• Non ci sono risultati.

Legge di Bilancio 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Legge di Bilancio 2021"

Copied!
29
0
0

Testo completo

(1)

1

Legge di Bilancio 2021

Misure di interesse del provvedimento

Cattaneo Zanetto & Co.

(2)

2

Sommario

LEGGE DI BILANCIO 2021 ... 5

LE MISURE DI INTERESSE NEL PROVVEDIMENTO ... 5

INTRODUZIONE ... 5

PERSONALE SANITARIO ... 5

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ DELLA DIRIGENZA MEDICA (COMMI 407-408) ... 5

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETRIBUZIONE DEGLI INFERMIERI DEL SSN (COMMI 409-411) 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE SANITARIO E SOCIOSANITARIO DEL SSN (COMMI 414 E 415) ... 6

PROROGA DI DISPOSIZIONI SULL’IMPIEGO DI PERSONALE SANITARIO NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (COMMI 423-428) ... 6

INDENNITÀ ASSISTENZA TERRITORIALE PER MMG E PLS (COMMI 468-470) ... 8

SANITÀ MILITARE (COMMI 488-490) ... 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONOSCENZE LINGUISTICHE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE (COMMA 497) ... 8

MEDICI INPS (COMMI 1034-1036): ... 8

RISORSE PER LA SANITÀ ... 9

FONDO PER L'ALZHEIMER E LE DEMENZE (COMMI 330 – 332) ... 9

FABBISOGNO SANITARIO STANDARD E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CURE PALLIATIVE (COMMI 403-404) ... 9

INCREMENTO FONDI CONTRATTUALI SANITÀ (COMMA 413) ... 10

DISPOSIZIONI VOLTE A ELIMINARE IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI INDENNIZZI DOVUTI ALLE PERSONE DANNEGGIATE DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E TALIDOMIDE (COMMI 440 E 441) ... 10

INCREMENTO FONDO PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (COMMI 450-451) ... 10

FONDO PER ACQUISTO TEST GENOMICI CARCINOMA MAMMARIO (COMMI 479 – 480) .... 10

CONCORSO STATALE AGLI INDENNIZZI DOVUTI ALLE PERSONE DANNEGGIATE DA TRASFUSIONI, SOMMINISTRAZIONI DI EMODERIVATI O VACCINAZIONI (COMMA 821): ... 11

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ AGLI ENTI TERRITORIALI (COMMI 833-842) ... 11

ASSUNZIONI DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE (COMMI 882 E 883) ... 11

MISURE SANITARIE DI CONTRASTO AL COVID ... 12

DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI DA PARTE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (COMMI 417 E 417) ... 12

TEST SIEROLOGICI E TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI IN FARMACIA (COMMI 418 – 420)... 12

FONDO SANITÀ E VACCINI (COMMI 447-449) ... 12

(3)

3

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DEI VACCINI PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 E INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI SANITARI PER LA SOMMINISTRAZIONE

DEI VACCINI (COMMI 457-467) ... 13

CERTIFICAZIONE DEI PERIODI TRASCORSI DAI LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI IN QUARANTENA O IN CONDIZIONI DI PERMANENZA DOMICILIARE OBBLIGATORIA (COMMA 484) ... 13

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE; PIATTAFORMA PER IL TRACCIAMENTO DEI CONTATTI (COMMI 620 E 621) ... 14

TELEMEDICINA E CURE DOMICILIARI ... 14

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CURE PALLIATIVE (COMMA 405) ... 14

ACCREDITAMENTO CURE DOMICILIARI (COMMA 406) ... 14

INCENTIVI PER TELEMEDICINA PER STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE (COMMA 444) ... 15

INCREMENTO RISORSE PER PRODUZIONE OSSIGENO MEDICALE (COMMI 445-446) ... 15

UNIVERSITÀ E RICERCA ... 16

FINANZIAMENTO ALLA RICERCA DELL’INCIDENZA DELL’ENDOMETRIOSI (COMMA 498) ... 16

RICERCA SU CORPI POST-MORTEM (COMMA 499-501) ... 16

CONTRIBUZIONE PENSIONISTICA DEI PROFESSORI E RICERCATORI DELLE UNIVERSITÀ PRIVATE (COMMA 565) ... 16

INCREMENTO PERSONALE MINISTERO UNIVERSITÀ E RICERCA (COMMI 935-941) ... 16

AGEVOLAZIONI FISCALI PER STUDENTI E RICERCATORI RIENTRATI IN ITALIA DALL’ESTERO – INTERPRETAZIONE AUTENTICA (COMMA 1127) ... 17

FONDI EUROPEI E PNRR ... 17

CO-FINANZIAMENTO NAZIONALE FONDI UE 2021-27 (COMMI 51-57) ... 17

FONDO SVILUPPO E COESIONE – CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027 (COMMI 177-178)…. ... 18

CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA (COMMA 626) ... 18

REGIME TEMPORANEO AIUTI DI STATO (COMMA 627) ... 18

MISURE DI ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU – ISTITUZIONE DEL FONDO NEXT GENERATION EU (COMMI 1037-1050): ... 18

RISORSE DEL PNRR PER INVESTIMENTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO (COMMI 1068– 1074) ... 20

