• Non ci sono risultati.

//to' Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "//to' Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota."

Copied!
12
0
0

Testo completo

(1)

G.ST

Roma 2G/07/2021 Protocollo PI 50^8/2021

r<0-

//to'

Nellarispostasipregadiindicareilnumerodiprotocollodiriferimento, nonchéil medesimooggettocontenutonellapresentenota.

Alsig.MINISTRO dellaGIUSTIZIA ROMA

AlCapodelDipartimento dell'OrganizzazioneGiudiziaria delPersonaleedeiServizi

DirezioneGeneraledeiMagistrati MINISTERODELLAGIUSTIZIA ROMA

Ill.mi sigg.Presidenti delleCortidiAppello LOROSEDI

Ill.misigg.ProcuratoriGenerali dellaRepubblicapressole CortidiAppello

LOROSEDI

AiConsigliGiudiziaripresso leCortidiAppello

LOROSEDI

IlLmisigg.Presidenti

deiTribunali periminorennidi LOROSEDI

OGGETTO:Praticanuiii.lA"A/2020 . . .

Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo status dei giudici onorari

minoriliperiltriennio2023-2025. ....

Bandorelativoallanominaeconfermadeigiudicionorariminoriliperiltriennio2023- 2025.

ComunicocheilConsiglioSuperioredellaMagistratura,nellasedutadel22luglio2021,haadottato laseguentedelibera:

(2)

22-7 19:32 asT

f

Roma 26/07/2021 Protocollo P1504B/2021

15:42

"IlConsiglio,

Vista la delibera consiliare approvata nella seduta dell’11 novembre 2020 Prot. P- 15705/2020del 13 novembre2020,aventeadoggetto"^Circolarerelativaaicriteriperlanominae confermaesullostatusdeigiudicionorariminoriliperiltriennio2023-2025 . . ...

Consideratoche indata 31 dicembre2022cesserannodall’incaricoigiudicionorarimmonli nominatioconfermatiperiltriennio2020-2022echepertantoaisensideUarichiamatanormativa

sidovràprocedereallanominaeconfermadeigiudicionorariminoriliperiltriennio2023-2025;

Rilevato che il Consiglio superiore della magistratura determina con apposita delibera le modalitàdiformulazionedelbandodi selezionerelativoallanominaeconfermadeigiudicionorari minorilimentreècuradeiPresidentideiTribunaliperiminorenniedeUeCortidiappeUo,ai sensi deU’art. 5. comma2 della suddetta circolare CSM - Prot. P-15705/2020 del 13 novembre 2020, provvedere a predisporre adeguate forme di pubblicità del citato bando, dandone notizia ai Dipartimenti universitari interessati, aH’Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alleA.S.L., ecc.;

Tuttociòpremesso

delibera

BANDORELATIVOALLANOMINAECONFERMA DEIGIUDICIONORARIMINORILI

PERILTRIENNIO2023-2025 Articolo 1

Requisitiperlapresentazionedelladomandadinominaodiconferma

1, PossonopresentaredomandaperlanominaolaconfermaagiudiceonorariopressoilTribune periminorenniopressolaSezioneperi minorennidellaCorted’appelloperiltrienmo2023-2025 gliaspirantiche.alladatadiscadenzadelterminedipresentazionedelladomanda, sonoinpossesso deiseguentirequisiti:

a)cittadinanzaitaliana;

b)eserciziodeidiritticiviliepolitici;

c)idoneitàfisicaepsichica; ... , , ^ ...

d) inesistenza cause di incompatibilitàdi cui all’articolo 7 della circolaredel Consiglio superiore deUa magistratura relativa alla nomina e conferma e sullo status dei giudici onorari minoriliperiltriennio2023-2025,tenendopresenteche nonpotrannoesserepropostiperlanomina o confermaa giudiceonorario minorile coloro che non abbianoavuto in passato laconfermaper inidoneitàall’incariconeUemedesimefunzionioneUefunzionidiespertodisorvegUanzaovveroin altrefunzionidimagistratoonorariodapartedelConsigliosuperiore dellamagistraturaosianostate

daessorevocate; # 4 »•

e) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzionienonsiastatosottopostoamisuradiprevenzioneodisicurezza,

f) abbia tenuto condotta incensurabile, così come previsto dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modificazionie integrazioni. Ai fini della valutazione dellacondottasi tiene contodellerisultanze delcasellario giudiziale edegli eventuaU carichipendenti(autocertificatidall’aspiranteconlemodalitàcuialsuccessivoarticolo4,comma 7), nonchédiappositainformativadelPrefetto(richiestaaisensidelsuccessivoarticolo6, comma 7).

