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Come calcolare la contribuzione accreditata figurativamente, quanto valgono i periodi non lavorati ai fini della pensione.

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Calcolo contributi figurativi

10 Marzo 2021 | Autore: Noemi Secci

Come calcolare la contribuzione accreditata figurativamente, quanto valgono i periodi non lavorati ai fini della pensione.

I lavoratori dipendenti possono aver diritto all’accredito dei contributi previdenziali anche durante determinate assenze, o durante dei periodi in cui l’attività non è svolta: si tratta dei contributi figurativi, riconosciuti dall’Inps.

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Questi contributi, nella generalità dei casi, sono utili sia ai fini del diritto che ai fini della misura della pensione: possono però incidere in modo diverso sul trattamento pensionistico, a seconda della loro tipologia e della categoria di appartenenza del lavoratore, nonché del periodo entro il quale si collocano.

Vediamo allora come funziona il calcolo contributi figurativi, dopo aver ricordato quali sono i periodi che possono essere accreditati dall’Inps figurativamente.

A proposito, ma l’Inps inserisce questi periodi di assenza, o non lavorati, direttamente nell’estratto conto dell’iscritto? Alcuni contributi sono accreditati d’ufficio dall’istituto, mentre altri possono essere fatti valere su domanda. Dal 2013, nelle ipotesi in cui l’Inps sia già in possesso di tutti gli elementi per il calcolo degli accrediti figurativi, i periodi sono inseriti nell’estratto conto contributivo in automatico, anche se accreditabili su domanda.

L’interessato può comunque rinunciare all’accredito dei contributi figurativi, se si tratta di contribuzione “a domanda”: sono invece irrinunciabili i contributi accreditati d’ufficio. Ma perché mai il lavoratore dovrebbe rinunciare a dei contributi in più acquisiti gratuitamente? L’operazione di rinuncia potrebbe essere interessante nell’ipotesi in cui l’assicurato possieda esclusivamente contributi figurativi accreditati nei periodi precedenti al 1996: in tal caso, dunque, l’eliminazione dei contributi figurativi potrebbe consentire l’accesso alla pensione con 64 anni di età e 20 anni di contributi, oppure alla pensione di vecchiaia con 5 anni di versamenti. Ma procediamo con ordine.

Quali sono i periodi per cui spettano i contributi figurativi?

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, i periodi coperti da contribuzione figurativa accreditabili su domanda sono:

congedi di maternità e paternità e congedi parentali;

riposi per allattamento;

assenze e congedi per educazione e assistenza figli;

congedi e assenze dal lavoro non retribuite per assistere, educare figli o portatori di handicap in situazione di gravità;

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permessi legge 104 per assistere i portatori di handicap grave;

servizio militare e assimilato;

malattia e infortunio;

permessi per donazione di sangue e di midollo osseo;

aspettativa per funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali;

periodi non lavorati per persecuzione politica o razziale;

periodi non lavorati a causa del licenziamento per rappresaglia;

congedo per donne vittime di violenza

congedo straordinario di assistenza ai disabili in situazione di gravità.

Sono invece accreditati d’ufficio:

i periodi di cassa integrazione e integrazioni salariali;

i periodi di prepensionamento con assegno straordinario di solidarietà;

i periodi di prepensionamento con isopensione;

i periodi di disoccupazione indennizzata (naspi, agricola, edile);

i periodi di mobilità;

i lavori socialmente utili;

i periodi di contratti di solidarietà;

le assenze per assistenza antitubercolare;

i periodi in cui l’interessato ha percepito una pensione di invalidità o inabilità, o l’assegno ordinario d’invalidità, con successivo recupero della capacità lavorativa.

Come si determina il valore dei contributi figurativi?

Il valore dei contributi figurativi non si determina sulla base di un imponibile previdenziale, ma deve essere considerata una base di calcolo, o base pensionabile.

Nel dettaglio, la retribuzione pensionabile settimanale, in presenza di periodi accreditati figurativamente, si determina come segue [1]:

sino al 31 dicembre 2004: media aritmetica delle retribuzioni settimanali effettive percepite in costanza di lavoro, nell’anno solare in cui si collocano i periodi figurativi; sono escluse le settimane retribuite in

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misura ridotta (per gli eventi che danno diritto agli accrediti figurativi o per le integrazioni salariali);

dal 1° gennaio 2005: importo della normale retribuzione (basata sugli elementi ricorrenti e continuativi) che sarebbe spettata al dipendente, in caso di svolgimento dell’attività lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento.

Come si calcolano i contributi figurativi a copertura?

Se i contributi figurativi sono a copertura, cioè se il periodo a cui si riferiscono è completamente scoperto da contribuzione, il valore retributivo dei periodi figurativi va determinato nel modo seguente:

bisogna calcolare la differenza tra l’ammontare delle retribuzioni correnti dell’anno interessato e l’ammontare delle retribuzioni eventualmente percepite in misura ridotta;

bisogna sottrarvi la differenza tra il numero delle settimane retribuite nell’anno ed il numero delle settimane a retribuzione ridotta;

il risultato corrisponde al valore retributivo figurativo da accreditare

Come si calcolano i contributi figurativi ad integrazione?