WELFARE ... 21

FONDO PER FINANZIAMENTO ISTITUTI DI PATRONATO E ASSISTENZA SOCIALE (COMMA 321).. ... 21

FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (COMMI 324-328) ... 21

OPZIONE DONNA (COMMA 336) ... 21

PROROGA APE SOCIAL (COMMI 339-340) ... 21

CALCOLO DEI REQUISITI DI ANZIANITÀ AI FINI PENSIONISTICI NEL PART TIME VERTICALE CICLICO (COMMA 350) ... 22

(4)

4

CONGEDO DI PATERNITÀ (COMMI 363-364) ... 22

INCREMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE E IL POTENZIAMENTO DEGLI ASILI NIDO (COMMI 791-794) ... 23

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI (COMMI 797-804) ... 23

FISCO ... 23

FONDO DELEGA RIFORMA FISCALE E FEDELTÀ FISCALE, ASSEGNO UNICO (COMMI 2-7)... 23

STABILIZZAZIONE A REGIME DAL 2021 DELL’ULTERIORE DETRAZIONE DI LAVORO DIPENDENTE (COMMI 8-9) ... 24

INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO IN ITALIA DEI LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI (COMMA 50) ... 24

PROROGA SUPERBONUS (COMMI 66-75) ... 25

AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L’OCCUPAZIONE IN AREE SVANTAGGIATE – DECONTRIBUZIONE SUD (COMMI 161-169) ... 26

FONDO OCCUPAZIONE E FORMAZIONE (COMMA 275) ... 26

CREDITO D’IMPOSTA IN RICERCA E SVILUPPO E CREDITO D’IMPOSTA IN FORMAZIONE 4.0 (COMMI 1064 E 1066) ... 26

SOSTEGNO ALLE IMPRESE ... 27

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI (COMMI 10-15) ... 27

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LE DONNE (COMMI 16-19) .... 27

FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA PARITÀ SALARIALE DI GENERE (COMMI 276 – 277) ... 27

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE/SPESA PUBBLICA ... 28

RISULTATI DIFFERENZIALI BILANCIO DELLO STATO (COMMA 1) ... 28

COESIONE SOCIALE E SVILUPPO ECONOMICO NEI COMUNI MARGINALI (COMMI 196-200) 28 SVILUPPO COMPETENZE MANAGERIALI (COMMI 536 – 539) ... 28

POLI TERRITORIALI AVANZATI PER CONCORSI PUBBLICI (COMMI 955 E 956) ... 29

(5)

5

Legge di Bilancio 2021

Le misure di interesse nel provvedimento

Introduzione

Attraverso il presente dossier si intende fornire un’analisi delle norme di maggiore interesse contenute nella Legge di Bilancio 2021, suddivisa per aree tematiche. Per ciascuna disposizione sono indicati il tema e i commi di riferimento all’interno della legge ed è riportato un approfondimento dei contenuti.

In relazione all’iter parlamentare, si ricorda che il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati domenica 27 dicembre, a seguito dell’esame condotto nei mesi di novembre e dicembre che ha introdotto svariate modifiche al disegno di legge inizialmente proposto dal Governo.

Considerati i tempi ristretti per la conclusione dell’esame parlamentare – è previsto che la legge di bilancio sia pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno – nella giornata di mercoledì 30 dicembre il Senato ha approvato in via definitiva il testo licenziato in prima lettura dalla Camera, senza apportare ulteriori modifiche, in modo da consentirne la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il termine previsto. Si ricorda, infine, che il provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.

Personale sanitario

Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza

medica (commi 407-408)

A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi (tredicesima compresa) previsti in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo determinata dal CCNL dell’Area Sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, sono incrementati del ventisette per cento. A tali oneri

(6)

6

Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del SSN

(commi 409-411)

Si istituisce un’indennità specifica infermieristica con decorrenza dal 1 gennaio 2021 per gli infermieri dipendenti delle strutture pubbliche del SSN, il cui importo verrà disciplinato e definito in sede di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del comparto sanità, nel limite complessivo di 335 milioni di euro. Agli oneri si provvede a valere sul FSN.

Disposizioni in materia di personale sanitario e sociosanitario del SSN

(commi 414 e 415)

Ai dipendenti delle aziende e degli enti del SSN appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione tecnico-sanitarie e di ostetricia, nonché agli assistenti sociali e agli operatori socio-sanitari è riconosciuta – nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità e nel limite lordo annuo di 100 milioni – un’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute da riconoscere dal 1° gennaio 2021 come trattamento economico fondamentale. Agli oneri di tale misura si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Proroga di disposizioni sull’impiego di personale sanitario nel

Servizio sanitario nazionale (commi 423-428)

Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze connesse alla diffusione del COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi anche nell’anno 2021 di alcune misure di deroga alla legislazione in materia di spesa di personale previste dal DL Cura Italia, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni. La norma permette l’utilizzo di tali misure esclusivamente laddove le spese ad esse collegate risultino compatibili con i limiti di spesa per singola Regione e Provincia Autonoma previsti dal fabbisogno sanitario 2021. Di seguito le misure del DL Cura Italia prorogate al 31 dicembre 2021:

(7)

7

assicurare il recupero delle attività formative per il raggiungimento degli obiettivi. La misure prevede inoltre la possibilità di procedere alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time (in ragione delle esigenze formative), dei medici e dei medici veterinari regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, che sono utilmente collocati nella graduatoria delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario.