Per i posti di giudice onorario minorile negli uffici aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano:

g) conoscenzadellalinguaitalianaetedesca;

h) appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco o ladino

(3)

asT

f

Roma 26/07/2021 Protocollo P1B048/2021

(art.8,secondocommae20terdecretodelPresidentedellaRepubblican.752/1976).

2. Gli istanti devono, inoltre, essere ^cittadini benemeriti deWassistenm sociale"" e “cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia opsicologia*" (articolo 2 regio decreto- legge20luglio1934, n. 1404,esuccessivemodificazioni).

3. Il requisito dì "cultore” di taluna delle materie di cui al comma che precede non presuppone necessariamenteìlpossessodìdiplomadi laurea,purseilmedesimocostituiscetitolopreferenziale.

Le esigenzedispecializzazioneconnessecon l’incaricoinducono, peraltro,aritenerenecessario, ai fini della nomina, un titolo di studio rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti. Ai fini dell’accertamento della competenza richiesta si tiene conto altresì delle attestazioni di specifica esperienzalavorativa,deirisultaticonseguitisulpianooperativo,dellepubblicazioniscientìfichedi apprezzabilelivelloeoriginalità,oveintervenutiinunoopiùdei settorisopraindicati.Ai finidella nominalacondizionedi "cultore” diunadeUe materierilevanti deveaverecarattere diattualitào, comunque,corrispondereaunaesperienzarecente.

4. La situazione di "benemerenza dell’assistenza sociale” è criterio concorrente e pari ordinato rispetto a quello della cultura speciaUstica e, quindi, condizionante la nomina. Con il termine

"benemerenza”siintendeunaparticolaresensibilitàeattenzioneaiproblemidell’infanziaedell’età evolutiva e una concreta traduzione di tale sensibilità in attività concrete e continuative.

L’integrazione dei requisiti della cultura e della benemerenza comporta che la competenza scientìfica, per quanto elevata, deve essere integrata da una esperienza concreta, maturata eventualmente in attività mirate di studio e ricerca, anche di carattere accademico, applicate a specificheproblematicheminoriliemergentineldistretto.

5.Per"assistenzasociale”si intendeogni attivitàcontinuativa,svoltaancheatitolodivolontariato, intesaalmiglioramentofisicoespiritualedeiconsociati,principalmentefavorendonel’adattamento costruttivo alleregole e ai valori dellavitacomunitariae rimuovendole cause didisadattamento.

L’impegno nel settore dell’assistenza sociale in corso e svolto in forma di attività lavorativa qualificataètitoloprevalenteinsededivalutazionecomparativa.

6. Rientranellemateriedell’assistenzasocialeedell’antropologiacriminale,intesein sensolato, la specializzazione in sociologia, che integra conseguentemente requisito per la nomina a giudice onorariominorile,oveapprofonditaopraticatainambitominorile.

7. Irequisiti per lanomina agiudice onorario minoriledevono permanere per tutto il periodo di svolgimentodell’incarico.Ilgiudiceonorariominorileèobbligatoacomunicare immediatamenteal dirìgente deU’ufficio eventuali situazioni sopravvenute che incidano o possano incidere sulla permanenzadeirequisitiperlanomina.

Articolo2 Limitidietà

1. Perla nominaagiudiceonorariominorileè necessario,aisensideU’articolo 2delregiodecreto- legge 20 luglio 1934, n. 1404, avere compiuto ìl trentesimo anno si età. Tale requisito deve sussìsterealladatadel31dicembre2022.

2. L’eserciziodelle funzioni digiudiceonorariominorilenonpuòprotrarsioltreilcompimentodel settantesimo annodietà. Conseguentemente, alfinedi evitareperiodi dipermanenzaneH’incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato giudice onorario minorile chi abbia compiuto,al31 dicembre2022,ilsessantasettesimoannodietà.

Articolo3 Confermanell"incarico

1. I giudici onorari minorili durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste

(4)

22-7 19:32

f

OST

Roma 26/07/2021 Protocollo PI 5048/2021

nell’articolo 6 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nominaeconfermaesullostatusdeigiudicionorariminoriliperiltriennio2023-2025.

