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REGOLAMENTO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

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GENERALE

DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

approvato

dal Consiglio Comunale con delib. n. 38 del 07/04/2009 modificato

dal Consiglio Comunale con delib.

n. 82 del 20/12/2011 n. 59 del 28/05//2013

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INDICE

INDICE!

TITOLO I!

DELLA PUBBLICITA’ IN GENERALE!

Art.1 Ambito di applicazione. Contenuti e finalità! 5!

Art.2 Quadro normativo e di riferimento! 5!

Art. 3 Definizioni dei Mezzi Pubblicitari soggetti ad autorizzazione! 6!

Art. 4 ! Definizione dei centri abitati / Zonizzazione! 9!

Art. 5 ! Definizione degli Impianti Pubblicitari collocabili all’interno di ogni singola zona! 10!

Art. 6 ! Pubblicità in luoghi sottoposti a tutela particolare! 11!

Art. 7 ! Autorizzazione Impianti pubblicitari ! 11!

Art. 8 ! Domanda per Autorizzazione per impianti di pubblicità e propaganda! 12!

Art. 9 ! Casi particolari! 13!

Art.10 ! Istruttoria e rilascio dell’autorizzazione! 13!

Art. 11 ! Interventi di sostituzione e modifica! 13!

Art. 12 ! Termine di validità dell’autorizzazione! 14!

Art. 13 ! Rinnovo dell’autorizzazione! 14!

Art. 14 ! Obblighi del titolare dell’autorizzazione! 14!

Art. 15 ! Decadenza dell’autorizzazione! 15!

TITOLO II!

IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA A CARATTERE PERMANENTE!

Art. 16 !Pubblicità vietata lungo le strade o in vista di esse! 16!

Art. 17 ! Dimensioni degli Impianti pubblicitari fuori dei centri abitati / zona C ! 16!

Art. 18! Dimensioni e caratteristiche degli Impianti pubblicitari all’interno delle zone A-B! 16!

Art. 18 bis !

Procedura in deroga per gli impianti in zona B! 17!

Art. 19 ! Caratteristiche degli Impianti non luminosi! 17!

Art. 20 ! Caratteristiche degli Impianti Luminosi! 18!

Art. 21 ! Posizionamento degli Impianti fuori dei centri abitati / zona C! 18!

Art. 22 ! Posizionamento degli impianti all’interno delle zone A-B! 18!

Art. 23 ! Posizionamento degli impianti nelle aree di servizio e nei parcheggi! 18!

Art. 24 ! Posizionamento di Impianti Pubblicitari di servizio, all’interno delle zone A, B, C! 19!

Art. 25 ! Rimozione della pubblicità vietata lungo le strade! 19!

TITOLO III!

AFFISSIONI PUBBLICHE E DIRETTE!

Art. 26 ! Piano Generale degli Impianti di affissione! 20!

(4)

Art. 27 ! Quantità e ripartizione degli impianti destinati all’affissione pubblica! 20!

Art. 28 ! Quantità degli impianti destinati all’affissione diretta! 20!

TITOLO IV!

PUBBLICITA’ SOGGETTA A PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE!

SEZIONE I!

PUBBLICITA’ TEMPORANEA!

Art. 29 ! Definizione di Pubblicità Temporanea! 21!

Art. 30 ! Autorizzazione per la Pubblicità Temporanea! 21!

Art. 31 ! Obbligo della rimozione della pubblicità temporanea! 22!

Art. 32 ! Limiti e Divieti relativi alla Pubblicità Temporanea! 22!

SEZIONE II!

PUBBLICITA’ FONICA O SONORA!

Art. 33 ! Autorizzazione Pubblicità Fonica o Sonora! 23!

Art. 34 ! Domanda per Autorizzazione per pubblicità fonica e sonora ! 23!

Art. 35 ! Limiti e Divieti per la pubblicità fonica e sonora! 24!

SEZIONE III!

DELLA PUBBLICITA’ SUI VEICOLI!

Art. 36 ! Pubblicità sui Veicoli! 25!

Art. 37 ! Adempimenti procedurali! 25!

SEZIONE IV!

VOLANTINAGGIO!

Art. 38 ! Modalità per la effettuazione del Volantinaggio! 25!