➢ Personale in quiescenza: il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche qualora non siano iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori sociosanitari collocati in quiescenza;

La norma, inoltre, dispone la proroga al 31 dicembre 2021 delle seguenti disposizioni:

➢ USCA: in relazione alle unità speciali di continuità assistenziale (USCA), si prevede:

o Criteri di istituzione: Regioni e le Province Autonome devono istituire le USCA presso una sede di continuità assistenziale già esistente, ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;

o Finanziamento: per l'anno 2020 le USCA hanno a disposizione 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020;

o Medicina specialistica: si prevede la possibilità per i medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle USCA;

o Assistenti sociali: assunti per supportare personale USCA nella valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e nell'integrazione con i servizi sociali e sociosanitari territoriali.

➢ Personale in quiescenza: la possibilità per le aziende e per gli enti del SSN, impossibilitati a procedere al reclutamento di personale, di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

(8)

8

Indennità assistenza territoriale per MMG e PLS (commi 468-470)

Si prevede la spesa di complessivi 35 milioni di euro, a valere su un corrispondente incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario standard, per incentivare i medici di medicina generale (MMG), per 25 milioni, e i pediatri di libera scelta (PLS), per 10 milioni, ad avvalersi della collaborazione di infermieri per il potenziamento dell’assistenza territoriale primaria.

Sanità Militare (commi 488-490)

In virtù dell’emergenza Covid-19 e in soccorso al SSN, presso il Min. Difesa è istituito un fondo di 4 milioni annui a decorrere dal 2021 finalizzato all’adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità Militare. Inoltre, al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il

riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie (comma 497)

La disposizione prevede che per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedesca costituisca requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l’esercizio delle professioni sanitarie e che nei servizi sanitari di pubblico interesse l’attività sia organizzata in modo da garantire l’uso delle due lingue, italiana e tedesca. La misura autorizza inoltre il Presidente dell'Ordine dei medici della Provincia di Bolzano ad istituire una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono iscriversi i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca.

Ricordiamo che le autorità competenti a riconoscere le qualifiche professionali sono tenute a verificare la conoscenza della lingua italiana nel caso in cui la professione abbia ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, nonché nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana, con riguardo all'attività che il professionista intenda svolgere. I controlli linguistici in oggetto sono svolti successivamente al riconoscimento della qualifica professionale (o successivamente al rilascio della tessera professionale europea).

Medici INPS (commi 1034-1036):

(9)

9

Risorse per la sanità

Fondo per l'Alzheimer e le demenze (commi 330 – 332)

Si istituisce presso il Ministero della Salute un fondo per l'Alzheimer e le demenze - con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 – destinato al finanziamento delle linee d’azione previste dal Piano nazionale demenze, e al finanziamento di investimenti regionali e delle province autonome volti all'acquisto di apparecchiature sanitarie per il potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, nonché a migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi. I criteri e le modalità di riparto del fondo dovranno essere individuati tramite decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Fabbisogno sanitario standard e disposizioni in materia di cure

palliative (commi 403-404)

Si incrementa il fabbisogno sanitario nazionale standard 2021 cui concorre lo Stato per un importo pari a 121,37 miliardi di euro. Tale importo è così suddiviso:

➢ 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 per la copertura degli oneri conseguenti all’incremento dell’indennità di esclusività della dirigenza medica (commi 407 e 408);

➢ 335 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 per la copertura degli oneri conseguenti all’istituzione dell’indennità di specificità infermieristica (commi 409-411);

➢ 70 milioni di euro per l’anno 2021 per la copertura della nuova spesa, anche per tale anno, relativa all’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG e PLS (comma 417);

➢ 105 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 109,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica (comma 421-422)

(10)

10

Incremento fondi contrattuali sanità (comma 413)

Per incrementare le risorse volte alla remunerazione delle prestazioni connesse alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del SSN impiegato nell'emergenza Covid-19, 40 milioni di euro – degli 80 milioni versati dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato – sono destinati, nell'esercizio 2020, ai fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità, ai fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità e ai relativi fondi incentivanti.

Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi

dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e

talidomide (commi 440 e 441)

Si prevedono due distinte autorizzazioni di spesa, pari a 9,9 milioni dal 2021 e a 71 milioni, per gli anni dal 2021 al 2023, volte a consentire al Ministero della salute di corrispondere agli aventi diritto gli indennizzi per danni subiti da vaccinazioni obbligatorie e da sindrome da talidomide, rispettivamente, per i ratei futuri derivanti dalla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale e per gli arretrati da corrispondere ai soli danneggiati da talidomide nati nel 1958 e nel 1996. Complessivamente pertanto la disposizione comporta maggiori oneri pari a 80,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 9,9 milioni a decorrere dall’anno 2024.

Incremento Fondo procreazione medicalmente assistita (commi

450-451)

Si riconosce un contributo per garantire alla coppie con infertilità e sterilità l'accesso uniforme alle prestazioni di cura e diagnosi della infertilità e sterilità, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno. La dotazione del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La norma prevede che il Ministero della Salute debba monitorare l‘attuazione efficace delle risorse da parte delle Regioni e avviare campagne di sensibilizzazione insieme alle associazioni di pazienti.

