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Decreto-legge “Rilancio”

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Decreto-legge “Rilancio”

Dossier di analisi

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Decreto-legge

“Rilancio”

Dossier di analisi

Sommario

DECRETO-LEGGE “RILANCIO” ... 2 DOSSIER DI ANALISI ... 2

1. MISURE CHE IMPATTANO SUL PERSONALE ... 4

MEDICINA TERRITORIALE E ASSISTENZA DOMICILIARE (ART. 1) ... 4

RIORDINO RETE OSPEDALIERA (ART. 2) ... 6

ULTERIORE REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE (ART. 2) ... 7

SUPERAMENTO DEL PRECARIATO (ART. 4-BIS) ... 7

FONDO DI SOLIDARIETÀ VITTIME COVID (ART. 10 E 16-BIS) ... 8

FUNZIONAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SANITÀ MILITARE (ART. 19) ... 8

RECLUTAMENTO STRAORDINARIO INFERMIERI MILITARI (ART. 21) ... 8

STRAORDINARIO PERSONALE SANITARIO MILITARE (ART. 20) ... 9

BONUS BABY-SITTING PERSONALE SANITARIO (ART. 75) ... 9

CORSI MMG E INCARICHI AGLI SPECIALIZZANDI E BORSE DI SPECIALIZZAZIONE (ARTT. 1–BIS, 3 E 5) ... 9

CREDITI ECM (ART. 5-BIS) ... 9

ISTITUZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA E CURE PALLIATIVE (ART. 5-TER) ... 10

PROROGA E RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE (ART. 93) ... 10

PERMESSI 104 (ART. 73) ... 10

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MISURE URGENTI IN MATERIA DI FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (ART. 11) ... 10

METODOLOGIE PREDITTIVE DI EVOLUZIONE DEL FABBISOGNO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE (ART. 7) ... 11

GESTIONE SETTORE INFORMATICO (ART. 6) ... 11

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ STATISTICHE SULL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (ART. 13) ... 11

FUNZIONI ASSISTENZIALI E INCREMENTI TARIFFARI PER I PAZIENTI COVID (ART. 4) ... 11

TESSERA SANITARIA: INFORMAZIONI SU NASCITE E DECESSI (ART. 12) ... 12

SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 17) ... 12

UTILIZZO DELLE DONAZIONI PC (ART. 18) ... 12

PARTECIPAZIONE ITALIA ALL’INTERNATIONAL FINANCE FACILITY FOR IMMUNIZATION (ART. 37) ... 13

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICIPO DEL FINANZIAMENTO SANITARIO CORRENTE E DI PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI ENTI SANITARI (ART. 117) ... 13

ASSUNZIONI PRESSO IL MINSAL (ART. 251) ... 14

DISPOSIZIONI FINANZIARIE FINALI (ART. 265) ... 14

3. MISURE PER IL SETTORE FARMACEUTICO ... 14

PROROGA RICETTE LIMITATIVE (ART. 8) ... 14

PROROGA PIANI TERAPEUTICI PROTESICA DOMICILIARE (ART. 9) ... 15

SPERIMENTAZIONI CLINICHE (ART. 11-BIS) ... 15

4. MISURE PER LA DISABILITÀ ... 16

LINEE GUIDA RSA E SOSPENSIONE ATTIVITÀ CENTRI RESIDENZIALI DISABILITÀ (ART. 1-TER E ART. 10) ... 16

FONDO ADEGUAMENTO PENSIONI DI INVALIDITÀ (ART. 89-BIS) ... 16

ASSISTENZA E SERVIZI PER LA DISABILITÀ (ART. 104) ... 16

PRESTAZIONI INDIVIDUALI DOMICILIARI (ART.109) ... 17

5. MISURE SULLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA ... 17

SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO ABILITANTI A PROFESSIONI E SPECIALIZZAZIONI DI AREA SANITARIA E ACCESSO RISERVATO AI MEDICI (ART. 237) ... 17