SEZIONE V!

SORGENTI LUMINOSE E PROIEZIONI LUMINOSE!

Art. 39 Sorgenti Luminose! 26!

Art. 40 Proiezioni Luminose! 26!

SEZIONE VI!

PUBBLICITA’ SANITARIA!

Art. 41 ! Pubblicità Sanitaria! 27!

TITOLO V!

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI!

Art. 42 ! Sanzioni Amministrative! 27!

Art. 43 ! Norme Transitorie! 28!

Art. 44 ! Norme Finali! 28!

Art. 45 ! Entrata in Vigore! 28

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TITOLO I

DELLA PUBBLICITA’ IN GENERALE

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Art.1 Ambito di applicazione. Contenuti e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l’installazione per i mezzi pubblicitari come di seguito definiti, determinandone la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale in relazione alle esigenze di carattere economico, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.

2. La finalità del regolamento è quella di disciplinare i criteri e le modalità per l’installazione degli impianti pubblicitari, al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell’ambiente urbano.

3. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è comunque subordinata ad autorizzazione amministrativa da parte del Comune Treviglio ai sensi del D.lgs. n° 285/92 e del relativo Regolamento attuativo.

Art.2 Quadro normativo e di riferimento

1. Le norme contenute nel presente regolamento hanno come riferimento la normativa nazionale e locale vigente, in particolare:

• D.Lgs. 30/04/92 n. 285 Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni ed integrazioni.

• D.P.R. 16/12/1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni ed integrazioni.

• D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.

• Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del C.C. n. 57 del 19/10/1995, e successive modificazioni ed integrazioni.

• Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 08/04/1993 e modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 25 del 06/04/1998 ed aggiornato ex art. 21 bis dello Statuto Comunale.

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 61 del 17/09/2003, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 40 del 22/04/2004.

(6)

• Legge Regione Lombardia n. 17 del 27 marzo 2000.

• Piano Generale degli Impianti di Affissione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 29/05/2002 .

• Atto di indirizzo al rilascio dei titoli ad occupare suolo pubblico mediante impianti di segnaletica stradale pubblicitaria, approvato con deliberazione della G.C. n.17 del 28/01/2004.

• Regolamentazione al posizionamento in deroga alle distanze minime previste dal vigente codice della strada per la segnaletica stradale pubblicitaria, approvato con deliberazione della G.C. n.117 del 12/05/2004.

• Individuazione degli spazi per l’esposizione di striscioni o drappi pubblicitari, approvato con dispositivo della G.C. nella seduta del 19/11/1992.

Art. 3 Definizioni dei Mezzi Pubblicitari soggetti ad autorizzazione

1. Il presente articolo disciplina i Mezzi Pubblicitari soggetti ad autorizzazione.

a) Insegna di esercizio:

Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi,

realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

b) Preinsegne e segnaletica stradale pubblicitaria:

Scritta in caratteri alfanumerici, completata da frecce di orientamento, ed

eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.

c) Cartello:

Manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una

sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

d) Manifesto:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza,

finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per

affissioni, o su strutture murarie, o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.

Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

(7)

e) Striscione:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza,

mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.

Esso è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permetterne il posizionamento

a scavalco della sede stradale; deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore.

Può essere luminoso per luce indiretta.

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza,

mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.

Esso è caratterizzato dal particolare ancoraggio solo sul lato superiore e dalle limitate

dimensioni rispetto allo striscione.

Può essere luminoso per luce indiretta.

g) Bandiera:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza,

mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.

Esso è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su di un lato o comunque

sventolante tipo bandiera.

Può essere luminoso per luce indiretta.

h) Sorgente Luminosa:

Qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo

puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

i) Segno Orizzontale Reclamistico:

Consiste nella riproduzione sulla superficie stradale, o comunque calpestabile o

transitabile, con pellicole adesive o altro metodo grafico, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

l) Altro Impianto di Pubblicità o Propaganda:

Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di

attività, e non individuabile, secondo le altre definizioni, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina, stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio.

Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

m) Volantino:

(8)

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di

rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Esso è caratterizzato dalle limitate dimensioni, ed è prioritariamente utilizzato per la

diffusione di messaggi pubblicitari a mano o analogo metodo.

