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Decre-legge “Rilancio”

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Academic year: 2021

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Decre-legge “Rilancio”

Dossier di analisi

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Decreto-legge

“Rilancio”

Dossier di analisi

Sommario

DECRETO-LEGGE “RILANCIO” ... 2 DOSSIER DI ANALISI ... 2

1. PREMESSA: L’AUMENTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE ... 4

2. MISURE CHE IMPATTANO SUL PERSONALE ... 5

MEDICINA TERRITORIALE E ASSISTENZA DOMICILIARE (ART. 1) ... 5

RIORDINO RETE OSPEDALIERA (ART. 2) ... 6

ULTERIORE REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE (ART. 2, COMMA 6) ... 7

FONDO DI SOLIDARIETÀ VITTIME COVID (ART. 10) ... 8

FUNZIONAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SANITÀ MILITARE (ART. 19) ... 8

RECLUTAMENTO STRAORDINARIO INFERMIERI MILITARI (ART. 21) ... 9

STRAORDINARIO PERSONALE SANITARIO MILITARE (ART. 20) ... 9

BONUS BABY-SITTING PERSONALE SANITARIO (ART. 75) ... 9

SPECIALIZZANDI (ARTT. 3 E 5) ... 9

PROROGA E RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE (ART. 93) ... 10

PERMESSI 104 (ART. 73) ... 10

3. MISURE SANITARIE ... 10

MISURE URGENTI IN MATERIA DI FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (ART. 11) ... 10

METODOLOGIE PREDITTIVE DI EVOLUZIONE DEL FABBISOGNO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE (ART. 7) ... 11

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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ STATISTICHE SULL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (ART.

13) ... 11

FUNZIONI ASSISTENZIALI E INCREMENTI TARIFFARI PER I PAZIENTI COVID (ART. 4) ... 11

TESSERA SANITARIA: INFORMAZIONI SU NASCITE E DECESSI (ART. 12) ... 12

SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 17) ... 12

UTILIZZO DELLE DONAZIONI PC (ART. 18) ... 12

PARTECIPAZIONE ITALIA ALL’INTERNATIONAL FINANCE FACILITY FOR IMMUNIZATION (ART. 37) ... 12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICIPO DEL FINANZIAMENTO SANITARIO CORRENTE E DI PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI ENTI SANITARI (ART. 117) ... 12

ASSUNZIONI PRESSO IL MINSAL (ART. 251) ... 14

DISPOSIZIONI FINANZIARIE FINALI (ART. 265) ... 14

4. MISURE PER IL SETTORE FARMACEUTICO ... 14

PROROGA RICETTE LIMITATIVE (ART. 8) ... 14

PROROGA PIANI TERAPEUTICI PROTESICA DOMICILIARE (ART. 9) ... 14

5. MISURE PE LA DISABILITÀ ... 15

SOSPENSIONE ATTIVITÀ CENTRI RESIDENZIALI DISABILITÀ (ART. 10) ... 15

ASSISTENZA E SERVIZI PER LA DISABILITÀ (ART. 104) ... 15

PRESTAZIONI INDIVIDUALI DOMICILIARI (ART.109) ... 15

6. MISURE SULLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA ... 16

SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO ABILITANTI A PROFESSIONI E SPECIALIZZAZIONI DI AREA SANITARIA E ACCESSO RISERVATO AI MEDICI (ART. 237) ... 16

MISURE PER IL SOSTEGNO DI UNIVERSITÀ (ART. 236) ... 16

7. ULTERIORI MISURE ... 17

IVA AL 5% PER BENI SANITARI CONTRO L’EPIDEMIA (ART. 124) ... 17

FONDO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (ART.106) ... 17

SOPPRESSIONE CLAUSOLE SALVAGUARDIA IVA (ART. 126) ... 18

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1. Premessa: l’aumento del Fondo Sanitario Nazionale

Nella seguente tabella è riportato il livello del finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale cui concorre lo Stato per il triennio 2019-2021, così come aumentato con i recenti Decreti-Legge adottati per la gestione della crisi covid-19.

L’aumento del livello del finanziamento del FSN costituisce solo una parte delle risorse destinate da tali provvedimenti alla sanità.

