Comune di Lapedona
Regolamento per la disciplina degli insediamenti degli impianti di telefonia cellulare e di trasmissione dati in generale
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Introduzione ………...pag. 1
Lo stato attuale ………. pag. 7
illustrazione delle scelte progettuali……… pag. 8
conclusioni……….. pag. 11
Principale legislazione di riferimento (stralci) ………. pag. 12
Introduzione
L'evoluzione tecnologica avvenuta negli anni da parte delle Reti di telefonia mobile e di trasmissione dati in generale, richiedono la presenza, nei tessuti urbani, di un adeguato sistema infrastrutturale.
Quelli che anni fa erano semplici telefoni mobili si sono trasformati in complesse stazioni di connessione alle Reti di telecomunicazione, a cui una notevole quantità di persone non è più disposta a rinunciare.
Il sistema offerta-domanda è in continua evoluzione. Attualmente il livello evolutivo dell'offerta, in termini tecnologici, è rappresentato dal passaggio dal c.d. 4G+, ossia dalla versione evoluta della quarta generazione dello standard di telecomunicazione LTE (Long Term Evolution) al 5G.
Il livello di servizio delle Reti di telecomunicazione, nel tempo, è sicuramente aumentato.
Le connessioni sono sempre più sofisticate e consentono di accedere a una quantità di funzioni sempre maggiore.
A questo miglioramento tecnologico-connettivo non è però corrisposto un adeguato miglioramento dal punto di vista dell’impatto col territorio: le antenne per telefonia cellulare, spesso hanno le stesse dimensioni delle antenne che venivano montate negli anni Novanta dello scorso secolo. Analogamente per i loro sostegni. Dopo circa venticinque anni, le Stazioni Radio Base (SRB) sono, come dimensioni, sostanzialmente uguali a se stesse.
Cambia però, necessariamente, la loro distribuzione sul territorio, in quanto la copertura di ciascuna di esse, ossia la quantità di superficie territoriale in grado di servire, è sempre minore, a causa della sempre crescente quantità di traffico dati.
Quindi da una parte si ha:
1. un'Utenza (domanda) in aumento, con conseguente necessità di trovare la collocazione di nuovi impianti per garantire il servizio;
2. la necessità di governare correttamente l'ubicazione degli impianti in relazione alle peculiarità del tessuto urbano ed extraurbano, sia in essere che in previsione tramite gli Strumenti di programmazione;
3. il malumore diffuso delle popolazioni nei confronti delle “antenne”, a causa, oltre che dell'impatto visivo rimasto uguale nel tempo, anche delle incertezze dovute all'ipotetica pericolosità per la salute umana. Su quest'ultimo punto, anche in questa sede, è bene rammentare che è lo Stato, con l'emanazione della legislazione vigente, ad assumersi la responsabilità della tutela della salute umana.
4. Le limitazioni all’entità delle grandezze fisiche (Campo Elettrico, intensità di Campo Magnetico, Densità di Potenza) imposti dallo Stato, coi fini menzionati nel punto precedente, che non consentono di aumentare indiscriminatamente le potenze dei singoli impianti per coprire maggiori porzioni di territorio.
Di tutto questo, in forza della vigente legislazione, deve rispondere l'Ente Comunale.
E' chiaro che lo Strumento con cui si dà la risposta, ossia il c.d. Piano delle Antenne, pur essendo di per sé esaustivo dal punto di vista strettamente legislativo (e quindi anche tecnico) e amministrativo, non può bastare, da solo.
La fase di partecipazione, informazione e consultazione della cittadinanza è altrettanto importante come i singoli elaborati del Piano, ai fini del raggiungimento dell’equilibrio tra le istanze sopra riportate
La presente relazione riguarda quindi il Piano comunale per gli impianti radioelettrici. Tale Piano, per il Comune di Lapedona, viene adottato tramite Regolamento.
A tal proposito si ritiene necessaria una puntualizzazione di carattere pratico, strettamente derivante da disposizioni legislative: ossia di quali impianti radioelettrici si tratti nei vari elaborati.
Gli impianti radioelettrici, ovvero, più in generale, quelli di cui alla legge quadro n.36 del 2001, comprenderebbero anche quelli appartenenti alle reti di tele e radio diffusione.
Tuttavia la legge regionale vigente –ma anche quella precedente, risalente anch’essa al 2001- ossia la L.R. n.12 del 30 marzo 2017, non demanda ai Comuni anche la disciplina di tali impianti, che pertanto nei rispettivi strumenti di programmazione, non includono gli impianti radio-televisivi (art.6, comma 4 L.R. 12/17).