Non può essere posto in opera con nessun metodo caratteristico di altri mezzi

pubblicitari.

Equivale alla attività di volantinaggio l’effettuazione di pubblicità mediante persone

circolanti con cartelli o altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari.

n) Pubblicità Fonica o Sonora:

Qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore

di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza.

E’ considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il

particolare modo di effettuazione può essere assimilata alla forme di cui sopra, in tal caso con l’unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce.

o) Impianto per Affissioni:

Qualunque manufatto, con caratteristiche analoghe ai Cartelli (lett. c) o Altri Impianti

(lett. l), esclusivamente finalizzato alla sovrapposizione di Manifesti (lett. d) destinato alle sole affissioni pubbliche.

p) Targa:

Scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un

marchio, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l’ingresso della sede dell’attività a cui si riferisce, avente una dimensione totale non superiore a : base 30 centimetri X 22 altezza con possibilità di comporre più moduli per una altezza massima di 88 centimetri può essere effettuata con materiali naturali che si ritengano idonei ad un corretto inserimento architettonico con esclusione dei materiali riflettenti. Il Dirigente competente stabilisce la natura del materiale le caratteristiche grafiche per la distinzione delle categorie di operatori economici e non, comprese le associazione non a scopo di lucro e le eventuali deroghe per eventi eccezionali e straordinari discriminando la tipologia per ogni singola zonizzazione .

Essa è utilizzabile solo su una facciata, ed è posta in opera in aderenza alla struttura

muraria dell’ingresso dell’attività svolta.

Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

q) Bacheca:

Manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla

esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all’interno della bacheca, di messaggi relativi all’attività sociale o propagandistici di attività.

Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

r) Vetrinetta:

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Manufatto, supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla

esposizione di campioni di merce e messaggi pubblicitari , con facoltà di destinare parte o tutta la superficie a comunicazioni istituzionali.

Può essere luminosa per luce propria.

s) Proiezione Luminosa:

Consiste nella effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico,

attraverso proiezioni luminose di diapositive o cinematografiche o similari, su schermi o pareti riflettenti comunque realizzate. : addobbi ricorrenti nelle festività riproducenti sagome o forme geometriche a soggetti illuminati o luminosi per propria natura

t) Contenitore pubblicitario:

Manufatto supportato da idonea struttura, posato semplicemente al suolo, per la

diffusione a mezzo raccolta di volantini e pubblicazioni periodiche per la promozione di beni e servizi, esposto esclusivamente in prossimità e nelle pertinenze di edicole o dove si svolge l’attività pubblicizzata.

u) Impianto pubblicitario di servizio:

qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità

nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (pensiline e paline di fermata bus, transenne parapedonali, cestini, orologi) recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

v) Tenda:

qualunque manufatto mobile o semimobile in tessuto o in materiali assimilabile posto

esternamente a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali.

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2. I mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento sono definiti “luminosi”, quando, sia per luce propria, sia per luce indiretta, il messaggio pubblicitario risulti visibile in forma illuminata. Sono considerati analoghi ai “luminosi” anche quegli impianti caratterizzati dall’impiego di diodi luminosi o lampadine e similari, che mediante controllo elettronico, elettromeccanico, comunque programmato, permettano la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in forma intermittente o variabile.

3. Le insegne, o gli altri mezzi quando applicabile, sono definite “a bandiera”, quando non sono applicate per tutta la loro superficie in aderenza al fabbricato, quando, anche se applicate in aderenza, presentino sporgenza rispetto alla superficie su cui sono installate superiore a 25 centimetri, e comunque quando il messaggio pubblicitario è posizionato perpendicolarmente o con angolazione rispetto all’asse tangente la strada. Sono definite rientranti, quando siano comprese, senza sporgenza alcuna, nella sagoma dell’ingresso o della pertinenza accessoria stessa, e comunque senza alterazione dell’estetica architettonica dell’immobile stesso.

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Art. 4 Definizione dei centri abitati / Zonizzazione

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1. Al fine di disciplinare la distribuzione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale si considera suddiviso nelle seguenti erzone:

ZONA A: Centro Storico e aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale come evidenziato dalla tavola di zonizzazione in colore verde allegata al presente regolamento.

