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FONDO PENSIONE CARIVE

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Academic year: 2022

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(1)

FONDO PENSIONE “CARIVE”

OGNI INVESTITORE DEVE DECIDERE

SE PREFERISCE MANGIARE BENE DORMIRE BENEO

LIBERO

Documentazione ad esclusivo uso interno Vietata la riproduzione anche parziale © ® ™

(2)

S O M M A R I O

1. Prestazioni – Rendita e Capitale 2. Come si calcola la Rendita

3. Schema della Rendita 4. Anticipazione

5. Riscatto 6. Tassazione

7. Tassazione – Vecchi Iscritti 8. Trasformazione

9. Varie

10. Fonti LIBERO

(3)

Quando andrò in pensione cosa percepirò ?

Il lavoratore ha diritto si scegliere tra

RENDITA

In questo caso potrà optare per

Ä una rendita vitalizia immediata

Ä una rendita che preveda la reversibilità a favore di un’altra persona

Ä una rendita che garantisca il pagamento degli importi certi per un determinato numero di anni, indipendentemente dall’esistenza in vita del beneficiario

CAPITALE

In questo caso il lavoratore potrà

Ä farsi liquidare fino al 50% del Montante Maturato

(versamenti + rendimenti finanziari)

Ä farsi liquidare il 100% del Montante Maturato, se la rendita fornita dal 70%

del montante è inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS (attualmente è di €uro 381,72 mensili)

Ä farsi liquidare il 100% del Montante

Maturato per coloro che erano iscritti

ad un fondo pensione prima del 29

aprile 1993. In questa casistica

rientrano tutti gli iscritti al Fondo

Pensione Carive.

(4)

Come si calcola la RENDITA ?

Per determinare la RENDITA bisogna innanzitutto sommare quanto si è accumulato durante al vita lavorativa

TFR conferito

(facoltativo per i lavoratori assunti ante 28/4/1993)

CONTRIBUTI versati dal datore di lavoro (3,50%

della Retribuzione Annua Lorda “RAL”

valida ai fini TFR)

CONTRIBUTI versati dal lavoratore

(facoltativi, in % della RAL valida ai fini TFR)

RENDIMENTI finanziari su quanto accantonato

L’importo così ottenuto sarà

moltiplicato per un COEFFICIENTE di TRASFORMAZIONE che è determinato da tre componenti

TAVOLE DEMOGRAFICHE di mortalità per sesso ed età

TASSO TECNICO d’interesse

CARICAMENTI ovverosia la commissione assicurativa

LA RENDITA VITALIZIA SARA’

ANNUALMENTE RIVALUTATA IN BASE AL RENDIMENTO OTTENUTO DALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE

(5)

Mi puoi fare uno schema ?

TFR

Contributi del Datore Lavoro

Contributi del Lavoratore

Rendimenti Finanziari

Montante Maturato

Tavole Demografiche (Sesso / Età) Tasso Tecnico

Caricamenti (Costi)

Coefficiente di Trasformazione

PENSIONE COMPLEMENTARE

X

(6)

E se mi servono i soldi ?

La legge prevede che il lavoratore possa chiedere

un’ANTICIPAZIONE del Montante Maturato (versamenti+rendimenti finanziari)

A. dopo 8 anni d’iscrizione alla previdenza complementare

#

B. dopo 8 anni d’iscrizione alla previdenza complementare

#

C. in ogni momento

# ATTENZIONE:

Per la maturazione degli otto anni d’iscrizione vengono considerati tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari ivi compresa quella al Fondo di Previdenza CARIVE.

fino al 30%

fino al 30%

v ogni necessità

ü tassazione = aliquota del 23,0%

fino al 75%

fino al 75%

v acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o figli

ü tassazione = aliquota del 23,0%

fino al 75%

fino al 75%

v per gravi problemi sanitari personali, del coniuge o dei figli Ø tassazione = aliquota del 15,0%

- Complessivamente le anticipazioni non possono MAI superare il 75% della Posizione Maturata

- Il lavoratore può reintegrare quanto ottenuto a titolo di anticipazione in qualsiasi momento

LIBERO

(7)

Ma io ho sentito parlare anche di “Riscatto”

Il lavoratore che PRIMA del pensionamento perda i diritti di partecipare al Fondo Pensione può chiedere il

RISCATTO

che dà diritto a farsi liquidare il Montante Maturato, al verificarsi dei seguenti casi A. Interruzione del rapporto di lavoro

B. Disoccupato da almeno 1 anno o in mobilità od in cassa integrazione

C. Disoccupato da almeno 4 anni o subisce un’invalidità permanente

D. Decesso

Riscatto del 100% della posizione

ü tassazione = aliquota del 23%

Riscatto del 50% della posizione

ü tassazione = aliquota del 15,0% * Riscatto del 100% della posizione

ü tassazione = aliquota del 15,0% * Riscatto del 100% della posizione

ü tassazione = aliquota del 15,0% *

* ATTENZIONE: l’aliquota del 15,0% è ulteriormente ridotta di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari successivo al 15°,con una misura massima di riduzione di 6 punti. Pertanto, dopo 35 anni di partecipazione l’aliquota sarà pari al 9,0%.