2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri, determinati dalla necessità di equilibrarel’esigenzadinondisperdereesperienzedestinateadincrementarsineltempoequelladi avvicendarecompetenzee sensibilitànuove, inunamaterianellaquale ènotevolmentecresciuto il pesodelleconoscenzescientifiche:

a)decorsoil primotriennio, ilgiudiceonorario puòessereconfermato sullabasedellasola valutazione ditaleperiododi esCTciziodelle funzioni, indipendentemente dallacomparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del Presidente deirufficio di appartenenzadeve indicare la qualità e le caratteristiche dell’attività svolta, dando specificamente atto dì eventuali concreti e dettagliatiprofilididemeritoostativiallaconferma.Ilgiudiceonorariominorilenominato nelcorso deltriennioinsostituzionedialtromagistratoonorariodovràesserevalutatoperlaconfermatenuto contodeicriteri adottatiperlanomina edinserito nellagraduatoriadicui aU’articolo6, comma6, letterac),del presentebando;

b)decorso ilsecondotriennio, ilgiudiceonorariopuòessereulteriormenteconfermato solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui aU’articolo 6, comma 6, lettera c), del presente bando (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come giudice onorario minorile e/o consigliere onorario minorile non è valutato ai fini deirattribuzione del punteggio; aparità di punteggio è preferitol’aspirantepiùgiovanedietà;

c) per i trienni successivi alterzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario. Il giudizio di comparazione deve essere analiticamentemotivato e va formulato tenendo conto- inviaesclusiva -delle competenzee dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell’esercizio delle funzioni onorarie. Ai fini della comparazione, il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoriadicuiall’articolo6,comma6,letterac),delpresentebando(tenutocontodelpunteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come giudice onorario minorile e/o consigliere onorario minorile non è valutato ai fini dell’attribuzionedelpunteggio;aparitàdipunteggioèpreferitol’aspirantepiùgiovanedietà;

3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaiodell’anno iniziale, a prescindere dalladata del decreto di nominae della conseguentepresadi possesso. Ai fini del computodei trienni non si tieneconto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri giudicionoraricessatidaU’incarico.

Articolo4

Presentazionetelematicadelledomandedinominaodiconferma

1. Ladomandadinominaodi confermaagiudiceonorariominoriledeveesserepresentatadall’11 ottobre2021 ore 10:00all'11 novembre2021 ore 10:00. Ogni aspirantepuòpresentare unnumero massimodiduedomande,unaperilTribunaleperiminorennieunaperlaSezioneperìminorenni dellaCortediappello.LedomandenonpossonoessererelativeadiversidistrettidiCorted’appello.

Nonèpossibile determinareunordinedipreferenzanellasceltadellasede. L’eventualenomina a giudice onorario presso un ufficio determina la decadenza delladomandapresentatapresso altro ufficio.

2. Ladomanda dinominaodiconfermadeveessereinviataesclusivamenteperviatelematica,con le modalità di seguito indicate, entro il termine di cui al comma precedente. Il candidato deve coUcgarsi aU’URL: “ httt)s://concorsì.csm.it/onorari ” per effettuare la registrazione e la presentazionedelladomanda.Pereffettuarelaregistrazioneoccorreinserire:

(5)

asT

f

Roma

Protocollo PI 5048/2021

-cognomeenome;

-datadinascita;

-codicefiscale;

-postaelettronicaordinaria(noncertificata-nopec);

-codicedisicurezza(password).

3. Ladomanda dipartecipazionedeve essere redatta compilando l’apposito modulo, collegandosi all’indirizzoURL:“httDs;//concorsi.csm.it/onorari

Il candidato, collegandosi al predetto indirizzo, completeràla domanda inserendoi datirichiesti.

Completatalafasediinserimentodeidati,ilcandidatodeve salvareladomanda, stamparla,firmarla incalce e, unitamenteafotocopiadiundocumentodiidentitàin corsodivalidità edaidocumenti attestanti irequisitied ititoli posseduti, scansionarla informatopdfedeffettuarel’uploaddelfile.