ZONA B: Centro abitato (escluso il Centro Storico), ZONA C: Restante parte del territorio comunale

Art. 5 Definizione degli Impianti Pubblicitari collocabili all’interno di ogni singola zona

1. Gli Impianti pubblicitari collocabili all’interno della zona A, come evidenziato nelle tavole di zonizzazione in colore verde sono:

1) Insegna di esercizio – art. 3 lett. a);

2) Preinsegne e segnaletica stradale pubblicitaria – art. 3 lett. b);

3) Manifesto – art. 3 lett. d) avente dimensioni massime cm. 100 x 140;

4) Striscione – art. 3 lett. e);

5) Locandina – art. 3 lett. f);

6) Bandiera – art. 3 lett. g);

7) Sorgente Luminosa – art. 3 lett. h);

8) Segno Orizzontale Reclamistico – art. 3 lett. i);

9) Volantino – art. 3 lett. m);

10) Impianto per Affissioni – art. 3 lett. o) avente dimensioni massime cm. 100 x 140;

11) Targa – art. 3 lett. p);

12) Bacheca – art. 3 lett. q);

13) Vetrinetta – art. 3 lett. r);

14) Proiezione Luminosa – art. 3 lett. s);

15) Contenitore pubblicitario – art. 3 lett. t);

16) Tenda – art. 3 lett. v).

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E’ vietata la installazione di impianti pubblicitari abbinati a cestini porta rifiuti, transenne parapedonali, paline di fermata autobus.

2. Gli Impianti pubblicitari collocabili all’interno della zona B sono:

1) Insegna di esercizio – art. 3 lett. a);

2) Preinsegne e segnaletica stradale pubblicitaria – art. 3 lett. b);

3) Cartello – art. 3 lett. c);

4) Manifesto – art. 3 lett. d);

(11)

5) Striscione – art. 3 lett. e);

6) Locandina – art. 3 lett. f);

7) Bandiera – art. 3 lett. g);

8) Sorgente Luminosa – art. 3 lett. h);

9) Segno Orizzontale Reclamistico – art. 3 lett. i);

10) Altro Impianto di Pubblicità o Propaganda – art. 3 lett. l);

11) Volantino – art. 3 lett. m);

12) Pubblicità Fonica o Sonora – art. 3 lett. n);

13) Impianto per Affissioni – art. 3 lett. o);

14) Targa – art. 3 lett. p);

15) Bacheca – art. 3 lett. q);

16) Vetrinetta – art. 3 lett. r);

17) Proiezione Luminosa – art. 3 lett. s);

18) Contenitore pubblicitario – art. 3 lett. t);

19) Impianto pubblicitario di servizio – art. 3 lett. u);

20) Tenda – art. 3 lett. v);

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1. Gli Impianti pubblicitari, così come definiti al precedente art. 3, collocabili all’interno della zona C sono esclusivamente quelli stabiliti dall’art. 23 del D.lgs. n°285/92 e del relativo Regolamento di attuazione.

Art. 6 Pubblicità in luoghi sottoposti a tutela particolare

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Si osservano le disposizioni di cui agli artt. 49, comma 1,2 e 3, e 153 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui legge n. 42/04, oltre che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 61 del 17/09/2003, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 40 del 22/04/2004.

Art. 7 Autorizzazione Impianti pubblicitari

1. La installazione di Impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, è soggetta ad Autorizzazione ai sensi dell’art. 23, commi 4 e 5, del Codice della Strada.

2. Ai fini dell’applicazione delle presenti norme si applicano le definizioni contenute nel presente regolamento.

3. L’autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nullaosta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, Regione, FF.SS. ), ed altri enti pubblici territoriali competenti in materia di

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esercizio della attività pubblicitaria che dovranno essere richiesti direttamente dagli interessati agli enti preposti.

4. Può essere revocata con contestuale rimozione dell’impianto a spese del richiedente in qualsiasi momento per abuso dal parte del titolare, per mancato pagamento del canone ove dovuto, mancato pagamento della imposta pubblicitaria se dovuta, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse nonché tutela della sicurezza stradale, per interventi di riassetto stradale, adozione nuovo piano della pubblicità, senza essere tenuta questa Autorità a corrispondere alcun indennizzo.