MISURE PER IL SOSTEGNO DI UNIVERSITÀ (ART. 236) ... 18

6. ULTERIORI MISURE ... 18

CENTRO DI RICERCA HUMAN TECHNOPOLE (ART. 49 -BIS) ... 18

IVA AL 5% PER BENI SANITARI CONTRO L’EPIDEMIA (ART. 124) ... 19

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SOPPRESSIONE CLAUSOLE SALVAGUARDIA IVA (ART. 126) ... 19 FONDO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE (ART. 239) ... 20

1. Misure che impattano sul personale

Medicina territoriale e assistenza domiciliare (art. 1)

Nel contesto dell’emergenza, il testo riconosce la necessità di un rafforzamento dell’assistenza territoriale per il 2020 per due categorie:

➢ Pazienti COVID: le Regioni dovranno adottare piani di potenziamento e

riorganizzazione della rete assistenziale per l’identificazione e gestione dei

contatti e per il potenziamento dell’attività di sorveglianza attiva che sarà effettuata dai Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con MMG, PLS e medici di continuità assistenziale, nonché con le USCA. I piani dovranno essere in linea con i programmi operativi per la gestione del Covid adottati da ciascuna Regione e verranno monitorati dal MinSal e MEF. Inoltre:

o le regioni dovranno incrementare le attività di sorveglianza e monitoraggio presso RSA e strutture residenziali, con risorse umane disponibili a legislazione vigente;

o le ASL, tramite i distretti, dovranno invece implementare l’ADI o equivalenti per i pazienti in isolamento, garantendo supporto per l’assistente e il monitoraggio.

Fino al 31 dicembre 2020 è reso possibile l’utilizzo di strutture alberghiere o altri beni immobili, per ospitare persone in sorveglianza o isolamento laddove queste misure non siano realizzabili a domicilio.

➢ Pazienti fragili/cronici: le Regioni dovranno incrementare e indirizzare le

azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, assicurando le attività di

monitoraggio e assistenza connesse all’emergenza e rafforzando i servizi ADI per pazienti in isolamento, fragili, cronici, disabili, non autosufficienti individuati dal DPCM LEA del 2017. A tal fine, è prevista la possibilità per ogni regione, nel rispetto della loro autonomia, di incrementare la spesa per il personale.

Per questi fini vengono rafforzati altresì i presidi assistenziali sul territorio, derogando ai vincoli previsti per la spesa del personale in ciascuna regione e in forza di:

➢ Potenziamento servizi infermieristici: si prevede il potenziamento dei servizi infermieristici anche attraverso l’introduzione dell’infermiere di famiglia e di

comunità, per potenziare la presa in carico dei pazienti Covid (anche supportando

le USCA e i servizi per le cure primarie) e dei soggetti fragili/cronici. A tal riguardo, gli enti e le aziende del SSN potranno:

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e socio-sanitarie pubbliche/private accreditate. Si tratta di un potenziamento di circa 9.600 infermieri con un costo complessivo di circa 334 milioni, calcolato prevedendo un compenso lordo di 30 euro l’ora per un monte massimo di 35 ore settimanali.

o a partire dal 1° gennaio 2021 procedere ad assunzioni a tempo indeterminato delle stesse unità infermieristiche previste per il 2020 e con una copertura pari a 480 milioni annui.

Si prevede altresì un investimento di ulteriori 10 milioni per la retribuzione dell’indennità di personale infermieristico per il 2020 finalizzata alla presa in carico dei pazienti Covid e fragili.

➢ Potenziamento USCA: si prevede un ulteriore investimento di 61 milioni per il 2020. Si stabilisce inoltre la possibilità di inserire medici specialisti ambulatoriale e un assistente sociale per ogni USCA che verrà arruolato dall’azienda o dall’ente del SSN di riferimento attraverso incarichi di lavoro autonomo o Co.Co.Co. con un compenso di 30 euro l’ora. Questi ultimi provvederanno alla valutazione multidimensionale dei bisogni del paziente e all’integrazione dei servizi sociali e socio territoriali. Ogni unità dovrà redigere una rendicontazione trimestrale dell’attività da trasmettere alla regione competente. Fino al 31 dicembre 2021 possono essere conferiti incarichi agli psicologi nelle (USCA), in numero non superiore ad uno ogni due Unità per un monte settimanale massimo di 24 ore. Gli incarichi di lavoro sono conferiti nel rispetto dei tetti di spesa per il personale del Ssn.