(8)

Tutti però mi parlano di TASSE

Bisogna fare alcune importanti distinzioni

CONTRIBUTI

- I contributi versati, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo valido ai fini Irpef fino ad un importo max di €uro 5.164,67 annui (è stato eliminato il limite massimo del 12%

del Reddito Annuo Lordo).

- Pertanto il risparmio fiscale (minori tasse) sarà pari all’aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore.

PRESTAZIONI

- Le prestazioni pensionistiche, siano esse erogate sotto forma di rendita o di capitale, sono tassabili per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione nella fase di accumulo (rendimenti già tassati e contributi non tassati ).

- La parte imponibile così determinata è assoggettata ad una ritenuta a titolo d’imposta (c.d. “ritenuta secca”) nella misura del 15,0%, che si riduce di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari successivo al 15°, con una riduzione max di 6 punti. Pertanto dopo 35 anni di partecipazione l’aliquota sarà pari al 9,0%.

RENDIMENTI

- Gli incrementi derivanti dalla gestione finanziaria sono assoggettati all’imposta sostitutiva dell’11,0%.

LIBERO

(9)

Per i “Vecchi Iscritti” le cose si complicano un po’

In linea generale

- le prestazioni sono considerate dal fisco “Redditi Assimilati a quelli da Lavoro Dipendente” (art. 50, comma 1, lett. “h-bis”, TUIR), ed in virtù di tale parificazione non sono soggette alle addizionali (per le Rendite) e non devono essere reliquidate (per il Capitale);

- dal 1° gennaio 2007 le prestazioni, siano esse erogate sotto forma di Rendita o di Capitale, sono assoggettate alla stessa aliquota del 15% (art. 52, comma 1, lettera “d”, TUIR, modificato dall’art. 21 DLgs 252/2005; art. 11 e art.

23, comma 6, DLgs 252/2005).

Se il diritto a percepire la PRESTAZIONE

(sia nel caso della Rendita, sia nel caso del Capitale)

da parte dei “Vecchi Iscritti”

(tutti gli aderenti al Fondo di Previdenza CARIVE)

è sorto dopo il 31/12/2006

bisogna suddividere i Montanti Maturati in funzione del periodo a cui sono riferiti:

ü fino al 31/12/2006

ï Regime Tributario vigente al 31/12/06

ü dal 01/01/2007

ï Nuovo Regime

Tributario con unica aliquota 15%

(art. 11 DLgs 252/2005)

ATTENZIONE

Se il “Vecchio Iscritto” deciderà di farsi liquidare la PRESTAZIONE sotto forma di CAPITALE potrà scegliere tra due soluzioni:

a) 100% del Montante Maturato compresa la quota maturata dopo il 01/01/2007 In questo caso TUTTO il Montante sarà soggetto al meno favorevole regime tributario vigente al 31/12/2006 b) 100% del Montante Maturato al

31/12/2006

Questa parte del Montante sarà soggetta al regime sopra indicato 50% del Montante Maturato dal 01/01/2007

Solo per questa parte assoggettamento al Nuovo regime Tributario con aliquota del 15% (art. 11 DLgs 252/2005)

(10)

Tutto chiaro ?

Non proprio: che cos’è il TRASFERIMENTO

TRASFERIMENTO

A

Dopo 2 anni di iscrizione il lavoratore può trasferire la propria posizione a qualsiasi forma pensionistica.

Attenzione: se la posizione viene trasferita in un fondo diverso dal “Fondo San Paolo IMI” o dal “FAPA di Gruppo” verrà meno la contribuzione aziendale del 3,50% calcolata sul reddito annuo utile ai fini TFR.

A

Il lavoratore può trasferire la posizione ad altra forma pensionistica per effetto del cambiamento dell’attività lavorativa (perdita dei requisiti di partecipazione alla precedente forma pensionistica).

Attenzione: in questo caso (interruzione del rapporto di lavoro), il trasferimento costituisce un’alternativa al riscatto.

LIBERO

(11)

E inoltre…

ü

Il lavoratore potrà alimentare il Fondo di Previdenza Complementare mediante il versamento del Buono Pasto

ü

Le prestazioni pensionistiche complementari possono essere cedute, sequestrate, pignorate, solo nella misura massima di 1/5 e per determinate causali

ü

Il lavoratore può mantenere in essere due posizioni pensionistiche complementari su Fondi diversi (si pensi al caso dei colleghi ceduti ad altre banche non facenti parte del Gruppo IntesaSanpaolo)

ü

Le tasse che gravano sulle Prestazioni sono trattenute direttamente

- dalla Forma Pensionistica per il Capitale

(12)

Mi sono incuriosito, come posso fare per documentarmi di più ?

Per chi non ne avesse ancora a sufficienza ecco alcuni suggerimenti

& Decreto Legislativo n° 124 del 21 aprile 1993

& Decreto legislativo n° 252 del 5 dicembre 2005

& TUIR

& Circolare n° 4 del 26 gennaio 2007 di Assoprevidenza

& Guida alla scelta della destinazione del TFR pubblicata a cura della Segreteria di Coordinamento di FALCRI INTESA e reperibile nel sito www.falcri.it

& Sito ufficiale del Ministero dl Lavoro www.tfr.gov.it

& Sito ufficiale dell’Autorità di Vigilanza “Covip”

www.covip.it

LIBERO

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