DPR 445/2000

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;

(60)

Legalizzazione fotografia Art. 34 DPR 445/2000

1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente

incaricato dal Sindaco.

(61)

61

(62)

PRIVACY

(63)

63

D.Lgs 196/2003

art. 3 – Principio di necessità nel trattamento dei dati

(64)

D.Lgs 196/2003

art. 4 – Definizioni

a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di

(65)

65

D.Lgs 196/2003

art. 4 – Definizioni

b) «dato personale», qualunque informazione relativa a

(66)

D.Lgs 196/2003

art. 4 – Definizioni

d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare

(67)

67

D.Lgs 196/2003

art. 4 – Definizioni

e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare

(68)

D.Lgs 196/2003

art. 4 – Definizioni

l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati

(69)

69

D.Lgs 196/2003

art. 4 – Definizioni

m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a

soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche

mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato di

dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in

uno o più siti;

(70)

70

D.Lgs 196/2003

Circolare 13/2007

Ministero della salute ha approvato con decreto del 3 agosto 2007 il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari emanato da questa Federazione ed approvato con delibera n. 108 del 23 giugno 2007 in ottemperanza alle disposizioni del D.Lvo 30

giugno 2003 n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei

dati personali”.

(71)

71

D.Lgs 196/2003

art. 28 – Titolare del trattamento

.

(72)

D.Lgs 196/2003

art. 29 – Responsabile del trattamento

.

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

(73)

73

D.Lgs 196/2003

art. 30 – Incaricati del trattamento

.

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

(74)

D.Lgs 196/2003 - CAPO II - Registri pubblici e albi professionali

art. 61 – Utilizzazione di dati pubblici

.

(75)

75

D.Lgs 196/2003

2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati

personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che

devono essere inseriti in un albo professionale in

conformità alla legge o ad un regolamento, possono

essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi,

ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti

di comunicazione elettronica. Può essere altresì

menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono

(76)

D.Lgs 196/2003

(77)

77

D.Lgs 196/2003

(78)

In riferimento all'obbligo, finora previsto, dell'aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), si segnala che il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 - convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012, n. 82) - ha, tra l'altro, modificato alcune disposizione del Codice in materia di protezione di dati personali, sopprimendo in particolare, dagli adempimenti in materia di misure minime di sicurezza, proprio il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS).

Pertanto, l'obbligo di redigere e aggiornare periodicamente il citato DPS è venuto meno.

(79)

79

(80)

-

Legge 28 gennaio 2009 n. 2 - Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il

sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa

e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro

strategico nazionale.

(81)

81

CAD

Art. 6

Utilizzo della posta elettronica certificata.

1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.

(82)

CAD

Art. 48

Posta elettronica certificata

.

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA .

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

(83)

83

L.2/2009

Art. 16 comma 7 e 7- bis

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di

(84)

L. 2/2009

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive

modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo

47, comma 3, lettera a) del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, istituiscono una

casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono

(85)

85

L. 2/2009

9. Salvo quanto stabilito

dall‘articolo 47, come 1 e 2,

del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005 n. 82, le comunicazioni tra i

soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo,

che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti,

possono essere inviate attraverso la posta elettronica

certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui

al comma 6, senza che il destinatario debba

(86)

L. 2/2009

(87)

87

Legge 9 agosto 2013, n. 98 - art.14, comma 1-bis

«All'articolo 43 del testo unico delle disposizioni

legislative

e

regolamentari

in

materia

di

documentazione amministrativa, di cui al decreto del

presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,

il

comma

3

è

sostituito

dal

seguente:

(88)

CAD

art. 47

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.

(89)

89

CAD

art. 47

1b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all‘articolo 55 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all‘articolo 71. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

(90)

INI PEC

Contatti con InfoCamere per concordare le modalità

dell’invio del flusso giornaliero centralizzato da parte di

questa Federazione delle PEC degli iscritti previamente

autorizzata.

(91)

91

(92)

D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.

(93)

93

Art. 57-bis.

Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni

Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati.