Ladimensionemassimadelfilepdfdeveessere di 10MBelarisoluzionediscansionedi 200DPI in bianco e nero. Percompletare laprocedura il candidato, dopo avereffettuatol’upload delfile

“domanda di nomina e conferma a giudice onorario minorile” - contenente la domanda, la fotocopiadeldocumentodi identitàincorsodi validità,il nuUa-ostaall’eserciziodellefunzioni di giudice onorario minorile se l’aspirante sia dipendente pubblico o privato, l’autorelazione e la dichiarazioneattestante irequisitied i titoliposseduti -deveprocedereall’inviodel filestesso. In assenza di invio, la domanda è irricevibile. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenzadi cui al comma 1. In caso dipiù invii,l’Amministrazioneprenderàinconsiderazioneladomandainviataperultima.Alloscaderedei termini,ilsistemainformaticononpermetteràpiùl’accessoalmodellodidomandané l’inviodella domandastessa.Lemodalitàoperativedicompilazioneedinviotelematicodelladomanda saranno disponibili nellapagina web alPindirizzo: “ hUps://concorsi.csm-it/ongran ” dall’11 ottobre 2021 alleeoe 10:00.

4. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano non presentate.

5. Nonsonoammessiapartecipareallapresenteproceduradiselezioneicandidatile cuidomande sonostateredatte,presentaleospediteinmodalitàdiverserispettoaquellesuindicate.

6. Nelladomandadi nominaoconfermadeveesserespecificato ilpossessodelrequisitodicultore di unadelle materie di cuiaU’art.2 delRegioDecretolegge 20 luglio 1934n. 1404 e successive modificazioni,ovvero,inunadellematerieospecializzazionidicuiall’art.1 delpresentebando.

7. L’aspirantedevedichiararenelladomanda, ai sensidel decreto delPresidentedellaRepubblica 28dicembre2000,n.445,esuccessivemodificazioni:

a)ilpropriocognomeenome;

b)ladataeilluogodinascita;

c)ilcodicefiscale;

d)illuogodiresidenza(indirizzo,comune,provincia,c.a.p.);

e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione,qualorasiadiversodaquellodiresidenza;

f)inumeritelefonicieTindirizzoe-maildireperibilità;

g)ilpossessodellacittadinanzaitaliana;

h) il comune nellecui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi dellanon iscrizione odella cancellazionedallelistemedesime;

i)diaverel’idoneitàfisicaepsichica;

l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioniedinonesserestatosottopostoamisurediprevenzioneodisicurezza;

m)dinonavereprecedentigiudiziari traquelliiscrivibilinelcasellariogiudizialeaisensidel decretodelPresidentedellaRepubblica14novembre2002,n. 313;

n) dinonessereaconoscenzadiesseresottopostoaprocedimentopenale;

o)di nonesseremai stato revocatoo non confermato nellefunzioni di magistratoonorario (incasopositivodovràindicare,aisensideirarticolo43deldecretodelPresidentedellaRepubblica

(6)

22-7 19:32

asT

f

Roma 26/07/2021 ProtocMllo P1504B/2021

28dicembre2000, n.445, gliestremidelprovvedimento);

p) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dairarticolo 7 della circolare concernentei Criteriperlanomina econfermadeigiudicionorari minoriliperiltriennio 2023-2025;

q)di impegnarsi arimuoverelecausediincompatibilitàeventualmenteesistentientrotrenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente proceduradiselezione;

r) di impegnarsi, a seconda dell*attività svolta: a non esercitare la professione forense davanti agliuffici minorili deldistrettoe, inogni caso, inrelazioneaiprocedimenti checomunque coinvolgano minori e famiglia neU’ambito del medesimo distretto; a cessare dairincarico di magistrato onorario o di componente laicodi organi giudicanti entro e non oltre la data d’inizio dell’incarico; ad astenersi dallo svolgere l’attività di consulente tecnico d’ufficio o di parte nel distretto giudiziario di appartenenza; a non assumere, per tutta la durata deU’incarico di giudice onorario minorile, cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti minori da parte dell’autorità giudiziaria e a non partecipare, per tutta la durata deU’incarico di giudice onorario minorile, allagestione complessivadelle medesime strutturee anon prestare afavoredelle stesse attività professionale anche a titolo gratuito né di far parte di organi sociali di società che le gestiscono nonché a rinunziarvi, se già si rivestano tali ruoli o cariche, prima di assumere le funzionigiudiziarie;

s)ilnumerodipresenzesettimanalitendenzialmenteassicurate,finoadunmassimoditre.