Le attività sanitarie e l’implementazione dei singoli piani regionali saranno coordinati da una Centrale Operativa da istituire in ogni Regione che svolgerà una funzione di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza urgenza anche mediante strumenti informativi e di telemedicina. Le regioni potranno inoltre incrementare la spesa per il personale oltre i limiti previsti.

Le Regioni sono impegnate inoltre a istituire le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da Covid-19: a tal fine, gli enti territoriali sono tenuti a individuare un laboratorio pubblico di riferimento regionale con il compito di indicare, in collegamento con l’Istituto superiore di sanità (ISS) e ai fini dell’accreditamento regionale, i laboratori di microbiologia pubblici e privati idonei a far parte delle reti.

Si prevede poi la stipula di una Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base della quale vengono attribuiti al Ministero della salute incarichi di coordinamento per la sperimentazione, nel biennio 2020-2021, di:

• strutture di prossimità ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria per la promozione e la prevenzione della salute, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili, in cui vengano coinvolte tutte le istituzioni presenti sul territorio unitamente al volontariato locale ed a enti del terzo settore no profit:

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l’intervento sono stanziati 25 milioni di euro con differenti autorizzazioni di spesa per il 2020 e il 2021.

La norma nel suo complesso vale circa 1,256 miliardi.

Riordino rete ospedaliera (art. 2/disposizioni organizzative)

Si chiede alle Regioni di riorganizzare in senso strutturale la rete ospedaliera attraverso l’adozione di singoli piani volti ad attuare le seguenti misure:

➢ 3.500 posti letto di terapia intensiva in ospedale, con un rapporto di 0,14 posti letto per 1.000 abitanti. Altri 300 posti di TI sono resi disponibili fino al 31 dicembre 2020 in 4 strutture movimentabili da realizzare in aree predefinite dalle regioni, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto.

➢ 4.225 posti letto di area semi-intensiva con dotazione di ventilatori e ristrutturazioni che rendano le postazioni fruibili sia in regime ordinario che di trattamento infettivologico ad alta intensità. Per almeno il 50% di questi posti letto si deve prevedere la possibilità di conversione in posti letto di terapia intensiva. Non è previsto per 2021 l’arruolamento di ulteriore personale.

Per la predisposizione dei nuovi posti letto si deroga a tutte le disposizioni in materia di piani regolatori e regolamenti edilizi locali. I lavori potranno essere avviati inoltre contestualmente alla presentazione dell’istanza o della denunzia di inizio attività presso il comune competente.

➢ Divisione unità di ricovero: Mantenimento della divisione tra unità di ricovero COVID-19 all’interno degli ospedali e corrispondente separazione dei percorsi nei Pronto Soccorso.

➢ Mezzi di trasporto dedicati: predisposizione da parte delle Regioni di mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari dei pazienti COVID, per dimissioni protette e trasporti inter-ospedalieri per pazienti non COVID. A tal riguardo, le regioni possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico con decorrenza dal 15 maggio 2020.

Per il funzionamento di tale riorganizzazione per il 2020 le regioni sono autorizzate ad incrementare la spesa per il personale nel limite massimo di 241 milioni mentre, a decorrere dal 2021, si provvede una spesa pari a 347 milioni.

Le Regioni dovranno presentare il piano entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Il Ministero deve approvarlo entro 30 giorni dalla ricezione, con la possibilità di chiedere chiarimenti alla Regioni una sola volta. In questo caso, la Regione può rispondere entro dieci giorni. Il piano è approvato se non vi è giudizio negativo del Ministero. Se la Regione invece non adotta un piano entro il termine prestabilito, il piano è adottato dal Ministero sentita la Conferenza Stato-Regioni.

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Si prevede inoltre che gli enti e le aziende del SSN, anche in deroga alle procedure di mobilità, possono avviare nel rispetto dei limiti di spesa (art. 11 DL 35/2019) procedure selettive per l’assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS, C.

Ulteriore remunerazione delle prestazioni del personale (art.

