Analisi
Nella giornata di oggi, è stato pubblicato il DPCM 13 ottobre, contenente le nuove misure di contenimento del contagio che entreranno in vigore da domani, 14 ottobre, e rimarranno in vigore fino al prossimo 14 novembre, fermi restando i diversi termini delle specifiche disposizioni presenti nel decreto. Si allega il testo del decreto firmato dal Presidente del Consiglio e dei relativi protocolli, in corso di registrazione in Gazzetta Ufficiale.
Riportiamo di seguito un’analisi dei contenuti di interesse del provvedimento:
Misure di contenimento: il decreto dispone le seguenti disposizioni:
• Uso della mascherina: l’uso della mascherina è obbligatorio al chiuso (ad eccezione delle abitazioni private, in cui l’utilizzo è tuttavia fortemente raccomandato) e in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire una condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Tale misura non si applica per i soggetti che svolgono attività sportiva, per i bambini al di sotto dei sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. È consentito l’uso delle mascherine di comunità, monouso, lavabili e auto-prodotte;
• Fiere e congressi: resta consentita l’organizzazione di manifestazioni fieristiche e dei congressi, garantendo misure organizzative adeguate al rispetto degli attuali protocolli.
• Formazione medica: sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale e le attività formative dei ministeri. Il testo prevede inoltre che i corsi di formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possano proseguire anche in modalità in presenza;
• Università: le attività universitarie potranno continuare ad essere svolte nel rispetto degli attuali protocolli ma dovranno essere sospesi i tirocini in presenza nei luoghi di lavoro in cui non è possibile rispettare la distanza di sicurezza;
• Sale d’aspetto DEA/PS: è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), ad eccezione dei specifici casi indicati dal personale sanitario preposto;
• Accesso alle RSA: l’accesso alle RSA, alle strutture riabilitative e residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
• Disciplina attività professionali: per quanto riguarda le attività professionali, il decreto raccomanda le modalità di lavoro agile, l’utilizzo di ferie, congedi retribuiti e gli altri strumenti prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti, l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, l’adozione di strumenti di protezione individuale e l’implementazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro (anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali);
• Isolamento: sono obbligati a rimanere nel proprio domicilio e contattare il proprio medico di base i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°;
• Attività fisica: si consente l’attività fisica all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri salvo che non sia necessaria una distanza minore per minori o persone non autosufficienti;
• Scuole: confermata l’apertura delle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i viaggi di istruzione ma non le attività ludiche negli ambienti scolastici;
• Attività commerciali al dettaglio: si prevede l’ingresso contingentato e l’impossibilità di permanere nei locali più de tempo necessario all’acquisto dei beni;
• Trasporto pubblico: al fine di evitare assembramenti, il Presidente della Regione o Il Ministro dei trasposti (di concento con il Ministro della Salute) possono disporre rispettivamente la riduzione o sospensione del trasporto pubblico e del trasporto nazionale ed internazionale aereo, ferroviario, automobilistico, marittimo e nelle acque interne. (art. 1)