Per i posti di giudice onorario minorile negli uffici aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano:

t) di essere inpossessodelcertificato di appartenenzaoaggregazionealgruppolinguistico, rilasciato dal Tribunale di Bolzano ai sensi deU’art. 20-ter, comma3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. L’Amministrazione si riserva di verificare presso il TribunalediBolzanoilpossessoincapoall’aspirantedelrequisitodicuitrattasi;

u) di essere in possesso dell’attestato di conoscenza - o titolo equipollente- delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica26luglio 1976, n. 75, comemodificati dal decretolegislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferitoaltitolodistudio“diplomadilaurea”;

8. Lamancanzadialcunodei requisitio delledichiarazionidicuiall’articolo 1 edai commi6 e7 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell’aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

9. Incalcealledichiarazioni rese,l’aspirantedeveapporrelapropriafirma peresteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi deU’artìcolo 76 del decreto del PresidentedellaRepubblica28dicembre2000, n.445.

10.Alladomandadevonoessereallegateapenadiinammissibilità:

a) nulla-osta allo svolgimento delle funzioni di giudice onorario minorile rilasciato dalTAmministrazionediappartenenzaodaldatoredilavoro,nelcasoincuil’aspiranteallanomina oallaconfermasiadipendentepubblicooprivato;

b)autorelazionesulleproprieesperienzeprofessionali;

c) dichiarazione sostitutiva dicertificazionee diatto notorio exarticoli 46e47 delD.P.R.

28 dicembre 2000n. 445 attestante: i titolidi studioposseduticon l’indicazionespecificadelvoto conseguito; le attività svolte; la partecipazione a corsi e seminari anche in qualità di relatore o docente;lepubblicazionieffettuate;

d)fotocopiadìundocumentodiriconoscimentoincorsodivalidità

11. L’Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali, né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda. Entro tali termini, la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui al

(7)

G-ST

f

Roma

Protocollo

26/07/2021 PI 5048/2021

presentearticolo,

12. L’aspirante deve comunque essere in possesso della documentazione idonea ad attestare il contenuto della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente comma 10, da fornire all’Amministrazionesurichiesta.

13. L’omissioneanchediunasoltantodellemodalitàdipresentazioneindicatenelpresente articolo determinaVinammissibilitàdelladomanda.

14. L’Amministrazione effettueràidonei controlliancheacampione eintuttiicasi incui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 71 del decreto del PresidentedellaRepubblica28dicembre2000,n.445.

Articolo5

Proceduradiannullamentoodirevocadelladomanda

1.Gliinteressatipossonopresentareunnumeromassimodiduedomande,unaperilTribunaleperi minorenni e una perla Sezioneper i minorenni della Corte di appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di Corte d’appello. Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede. L’eventuale nomina a giudice onorario presso un ufficio determinaladecadenzadelladomandapresentatapressoaltroufficio.

2. Entroi terminidi scadenzadi presentazione della domandadicui alpresente bando,in caso di più invii delladomandaperlo stessoufficio, l’Amministrazione prenderàinconsiderazione quella inviataperultimaeleprecedentidomandesonodaconsiderarsiannullate.

3. Leeventuali domandesuccessivamente presentate allaprimaperufficidi altri distretti, ovenon revocate,precludonolavalutazionedelledomandestesse,

4.L’aspirantecheintendaproporredomandaperufficigiudiziari diundiversodistrettodi Cortedi appellodovràprocedereallarevocadelladomanda precedentementeinviata. Solopreviarevocadi taledomandal’aspirantepotràpartecipareallaproceduradiselezionedidiversodistretto.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine, si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l’ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presain carico della domanda stessa, fatta salva l’eventuale revoca deUa precedente domanda.

Articolo6

Procedimentodinominaodiconferma.

ObblighideiPresidentidegliufficiedeiConsigligiudiziari

1.NonappenaricevutoilpresentebandoiPresidenti deiTribunaliperiminorenniedelleCortidi appellopredispongonoadeguate formedipubblicitàdeUostesso (mediante notiziaaiDipartimenti universitari interessati, all’Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., ecc.), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazionedelledomande.

2. Una volta pervenute le domande, il Presidente dell’Ufficio interessato costituisce, per la valutazione delle stesseuna Commissionecompostadai giudicitogati,daun pubblicoministeroe da due giudici onorari deU’ufficioestratti asorte tra colorochenonhannopresentatodomanda di conferma neU’incarico. Nel caso in cui non ricorra tale ipotesi la Commissione è validamente costituitaconlasolapresenzadeicomponentitogati.LaCommissionecosìcostituitapuòdeliberare lacostituzionealsuointernodipiùsottocommissionicompostedamagistratitogatiedonorari,con maggioranzadicomponentitogati.