Si ricorda che, non essendo ancora stato definito con le leggi di bilancio precedenti, il livello del finanziamento del FSN per il triennio 2022-2024 dovrà essere stabilito con la legge di bilancio 2021 o con quella successiva.

Misura 2019 2020 2021

Livello del finanziamento fissato dalla legge n. 145 del 2018 (comma 514) 114.439 milioni 114.439 milioni 114.439 milioni Incremento previsto con la stipula del Patto per

la Salute (legge n. 145 del 2018 comma 514)

+2.000 milioni

+3.500 milioni Incremento per borse di studio MMG (legge n.

145 del 2018 comma 518) +10 milioni +10 milioni +10 milioni Incremento per abolizione superticket (legge n.

160 del 2019 comma 447)

+185 milioni

+554 milioni Risorse stanziate dal DL 18/2020 (DL Cura

Italia, art. 18)

+1.410 milioni Risorse stanziate dal DL Rilancio per

l’assistenza territoriale (art. 1 comma 11) milioni +1.257 Risorse stanziate dal DL Rilancio per il

personale sanitario (art. 2 comma 10)

+431 milioni Incremento delle borse di studio degli

specializzandi (DL Rilancio, art. 5)

+105 milioni

+105 milioni Incremento del FSN per gli interventi previsti

dal DL Rilancio (DL 34/2020, art. 265)

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2. Misure che impattano sul personale

Medicina territoriale e assistenza domiciliare (art. 1)

Nel contesto dell’emergenza, il testo riconosce la necessità di un rafforzamento dell’assistenza territoriale per il 2020 per due categorie:

➢ Pazienti COVID: le Regioni dovranno adottare piani di potenziamento e

riorganizzazione della rete assistenziale per l’identificazione e gestione dei

contatti e per il potenziamento dell’attività di sorveglianza attiva che sarà effettuata dai Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con MMG, PLS e medici di continuità assistenziale, nonché con le USCA. I piani dovranno essere in linea con i programmi operativi per la gestione del Covid adottati da ciascuna Regione e verranno monitorati dal MinSal e MEF. Inoltre:

o le regioni dovranno incrementare le attività di sorveglianza e monitoraggio presso RSA e strutture residenziali, con risorse umane disponibili a legislazione vigente;

o le ASL, tramite i distretti, dovranno invece implementare l’ADI o equivalenti per i pazienti in isolamento, garantendo supporto per l’assistente e il monitoraggio.

Fino al 31 dicembre 2020 è reso possibile l’utilizzo di strutture alberghiere o altri beni immobili, per ospitare persone in sorveglianza o isolamento laddove queste misure non siano realizzabili a domicilio.

➢ Pazienti fragili/cronici: le Regioni dovranno incrementare e indirizzare le

azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, assicurando le attività di

monitoraggio e assistenza connesse all’emergenza e rafforzando i servizi ADI per pazienti in isolamento, fragili, cronici, disabili, non autosufficienti individuati dal DPCM LEA del 2017. A tal fine, è prevista la possibilità per ogni regione, nel rispetto della loro autonomia, di incrementare la spesa per il personale.

Per questi fini vengono rafforzati altresì i presidi assistenziali sul territorio, derogando ai vincoli previsti per la spesa del personale in ciascuna regione e in forza di:

➢ Potenziamento servizi infermieristici distrettuali: si prevede il potenziamento dei distretti infermieristici anche attraverso l’introduzione dell’infermiere di

famiglia e di comunità, per potenziare la presa in carico dei pazienti Covid (anche

supportando le USCA e i servizi per le cure primarie) e dei soggetti fragili/cronici. A tal riguardo, gli enti e le aziende del SSN potranno:

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o a partire dal 1° gennaio 2021 procedere ad assunzioni a tempo indeterminato delle stesse unità infermieristiche previste per il 2020 e con una copertura pari a 480 milioni annui.

Si prevede altresì un investimento di ulteriori 10 milioni per la retribuzione dell’indennità di personale infermieristico per il 2020 finalizzata alla presa in carico dei pazienti Covid e fragili.