Fondo per acquisto test genomici carcinoma mammario (commi 479

– 480)

(11)

11

l’erogazione delle risorse del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute.

Concorso statale agli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da

trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni (comma

821):

Al fine di sostenere le Regioni nel rilascio degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, è istituito presso il MEF un fondo da 50 milioni di euro per l’anno 2021. Si prevede che il riparto del contributo avvenga in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti, in base ad un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, entro il termine di scadenza del 28 febbraio 2021.

Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali (commi 833-842)

Si prevede la concessione di anticipazioni di liquidità da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. a favore delle regioni e delle province autonome i cui enti del Servizio sanitario nazionale non riescano a far fronte ai propri debiti, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria legata al Covid-19. Tali anticipazioni non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni e gli enti sanitari e non costituiscono indebitamento, poiché esse sono finalizzate a consentire esclusivamente il superamento delle temporanee carenze di liquidità e i pagamenti di spese per le quali nel bilancio regionale è già prevista un’idonea copertura per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari. La norma si riferisce ai debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi. La richiesta di anticipazione di liquidità deve essere deliberata dalla giunta tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2021 ed è concessa entro il 15 maggio 2021, entro il limite delle risorse disponibili. Entro 10 giorni dall’acquisizione delle anticipazioni le regioni provvedono al trasferimento della liquidità agli enti sanitari.

Assunzioni da parte del Ministero della salute (commi 882 e 883)

(12)

12

dipendenti ministeriali che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.

Misure sanitarie di contrasto al Covid

Disposizioni per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte

dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (commi

417 e 417)

La disposizione mira a sostenere il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, prevedendo l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG e PLS, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore, autorizzando una spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2021 a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, a cui possono accedere tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Test sierologici e tamponi antigenici rapidi in farmacia (commi 418 –

420)

Si prevede la possibilità di eseguire i test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCOV-2 anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela della privacy. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi sono disciplinate dalle convenzioni con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dei MMG e delle farmacie pubbliche e private.

Fondo sanità e vaccini (commi 447-449)

Si dispone la creazione, da parte del Ministero della Salute, di un Fondo di 400 milioni di euro per l’anno 2021 destinato all’acquisto dei vaccini contro COVID-19 e degli altri farmaci utili alla cura della patologia. Si dispone inoltre che sarà compito del Commissario Straordinario per il contrasto all’emergenza epidemiologica gestire l’acquisto e la distribuzione sul territorio di tali farmaci. La misura è a valere del Programma Next Generation EU.

Trattamento IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici

(commi 452 e 453)

(13)

13

dall’IVA ed hanno diritto alla detrazione dell’imposta. Il diritto alla detrazione dell'imposta è vigente dal 20 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2022.

Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle

infezioni da SARS-CoV-2 e individuazione dei professionisti sanitari

per la somministrazione dei vaccini (commi 457-467)

La misura disciplina il Piano nazionale vaccini Anti SARS-COV-2 prevedendo: ➢ Specializzandi: gli specializzandi (anche quelli del primo anno di corso) possano partecipare alle attività di profilassi. In particolare, i consigli di scuola di specializzazione sono chiamati ad individuare specifici periodi di formazione (di un mese) da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, secondo le necessità individuate dall’Autorità per la gestione delle attività di profilassi vaccinale. Se lo svolgimento delle attività avviene presso tali strutture esterne, è previsto il riconoscimento di un rimborso forfettario delle spese sostenute. La copertura assicurativa dello stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale lo specializzando svolge il periodo di formazione;

➢ Assunzioni professioni medico-sanitarie: si prevede l’assunzione a tempo determinato (9 mesi a partire dal primo gennaio 2021) di 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2. Per tali assunzioni si applica la remunerazione prevista dai rispettivi Contratti collettivi nazionali di settore (2016-2018) per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale; ➢ Vaccino in farmacia: si prevede la possibilità, in via sperimentale per l’anno

2021, della somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da parte di infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, subordinatamente alla stipulazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente Ordine professionale.

La norma non specifica a quali vaccinazioni si faccia riferimento. Si consideri l’opportunità di un chiarimento, anche ai fini di valutare se sussista l'esigenza di prevedere un coordinamento con la disciplina dell'Anagrafe nazionale vaccini (di

cui al D.M. 17 settembre 2018) e delle relative anagrafi regionali.

Certificazione dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti privati

in quarantena o in condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria

(comma 484)

(14)

14

prescrizione che il certificato del medico curante indichi gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla condizione suddetta

Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale; Piattaforma per il

tracciamento dei contatti (commi 620 e 621)

Si prevede che le risorse previste dal Fondi innovazione del DL Rilancio, possano essere trasferite anche alle pubblica amministrazioni, gestori di servizi pubblici, società a controllo pubblico escluse le quotate per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale. Inoltre per l’anno 2021, le attività dirette a garantire lo sviluppo, implementazione e funzionamento della Piattaforma di Allerta COVID (prevista dal DL 28/2020), sono realizzate dalla competente struttura per l’innovazione tecnologica e l’innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Telemedicina e cure domiciliari

Disposizioni in materia di cure palliative (comma 405)

La misura differisce dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 la data nella quale i medici in possesso dei requisiti richiesti dal Ministero della Salute sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private, dedicate alle cure palliative.