3. Prima di procedere alla valutazione delle domande, la Commissione, acquisita una relazione

(8)

22-7 19:32

asT

f

15:42 Roma

Protocollo

26/07/2021 PI 5048/2021

all'uoporedattadaldirigentedell'ufficiogiudiziariominorileetenutocontodelTattivitàsvoltadal Tribunale per i minorenni o dalla Sezione per i minorenni della Corte di Appello nell’ultimo triennio, individua il numero minimo di giudici onorari minorili di genere maschile e di genere femminilenecessarioperlaregolarecomposizionedeicollegiaisensidell’art.50R.D.30.1.1941 n.

12, nonché il numero di cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia, ovvero, in una delle materie o specializzazioni di cui all’art. 1 del presente bando, necessario neU’ottica della migliore funzionalità dell’Ufficio giudiziario. La Commissione determinaaltresì,sullabasedi quantoprecede, i criterichesarannoseguitinelcasodimancanzadi aspiranti cultori di una delle materie sopraindicate, al fine della nomina o della conferma del candidatocultoredellamateriapiùaffineaquellaperlaqualenonvisianoaspiranti.

DelleriunionidellaCommissioneèredattoappositoverbale.

4. Ai fini della valutazione, delle domande di nomina e conferma di cui al conuna 2, la Commissioneprocedeallaattribuzionedeipunteggiinordineaititoliealleesperienzeprofessionali possedutidagliaspiranticompilandoperognicandidatoappositaschedadivalutazione.

5. InpresenzadidomandadiconfermailDirigentedell’ufficioredige-epoitrasmettealConsiglio giudiziario con la documentazione prevista dal successivo comma 8 - un rapporto informativo, dandoattodieventuali concretiedettagliatiprofilidi demeritoostativi allaconferma, segnalando, sepresenti,specificielementidiconoscenza.

6.LaCommissionedicuialcomma2,predispone:

a) l’elenco dei giudici onorari per i quali si chiede la confermanell’incarico per il secondo triennio con l’indicazione per ciascimo della competenza professionale, della qualifica, delleattitudiniedellespecifichecompetenze;

b) l’elenco dei giudici onorari dei quali, pur in presenza di domanda, non viene propostalaconfermaperinidoneità;

c) una graduatoriaunica di tutti gli aspiranti allanominae alla conferma (dopo il secondo triennioeperi triennisuccessivi) con l'indicazioneperciascunodi lorodellaqualificae del punteggio attribuito. Nella predetta graduatoria dovranno essere inseriti, ai fini della comparazione, anche i giudici onorari minorili nominati nel corso del triennio in sostituzione di altromagistratoonorariocessatodall’incarico.

7. Formata la graduatoria di cui al comma precedente, la Commissione, anche mediante le sottocommissioni eventualmente costituite, previa acquisizione di informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante da ammettere al colloquio, procede ai colloqui di un numero di aspirantipari almeno al doppio dei giudici onorari minorili danominare o confermare pertrienni successivi al secondo, attribuendo all’esito dei colloqui un punteggio da 1 a 10 punti, che si aggiunge al punteggio assegnato con le modalità di cui al comma 4, al fine di predisporre la graduatoriadefinitivadeicandidati.

8. Entroil9 febbraio2022 i PresidentidegliUffici interessati trasmettonoalConsiglio giudiziario competenteper territorioperilrelativoparere ledomande di nominae diconferma, corredate dal rapportoredatto ai sensidelcomma 5 edagli elenchi di cui al precedente comma6, con i verbali delleriunionidellaCommissione edelleeventuali sottocommissionidicuialcomma2e conogni ulterioreinformazioneritenutautile. Alle domande è altresì allegataspecifica informativacircale formedipubblicitàdelpresentebandoadottateaisensidelprecedentecomma 1.

9. I Consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande con il relativoparereentroil20marzo2022.

10. Il Consiglio superiore dellamagistratura provvede alla nomina dei giudici onorari minorili e trasmetteledeliberazionialMinistrodellagiustiziaperremissionedeirelatividecreti.

Articolo7 Incompatibilità

(9)

asT

f

Roma 26/07/2021 Protocollo PI 5048/2021

1.Nonpossonoesercitarelefunzionidigiudiceonorariominorile:

a)imembridelparlamentonazionaleed europeo, imembridelgoverno,ititolari dicariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllosugliattidegli stessientiedititolaridellacaricadidifensorecivico;

b)gliecclesiasticiediministridiconfessionireligiose;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi,neipartitipolitici.