(94)

Art. 50

Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

(95)

95

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile

alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia

necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali

dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di

quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è

fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 .

(96)

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica

dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei

sistemi

informatici

di

altre

amministrazioni

(97)

Gli Archivi

(98)

D.Lgs. 22-1-2004 n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

Art. 10

omissis

2. Sono inoltre beni culturali:

omissis

(99)

D.Lgs. 22-1-2004 n. 42

Art. 30

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni

altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la

sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. omissis.

4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate.

(100)

D.Lgs. 22-1-2004 n. 42

Art. 54

1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale

di seguito indicati :

omissis

(101)

Suddivisione Archivi

Archivio corrente

:

complesso di documenti

relativi alla trattazione degli affari in corso

Archivio di deposito

:

fascicoli di cui è

terminata la trattazione e che richiedono un

accesso poco frequente

Archivio storico

:

documenti relativi agli affari

esauriti da oltre 40 anni

(102)

Lo scarto

Sarebbe troppo oneroso e pressochè inutile

conservare illimitatamente l'archivio nella sua

totalità: esso deve essere periodicamente

sottoposto ad una selezione razionale, che va

prevista fin dal momento della creazione dei

documenti, e va disciplinata nel

piano di

(103)

Lo scarto

Il criterio fondamentale della selezione è quello di

salvare, per scopi giuridico-amministrativi e per finalità

storiche, la testimonianza essenziale delle funzioni

istituzionali svolte.

(104)

Il protocollo

Nel rispetto della sua autonomia organizzativa

nel creare e ordinare il suo archivio, l'Ente è

tenuto a utilizzare alcuni strumenti indicati dalla

legge.

Questi

sono

essenzialmente:

la

registrazione di protocollo

,

la

classificazione

e il

servizio per la tenuta del protocollo

informatico,

della

gestione

dei

flussi

(105)

Il protocollo

D.P.R. 28-12-2000 n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione

amministrativa

DPCM 3 dicembre 2013 Regole tecniche in

materia di protocollo informatico

(106)

DPR 28 dicembre 2000, n. 445

art. 50, comma 3

Le pubbliche amministrazioni provvedono

entro il 1°

gennaio 2004

a realizzare o revisionare sistemi

(107)

DPCM 3-12-2013 – Circolare AIG Agenzia per l’Italia Digitale

L’ 11 ottobre 2015, scade il termine per l'adeguamento al Decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013, contenente le Regole tecniche in materia di protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis , 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Nel richiamato provvedimento sono stabilite le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni: - di registrazione e segnatura di protocollo, di cui agli articoli 53, 55 e 66 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 4451 (TUDA);

- di registrazione di protocollo agli articoli 40-bis, 41 e 47 del Codice dell’amministrazione digitale2 (CAD).

(108)

DPCM 3-12-2013 – Circolare AIG Agenzia per l’Italia Digitale

Lo scopo delle regole tecniche è quello di guidare le pubbliche amministrazioni3 nell’adeguamento, sia organizzativo che funzionale, dei propri sistemi di gestione documentale. In particolare, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito del loro ordinamento devono provvedere a:

a) individuare le aree organizzative omogenee e i relativi uffici di

riferimento (art. 50 del TUDA);

b) nominare, in ciascuna delle aree organizzative omogenee individuate, il responsabile della gestione documentale, e un suo vicario, per casi di vacanza, assenza o impedimento del primo;

(109)

DPCM 3-12-2013 – Circolare AIG Agenzia per l’Italia Digitale

d) adottare il manuale di gestione;

e) definire i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate all'eliminazione dei protocolli di settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di telefax, e, più in generale, dei protocolli diversi dal protocollo informatico previsto dal DPR 445/2000.

Con riferimento ai requisiti minimi di sicurezza del Sistema di

protocollo informatico, l’art. 7 delle regole tecniche in commento

introduce un importante nuovo obbligo: la conservazione digitale

“a norma”4 del Registro giornaliero di protocollo.