2/disposizioni sul personale)

Utilizzando gli strumenti già previsti a legislazione vigente (Decreto Cura Italia), vale a dire i 250 milioni stanziate per gli straordinari del personale sanitario, si prevede che:

➢ Le risorse andranno a coprire la remunerazione delle prestazioni correlate alle

particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del SSN impegnato nell’emergenza, inserendosi anche all’interno dei “fondi

incentivanti” in deroga ai vincoli di spesa di personale. Per l’attuazione di questa opportunità si prevedono ulteriori 190 milioni di euro.

➢ Si prevede la possibilità per le regioni di incrementare gli importi previsti fino al doppio ma con proprie risorse, fermo restando l’equilibrio economico del sistema sanitario della regione.

Si prevede, inoltre, che a valere sulle risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell’amministrazione, non superiore all’ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti.

Infine, per la remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta Numero unico europeo dell’emergenza regionale 112 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020.

Per l’insieme degli interventi di cui all’articolo 2 (compreso il paragrafo precedente) è previsto uno stanziamento di 1,467 miliardi.

Superamento del precariato (art. 4-bis)

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Fondo di solidarietà vittime COVID (Art. 10 e 16-bis)

Il fondo di solidarietà istituito dal DL Cura Italia per il sostegno alle famiglie di operatori sanitari vittime del COVID, viene ridefinito in ottica estensiva facendo riferimento a tutti gli esercenti professioni sanitaria (art. 10).

Viene esteso il diritto al collocamento obbligatorio per i parenti dei medici, operatori sanitari, infermieri, farmacisti, oss e agli altri lavoratori di strutture sanitarie e sociosanitarie che abbiano contratto invalidità permanente o siano deceduti a causa del coronavirus (art.16-bis).

Funzionamento e potenziamento della sanità militare (art. 19)

Si prevede l’arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, come segue:

➢ 70 ufficiali medici: con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri; ➢ 100 sottufficiali infermieri: con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina

militare e 50 dell’Aeronautica militare.

Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa

www.difesa.it e gli arruolamentisono perfezionati entro i successivi 20 giorni.

A tali fini si stanziano 4,6 milioni per il 2020 e 3, 9 milioni per il 2021 a valere su Fondi di riserva e speciali dello stato di previsione del Ministero dell’Economia. Ulteriori risorse, pari a 84 milioni, sono stanziate per il potenziamento dei servizi militari e presidi sanitari mirati alla gestione dell’emergenza.

Reclutamento straordinario infermieri militari (art. 21)

Si consente in via eccezionale per l’anno 2020 il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, di 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare, mediante concorso per titoli riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale. Il suddetto personale non deve però aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

Vengono altresì previste delle modifiche rispetto al prolungamento della ferma:

➢ I volontari in ferma prefissata di un anno che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di prolungamento della ferma, possono richiedere un ulteriore proroga di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

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possono essere ammessi al prolungamento della rafferma per il tempo necessario allo svolgimento dell’iter concorsuale.

Straordinario personale sanitario militare (art. 20)

È stanziato 1 milione di euro per il 2020 per sostenere il personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze Armate impegnato nell’emergenza.

Bonus baby-sitting personale sanitario (art. 75)

Il bonus babysitting per dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato è aumentato a €2.000. Il bonus babysitting è erogato in alternativa per la comprovata iscrizione ai centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Corsi MMG e incarichi agli specializzandi e borse di

specializzazione (artt. 1–bis, 3 e 5)

Si accantonano dal 2021, 20 milioni di euro annui a valere sul finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale, per attivare ulteriori borse di studio per medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

Viene inoltre modificato il Decreto Cura Italia nella misura in cui si prevede la possibilità di conferire incarichi agli specializzandi dell’ultimo e penultimo anno della Scuola di specialità per la durata di sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dell’emergenza fino al 31 dicembre 2020. L’accordo terrà conto delle esigenze di recupero delle attività formative necessarie al raggiungimento dei crediti, continuando a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Tale periodo di attività, inoltre, è riconosciuto ai fini del conseguimento del diploma.

Si dispone l’incremento dell’autorizzazione di spesa relativa al numero dei contratti di formazione specialistica destinati ai medici specializzandi per un importo di 105 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A questi si aggiungono ulteriori incrementi pari a 25 milioni per il 2022 e 2023 e di 26 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

Crediti ECM (art. 5-bis)

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Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure

palliative (art. 5-ter)

Si dispone l’istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative ad accesso riservato ai laureati in medicina e chirurgia, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute. Con lo stesso decreto viene inoltre introdotto il corso di cure palliative pediatriche presso le scuole di specializzazione in pediatria.