➢ Potenziamento USCA: si prevede un ulteriore investimento di 61 milioni per il 2020. Si stabilisce inoltre la possibilità di inserire medici specialisti ambulatoriale e un assistente sociale per ogni USCA che verrà arruolato dall’azienda o dall’ente del SSN di riferimento attraverso incarichi di lavoro autonomo o Co.Co.Co. con un compenso di 30 euro l’ora. Questi ultimi provvederanno alla valutazione multidimensionale dei bisogni del paziente e all’integrazione dei servizi sociali e socio territoriali. Ogni unità dovrà redigere una rendicontazione trimestrale dell’attività da trasmettere alla regione competente.

Le attività sanitarie e l’implementazione dei singoli piani regionali saranno coordinati da una Centrale Operativa da istituire in ogni Regione che svolgerà una funzione di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza urgenza anche mediante strumenti informativi e di telemedicina. Le regioni potranno inoltre incrementare la spesa per il personale oltre i limiti previsti.

La norma vale circa 1,256 miliardi.

Riordino rete ospedaliera (art. 2)

Si chiede alle Regioni di riorganizzare in senso strutturale la rete ospedaliera attraverso l’adozione di singoli piani volti ad attuare le seguenti misure:

➢ 3.500 posti letto di terapia intensiva in ospedale, con un rapporto di 0,14 posti letto per 1.000 abitanti. Altri 300 posti di TI sono resi disponibili fino al 31 dicembre 2020 in 4 strutture movimentabili da realizzare in aree predefinite dalle regioni, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto.

➢ 4.225 posti letto di area semi-intensiva con dotazione di ventilatori e ristrutturazioni che rendano le postazioni fruibili sia in regime ordinario che di trattamento infettivologico ad alta intensità. Per almeno il 50% di questi posti letto si deve prevedere la possibilità di conversione in posti letto di terapia intensiva. Non è previsto per 2021 l’arruolamento di ulteriore personale.

Per la predisposizione dei nuovi posti letto si deroga a tutte le disposizioni in materia di piani regolatori e regolamenti edilizi locali. I lavori potranno essere avviati inoltre contestualmente alla presentazione dell’istanza o della denunzia di inizio attività presso il comune competente.

➢ Divisione unità di ricovero: Mantenimento della divisione tra unità di ricovero COVID-19 all’interno degli ospedali e corrispondente separazione dei percorsi nei Pronto Soccorso.

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protette e trasporti inter-ospedalieri per pazienti non COVID. A tal riguardo, le regioni possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico con decorrenza dal 15 maggio 2020.

Per il funzionamento di tale riorganizzazione per il 2020 le regioni sono autorizzate ad incrementare la spesa per il personale nel limite massimo di 241 milioni mentre, a decorrere dal 2021, si provvede una spesa pari a 347 milioni.

Le Regioni dovranno presentare il piano entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Il Ministero deve approvarlo entro 30 giorni dalla ricezione, con la possibilità di chiedere chiarimenti alla Regioni una sola volta. In questo caso, la Regione può rispondere entro dieci giorni. Il piano è approvato se non vi è giudizio negativo del Ministero. Se la Regione invece non adotta un piano entro il termine prestabilito, il piano è adottato dal Ministero sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Una volta approvato il Piano dal Ministero, le risorse vengono trasferite al Commissario Straordinario COVID-19 per l’attuazione degli stessi, il quale potrà tuttavia delegare il Presidente della Regione.

La norma vale circa 1,9 miliardi per il 2020.

Ulteriore remunerazione delle prestazioni del personale (art. 2,

comma 6)

Viene espunto dal testo il bonus 1.000 euro che era previsto per riconoscere un premio aggiuntivo al personale commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dell’emergenza.

Tuttavia, con un inciso all’articolo 2, comma 6, si prevede similarmente utilizzando gli strumenti già previsti a legislazione vigente (Decreto Cura Italia), vale a dire i 250 milioni stanziate per gli straordinari del personale sanitario:

➢ Le risorse andranno a coprire la remunerazione delle prestazioni correlate alle

particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del SSN impegnato nell’emergenza, inserendosi anche all’interno dei “fondi

incentivanti” in deroga ai vincoli di spesa di personale. Per l’attuazione di questa opportunità si prevedono ulteriori 190 milioni di euro.