Per quanto concerne la salvaguardia della popolazione, degli insediamenti e del territorio dalle emissioni elettromagnetiche ascrivibili agli impianti di teleradiocomunicazione, nella nostra Regione, se si esclude l’art.16 della L.R. n.12/2017, non esisterebbero ancora specifiche norme di riferimento. Si rileva piuttosto un quadro normativo, sia nazionale che regionale, ancora non del tutto definito. L'auspicio vorrebbe essere quello di trattare gli aspetti sanitari connessi agli impianti di teleradiocomunicazione inserendoli in una legge quadro regionale di riordino, che affronti tutte le questioni procedurali, comprese quelle urbanistiche, connesse alla realizzazione e all’esercizio di tali impianti.
Essi trovano comunque menzione nel Regolamento comunale di cui al comma 1 dell’art.6 della stessa legge regionale.
Analogamente si ha per gli impianti di cui all’art.35, commi 4 e 4 bis del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L 111/2011 e ss.mm.ii.
In buona sostanza, la maggior parte del contenuto degli strumenti di programmazione urbanistica riguarda le macrostazioni di Reti di telefonia cellulare.
Il Regolamento per la localizzazione delle antenne di telefonia mobile è uno strumento di disciplina del territorio già previsto dalla legge regionale n. 25 del 13 novembre 2001 sugli impianti fissi di radiotelecomunicazione e come tale pienamente ribadito dalla vigente legge regionale n.12 del 30 marzo 2017, che ha sostituito la precedente.
Attraverso questo Regolamento, l'Amministrazione comunale disciplina la localizzazione e fornisce indicazione per il corretto insediamento degli impianti di telefonia mobile con l'obiettivo generale di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dalla attivazione degli stessi.
Con il D.Lgs. n. 259 del 2003, la rete di comunicazione elettronica è stata equiparata ad un'opera di urbanizzazione primaria: la sua realizzazione è quindi una condizione essenziale al funzionamento degli insediamenti urbani. Esiste tuttavia un apparato normativo nazionale che introduce limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità rispetto alle emissioni elettromagnetiche, che si estendono e comprendono anche gli effetti che si ripercuotono sull'ambiente in seguito alla localizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile. La legge regionale n. 12/17, in attuazione della normativa nazionale, pone in capo ai comuni la necessità di regolamentare l'attività di localizzazione delle antenne per la telefonia mobile ai fini della riduzione dei rischi connessi con l'esposizione alla radiazione elettromagnetica da queste prodotta.
Frequenza [Mhz]
Valore efficace di intensità di campo elettrico [V/m]
Valore efficace di intensità di campo magnetico [A/m]
Densità di potenza dell'onda piana equivalente [W/m²]
Limiti di esposizione
Valori di attenzione
Obiettivi di qualità
Limiti di esposizione
Valori di attenzione
Obiettivi di qualità
Limiti di esposizione
Valori di attenzione
Obiettivi di qualità
0,1÷3 60 6 6 0,2 0,016 0,016 - - -
3÷3000 20 6 6 0,05 0,016 0,016 1 0,1 0,1
3000÷300000 40 6 6 0,1 0,016 0,016 4 0,1 0,1
Tabella 1: DPCM 08/07/03 limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati
a frequenze comprese tra i 100 KHz e 300 GHz
Lo strumento in questione si compone sia di una parte di analisi dello stato di fatto della rete di telefonia mobile attiva sul territorio comunale: tra i suoi elaborati vi sono tabelle di descrizione degli impianti distinguendoli secondo la localizzazione e il Gestore, sia di una parte di programmazione, attraverso l’individuazione di nuove aree, su cui potranno essere eventualmente realizzate nuove macrostazioni.
L’analisi, svolta contemporaneamente dell’entrata in vigore del decreto legge n.76/2020 (art.38) si era posta, come criterio, anche quello della salvaguardia del centro storico. Per il Comune di Lapedona, vista la peculiarità storica, culturale, architettonica e tipologica del Centro Storico, considerato che al momento della redazione del Regolamento di cui la presente Relazione è parte integrante, non risulterebbero emanate disposizioni atte a definire i “siti sensibili” introdotti dal detto art.38 come modifica del comma 6 dell’art.8 della Legge 36/2001, si considera, tra i siti sensibili, per le motivazioni di cui sopra, anche il Centro Storico stesso.
Tuttavia, stante la necessità, attuale e proiettata nel futuro, di poter consentire, anche a chi vive e lavora nel Centro Storico, la possibilità di accedere a tutte quelle funzioni che la tecnica e la tecnologia consentiranno di utilizzare nella migliore maniera possibile, la connessione alla Rete, nel Centro Storico sarà consentita, in modo regolato, l’installazione delle c.d. “microcelle”, ovvero gli impianti meno impattanti sia dal punto di vista geometrico che radioelettrico, già citati con l’art.35 menzionato a pag.3.