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Art. 8 Domanda per Autorizzazione per impianti di pubblicità e propaganda

1. La domanda, indirizzata al Sindaco/Dirigente/Responsabile del settore competente sconta l’imposta di bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali, e deve essere presentata all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Treviglio, compilata sui moduli preposti, cartacei o qualora attivata in modalità informatizzata previa codifica da rispettare tassativamente e corredata dei seguenti documenti:

a) progetto quotato in scala 1:20 dell’opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell’opera e la sua collocazione, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell’impresa esecutrice o dall’interessato.

b) bozzetto colorato, in triplice copia, del messaggio pubblicitario da esporre.

c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e dell’ambiente circostante;

d) planimetria in triplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l’autorizzazione alla installazione;

e) autodichiarazione redatta ai sensi della D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta che l’impianto pubblicitario che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile, resistente agli agenti atmosferici e non infimmabile.

f) copia dichiarazione di conformità di cui all’art. 9 della Legge 5.3.1990 n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”, per gli impianti pubblicitari luminosi o, in alternativa, dichiarazione di impegno della ditta costruttrice o installatrice l’impianto luminoso, accompagnata da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., che produrrà la necessaria dichiarazione di conformità entro 30 gg. dall’installazione dell’impianto, come previsto dalla legge 46/90.

g) copia del nullaosta tecnico dell’ente proprietario della strada, qualora richiesto;

h) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Lombardia, qualora richiesto.

i) Nulla osta del proprietario o amministratore dell’immobile, o del fondo, per lo sfruttamento della superficie da adibirsi alla collocazione del mezzo pubblicitario.

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Art. 9 Casi particolari

1. Per l’installazione di striscioni, locandine, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), d), e), g) e h) del precedente articolo.

2. Per l’apposizione di vetrofanie deve essere fatta pervenire comunicazione scritta: su appositi moduli cartacei o informatizzati se procedura attiva previa codifica da rispettare tassativamente nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell’attività cui si riferiscono e la superficie occupata, e produrre gli elaborati previsti ai punti b, c, d.

3. Per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l’interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l’esatto periodo e gli orari di svolgimento.

4. Per il rilascio dell’autorizzazione alla collocazione di targhe indicanti professioni mediche, l’interessato dovrà produrre copia conforme dell’autorizzazione : o dichiarazione sostitutiva per pubblicità informativa all’apposizione della targa rilasciata dall’Ordine dei Medici: chirurghi/odontoiatri degli psicologi della Provincia Bergamo.

5. per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 3 comma 1 lettera S) dovranno essere allegati alla istanza progetti particolareggiati delle forme e dimensioni e modalità di alimentazione elettrica o altra forza generatrice delle apparecchiature per consentire l’esame completo della struttura

Art.10 Istruttoria e rilascio dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione è rilasciata all’interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. È in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia tributaria inerente la pubblicità con il Comune di Treviglio.

2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l’Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata sarà archiviata e pertanto respinta.

3. L’installazione di impianti pubblicitari di servizio, ad esclusione dei quadri turistici e di territorio, è soggetta a concessione comunale da rilasciarsi a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Art. 11 Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell’autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda comunicare previo

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modulo predisposto cartaceo o informatizzato se attivo previa codifica da rispettare tassativamente , allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

2. L’autorizzazione sarà rilasciata entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

Art. 12 Termine di validità dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione all’installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni, fatto salvo quanto previsto all’art.10 c.3 per gli impianti pubblicitari menzionati.

2. L’autorizzazione alla posa di contenitori pubblicitari ha validità per un periodo di uno anno.

Art. 13 Rinnovo dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione all’installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell’atto o da chi vi abbia succeduto , le autorizzazioni di cui all’art.12 c.1 sono rinnovabili per altri tre anni salvo quanto previsto dall’articolo 10 comma 3.

2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 445/2000, che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e) dell’art. 8, 1°

comma e l’assenza di modifiche alla situazione in essere.

3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché l’introduzione di qualsiasi modifica, comportano il rispetto della procedura di cui all’art. 8.