➢ Si prevede la possibilità per le regioni di incrementare gli importi previsti fino al doppio ma con proprie risorse, fermo restando l’equilibrio economico del sistema sanitario della regione.

Di seguito il quadro sinottico di come verrebbe modificata la norma:

Art. 1 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale) DL Cura Italia

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delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente

impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità nonché per la restante parte, i relativi fondi

incentivanti sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma,

in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e ai

vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale dell'importo

indicato per ciascuna di esse ((nella tabella A allegata al presente decreto)).

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati ((nella tabella A allegata al presente decreto)). Tali importi possono essere incrementati

fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l’equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall’articolo 86, comma 6 del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018.

Fondo di solidarietà vittime COVID (Art. 10)

Il fondo di solidarietà istituito dal DL Cura Italia per il sostegno alle famiglie di operatori sanitari vittime del COVID, viene ridefinito in ottica estensiva facendo riferimento a tutti gli esercenti professioni sanitaria.

Funzionamento e potenziamento della sanità militare (art. 19)

Si prevede l’arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, come segue:

➢ 70 ufficiali medici: con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri; ➢ 100 sottufficiali infermieri: con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina

militare e 50 dell’Aeronautica militare.

Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa

www.difesa.it e gli arruolamentisono perfezionati entro i successivi 20 giorni.

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pari a 84 milioni, sono stanziate per il potenziamento dei servizi militari e presidi sanitari mirati alla gestione dell’emergenza.

Reclutamento straordinario infermieri militari (art. 21)

Si consente in via eccezionale per l’anno 2020 il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, di 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare, mediante concorso per titoli riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale. Il suddetto personale non deve però aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

Vengono altresì previste delle modifiche rispetto al prolungamento della ferma:

➢ I volontari in ferma prefissata di un anno che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di prolungamento della ferma, possono richiedere un ulteriore proroga di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

➢ I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente possono essere ammessi al prolungamento della rafferma per il tempo necessario allo svolgimento dell’iter concorsuale.

Straordinario personale sanitario militare (art. 20)

È stanziato 1 milione di euro per il 2020 per sostenere il personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze Armate impegnato nell’emergenza.

Bonus baby-sitting personale sanitario (art. 75)

Il bonus babysitting per dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato è aumentato a €2.000. Il bonus babysitting è erogato in alternativa per la comprovata iscrizione ai centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Specializzandi (artt. 3 e 5)

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Proroga e rinnovo di contratti a termine (art. 93)

È possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Permessi 104 (art. 73)

Sono aggiunti ulteriori 12 giorni usufruibili fra maggio e giugno 2020.

3. Misure sanitarie

Misure urgenti in materia di fascicolo sanitario elettronico (art.

11)

Si modifica come segue la disciplina del FSE, a causa di alcune criticità rilevate dal Garante della Privacy:

➢ Definizione FSE: si prevede l’estensione della definizione di FSE a tutti i documenti digitali sanitari e socio-sanitari, riferiti alle prestazioni sia a carico del SSN che fuori del SSN. Dunque, si prevede l’estensione alla generalità degli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l’assistito. Viene quindi potenziato il flusso del Sistema Tessera Sanitaria relativo alle prestazioni pagate del cittadino, attualmente utilizzato dall’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata e, per effetto delle nuove disposizioni in materia fiscale (DL n. 119/2018) anche per la fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici delle spese sanitarie.

➢ Consenso: si elimina il consenso all’alimentazione del FSE, fermo restando che la consultazione del FSE da parte dei soggetti autorizzati (medici) è consentita solo a fronte della esplicita manifestazione del consenso da parte dell’assistito.

➢ Funzioni INI: vengono estese le funzioni in sussidiarietà di INI a supporto delle Regioni in ritardo nell’implementazione del Fascicolo ma anche per la digitalizzazione dei documenti. Vengono inoltre potenziate le sue funzioni per il trattamento delle informazioni sulle deleghe, la gestione dell’indice dei FSE a livello nazionale (per l’ottimizzazione delle funzioni di interoperabilità nei casi di mobilità dei cittadini) e il portale nazionale FSE.