Proroga e rinnovo di contratti a termine (art. 93)

È possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Permessi 104 (art. 73)

Sono aggiunti ulteriori 12 giorni usufruibili fra maggio e giugno 2020.

2. Misure sanitarie

Misure urgenti in materia di fascicolo sanitario elettronico (art.

11)

Si modifica come segue la disciplina del FSE, a causa di alcune criticità rilevate dal Garante della Privacy:

➢ Definizione FSE: si prevede l’estensione della definizione di FSE a tutti i documenti digitali sanitari e socio-sanitari, riferiti alle prestazioni sia a carico del SSN che fuori del SSN. Dunque, si prevede l’estensione alla generalità degli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l’assistito. Viene quindi potenziato il flusso del Sistema Tessera Sanitaria relativo alle prestazioni pagate del cittadino, attualmente utilizzato dall’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata e, per effetto delle nuove disposizioni in materia fiscale (DL n. 119/2018) anche per la fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici delle spese sanitarie.

➢ Consenso: si elimina il consenso all’alimentazione del FSE, fermo restando che la consultazione del FSE da parte dei soggetti autorizzati (professionisti sanitari) è consentita solo a fronte della esplicita manifestazione del consenso da parte dell’assistito. I professionisti sanitari alimentano in maniera continuativa e tempestiva il FSE. Anche l’assistito può alimentare il fascicolo.

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trattamento delle informazioni sulle deleghe, la gestione dell’indice dei FSE a livello nazionale (per l’ottimizzazione delle funzioni di interoperabilità nei casi di mobilità dei cittadini) e il portale nazionale FSE.

➢ Alimentazione FSE: si accelera l’alimentazione del FSE, attraverso la pubblicazione sul portale nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, delle specifiche tecniche dei documenti da inserire. Prevista poi l’alimentazione con i dati già disponibili della donazione degli organi, vaccinazioni e prenotazioni, attraverso l’interconnessione di INI con i Sistemi.

Metodologie predittive di evoluzione del fabbisogno di salute

della popolazione (art. 7)

Il Ministero della Salute viene autorizzato a trattare dati personali, anche relativi alla salute dei pazienti, che sono raccolti nei sistemi informativi del SSN, oltre ai dati reddituali dell’interessato e del nucleo familiare, per sviluppare metodologie predittive di evoluzione del fabbisogno di salute. Un decreto del Ministero della Salute, da adottare previo parere del Garante Privacy, dovrà individuare i dati trattati, le modalità di acquisizione e le operazioni eseguibili.

Gestione settore informatico (art. 6)

Si ripristina per il solo 2020 la disponibilità delle risorse precedentemente allocate al Ministero della Salute per la gestione del settore informatico e previste dalla legge di Bilancio di quest’anno, nel programma di spending review di tale comparto all’interno delle pubbliche amministrazioni. Come si evince dalla relazione illustrativa, l’obiettivo è di consentire un pieno funzionamento degli strumenti di emergenza, quali il numero unico 1500, eventuali applicazioni per telefonia mobile per l’adozione di misure di contenimento e biosorveglianza, nonché sistemi di interconnessione dei dati raccolti.

Disposizioni in materia di attività statistiche sull’emergenza

epidemiologica (art. 13)

ISTAT potrà realizzare rilevazioni statistiche ufficiali necessarie a coprire il fabbisogno informativo derivante dall’emergenza sanitaria. Si abilita l’istituto di statistica a raccogliere dati legati alla situazione economica e sociale, quali l’interruzione delle cure da parte di soggetti con malattie croniche a causa della paura di contagio, il ricorso straordinario a farmaci, disturbi del sonno e altri problemi di salute.

Funzioni assistenziali e incrementi tariffari per i pazienti

Covid (art. 4)

Viene riscritto l’articolo 32 del Cura Italia sulle funzioni assistenziali per l’emergenza Covid come segue:

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rese ai pazienti Covid. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l’anno 2020 degli accordi e contratti previsti dai piani regionali. Un decreto del MinSal, previa Intesa in Conferenza Stato-Regioni determinerà le specifiche funzioni assistenziali e agli incrementi tariffari.