Art. 14 Obblighi del titolare dell’autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune di Treviglio al momento del rilascio dell’autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte dell’ente competente al rilascio;

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e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

• amministrazione rilasciante;

• soggetto titolare;

• numero dell’autorizzazione;

• progressiva kilometrica o sito di installazione;

• data di scadenza.

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2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell’autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

3. L’autorizzazione non esonera il titolare dall’obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali ove previsto.

4. È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione, rilasciata per la posa di pubblicità a carattere temporaneo, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. osservando tutte le prescrizioni imposte nel titolo autorizzatorio

Art. 15 Decadenza dell’autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell’autorizzazione per la collocazione qualsiasi mezzo pubblicitario:

a) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l’autorizzazione;

b) la mancata realizzazione dell’opera entro 90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione;

c) il mancato ritiro dell’autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

2. Costituiscono cause di decadenza dell’autorizzazione per la collocazione delle insegne di esercizio anche:

a) la cessazione o il trasferimento dell’attività pubblicizzata;

b) l’annullamento o la revoca, l’inesistenza o l’irregolarità della autorizzazione all’esercizio dell’attività;

c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce.

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TITOLO II

IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA A CARATTERE PERMANENTE

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Art. 16 Pubblicità vietata lungo le strade o in vista di esse

1. Lungo le strade o in vista di esse, è vietata la effettuazione di pubblicità in violazione delle norme di cui all’art. 23, commi 1, 2, 7 e 8, del Codice della Strada, e all’art. 51, commi 1, 11 e 12, del regolamento di esecuzione del C.d.S.

2. sui pali dell’illuminazione pubblica, sulle cabine telefoniche ed elettriche, sulle alberature e su ogni altro arbusto.

Art. 17 Dimensioni degli Impianti pubblicitari fuori dei centri abitati / zona C

1. Per gli impianti pubblicitari installati fuori dei centri abitati, si osservano le dimensioni di cui all’art. 48, comma 1, del regolamento di esecuzione al Codice della Strada.

Art. 18 Dimensioni e caratteristiche degli Impianti pubblicitari all’interno delle zone A-B

1. Per gli impianti pubblicitari installati all’interno della zona A, si osservano le seguenti dimensioni massime:

a. preinsegna e/o segnaletica stradale pubblicitaria: cm.60x20 (massimo n. 6 spazi per impianto).

b. Impianti porta manifesti su pali per affissioni pubbliche: cm. 100x140.

c. Tabella porta manifesti a muro per affissioni pubbliche: cm. 100x140.

2. Per gli impianti pubblicitari installati all’interno della zona B, si osservano le seguenti dimensioni massime:

• preinsegna e/o segnaletica stradale pubblicitaria: cm.125x25 (massimo n. 6 spazi per impianto);

• cartello pubblicitario: cm. 150x200. Per la cartellonistica pubblicitaria che interessa futuri comparti edificatori e limitatamente alle aree interessate è consentita una superficie massima di 6 metri quadri. Per la pubblicità esercitata allo scopo di diffondere messaggi obbligatori per legge nei pubblici appalti e forniture di beni e servizi si rimanda alle norme di riferimento adottate negli specifici capitolati di appalto;

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• spazio pubblicitario abbinato a palina di fermata bus: cm. 50x70;

• spazio pubblicitario abbinato a pensilina di fermata bus: mq. 2,10;

• spazio pubblicitario abbinato a transenna parapedonale:cm. 90x65;

• spazio pubblicitario abbinato a orologio/barometro/termometro: cm. 100x50 (bifacciale);

• spazio pubblicitario abbinato a cestino porta rifiuti: cm. 50x70 (massimo n. 2 spazi);

• bacheca/vetrinetta con anta a vetro: cm120x100.

• Impianti porta manifesti su pali per affissioni pubbliche: cm. 140x200.

• Tabella porta manifesti a muro per affissioni pubbliche: cm. 140x200.

2 bis Per impianti pubblicitari di dimensioni superiori a quelle previste dal comma 2°, è ammessa la facoltà di proporre specifica motivata istanza secondo le modalità di cui al successivo art. 18-bis.

3. Gli spazi pubblicitari non potranno contenere messaggistica che offenda le convinzioni , morali e religiose della popolazione. che offendano il comune senso del pudore o contrarie a norme imperative e di ordine pubblico o con contenuto discriminatorio.