Ricordiamo che medici già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche

sono considerati idonei, pur essendo sprovvisti di taluni requisiti definiti dal DM Salute

28 marzo 2013 in materia di inquadramento ed equipollenze relativa alla disciplina cure palliative, se rispondono ad altri requisiti certificati dalla regione di appartenenza, quali:

➢ esperienza almeno triennale, anche non continuativa, in cure palliative presso

strutture ospedaliere, residenziali- hospice ed unità di cure palliative (UCP) domiciliari accreditate a tale scopo presso il SSN;

➢ almeno il 50% dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato

risultante per ore professionali e casistica assistita in cure palliative;

➢ acquisizione di una specifica formazione in cure palliative, attraverso ECM

(educazione continua in medicina), master universitari o corsi organizzati dalla regioni per l'acquisizione di competenze specifiche in cure palliative di cui

all'Accordo Stato-regioni del 10 luglio 2014.

Accreditamento cure domiciliari (comma 406)

(15)

15

➢ in materia di realizzazione di strutture ed esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, si prevede l’estensione dell'autorizzazione richiesta per l'esercizio di attività sanitarie anche alle strutture che erogano esclusivamente cure domiciliari;

➢ per quanto concerne il rilascio dell’accreditamento istituzionale da parte della regione alle strutture autorizzate, si aggiungono, oltre alle strutture pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, anche le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari. Anche per tali ulteriori soggetti, la richiesta di accreditamento istituzionale sarà pertanto autorizzata subordinatamente alla rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

➢ con riguardo agli accordi per l’individuazione di responsabilità, di indirizzi per la formulazione dei programmi di attività, di determinazione dei piani per le alte specialità e per la rete dei servizi di emergenza, e dei criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture, vengono estese alle organizzazioni pubbliche e private non accreditate per l'erogazione di cure domiciliari le specifiche disposizioni relative ai contratti stipulati da regioni e aziende sanitarie locali con le strutture private.

Incentivi per telemedicina per strutture pubbliche e private

accreditate (comma 444)

Per salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, le Regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento delle risorse previste in legge di bilancio per l’ ammodernamento tecnologico all'incentivo all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.

Incremento risorse per produzione ossigeno medicale (commi

445-446)

(16)

16

Università e ricerca

Finanziamento alla ricerca dell’incidenza dell’endometriosi (comma

498)

Si autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno allo studio, alla ricerca e alla valutazione dell’incidenza dell’endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministro della Salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne regola tramite decreto i criteri e le modalità di ripartizione, prevedendo tuttavia che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50% dello stanziamento totale.

Ricerca su corpi post-mortem (comma 499-501)

Si autorizzano, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, investimenti per 4 milioni di euro in ricerca scientifica e formazione sui corpi post-mortem. I criteri di ripartizione delle risorse, le modalità di svolgimento del training e la simulazione sui cadaveri e i centri di riferimento in cui svolgere tale attività, saranno stabili tramite decreto del Ministero della Salute.

Contribuzione pensionistica dei professori e ricercatori delle

università private (comma 565)

Si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aliquote a carico del datore di lavoro e dei professori e ricercatori delle università private siano pari a quelle in vigore per le stesse categorie di personale presso le università statali (e quindi pari a quelle in vigore per la generalità dei dipendenti statali).

Incremento personale Ministero Università e Ricerca (commi

935-941)

Viene incrementata di 500.000 euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria per garantire il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del MUR. Si aumentano di 3 unità i dirigenti di livello non generale, di cui una unità destinata agli uffici di diretta collaborazione. Per la copertura di tali unità, si autorizza il Ministero a svolgere appositi concorsi pubblici.

(17)

17

Agevolazioni fiscali per studenti e ricercatori rientrati in Italia

dall’estero – Interpretazione autentica (comma 1127)

Viene fornita una disposizione interpretativa delle agevolazioni fiscali per studenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero secondo cui le fisiologiche interruzioni dell’anno accademico non precludono l’accesso agli incentivi fiscali agli studenti rientranti in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all’estero. La disposizione fa riferimento alla disciplina contenuta nella legge 30 dicembre 2010 n. 238 che concede incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa avviate in Italia, in favore di cittadini dell'Unione Europea che, dopo aver risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, abbiano intrapreso un percorso di studi o di lavoro all'estero per almeno ventiquattro mesi, decidendo successivamente di ritrasferire la propria residenza ed il proprio domicilio in Italia al fine di intraprendere un'attività (c.d. controesodati).

Fondi Europei e PNRR

Co-finanziamento nazionale Fondi UE 2021-27 (commi 51-57)

(18)

18

Fondo sviluppo e coesione – Ciclo di programmazione 2021-2027

(commi 177-178)

La misura dispone una prima assegnazione aggiuntiva di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, per complessivi 50 miliardi. Le norme definiscono, altresì, i criteri e le procedure di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio delle risorse 2021- 2027, in analogia con il precedente periodo di programmazione, ferma restando la chiave di riparto delle risorse dell’80 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del centro-nord.

Conferenza sul futuro dell’Europa (comma 626)

Si autorizzano €2 milioni per il 2021 per realizzare iniziative, coordinate dal Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio, relative dare concreta attuazione alla partecipazione italiana alla Conferenza sul futuro dell’Europa.

