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Riportiamo di seguito un’analisi dei contenuti di interesse del provvedimento:

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Academic year: 2021

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Analisi

Nella giornata di oggi, è stato pubblicato il DPCM 13 ottobre, contenente le nuove misure di contenimento del contagio che entreranno in vigore da domani, 14 ottobre, e rimarranno in vigore fino al prossimo 14 novembre, fermi restando i diversi termini delle specifiche disposizioni presenti nel decreto. Si allega il testo del decreto firmato dal Presidente del Consiglio e dei relativi protocolli, in corso di registrazione in Gazzetta Ufficiale.

Riportiamo di seguito un’analisi dei contenuti di interesse del provvedimento:

Misure di contenimento: il decreto dispone le seguenti disposizioni:

• Uso della mascherina: l’uso della mascherina è obbligatorio al chiuso (ad eccezione delle abitazioni private, in cui l’utilizzo è tuttavia fortemente raccomandato) e in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire una condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Tale misura non si applica per i soggetti che svolgono attività sportiva, per i bambini al di sotto dei sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. È consentito l’uso delle mascherine di comunità, monouso, lavabili e auto-prodotte;

• Fiere e congressi: resta consentita l’organizzazione di manifestazioni fieristiche e dei congressi, garantendo misure organizzative adeguate al rispetto degli attuali protocolli.

• Formazione medica: sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale e le attività formative dei ministeri. Il testo prevede inoltre che i corsi di formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possano proseguire anche in modalità in presenza;

• Università: le attività universitarie potranno continuare ad essere svolte nel rispetto degli attuali protocolli ma dovranno essere sospesi i tirocini in presenza nei luoghi di lavoro in cui non è possibile rispettare la distanza di sicurezza;

• Sale d’aspetto DEA/PS: è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), ad eccezione dei specifici casi indicati dal personale sanitario preposto;

• Accesso alle RSA: l’accesso alle RSA, alle strutture riabilitative e residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;

• Disciplina attività professionali: per quanto riguarda le attività professionali, il decreto raccomanda le modalità di lavoro agile, l’utilizzo di ferie, congedi retribuiti e gli altri strumenti prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti, l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, l’adozione di strumenti di protezione individuale e l’implementazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro (anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali);

• Isolamento: sono obbligati a rimanere nel proprio domicilio e contattare il proprio medico di base i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°;

• Attività fisica: si consente l’attività fisica all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri salvo che non sia necessaria una distanza minore per minori o persone non autosufficienti;

• Scuole: confermata l’apertura delle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i viaggi di istruzione ma non le attività ludiche negli ambienti scolastici;

• Attività commerciali al dettaglio: si prevede l’ingresso contingentato e l’impossibilità di permanere nei locali più de tempo necessario all’acquisto dei beni;

• Trasporto pubblico: al fine di evitare assembramenti, il Presidente della Regione o Il Ministro dei trasposti (di concento con il Ministro della Salute) possono disporre rispettivamente la riduzione o sospensione del trasporto pubblico e del trasporto nazionale ed internazionale aereo, ferroviario, automobilistico, marittimo e nelle acque interne. (art. 1)

Specifiche per disabilità: le attività sociali e sociosanitarie erogate dietro autorizzazione o

in convenzione – comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali

per persone con disabilità, qualsiasi sia la loro denominazione, a carattere

socioassistenziale, socioeducativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e

sociosanitario – vengono svolte secondo piani territoriali adottati dalle Regioni, assicurando

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tramite eventuali protocolli specifici il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute e degli operatori. Inoltre, le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori od operatori di assistenza – operanti a qualsiasi titolo – al di sotto della distanza prevista (art. 10)

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali: il decreto prescrive il rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro (link), nei cantieri (link) e nei trasporti (link). (art. 2)

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale: il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione prevista dalla normativa vigente e dal Ministero della Salute sulla base delle indicazioni dell’OMS mentre i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazioni e la disinfezione degli ambienti fornite dal MinSal. Si prevede che le pubbliche amministrazioni incentivino l’utilizzo del lavoro agile (art. 2)

Spostamenti da e per l’estero: il decreto rinnova il divieto agli spostamenti da e per l’estero nei paesi previsti negli elenchi E ed F ad eccezione di comprovati motivi di salute, studio, rientro nel proprio domicilio/residenza. Le persone che rientrano da questi paesi dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per 14 giorni, anche se asintomatiche (artt. 4, 5 e 6)

Trasporto pubblico di linea: le attività si legano al Protocollo sottoscritto il 20 marzo 2020

e alle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il

contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico (art. 9)

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