➢ Gli enti del SSN corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio, un corrispettivo su base mensile per le prestazioni rese fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per il 2020. Nelle more del decreto le regioni potranno riconoscere ai privati accreditati destinatari di apposito budget per l’anno 2020 e che vedono altresì una sospensione delle attività ordinarie una remunerazione a titolo di acconto su base mensile, salvo conguaglio, fino ad un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell’ambito degli accordi stipulati per il 2020.

Più in particolare è stato previsto che con decreto del Ministro della salute la specifica funzione assistenziale sia determinata con riferimento in particolare alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture

Tessera sanitaria: informazioni su nascite e decessi (art. 12)

La Tessera Sanitaria dovrà contenere le informazioni relative alle nascite e ai decessi con le seguenti informazioni: avviso di decesso, certificato necroscopico, denuncia della causa di morte, attestazione di nascita, dichiarazione di nascita.

Queste informazioni potranno essere rese immediatamente disponibili all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ai Comuni che non sono ancora collegati alla ANPR e all’ISTAT.

Un Decreto del MEF, previo parere del Garante della Privacy, dovrà definire le modalità tecniche di trasmissione dei dati.

Sorveglianza sanitaria (art. 17)

La disposizione consente al Dipartimento della protezione civile, al Commissario straordinario e ai soggetti attuatori, di fronteggiare l’emergenza acquisendo strutture per ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.

Utilizzo delle donazioni PC (art. 18)

Si chiarisce che la PC può usare i soldi derivanti dalle donazioni anche per le acquisizioni del Commissario straordinario connesse all’acquisto di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e DPI.

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Partecipazione Italia all’international finance facility for

immunization (art. 37)

Viene destinato contributo totale di 150 milioni da erogare con versamenti annuali fino a 2030. Più 5 milioni per l’anno 2020 per il finanziamento della coalition for epidemic preparedness

Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario

corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari (art.

117)

Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a:

➢ trasferire alle Regioni anticipazioni della compartecipazione regionale nella misura del 99% delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta per l’anno 2020 (al netto delle entrate proprie) alle regioni a statuto ordinario e della spesa sanitaria per la Regione Sicilia. Tale finanziamento è fissato al 99,5% per le Regioni che risultano inadempienti nell’ultimo triennio;

➢ trasferire alle Regioni il finanziamento destinato agli interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e il finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali per l’anno 2020;

➢ trasferire alle Regioni il 100 per cento del finanziamento stabilito per l’anno 2020 per gli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute e della quota residua del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale per gli anni 2018 e 2019;

➢ anticipare all’Istituto superiore di sanità, all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e al Centro nazionale sangue il 100 per cento del finanziamento relativo all’anno 2020 e il 100% del finanziamento stabilito per l’anno 2019 nell’ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale;

➢ anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino al 100 per cento del finanziamento relativo all’anno 2020 assegnato con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nelle more della relativa delibera del CIPE.

La norma prevede inoltre che per l’anno 2020, le Regioni garantiscano, entro la fine dell'anno, l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali del 100 per cento delle somme:

➢ che incassano nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

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L’articolo prevede l’impossibilità di attuare pignoramenti e prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale.

Le Regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 (relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali), possono chiedere a CDP un'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. Tale anticipazione dovrà essere richiesta tramite deliberazione della Giunta, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020. L’anticipazione è concessa entro il 24 luglio 2020, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute ed è restituita entro un massimo di 30 anni, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Le Regioni devono erogare le risorse agli enti sanitari entro 10 giorni da quando le ricevono da CDP.

Assunzioni presso il MinSal (art. 251)

Si prevedono procedure accelerate per la selezione di personale da adibire al controllo sanitario in porti ed aeroporti, con assunzioni a tempo determinato di 40 dirigenti sanitari medici, 18 sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale.