Regime temporaneo aiuti di Stato (comma 627)

Vengono introdotte delle disposizioni per l’adeguamento alla comunicazione della Commissione Europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. In particolare, il Temporary Framework è prorogato per le misure di aiuto per l’emergenza Covid-19 fino al 30 giugno 2021 e viene introdotta la misura che copre, a determinate condizioni, i costi fissi delle imprese non coperti da profitti.

Misure di attuazione del Next Generation EU – Istituzione del Fondo

Next Generation EU (commi 1037-1050):

Per l’attuazione del programma NGEU è istituito, nello stato di previsione del MEF, come anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’UE, il “Fondo di rotazione per l’attuazione del NGEU – Italia”, con una dotazione di €32,766 miliardi per il 2021, €40,037 miliardi per il 2022 e €44,573 miliardi per il 2023. In particolare:

➢ tali risorse sono versate su due appositi conti per i Contributi a fondo perduto e per i Contributi a titolo di prestito. Le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione o organismo titolare dei progetti;

(19)

19

normativa nazionale e comunitaria, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione ed i conflitti di interesse e realizzano i progetti, nel rispetto dei cronoprogrammi, per il conseguimento dei relativi i target intermedi e finali. Per di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, il Dipartimento della RGS sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

➢ con DPCM su proposta del MEF, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;

➢ si prevede una relazione annuale al Parlamento nel periodo dal 2021 al 2027; ➢ per garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi comunitari di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti la realizzazione del PNRR e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle Istituzioni comunitarie, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo sono utilizzate dopo l’approvazione del Piano Nazionale per finanziare progetti ivi inclusi e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del PNRR fino a tutta la durata del Piano. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa Ue in materia e corredati da indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi. Le anticipazioni saranno destinate ai singoli progetti tenendo conto tra l’altro dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio;

➢ i trasferimenti successivi vengono assegnati, fino alla concorrenza dell’importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico ed in base al conseguimento dei relativi target intermedi e finali previsti;

(20)

20

➢ con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è costituita, presso la RGS, un’apposita unità di missione con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del PNRR. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l’invarianza finanziaria, sono resi indisponibili nell’ambito della dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. ➢ Il MEF, per il triennio 2021-2023, è autorizzato ad assumere con contratto di

lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti dell’attuale dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale e un dirigente di durata triennale rinnovabile una sola volta.

Le risorse del Fondo utilizzate dalla presente legge sono state impiegate per finanziare:

➢ comma 10-15: bonus assunzioni giovani (200,9 mln per il 2021 e 139,1 mln per

il 2022);

➢ comma 16-19: bonus assunzioni donne (37,5 mln per il 2021 e 88,5 mln per il

2022);

➢ commi 244-247: fondo garanzia PMI (500 mln per il 2022);

➢ commi 421-422; contratti di formazione medici specializzandi (105 mln per il

2021 e il 2022);

➢ commi 423, 425, 427, 428: proroga personale sanitario a tempo determinato

(1.100 mln per il 2021);

➢ commi 447-449: Fondo sanità e vaccini (400 mln per il 2021);

➢ commi 518-525: riduzione tasse universitarie. (165 mln per il 2021 e il 2022).

Ricordiamo che il nuovo Piano di ripresa e resilienza (PNRR), cd. Recovery plan è in

corso di adozione da parte del Governo per la sua presentazione alla Commissione europea entro l’aprile 2021, per un totale di investimenti che per l’obiettivo Salute – tra i 6 obiettivi definiti dal Piano – ammonta a 9 miliardi di euro, divisi in 4,8 miliardi per Assistenza di prossimità e telemedicina e 4,2 miliardi per Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria.

Risorse del PNRR per investimenti ad alto contenuto tecnologico

(commi 1068–1074)

(21)

21

investimento. I contributi sono cumulabili con altri incentivi e sostegni vigenti nel limite massimo del 50% di ciascun investimento. La gestione di tale dotazione è affidata a Invitalia, che predispone il modello per la presentazione delle istanze di contributo e verifica che gli investimenti proposti siano effettivamente ad alto contenuto tecnologico e con effetti positivi su coesione sociale e territoriale.

Welfare

Fondo per finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale

(comma 321)

La disposizione istituisce un apposito Fondo presso il Ministero del Lavoro per garantire il finanziamento delle attività svolte dagli Istituti di patronato e assistenza sociale durante l’emergenza. Tale fondo è pari a 15 milioni di euro per il 2021.

Fondo per le politiche attive del lavoro (commi 324-328)

La disposizione istituisce un Fondo con dotazione pari a 500 milioni di euro per il 2021, denominato Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive ed ammortizzatori sociali rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU”, al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali.

Opzione donna (comma 336)

Si prevede la proroga di un anno della misura pensionistica c.d. Opzione donna. In particolare, la norma prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità, la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l’anno 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.

Proroga APE social (commi 339-340)

Si prevede di prorogare l’anticipo pensionistico previsto dalla c.d. Ape social al 31 dicembre 2021. La norma specifica che potranno beneficiare dell’indennità anche coloro che non hanno beneficiato della prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo. Ricordiamo che l’Ape social consiste nell’erogare

(22)

22

L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo

Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time

verticale ciclico (comma 350)

Per agevolare il raggiungimento dell’anzianità lavorativa necessaria al raggiungimento della pensione, la norma equipara il periodo di lavoro prestato con contratto di lavoro part-time al pari di un contratto full-time.