(110)

DPCM 3-12-2013 – Circolare AIG Agenzia per l’Italia Digitale

Nello specifico, la registrazione di protocollo deve necessariamente riguardare:

 i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione;

 tutti i documenti informatici;

 le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica;

 le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica certificata;

 - le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

(111)

DPCM 3-12-2013 – Circolare AIG Agenzia per l’Italia Digitale

Il registro giornaliero di protocollo deve ricomprendere le informazioni minime richieste dall’art. 53, co. 1, del DPR 445/2000 e dalla Circolare n. 60 del 201311. In particolare, la registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito richiede la memorizzazione delle seguenti informazioni: a) il numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema;

b) la data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;

c) il mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti;

(112)

DPCM 3-12-2013 – Circolare AIG Agenzia per l’Italia Digitale

d) l’oggetto del documento;

e) la data e il protocollo del documento ricevuto, se disponibili;

f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica;

g) indicazione del registro nell’ambito del quale è stata effettuata la registrazione

(113)

I compiti del protocollo

È lo strumento tecnico per la gestione sequenziale

dei documenti nel momento della loro formazione

Assicura

– con il titolario – una struttura organizzata

all’archivio

Regola le procedure dalla nascita attraverso una

rigida cronologia (numero di corda)

Avvia la corretta distribuzione dei documenti correnti

Realizza i collegamenti tra i vari fascicoli e i singoli

documenti

Censisce la mole documentaria posta in essere da un

ente produttore

(114)

Il registro di protocollo

(115)

Documenti da non protocollare

Gazzette Ufficiali

Bollettini ufficiali e notiziari della PA

Atti preparatori interni

Giornali

Riviste

Libri

Materiali pubblicitari

Documenti già soggetti a registrazione particolare dell’amministrazione

Biglietti di auguri, ringraziamenti, condoglianze e congratulazioni

Note di ricezione e-mail

Note relative a eventi che non attivino procedimenti amministrativi

Lettera accompagnatorie di fatture

Richieste di ferie e permessi vari

Certificati medici

Ricevute di ritorno delle raccomandata AR

Note relative a visite fiscali (si protocollano solo quelle “sfavorevoli” al dipendente, es. per assenza)

Offerte/preventivi di terzi non legati ad una gara e/o non richiesti

Bandi di concorsi e avvisi di enti pubblici e privati

Albi dei Collegi

Notifica da parte dei Collegi di avvenuta iscrizione/cancellazione

(116)

Documenti emanati dalla FNC

- il manuale Protocollo Iride

- il Titolario del Collegio

- Le Linee Guida per la gestione , tenuta e tutela dei

documenti amministrativi del Collegio approvate con

delibera n. 50/07

- Manuale di Gestione pubblicato dal CNIPA (Centro

Nazionale

per

l’Informatica

nella

Pubblica

Amministrazione).

(117)

Titolario FNC Ipasvi

I – Amministrazione – Affari Generali

1. Leggi e regolamenti di carattere generale e normativa di riferimento, comprese linee guida e

direttive

2. Regolamenti, circolari e direttive interni, sigillo

3. Informative istituzionali su collegi, ordini professionali, federazione e consigli nazionali, nonché enti pubblici e privati

4. Istituzione, costituzione e riorganizzazione collegi

5. Fabbisogno, statistica e reporting

6. Sistema informativo, procedure, processi, procedimenti, organizzazione degli uffici e

obiettivi

7. Archivio

8. Tutela dei dati personali

9. Qualità, controllo di gestione e auditing

10. Rapporti sindacali, negoziazione e contrattazione

11. Sicurezza e salute dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro

12. Informazioni e relazioni con il pubblico, relazioni esterne e attività promozionali sulla professione

13. Editoria

14. Eventi, progetti, patrocini e contributi economici

15. Cerimoniale e attività rappresentanza

16. Programmi, accordi, temi e pareri di interesse generale con soggetti nazionali e

internazionali (Unione europea, Parlamento, associazioni professionali ecc.)