Disposizioni finanziarie finali (art. 265)

Gli effetti finanziari alla richiesta di maggiore indebitamento da 55 miliardi approvata dalle Camere il 29 aprile, aggiungendo una quota di 3,3 miliardi di margine disponibile non utilizzato dal Cura Italia. Il livello di indebitamento cresce complessivamente di 65 miliardi. Per il Fondo Sanitario Nazionale gli obiettivi del titolo I in materia sanitaria comportano, per avere effetti strutturali, un aumento di 500 milioni di euro per il 2021, 1,5 miliardi per il 2022 e 1 miliardo dal 2023 al 2031.

3. Misure per il settore farmaceutico

Proroga ricette limitative (art. 8)

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Per i pazienti già in trattamento, ma con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è estesa per 60 giorni dalla scadenza. In caso di nuove prescrizioni da parte del centro ospedaliero o dello specialista, invece, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto la ricetta avrà validità di 90 giorni per un numero massimo di 6 pezzi a ricetta.

Fanno eccezione le categorie di farmaci che già beneficiano di regimi più favorevoli, quali quelli per patologie croniche o invalidanti, antibiotici iniettabili e soluzioni per infusioni. Se il paziente ha un peggioramento di patologia o un’intolleranza oppure laddove sia previsto un monitoraggio che interrompe il trattamento o l’aggiustamento della posologia, l’estensione di validità non è automatica e deve essere valutata da centro o specialista di riferimento.

Si stabilisce che, a partire dal 1 ottobre 2020, le Regioni e Province autonome possano applicare la distribuzione per conto (DPC) anche ai medicinali erogati in distribuzione diretta da parte delle strutture del SSN, sulla base di modalità, criteri e remunerazione da stabilire con Decreto del MinSal di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e degli ordini professionali.

Si dispone anche che, ai fini di quanto disposto dall’articolo 27-bis del DL Liquidità che ha introdotto la possibilità di distribuire in DPC i farmaci erogati in regime di distribuzione diretta dalle strutture pubbliche e che richiedono un controllo ricorrente del paziente, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione AIFA debba individuare l’elenco dei farmaci che, sebbene sottoposti a registro, possano essere distribuiti in DPC.

Proroga piani terapeutici protesica domiciliare (art. 9)

Viene concessa, nel periodo di durata dell’emergenza, una proroga di ulteriori 90 giorni per i piani terapeutici che riguardano la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici relativi a incontinenza, storie, alimentazione speciale, pazienti laringectomizzati, prevenzione e trattamento di lesioni cutanee, patologie respiratorie e, in generale, a qualsiasi ospedalizzazione a domicilio. Saranno le Regioni ad adottare procedure accelerate per le autorizzazioni dei nuovi piani.

Sperimentazioni cliniche (art. 11-bis)

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4. Misure per la disabilità

Linee guida RSA e Sospensione attività centri residenziali

disabilità (art. 1-ter e art. 10)

Si demanda al Comitato tecnico-scientifico l’adozione, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di linee guida per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private che durante l’emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario e socio-sanitario per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità. Le linee guida vengono adottate nel rispetto di alcuni principi, tra i quali la garanzia della sicurezza e del benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate, la garanzia della sicurezza di tutto il personale impiegato, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale, nonché la previsione di specifici protocolli per la diagnosi dei contagi e per la sanificazione periodica degli ambienti. Le citate strutture vengono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell’accesso, con massima priorità, alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo utile alla gestione dell’emergenza epidemiologica.

Si prevede un’estensione della sospensione delle attività anche dei Centri riabilitativi ambulatoriali del SSN, oltre che per i Centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità.

Fondo adeguamento pensioni di invalidità (art. 89-bis)

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro è istituito un fondo con dotazione pari a 46 milioni per l’adeguamento alla sentenza della corte costituzionale che ha ritenuto iniquo l’importo dell’assegno di invalidità per gravi disabilità.

Assistenza e servizi per la disabilità (art. 104)

Per l’anno 2020 si incrementa:

➢ di 90 milioni di euro il Fondo per le non autosufficienze, per potenziare i servizi di assistenza. Di questo incremento, 20 milioni di euro verranno destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

➢ di 20 milioni di euro il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per potenziare la deistituzionalizzazione e gli interventi di supporto alla domiciliarità.