La misura concerne il calcolo dell'anzianità di contribuzione pensionistica per i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale in cui alcune settimane non sono interessate da attività lavorativa (lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico) e recepisce l’indirizzo giurisprudenziale in base al quale anche le settimane di lavoro part-time devono essere incluse nel computo dell’anzianità di pensionamento.

Assegno di natalità e bonus bebè (comma 362)

Si prevede l’estensione, per i bambini nati o adottati tra il 1° dicembre 2021 e il 31 dicembre 2021, dell’assegno di natalità già introdotto dal comma 125 della Legge di Bilancio 2015.

Più precisamente, l’importo dell’assegno annuo è così modulato:

➢ 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;

➢ 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;

➢ 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; ➢ in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e

il 31 dicembre 2021, l'importo è aumentato del 20 per cento.

Congedo di paternità (commi 363-364)

Si prevede la proroga del congedo obbligatorio di paternità di dieci giorni anche per il 2021.

(23)

23

Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il

miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli

asili nido (commi 791-794)

Al fine di potenziare i servizi sociali comunali nelle Regioni a statuto ordinario ed incrementare i posti disponibili negli asili nido dei comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, viene incrementata la dotazione del Fondo di solidarietà comunale. Nello specifico, per lo sviluppo dei servizi sociali sono previsti i seguenti incrementi: 215,9 milioni di euro per l’anno 2021, 254,9 milioni per l’anno 2022, 299,9 milioni per l’anno 2023, 345,9 milioni per l’anno 2024, 390,9 milioni per l’anno 2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per il 2027, 559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 2029 e 650,9 milioni a decorrere dal 2030.

Potenziamento dei servizi sociali (commi 797-804)

Al fine di rafforzare i servizi sociali comunali, a favore degli ambiti territoriali è attribuito:

➢ un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito territoriale o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 abitanti;

➢ un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito territoriali oppure dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di uno a 4.000 abitanti.

Fisco

Fondo delega riforma fiscale e fedeltà fiscale, assegno unico (commi

2-7)

La disposizione prevede:

➢ l’istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un Fondo con una dotazione di €8 miliardi per il 2022 e €7 miliardi a decorrere dal 2023 – di cui una quota non inferiore a €5 e non superiore €6 miliardi a decorrere dal 2022 è dedicata all’assegno universale e servizi alla famiglia – volto a dare attuazione a interventi di riforma del sistema fiscale. Gli interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi.

(24)

24

➢ Una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e ai servizi alla famiglia.

Stabilizzazione a regime dal 2021 dell’ulteriore detrazione di lavoro

dipendente (commi 8-9)

La disposizione stabilisce che, a partire dal 2021, in attesa di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, venga stabilizzata la misura agevolativa, inizialmente prevista per il solo secondo semestre dell’anno 2020, che consiste nella detrazione a favore dei redditi da lavoro dipendenti e di alcune e di tipologie di redditi assimilati. L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La misura è a valere sul Fondo per la riduzione del carico fiscale sui

lavoratori dipendenti (art. 1 comma 7 Legge di Bilancio 2020), che viene

conseguentemente ridotto di €1.150 milioni nel 2021 e €1.426 milioni a decorrere dal 2022.

Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente

qualificati (comma 50)

Si consente di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei cd. lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i cd. lavoratori impatriati. Tali soggetti possono scegliere di estendere per cinque periodi d’imposta l’operatività del regime di favore, previo versamento di: ➢ un importo pari al dieci per cento dei redditi agevolati, se hanno almeno un

figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o sono diventati proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, o nel caso lo diventino entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione;

➢ un importo pari al cinque per cento dei redditi agevolati, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, oppure lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione.

(25)

25 Proroga Superbonus (commi 66-75)

Si estende il Superbonus al 30 luglio 2022. Inoltre:

➢ Include nella disciplina agevolativa la coibentazione del tetto.

➢ Specifica che un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre installazioni di proprietà esclusiva, tra impianti per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale.

➢ Estende le detrazioni agli edifici privi di attestato di prestazione energetica per mancanza dell'impianto di riscaldamento ovvero perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, raggiungano una classe energetica in fascia A.

➢ Estende dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023 il termine del periodo in cui possono essere effettuate le spese oggetto delle agevolazioni, e precisa che per le spese sostenute dopo il 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

➢ Applica la detrazione anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

➢ Estende dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2022 il Sismabonus.

➢ Specifica che le agevolazioni previste per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici è valido per gli impianti fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

➢ Prevede che per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 luglio 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, è riconosciuto il Superbonus, sempre che l'installazione avvenga congiuntamente ad uno degli interventi previsti dal Superbonus.