2. Sono estese ai giudici onorari minorili le incompatibilità previste dairarticolo 16 deirOrdinamentogiudiziario, limitatamenteaquellederivantidaireserciziodifunzionigiudiziarie, qualemagistratoonorario,ovunquesvolte.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per i giudici onorari minorili le incompatibilitàderivantidallosvolgimentodiattivitàprivate, libereoimpiegatizie, semprechenon si ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse possano incidere sull’indipendenzadelmagistratoonorario,oingeneraretimoridiimparzialità.

4. In caso di iscrizioneall’Ordine degli avvocati, il giudice onorario deve astenersi dall’esercizio dellaprofessione davantiagliufficiminorilideldistrettoe,inognicaso,inrelazioneaprocedimenti che comunque coinvolgano minori e famiglia nell’ambito del medesimo distretto e, prima della nominaodellaconferma,deverenderedichiarazionediimpegnointalsenso.

5. n giudice onorarioiscritto negli albi deiconsulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiticorrispondenti,deveastenersidallosvolgimentodiconsulenzetecniched’ufficioediparte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al Presidente dell’ufficio di appartenenza gli incarichi di consulente tecnico (di ufficioo di parte in altridistretti)precedentementericevutiequellichericevenelcorsodeltriennioalfinediconsentire leopportunevalutazioniinordineallanomina,allaconfermaoallapermanenzanell’incarico.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per i giudici onorari minorili le incompatibilità derivanti da un pubblico impiego, sempre che le esigenze del medesimo siano compatibiliconledisponibilitàditempoediimpegnorichiestedaH’incaricoonorario,esempreche lo specifico impiego non contrasti con la necessaria terzietà del giudice. Nei casi di incertezza quanto alla disponibilità di tempo deve essere acquisita una dichiarazione di disponibilità dell’aspiranteedellaAmministrazionediappartenenza,

7. Non siestendono ai giudici onorari minorili leincompatibilitàpervincoli diparentelaoaffinità previste dagli articoli 18 e 19 dell’Ordinamento giudiziario. Tuttavia i Presidenti degli uffici giudiziaridi appartenenzadevono segnalarealConsiglio superiore dellamagistratura, al finedella nominaedellaeventualerevoca, tuttelesituazioniche—ove sussistesseroincapoamagistrati— potrebberodarluogoaprofilidiincompatibilitàaisensidegliarticolicitati. Devecostituireoggetto di segnalazione, inparticolare, l’eventuale vincolo di parentela, affinità oconiugio, al quale sono parificate la convivenza, anche di fatto, e la condizione di parte dell’unione civile, del giudice onorariominorileconaltrigiudicionorari,siadelTribunalechedellasezionedellaCorted'appello, e conmagistratitogati operanti indettiufficinonché, nelcasodieserciziodellaprofessionelegale dapartedelgiudiceonorarioodelcongiunto, iltipoel’ampiezzadellastessa.

8.Se il giudice onorariominorile svolgeattivitàdi operatore socio-sanitariodei servizi territoriali, pubblici eprivati,ovicollaboraaqualsiasi titolo,ènecessariochenesiaassicuratalaposizionedi terzietàrispetto aiprocedimenti trattati; inogni caso, ilgiudiceonorario minorilenonpuòtrattare procedure seguite dai servizi territoriali con i quali egli a qualsiasi titolo collabora, venendosi altrimentiaconfigurareunaipotesidiastensione. IlDirigentedell’ufficiogiudiziariocuracheogni interferenza o confusione dei ruoli sia evitata, anche attraversol’applicazione delleregole fissate dalConsigliosuperioredellamagistraturanellacircolare sullaformazione delletabelledegliuffici giudiziari.

(10)

22-7 19:32

GLST

f

Roma 26/07/2021 R’otocollo PI 5048/2021

9. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell’autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attivitàprofessionale anche atitolo gratuitooche fannoparte degliorgani sociali di societàchele gestiscono. Ilgiudiceonorariominorile,aH’attodellanomina, deveimpegnarsianonassumere,per tuttaladuratadeU’incarico,iruoliolecarichesuddettee, segiàricoperti, deverinunziarviprimadi assumerelefunzioni.

10. Leincompatibilitàprevisteneicommiprecedentiricorrono anchenelcasoincuiquellecariche o queiruoli sianorivestiti daparenti sino alsecondo grado, daaffini in primogrado, dalconiuge, dalconvivente,anchedifatto,odallapartedelTunionecivile.