In sintesi, sull'intero territorio comunale, viene individuato un numero limitato di superfici che indicano localizzazioni ottimali all'interno delle quali dovranno essere realizzati i nuovi impianti.
Attraverso il Regolamento si introduce quindi il criterio della localizzazione come dirimente rispetto alla procedura di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti.
L'esito di questo intervento di regolamentazione contiene due principali orientamenti di carattere programmatico:
1) dotare il territorio comunale di un efficiente sistema di comunicazione elettronica;
2) garanzia della tutela della popolazione insediata dai rischi connessi alla esposizione delle radiazioni elettromagnetiche prodotte dalla rete di impianti installati.
Con il Regolamento delle antenne e le sue ricadute sulla qualità dell'ambiente urbano ci si confronta con un sistema di conoscenze ancora in fase di elaborazione. Il tema dell'inquinamento elettromagnetico non è ancora supportato da risultati sperimentali certi: vi sono piuttosto evidenze di carattere scientifico su effetti riconducibili all'esposizione prolungata a questo genere di campi elettromagnetici ma il principio prevalente è quello di precauzione, per cui è necessario produrre un ampio sforzo di informazione rispetto ai rischi possibili ed ai rimedi da subito adottabili oltre che di ampia diffusione dell'attività di ricerca.
In termini pratici questa opzione può tradursi con l'impegno ad effettuare adeguate campagne di monitoraggio sull'ambiente urbano e conseguenti operazioni di informazione e diffusione rispetto ai risultati rilevati.
Rispetto al quadro degli interessi settoriali, essi sono esplicitabili attraverso le risultanze degli incontri intervenuti con gli operatori di settore (Gestori).
L' attenzione rivolta a tutte le zone del comune costituisce la struttura portante del presente lavoro.
Il Piano, nei suoi elaborati di programmazione proposti, costituirebbe quindi, per quanto di competenza, un adeguato equilibrio tra la fase partecipativa anche dei Gestori e le istanze sopra trattate.
Lo Strumento di che trattasi non ha precedenti nel Comune di Lapedona, pertanto si possono fare solo scelte assolute, prive di riferimenti.
STATO ATTUALE
Al momento della redazione dello Strumento, risulterebbe in attività, nel territorio comunale, un solo sito in cui sono presenti, in coubicazione, impianti di due diversi Gestori
Sito n. Gestori
impianti Ubicazione Sommarie note
descrittive 1 TIM Palo a terra su suolo rurale privato in Contrada Saltareccio Co-ubicazione
Vodafone
prospetto degli impianti di telefonia cellulare, trasmissione dati e simili risultanti in attività nel territorio del Comune di Lapedona al momento della redazione del Regolamento.
Descrizione del sito in Contrada Saltareccio: palo a terra su suolo privato, in zona rurale, in cui risultano installati impianti di due Gestori, in coubicazione; E’ indicato con la sigla L1 nell’elaborato grafico.
Vista aerea della contrada Saltareccio con le indicazioni relative alle misurazioni fatte dell’Arpam
Nel corso degli anni, per quanto è dato sapere dai rapporti di misurazione redatti dall'ARPAM i valori del campo elettrico raramente hanno superato il valore di 2 V/m. La maggior parte del Comune si trova ad avere valori di campo elettrico variabili mediamente, orientativamente, tra 1,0 e 2,0 V/m. Ovviamente non mancano le zone dove il valore è anche
< 1 V/m.
Illustrazione delle scelte progettuali
La previsione pianificatoria considera n.2 ulteriori siti, contraddistinti negli elaborati con le lettere A, e B, ubicati rispettivamente:
Area “A”. civico Cimitero. Area circolare avente raggio pari a 200 metri. Il punto centrale dell'area in questione è individuabile in una zona all’interno dell’area cimiteriale, avente coordinate geografiche (43,113093; 13,778849). La quota del terreno del punto centrale è di circa 240 m
Vista aerea dell’Area A, con indicazione del centro A della circonferenza avente raggio pari a 200 metri. Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento
Stralcio dell’elaborato grafico in cui si individua la nuova area “A” proposta
Area B.
Versante sud prospiciente la Valdaso.