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Metodologie predittive di evoluzione del fabbisogno di salute

della popolazione (art. 7)

Il Ministero della Salute viene autorizzato a trattare dati personali, anche relativi alla salute dei pazienti, che sono raccolti nei sistemi informativi del SSN, oltre ai dati reddituali dell’interessato e del nucleo familiare, per sviluppare metodologie predittive di evoluzione del fabbisogno di salute. Un decreto del Ministero della Salute, da adottare previo parere del Garante Privacy, dovrà individuare i dati trattati, le modalità di acquisizione e le operazioni eseguibili.

Gestione settore informatico (art. 6)

Si ripristina per il solo 2020 la disponibilità delle risorse precedentemente allocate al Ministero della Salute per la gestione del settore informatico e previste dalla legge di Bilancio di quest’anno, nel programma di spending review di tale comparto all’interno delle pubbliche amministrazioni. Come si evince dalla relazione illustrativa, l’obiettivo è di consentire un pieno funzionamento degli strumenti di emergenza, quali il numero unico 1500, eventuali applicazioni per telefonia mobile per l’adozione di misure di contenimento e biosorveglianza, nonché sistemi di interconnessione dei dati raccolti.

Disposizioni in materia di attività statistiche sull’emergenza

epidemiologica (art. 13)

ISTAT potrà realizzare rilevazioni statistiche ufficiali necessarie a coprire il fabbisogno informativo derivante dall’emergenza sanitaria. Si abilita l’istituto di statistica a raccogliere dati legati alla situazione economica e sociale, quali l’interruzione delle cure da parte di soggetti con malattie croniche a causa della paura di contagio, il ricorso straordinario a farmaci, disturbi del sonno e altri problemi di salute.

Funzioni assistenziali e incrementi tariffari per i pazienti

Covid (art. 4)

Viene riscritto l’articolo 32 del Cura Italia sulle funzioni assistenziali per l’emergenza Covid come segue:

➢ Le regioni possono riconoscere alle strutture la remunerazione per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti Covid e l’incremento tariffario per le attività rese ai pazienti Covid. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l’anno 2020 degli accordi e contratti previsti dai piani regionali. Un decreto del MinSal, previa Intesa in Conferenza Stato-Regioni determinerà le specifiche funzioni assistenziali e agli incrementi tariffari.

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delle attività ordinarie una remunerazione a titolo di acconto su base mensile, salvo conguaglio, fino ad un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell’ambito degli accordi stipulati per il 2020.

Tessera sanitaria: informazioni su nascite e decessi (art. 12)

La Tessera Sanitaria dovrà contenere le informazioni relative alle nascite e ai decessi con le seguenti informazioni: avviso di decesso, certificato necroscopico, denuncia della causa di morte, attestazione di nascita, dichiarazione di nascita.

Queste informazioni potranno essere rese immediatamente disponibili all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ai Comuni che non sono ancora collegati alla ANPR e all’ISTAT.

Un Decreto del MEF, previo parere del Garante della Privacy, dovrà definire le modalità tecniche di trasmissione dei dati.

Sorveglianza sanitaria (art. 17)

La disposizione consente al Dipartimento della protezione civile, al Commissario straordinario e ai soggetti attuatori, di fronteggiare l’emergenza acquisendo strutture per ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.

Utilizzo delle donazioni PC (art. 18)

Si chiarisce che la PC può usare i soldi derivanti dalle donazioni anche per le acquisizioni del Commissario straordinario connesse all’acquisto di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e DPI.

Si chiarisce altresì che gli acquisti diretti con le risorse derivanti dalle donazioni potranno essere effettuati anche dalle Regioni e le rispettive in-house /fondazioni.

Partecipazione Italia all’international finance facility for

immunization (art. 37)

Viene destinato contributo totale di 150 milioni da erogare con versamenti annuali fino a 2030. Più 5 milioni per l’anno 2020 per il finanziamento della coalition for epidemic preparedness

Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario

corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari (art.