11. ndirigentedeU’ufficiogiudiziariointeressatofornisce alConsigliosuperioredellamagistratura ogni udle elemento di giudizio ai fini della valutazione della domandadi nomina o di conferma ovveroaifinidellarevocadeU’incarico.

12. Ildirigente dell’ufficiovigila altresì sullapermanenza, durante tuttoil periododi svolgimento dell’incarico, deirequisitidicuiaH’art. 1, provvedendo,ove necessario, acontrolli acampione ed attivando senza ritardo la procedura per la revoca o la decadenza dall’incarico in caso di sopravvenutacarenzadeirequisiti.

Articolo 8

Trattamentodeidatipersonali

1.1datipersonalifornitidaicandidatisonoraccoltietrattatiaisensidelRegolamentoeuropeo(UE) n.2016/679, del decretolegislativo30giugno2003,n. 196edecretolegislativo 10agosto2018, n.

101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina o conferma a giudice onorario minorile. I dati cosìraccolti sono trattati dal Tribunaleper i minorenni o dalla Corte di Appello,dalConsigliogiudiziariocompetente edalConsìgliosuperioredellamagistratura.

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3.1 dati fomitipossono esserecomunicatiunicamente alle amministrazionie ai soggettiinteressati dalprocedimentodinominaodiconferma.

4. Ciascuncandidatohaildirittodiaccedereaidati cheloriguardano,di farrettificare,aggiornare, completareocancellare i datierronei,incompleti oraccolti in termini non conformi allalegge, nonchéildirittodiopporsiallorotrattamento per motiviillegittimi.

5. U Consiglio superiore della magistratura e i Consigli giudiziari territorialmente competenti nonché i Presidenti dei Tribunali per minorenni e i Presidenti delle Sezioni peri minorenni della Cortediappellosonoresponsabilideltrattamentodeidatipersonali.

Articolo9

InformazionidisponibilisulsitodelConsigliosuperioredellamagistratura

1.Informazioni relative alle conclusione dellapresente procedura di selezione saranno disponibili all’indirizzointernet“www.csm.it”, allavoce“magistratura—*■magistraturaonoraria—»bandi di concorso”. Inparticolaresarannodisponibili:

a) la graduatoriadegli aspiranti allanominae/o confermanell’incarico digiudice onorario minorile,nonchéilpunteggioriputatodai singolicandidati;

b)ledelibererelativeallenomineeconfermedeigiudicionorariminorili.

(11)

asT

f

Roma 26/07/2021 Protocollo PI 5048/2021

Articolo10 Normadirinvio

1. Per quantonon disciplinato nel presentebando si faesfoessorinvioallacircolaredelConsiglio superiore della magistraturarelativa ai criteri per la nominae conferma e sullo status dei giudici onorariminoriliperiltriennio2023-2025."

JfcEGRETARIOGENERALE AlfredoPompeoViola

(12)

M_DG.Corte d'Appello di NAPOLI - Prot. 27/07/2021.0013919.E

i

Riferimenti

Documenti correlati

2. la seconda, alla luce dei risultati conseguiti, nella quale si considereranno gli eventuali correttivi necessari. Dunque, l’esperienza ormai triennale in ordine a tali

Riferisce il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Lecce che il concorso interno sarebbe limitato al singolo settore, e che ciò sarebbe provato da

La fase della gestione dei beni in sequestro e quella della confisca, anche in executivis; nel settore penale ed in quello di prevenzione; la gestione delle imprese;

Facendo seguito alla nota P1173 inviata in data 26/01/2017 e relativa alla Risoluzione sulle nuove competenze della Sesta Commissione in materia di contrasto alla corruzione

“Premessa. Il crescente richiamo alla necessità di garantire la tutela della riservatezza dei dati personali, anche in relazione al trattamento degli stessi da parte delle

Avverso la sentenza presentava ricorso l’imputato per mezzo del difensore di fiducia, e ne chiedeva l'annullamento per i seguenti motivi: a) violazione di

42 quater cpv O.G., il quale delinea il regime delle incompatibilità per i giudici onorari di tribunale, che ha trovato specificazione nel paragrafo VI della circolare del

esercita a Castrovillari la funzione di “pretore onorario (rectius: di giudice onorario di tribunale), la quale sarebbe in contrasto con quanto stabilito dall’art.9