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sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, i quali devono sostenere le spese per dovute all’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.

Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l’anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro, il SSN eroga gli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Prestazioni individuali domiciliari (art.109)

Si sostituisce integralmente l'art. 48 (prestazioni individuali domiciliari) del DL Cura Italia prevedendo che:

➢ durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità e dei servizi sanitari differibili - disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti - le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni sostitutive che possono avvenire in forme individuali domiciliari o a distanza o che possono essere rese negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, nel rispetto delle direttive sanitarie e delle regole di sicurezza relative al distanziamento sociale;

➢ l'individuazione delle prestazioni da svolgere e le modalità attraverso cui svolgerle possono essere definite tramite coprogettazioni con gli enti gestori, e possono riguardare specifici progetti da questi ultimi proposti. I servizi sostitutivi vengono svolti avvalendosi del personale disponibile, già impiegato nei servizi sospesi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, ed esclusivamente impiegando i fondi ordinari destinati a tale finalità. Viene assicurato il rispetto di protocolli a tutela della salute di operatori ed utenti;

5. Misure sulla formazione universitaria

Svolgimento esami di stato abilitanti a professioni e

specializzazioni di area sanitaria e accesso riservato ai medici

(art. 237)

Nello specifico, l’articolo prevede:

➢ La proroga degli accreditamenti delle scuole di specializzazione per l’a.a. 2018/2019, che saranno dunque validi per il prossimo anno accademico;

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➢ Che il Ministro dell’Università e della Ricerca possa disporre, con proprio decreto, modalità alternative e/o semplificate per gli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate, su proposta degli ordini professionali di riferimento; ➢ Che i laureati in Medicina possano partecipare agli esami di ammissione alle scuole

di specializzazione, con l’obbligo di ottenere l’abilitazione entro l’avvio delle attività didattiche.

Misure per il sostegno di università (art. 236)

Si incrementano diversi fondi dedicati all’Università:

➢ Fondo per le esigenze emergenziali del sistema universitario, AFAM ed enti di ricerca: + 65 milioni di euro nel 2020. Si specifica che tali risorse verranno prioritariamente assegnate per consentire agli studenti l’accesso da remoto a banche dati e risorse bibliografiche, oltre l’acquisto di dispositivi e piattaforme digitali.

➢ Fondo per il finanziamento ordinario delle università: + 165 milioni di euro per il 2020. Tali risorse verranno ripartite tra le università entro 60 giorni con Decreto Ministeriale, sentita la CRUI.

➢ Fondo integrativo statale dedicato agli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi: +40 milioni di euro per il 2020.

Si introducono, inoltre delle proroghe per:

➢ I dottorandi titolari di borse di studio iscritti all’ultimo anno, che possono chiedere una proroga del termine finale del corso, fino a un massimo di due mesi; (a tal fine, si incrementa di 15 milioni di euro il FFO)

➢ la durata degli assegni di ricerca, che può essere prorogata dai soggetti conferenti per il periodo di eventuale sospensione delle attività causa COVID.

6. Ulteriori misure

Centro di ricerca Human technopole (art. 49 -bis)

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precoci utili ad affrontare le epidemie attuali e future. Autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e start-up innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l’invecchiamento attivo. È finanziato con 10 milioni per il 2020 e 2 milioni per il 2021.

IVA al 5% per beni sanitari contro l’epidemia (art. 124)

I beni utilizzati in ambito sanitario per la gestione dell’emergenza (in particolare mascherine, dispositivi medici e di protezione individuale) sono assoggettati all’aliquota IVA al 5%.

In via transitoria fino al 31 dicembre 2020, la cessione di tali beni viene tuttavia eseguita in esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi connessi.

Si tratta di una misura autorizzata anche a livello europeo in riferimento alle misure adottate immediatamente per mitigare l’impatto della pandemia e che, secondo le linee guida della Commissione europea, può essere applicata a materiali sanitari e farmaceutici necessari per il contrasto all’epidemia.

Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle

Province autonome (art.106)

Per compensare la possibile perdita di entrate legata al Covid-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, con decreto del MEF, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il MEF, che esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa.

Soppressione clausole salvaguardia IVA (art. 126)

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Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art.

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