117)

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➢ trasferire alle Regioni anticipazioni della compartecipazione regionale nella misura del 99% delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta per l’anno 2020 (al netto delle entrate proprie) alle regioni a statuto ordinario e della spesa sanitaria per la Regione Sicilia. Tale finanziamento è fissato al 99,5% per le Regioni che risultano inadempienti nell’ultimo triennio;

➢ trasferire alle Regioni il finanziamento destinato agli interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e il finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali per l’anno 2020;

➢ trasferire alle Regioni il 100 per cento del finanziamento stabilito per l’anno 2020 per gli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute e della quota residua del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale per gli anni 2018 e 2019;

➢ anticipare all’Istituto superiore di sanità, all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e al Centro nazionale sangue il 100 per cento del finanziamento relativo all’anno 2020 e il 100% del finanziamento stabilito per l’anno 2019 nell’ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale;

➢ anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino al 100 per cento del finanziamento relativo all’anno 2020 assegnato con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nelle more della relativa delibera del CIPE.

La norma prevede inoltre che per l’anno 2020, le Regioni garantiscano, entro la fine dell'anno, l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali del 100 per cento delle somme:

➢ che incassano nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

➢ destinate al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

L’articolo prevede l’impossibilità di attuare pignoramenti e prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale.

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Le Regioni devono erogare le risorse agli enti sanitari entro 10 giorni da quando le ricevono da CDP.

Assunzioni presso il MinSal (art. 251)

Si prevedono procedure accelerate per la selezione di personale da adibire al controllo sanitario in porti ed aeroporti, con assunzioni a tempo determinato di 40 dirigenti sanitari medici, 18 sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale.

Disposizioni finanziarie finali (art. 265)

Gli effetti finanziari alla richiesta di maggiore indebitamento da 55 miliardi approvata dalle Camere il 29 aprile, aggiungendo una quota di 3,3 miliardi di margine disponibile non utilizzato dal Cura Italia. Il livello di indebitamento cresce complessivamente di 65 miliardi. Per il Fondo Sanitario Nazionale gli obiettivi del titolo I in materia sanitaria comportano, per avere effetti strutturali, un aumento di 500 milioni di euro per il 2021, 1,5 miliardi per il 2022 e 1 miliardo dal 2023 al 2031.

4. Misure per il settore farmaceutico

Proroga ricette limitative (art. 8)

Per tutta la durata dell’emergenza, per i pazienti già in trattamento si estende la validità delle ricette per una durata di 30 giorni per tutti i farmaci con ricetta limitativa ripetibile o non ripetibile in fascia A, erogati in regime convenzionato o DPC. Sono esclusi da questa estensione i farmaci sottoposti a piano terapeutico o registro AIFA di monitoraggio, per i quali è già stata predisposta la proroga. È comunque fortemente consigliato un maggiore ricorso alla distribuzione per conto. Per i pazienti già in trattamento, ma con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è estesa per 60 giorni dalla scadenza. In caso di nuove prescrizioni, invece, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto la ricetta avrà validità di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi a ricetta, necessari a coprire l’intervallo temporale e il fabbisogno individuale. Fanno eccezione le categorie di farmaci che già beneficiano di regimi più favorevoli, quali quelli per malattie rare, patologie croniche o invalidanti, antibiotici iniettabili e soluzioni per infusioni. Se il paziente ha un peggioramento di patologia o un’intolleranza oppure laddove sia previsto un monitoraggio che interrompe il trattamento o l’aggiustamento della posologia, l’estensione di validità non è automatica e deve essere valutata da centro o specialista di riferimento.

Proroga piani terapeutici protesica domiciliare (art. 9)

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generale, a qualsiasi ospedalizzazione a domicilio. Saranno le Regioni ad adottare procedure accelerate per le autorizzazioni dei nuovi piani.

5. Misure pe la disabilità

Sospensione attività centri residenziali disabilità (Art. 10)

Si prevede un’estensione della sospensione delle attività anche dei Centri riabilitativi ambulatoriali del SSN, oltre che per i Centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità.

Assistenza e servizi per la disabilità (art. 104)

Per l’anno 2020 si incrementa:

➢ di 90 milioni di euro il Fondo per le non autosufficienze, per potenziare i servizi di assistenza. Di questo incremento, 20 milioni di euro verranno destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

➢ di 20 milioni di euro il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per potenziare la deistituzionalizzazione e gli interventi di supporto alla domiciliarità.