➢ Prevede che, nel caso in cui, per gli interventi effettuati per almeno il 60% al 30 giugno 2022 dai condomini, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Nel caso degli istituti autonomi case popolari, per gli interventi effettuati per almeno il 60% entro il 31 dicembre 2022, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

(26)

26

Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate –

Decontribuzione Sud (commi 161-169)

La disposizione intende garantire gli attuali livelli occupazionali in aree del Paese svantaggiate e duramente colpite dal Covid. In particolare prevede la concessione di un esonero dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro privati delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il contributo, da cui sono escludi enti

ecclesiastici, consorzi industriali, ex IPAB e le società di capitali, è modulato come segue:

➢ in una misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali versati sino al 31 dicembre 2025;

➢ in una misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2026 e 2027;

➢ in una misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2028 e 2029.

Il costo della misura è a valere del Next Generation EU.

Fondo occupazione e formazione (comma 275)

La norma prevede un incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione (DL 29 novembre 2008, n. 185) di 600 milioni di euro per l’anno 2021 e di 200 milioni di euro per l’anno 2022. Le risorse del fondo sono destinate a finanziare gli ammortizzatori sociali.

Credito d’imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in

formazione 4.0 (commi 1064 e 1066)

Si proroga fino al 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020 apportando allo stesso tempo modifiche volte a chiarirne l’ambito applicativo.

Si prevedono revisioni di aliquote e massimali dei crediti previsti nell’ambito di Transizione 4.0:

➢ Credito d'imposta per investimenti R&S: aliquota alzata dal 12% al 20%, massimale da 3 a 4 milioni di euro;

➢ Credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica: aliquota alzata dal 6% al 10%, massimale da 1,5 a 2 milioni di euro;

(27)

27

La norma prevede infine la proroga fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 il beneficio del credito d'imposta formazione 4.0 e l’incremento di €5 milioni per il 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario dell’Università, importo destinato al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e l’ambiente (CURSA) per realizzare processi di digitalizzazione delle imprese secondo il Programma Industria 4.0.

Sostegno alle imprese

Incentivo occupazione giovani (commi 10-15)

Per le nuove assunzioni e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in indeterminato nel biennio 2021-2022, si riconosce l’esonero contributivo nella misura del 100% (per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui) per le persone che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero è inoltre riconosciuto per massimo 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. La disposizione non si applica alle prosecuzioni di contratto né alle assunzioni in apprendistato indeterminato né ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Disposizioni in materia di sgravio contributivo per le donne (commi

16-19)

Si riconosce in via sperimentale, per il biennio 2021-2022, l’esonero contributivo nella misura del 100% per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio. Il limite massimo dell’importo è pari a €6.000.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.

Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere (commi 276 –

277)

(28)

28

Pubblica Amministrazione/Spesa Pubblica

Risultati differenziali bilancio dello Stato (comma 1)

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato, fissando i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario.

Importi in milioni di euro 2021 2022 2023

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di competenza

-196.000 -157.000 -138.500

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di cassa

-279.000 -208.500 -198.000

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di competenza

483.235 431.297 493.550

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di cassa

566.365 482.797 553.050

Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali (commi

196-200)

Si dispone un incremento di 48 milioni di euro per il 2021, di 43 milioni di euro per il 2022 e di 45 milioni di euro per il 2023, del Fondo di sostegno ai comuni marginali, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati al contrasto dei fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo. Lo stanziamento è specificamente destinato, tra gli altri, ai Comuni delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il Fondo viene inoltre finanziato con 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per contrastare spopolamento e limitata offerta di servizi alle persone e alle attività.

Sviluppo competenze manageriali (commi 536 – 539)

(29)

29

donazioni effettuate, fino a un massimo di €100.000, nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche e private. Risorse pari a €0,5 milioni annui per 2022 e 2023, a valere sul Fondo esigenze indifferibili. Decreto attuativo MEF entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Poli territoriali avanzati per concorsi pubblici (commi 955 e 956)

Si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio provveda ad istituire i Poli territoriali avanzati, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano per lo svolgimento decentrato dei concorsi pubblici e per garantire spazi di lavoro comune e di formazione per i dipendenti pubblici Per il reperimento degli spazi per l’allestimento dei Poli territoriali, si prevede il recupero, riuso e cambio di utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico

impiego (comma 959)

Si incrementano di 400 milioni di euro per il triennio 2021-2023, a decorrere dal 2021, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale e ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

Riferimenti

Documenti correlati

Il fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte della prestazione oggetto del presente contratto in piena ottemperanza alle prescrizioni contrattuali e della normativa

La Camera di commercio acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (oggi DURC on-line di cui al D.M. 30/01/2015) dell’impresa aggiudicataria

• la manutenzione straordinaria dei sistemi di gestione, ad esempio con la revisione dei turni di lavoro (e in alcuni casi con.. Q 30 Impatto della legge 161/2014 sulle Aziende del

1241 del 20.08.2019, ha approvato un finanziamento per un importo onnicomprensivo di € 50.000 (cinquantamila//00) a favore di Veneto Lavoro, in qualità di partner

I Servizi offerti da GEDI Digital potranno essere acquistati dagli Utenti - se disponibili per la Testata prescelta - secondo le modalità e le condizioni anche economiche di

Piano Nazionale Transizione 4.0: incentivo all’investimento in beni strumentali: punti di attenzione. Le

Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per il

2 alla RdO (“Dichiarazione per la partecipazione”), della quale è richiesto l’invio all’interno della Busta Amministrativa virtuale, secondo quanto meglio specificato nel