Se i contributi figurativi non servono per un periodo totalmente scoperto, ma per reintegrare una retribuzione ridotta a causa di un’assenza, sono detti ad integrazione.

Il valore retributivo di ciascuna settimana da integrare figurativamente è pari alla differenza tra:

la media settimanale delle retribuzioni correnti percepite in misura intera;

la media settimanale delle retribuzioni correnti ridotte.

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Come si calcolano i contributi figurativi per maternità facoltativa, riposi giornalieri e malattia figli?

Il valore dei contributi figurativi è calcolato in modo diverso nelle seguenti ipotesi:

congedo parentale fruito oltre i 6 mesi e fra il 3°e il 12° anno di vita del bambino;

permessi per allattamento;

assenze per malattia del bambino di età compresa fra il 3° e l’8° anno.

In questi casi la contribuzione figurativa settimanale è pari a 1/52 del 200% del valore massimo dell’assegno sociale in pagamento nell’anno interessato (pari a 459,83 euro mensili per il 2020, 5.977,79 euro annui).

Il valore accreditabile è dunque pari a 229,92 euro settimanali, per il 2020.

Per quanto riguarda le assenze per riposi giornalieri per allattamento, la base di calcolo è determinata su base settimanale come segue:

si sommano le ore di riposi nel periodo interessato, distintamente per anno solare;

si divide il valore determinato per il numero delle ore settimanali di lavoro previste nel contratto e si arrotonda, per eccesso all’unità, il risultato ottenuto.

Come si calcolano i contributi figurativi per congedo legge 104?

Per quanto riguarda il congedo straordinario retribuito per l’assistenza di disabili, alle retribuzioni figurative e ai contributi figurativi accreditabili si applicano i seguenti tetti massimi:

100,12 euro, per l’indennità giornaliera e per la retribuzione figurativa massima giornaliera per l’accredito dei contributi;

701,21 euro, per la retribuzione figurativa massima settimanale;

36.645,11 euro, per l’indennità annua e per la retribuzione figurativa

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massima annua;

48.737 euro, quale importo complessivo annuo.;

12.092,89 euro, quali contributi figurativi annui (i dipendenti pubblici non beneficiano dell’accredito della contribuzione figurativa, ma dell’accredito diretto della contribuzione da parte dell’amministrazione/

datore di lavoro)

Come si calcolano i contributi figurativi per Naspi?

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione Naspi, spettante alla generalità dei lavoratori dipendenti in presenza di specifici requisiti, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione utile al calcolo della Naspi. I contributi figurativi sono accreditati entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della Naspi per l’anno in corso.

Per il 2020, il limite è pari a 1.869,56 euro mensili, considerando che l’importo mensile massimo della Naspi è 1.335,40 euro (1.335,40 x 1,4 = 1.869,56).

I periodi di Naspi possono comunque essere neutralizzati, se determinano un calo della retribuzione pensionabile, in rapporto alle quote della pensione calcolate col sistema retributivo.

I contributi Naspi, così come i contributi per malattia e infortunio non integrati, non possono essere conteggiati, ai fini del diritto alla pensione, nei 35 anni utili alle pensioni di anzianità, per gli iscritti presso l’Assicurazione generale obbligatoria e presso i fondi sostitutivi o esclusivi.

Come si calcolano i contributi figurativi per le integrazioni salariali?

Anche i contributi figurativi accreditati per cassaintegrazione e altre integrazioni salariali si calcolano in modo particolare: il datore di lavoro non versa infatti la contribuzione relativa alle ore di riduzione o sospensione dell’attività, ma i contributi sono accreditati dall’Inps. Questo vale anche in merito alle integrazioni salariali con causale emergenziale Covid- 19.

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In caso di integrazione salariale a zero ore, cioè per sospensione totale dell’attività, i contributi figurativi maturati per il lavoratore si calcolano sulla base della retribuzione (con riferimento agli elementi ricorrenti e continuativi) che questi avrebbe percepito in costanza di attività, e non sul valore dell’indennità erogata dall’Inps (80% della retribuzione spettante).

In caso di orario ridotto, il calcolo della contribuzione figurativa si basa sulla differenza tra la retribuzione lorda da corrispondere in costanza di normale svolgimento dell’attività e la retribuzione corrisposta in parte, già assoggettata alla contribuzione.

Ad eccezione della generalità dei periodi coperti da contribuzione figurativa, i lavoratori dipendenti, per le ore integrate, versano una quota di contribuzione a proprio carico, con aliquota pari al 5,84%.

Si possono integrare i contributi figurativi bassi?

Il lavoratore ha la possibilità di integrare la contribuzione figurativa, sia attraverso il riscatto dei contributi che con il versamento di contributi volontari.

[1] Art.8 L. 155/1981; circ. Inps 171/1982.

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