L’articolo istituisce inoltre il Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali. Tale Fondo, per il quale è previsto un budget di 40 milioni di euro per l’anno 2020, è volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, i quali devono sostenere le spese per dovute all’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti

Prestazioni individuali domiciliari (art.109)

Si sostituisce integralmente l'art. 48 (prestazioni individuali domiciliari) del DL Cura Italia prevedendo che:

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➢ l'individuazione delle prestazioni da svolgere e le modalità attraverso cui svolgerle possono essere definite tramite coprogettazioni con gli enti gestori, e possono riguardare specifici progetti da questi ultimi proposti. I servizi sostitutivi vengono svolti avvalendosi del personale disponibile, già impiegato nei servizi sospesi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, ed esclusivamente impiegando i fondi ordinari destinati a tale finalità. Viene assicurato il rispetto di protocolli a tutela della salute di operatori ed utenti;

6. Misure sulla formazione universitaria

Svolgimento esami di stato abilitanti a professioni e

specializzazioni di area sanitaria e accesso riservato ai medici

(art. 237)

Nello specifico, l’articolo prevede:

➢ La proroga degli accreditamenti delle scuole di specializzazione per l’a.a. 2018/2019, che saranno dunque validi per il prossimo anno accademico;

➢ In assenza dell’Osservatorio nazionale per la formazione medico specialistica (non ancora rinnovato), la costituzione di una Commissione

di esperti – costituita dai membri del precedente Osservatorio – per

l’esame delle istanze delle Scuole di Specializzazione che, in occasione della valutazione precedente, avevano avuto esito negativo;

➢ Che il Ministro dell’Università e della Ricerca possa disporre, con proprio decreto, modalità alternative e/o semplificate per gli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate, su proposta degli ordini professionali di riferimento;

➢ Che i laureati in Medicina possano partecipare agli esami di ammissione alle scuole di specializzazione, con l’obbligo di ottenere l’abilitazione entro l’avvio delle attività didattiche.

Misure per il sostegno di università (art. 236)

Si incrementano diversi fondi dedicati all’Università:

➢ Fondo per le esigenze emergenziali del sistema universitario, AFAM ed enti di ricerca: + 65 milioni di euro nel 2020. Si specifica che tali risorse verranno prioritariamente assegnate per consentire agli studenti l’accesso da remoto a banche dati e risorse bibliografiche, oltre l’acquisto di dispositivi e piattaforme digitali. ➢ Fondo per il finanziamento ordinario delle università: + 165 milioni di euro per il

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➢ Fondo integrativo statale dedicato agli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi: +40 milioni di euro per il 2020.

Si introducono, inoltre delle proroghe per:

➢ I dottorandi titolari di borse di studio iscritti all’ultimo anno, che possono chiedere una proroga del termine finale del corso, fino a un massimo di due mesi; (a tal fine, si incrementa di 15 milioni di euro il FFO)

➢ la durata degli assegni di ricerca, che può essere prorogata dai soggetti conferenti per il periodo di eventuale sospensione delle attività causa COVID.

7. Ulteriori misure

IVA al 5% per beni sanitari contro l’epidemia (art. 124)

I beni utilizzati in ambito sanitario per la gestione dell’emergenza (in particolare mascherine, dispositivi medici e di protezione individuale) sono assoggettati all’aliquota IVA al 5%.

In via transitoria fino al 31 dicembre 2020, la cessione di tali beni viene tuttavia eseguita in esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi connessi.

Si tratta di una misura autorizzata anche a livello europeo in riferimento alle misure adottate immediatamente per mitigare l’impatto della pandemia e che, secondo le linee guida della Commissione europea, può essere applicata a materiali sanitari e farmaceutici necessari per il contrasto all’epidemia.

Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle

Province autonome (art.106)

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Soppressione clausole salvaguardia IVA (art. 126)

La disposizione sopprime definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021, le c.d. “clausole di salvaguardia” che prevedono automatiche variazioni, in aumento, delle aliquote IVA e di quelle in materia di accisa su prodotti carburanti, a garanzia dei debiti statali.

Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art.

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Riferimenti

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