MER 27 GENNAIO 2021
È vero che si può derogare ai tempi di guida e riposo di 1 ora o addirittura 2 ore?
Il 31 luglio 2020, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea due Regolamenti della Direttiva che formano il Primo Pacchetto Mobilità sulla riforma dell’autotrasporto internazionale, Il 20 agosto 2020 è entrato in vigore il primo di tali provvedimenti, ossia il Regolamento UE 1054/2020 del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento CE 561/2006 sui tempi di guida e di riposo degli autisti.
Trattandosi di un regolamento, questo è entrato in vigore automaticamente in tutti gli Stati comunitari senza la necessità di un recepimento.
Tra le novità entrate in vigore, questa settimana ci focalizziamo sulla deroga dell’art. 12 (superamento tempi di guida e riposo).
Facciamo un piccolo ripasso: che cos’è la deroga dell’art. 12?
A volte può succedere che, a causa di un evento eccezionale (ad esempio un incidente, un incolonnamento in autostrada ecc.), si corra il rischio di andare oltre i tempi di guida e riposo previsti dal Regolamento.
Il Regolamento 561/06 ha previsto all'art.12 la possibilità di derogare ai tempi di guida e riposo senza rischiare di incorrere in sanzioni.
L'art. 12 cita:
"A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per raggiungere un
punto di sosta appropriato, il conducente puòderogare alle disposizioni degli art. 6 e 9 (tempi di guida e riposo).
Il conducenteindica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato"
ATTENZIONE:
L’Articolo 12 però non autorizza il conducente a derogare alle disposizioni del regolamento per motivi che siano conosciuti prima di intraprendere il viaggio. Esso infatti ha lo scopo di consentire ai conducenti di gestire situazioni in cui,
INASPETTATAMENTE, risulta impossibile rispettare le disposizioni su tempi di guida o riposo nel corso del viaggio, ovvero in situazioni di difficoltà inconsuete, inattese e indipendenti dalla volontà del conducente.
Quali sono le deroghe introdotte con il nuovo regolamento UE 1054/2020?
All’art. 12 originale è stato aggiunto il seguente testo:
DEROGA DI 1 ORA
“A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali , il conducente puòaltresì derogare alledisposizioni dell'articolo 6,paragrafi 1 e 2 (guida giornaliera e guida settimanale), edell'articolo 8, paragrafo 2 (riposo/impegno
giornaliero), superando di un'ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale”.
SINTESI
DEROGA MASSIMO 1 ORA di “sforamento” di:
guida giornaliera e settimanale Impegno giornaliero
Non è quindi prevista la deroga per:
guida bisettimanale
pause delle 4 ore e 30 min
Solo per rientrare:
nella sede dell’azienda o Residenza conducente
Il conducente può quindi ignorare le piazzole di sosta e rientrare in azienda o alla sua residenza.
Al rientro il conducente deve per forza iniziare un riposo settimanale (regolare o ridotto).
La situazione deve essere del tutto imprevedibile:
Cause metereologiche Congestione
Ritardi ai punti di carico/scarico
DEROGA 2 ORE:
“…Alle stesse condizioni, il conducente puòsuperare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservatoun'interruzione di 30 minuti consecutivisubito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o ilproprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare”.
SINTESI
DEROGA MASSIMO 2 ORE di sforamento di:
solo guida giornaliera e settimanale Non è quindi prevista la deroga per:
impegno
guida bisettimanale
pause delle 4 ore e 30 min
Solo per rientrare:
nella sede dell’azienda o Residenza conducente
Il conducente può quindi ignorare le piazzole di sosta e rientrare in azienda o alla sua residenza.
Al rientro il conducente deve per forza iniziare un riposo settimanale REGOLARE.
La situazione deve essere del tutto imprevedibile:
Cause metereologiche Congestione
Ritardi ai punti di carico/scarico
Prima di iniziare l’estensione di 2 ore il conducente deve svolgere una pausa di 30 minuti
Le ore effettuate in deroga vanno compensate?
SI - Ogni eventuale periodo di estensione (sforamento) deve essere compensato da un periodo di riposo equivalente:
in blocco
collegato ad un riposo di almeno 9 ore entro la terza settimana successiva
La compensazione si applica per tutte le deroghe dell’Art. 12?
Sì, si applica a tutte e tre le deroghe prevista dall’Art.12:
1. Art. 12
2. Art. 12 – Deroga 1 ora 3. Art. 12 – Deroga 2 ore
In merito alla deroga al punto 1 (quella “generica”), ad esempio, in caso di sforamento sui tempi di guida di 30 minuti, per compensare i minuti di eccesso è sufficiente partire mezzora dopo il giorno successivo (vedi esempio grafico).
La deroga va giustificata? Se si dove?
Ogni deroga Art. 12 deve essere giustificata:
sul retro dei fogli di registrazione (dischi) sul retro della stampa tachigrafica
Quando va giustificata la deroga dell’Art. 12?
Art. 12 – Appena terminata l’estensione
Art. 12 1 ora – Appena dopo il rientro in sede o presso la residenza Art. 12 2 ore – Appena dopo il rientro in sede o presso la residenza
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