17. Solidarietà, cooperazione e interventi di carattere umanitario

II – Organi di governo, di gestione e di garanzia nonché comitati e commissioni

1. Consiglio nazionale

2. Comitato centrale e consiglieri

3. Collegio dei revisori dei conti

4. Presidente, Vice presidente

5. Segretario

6. Tesoriere

7. FEPI

8. Commissioni e comitati permanenti

9. Coordinamento regionale dei Collegi

10. CUP Comitato unitario delle professioni

11. Commissioni e comitati interni e relative nomine e deleghe

12. Commissioni e comitati esterni e relative deleghe

Serie archivistica: Per ogni organo è istituita una serie dei provvedimenti

III – Esercizio professionale

1. Esercizio professionale (iscrizione, trasferimento, cancellazione, quote etc.)

2. Informative su professionisti (iscritti, non iscritti o già iscritti) e conferme

3. Albo professionale IPASVI

4. Procedimento disciplinare e segnalazioni

5. Codice di deontologia

6. Nomenclatore tariffario

7. Didattica, ricerca e formazione obbligatoria

8. Libera professione, incarichi retribuiti

9. Pubblicità sanitaria

10. Cassa di previdenza

11. Associazioni infermieristiche

IV – Attività giuridico-legale

1. Contenzioso giudiziale e stragiudiziale

2. Atti di liberalità – contratti convenzioni

3. Gestione sinistri e indennizzi

4. Illeciti penali e amministrativi (reati e contravvenzioni)

5. Procedimento disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio direttivo del Collegio e

del Collegio dei revisori dei conti

6. Scioglimento dei Consigli direttivi dei Collegi

7. Pareri, consulenze e informative giuridiche e amministrative

V – Personale e collaboratori

1. Assunzioni (concorsi, selezioni, colloqui, etc.), inquadramento, contratto, mansionario,

retribuzioni e compensi

2. Assenze, inabilità al lavoro, invalidità, infermità

3. Assicurazione, previdenza e assistenza ed equo indennizzo

4. Tutela della salute e sorveglianza sanitaria

5. Servizi a domanda individuale

6. Formazione e aggiornamento del personale

7. Mobilità, cessazione e quiescenza

8. Personale non dipendente

Serie archivistica: Per ogni dipendente e collaboratore va istruito un fascicolo personale (matricola, cognome e nome) contenente tutti i documenti inerenti alla persona medesima. VI – Finanza, contabilità e bilancio

1. Ricavi e riscossioni

2. Costi, pagamenti e rendicontazioni

3. Bilancio (preventivo, variazioni, e di esercizio)

4. Servizio bancario, servizio postale e tesoreria

5. Fisco, tasse, imposte e tributi

6. Pagamenti, rimborsi, fondo piccole spese

VII – Patrimonio, economato e provveditorato

1. Acquisizione e alienazione di beni immobili

2. Locazione, fitti passivi e attivi e diritti reali

3. Manutenzione ordinaria e straordinaria, destinazione d’uso, impiantistica

4. Inventario e rendiconto patrimoniale

5. Acquisizione, cessione, manutenzione di beni mobili e di servizi e rapporti con i fornitori

6. Ecologia e rifiuti

VIII – Oggetti diversi

Senza suddivisioni in classi; affari che non rientrano nei precedenti titoli per assegnazione di nuove funzioni o comunque non previste

Riferimenti

Documenti correlati

[r]

Con riguardo alle società di nuova costituzione 9 , tuttavia, qualora al momento della presentazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta

di esprimere il PARERE AMBIENTALE, ai sensi dell'art.4 e 19 della LR 24/17 in merito al procedimento unico art. 53 della LR 24/2017 relativo alla approvazione progetto di

Una volta cliccato sulla suddetta voce, viene visualizzata una nuova pagina nella quale sono visibili tutti i messaggi salvati all’interno dell’archivio, suddivisi in

13) REGIME DIRESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE (ART. L'Organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto

L’aggiudicatario dovrà restituire al Comune di Spoleto -ufficio protocollo- entro 10 giorni lavorativi dalla presa in consegna o decorso il periodo di giacenza (30

Chi fa un pagamento e consegna dei soldi in contanti ad un’altra persona, così come chi lo riceve, potrebbe aver bisogno di un facsimile di una ricevuta di pagamento in contanti.. Si