Ubicazione: area rurale privata tra il confine comunale con Monterubbiano e la S.P. n.33, alla quota massima di circa m 265 e minima di circa m 200. Area rettangolare avente lato maggiore pari a 350 metri e lato minore pari a 100 metri. La definizione cartografica e catastale è riportata nel Regolamento. Le particelle sottese dall’area B1 appartengono tutte al foglio n.13 e sono definite dai numeri: 5, 11, 218
L’area B è stata scelta per due motivi: uno per questioni altimetriche, l’altro perché, sullo stesso versante, ma più a Levante, verso Altidona, ci si avvicinerebbe ad un sito esistente nei pressi del civico Cimitero di quel comune. Nell’area B non risulterebbe presente alcun immobile di proprietà pubblica.
L’area sarebbe stata ideata come giacente sul versante con l’obiettivo di coprire gli insediamenti presenti lungo la Valdaso, in particolare lungo l’infrastruttura viaria ivi presente (strada provinciale n.85). La distanza dall’area B alla S.P. è, in orizzontale, pari a circa 1,5 Km. Distanza ragguardevole per una copertura ottimale del segnale radioelettrico, ma
tuttavia priva di ostacoli che potrebbero rendere difficoltosa la diffusione del segnale stesso.
Stralcio dell’elaborato grafico in cui si individua la nuova area “B” proposta
Immagine aerea dell’Area rettangolare B, indicata in celeste.
Conclusioni
La trattazione sopra esposta si è basata sullo studio delle caratteristiche peculiari della Città di Lapedona. In particolare:
Riguardo al Centro Storico è stato considerato prioritariamente l’aspetto urbanistico, tipologico, storico ed architettonico.
A livello generale è stata tenuta in particolare considerazione la questione dell’articolazione orografico-altimetrica;
Considerazioni relative alla presenza degli impianti già in essere
La consultazione delle Compagnie che gestiscono le Reti di telecomunicazione.
Tutte le nuove aree proposte sono stati individuati a seguito di sopralluoghi e di considerazioni sull’ubicazione di siti di impianti esistenti, sia all’interno del territorio comunale che nei comuni confinanti.
La priorità da dare alla scelta di aree di proprietà pubblica (legge regionale n.12/2017, art.10, comma 1, lettera b) ) fa sì che debbano essere presi in considerazione tutti quei pochi immobili, dove esistano, che i Comuni hanno in disponibilità, come i cimiteri, alcuni ampi parcheggi e particolari edifici.
Tuttavia, laddove l’individuazione di aree private desse luogo ad una condizione di equilibrio tra tutte quelle istanze strategiche citate in precedenza, esse sarebbero da tenere nella dovuta considerazione, come avvenuto nella fattispecie.
Tutte le aree individuate hanno caratteristiche territoriali del tutto consuete rispetto al tipo di impianti di che trattasi.
Cimiteri, zone rurali, ambiti di crinale e di versante possono essere annoverati nella consuetudine progettuale e urbanistico-territoriale.
Conformemente al dettato della L.R. 12/2017, la disciplina degli impianti con potenza al connettore di antenna non maggiori di 10 W troveranno menzione nel Regolamento.
L’ipotesi/proposta progettuale illustrata nel presente elaborato è volta ad offrire all’Ente comunale uno strumento di governo del territorio che rappresenti un punto di equilibrio tra tutte le istanze concorrenti.
Principale legislazione di riferimento (stralci)
Legge 22-02-2001, n.36
Art. 8 (Competenze delle regioni, delle provincie e dei comuni)
1. Sono dl competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, al sensi della legge 31 luglio 1997, e, 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;
6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4.”.
Legge Regionale 30 marzo 2017, n.12
Art. 6 (Disciplina comunale o intercomunale)
1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, anche sulla base dei piani di rete e dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 11, approvano un regolamento comunale o intercomunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche modificando gli strumenti di programmazione urbanistica.
2. I Comuni, singoli o associati, individuano altresì nel proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti, anche adeguando i propri strumenti urbanistici, secondo modalità che garantiscono la partecipazione dell’ARPAM, dei gestori e dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi della normativa statale vigente.
3. I Comuni approvano e aggiornano la disciplina di cui ai commi 1 e 2 mediante procedure che assicurano: a) la trasparenza, l’informazione e la partecipazione a titolo consultivo della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;
b) la consultazione con i Comuni confinanti, al fine di favorire l'accorpamento dei medesimi su strutture di supporto comuni ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera f), o all’interno di siti comuni, qualora l'impianto da realizzare sia localizzato entro i 300 metri in pianta dal confine comunale.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva ed a quelli soggetti alla procedura semplificata di cui all'articolo 35, commi 4 e 4 bis, del D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011.
Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259
Articolo 86 (Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio)
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia. (articolo così modificato dall'art. 6, comma 5-quinquies, legge n. 164 del 2014)
Articolo 90 (Pubblica utilità – Espropriazione)
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.
Sant’Elpidio a Mare, marzo 2021
Il tecnico incaricato, Ing. Galieni Mario