Art. 18 bis Procedura in deroga per gli impianti in zona B

Per gli impianti pubblicitari da installare nella zona B è fatta salva la possibilità di presentare una istanza di installazione di impianti di dimensioni superiori a quelle previste all’art. 18, comma 2, ovvero una istanza di rinnovo per impianti già esistenti di dimensioni superiori a quelle previste dall’art. 18, comma 2, motivando puntualmente la domanda, corredata da tutti gli elementi di cui al precedente art. 8. I cartelli pubblicitari non devono comunque superare la superficie di 18 mq. L’istanza è rimessa alla valutazione motivata del Dirigente del Settore competente al rilascio delle autorizzazioni, dandone comunicazione alla Giunta. La valutazione deve riguardare l’impatto visivo dell’impianto, l’estetica e lo stato dei luoghi, la sicurezza e la stabilità dell’impianto, le caratteristiche costruttive e dei materiali, la sicurezza della circolazione stradale. Per l’espressione della sua valutazione il Dirigente competente può richiedere anche il parere di altri Uffici comunali competenti in materia.

In caso di accoglimento dell’istanza, il Dirigente competente procede al rilascio dell’autorizzazione.

In caso di diniego dell’istanza, il relativo provvedimento deve essere preceduto dalla comunicazione di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990.”

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1. Le caratteristiche degli impianti non luminosi, dentro e fuori i centri abitati, sono determinate ai sensi dell’art. 49 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 20 Caratteristiche degli Impianti Luminosi

1. Le caratteristiche degli impianti luminosi, dentro e fuori i centri abitati, sono determinate ai sensi dell’art. 50 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, oltre che il rispetto di quanto stabilito dalla Legge Regione Lombardia n. 17 del 27 marzo 2000

“Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso nella scelta delle fonti luminose siano applicate lampade a ridottissimo consumo energetico cosi come tecnicamente definite dalla premessa legge.

Art. 21 Posizionamento degli Impianti fuori dei centri abitati / zona C

1. Per il posizionamento degli Impianti Pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati, si osservano le disposizioni di cui all’art. 51, commi 2, 3, 5 e 6, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Art. 22 Posizionamento degli impianti all’interno delle zone A-B

1. Per il posizionamento degli Impianti Pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, dentro i centri abitati, si osservano le disposizioni di cui all’art. 51, commi 3, 4, 5, 6, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvando le distanze minime indicate. Esclusivamente per la disciplina dei segnali turistici e di territorio previsti dall’art. 134 del vigente regolamento di esecuzione al codice stradale si applica la seguente disciplina specifica:

- si stabilisce una distanza minima di 12,5 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, in deroga ai 25 metri previsti dall’art. 51, comma 4 lettera c), del regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

- si deroga all’applicazione del divieto di cui all’art. 51, comma 3 lettera a) del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, rendendo possibile l’installazione della segnaletica di cui all’art. 134 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada sulle pertinenze di esercizio comprese tra carreggiate contigue che abbiano una larghezza superiore a 4 metri.

2. Anche i cartelli pubblicitari posti parallelamente al senso di marcia devono rispettare le distanze e prescrizioni dei cartelli posti perpendicolarmente al senso di marcia.

Art. 23 Posizionamento degli impianti nelle aree di servizio e nei parcheggi

1. Il posizionamento degli Impianti pubblicitari nelle aree di servizio e nei parcheggi, è disciplinato ai sensi dell’art. 52 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

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Art. 24 Posizionamento di Impianti Pubblicitari di servizio, all’interno delle zone A, B, C

1. Nel caso di impianti pubblicitari abbinati a servizi per gli utenti della strada, si applicano le disposizioni di cui all’art. 51, comma 8, e all’art. 52, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

1. Sono considerati servizi per gli utenti: transenne parapedonali, orologi, contenitori per i rifiuti, paline e pensiline di attesa bus.

2. All’interno dei centri abitati gli impianti pubblicitari di cui al comma 2 sono autorizzabili tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione previo parere della Polizia Locale.

Art. 25 Rimozione della pubblicità vietata lungo le strade

1. Per la rimozione della pubblicità vietata lungo le strade, si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia.

2. In assenza della autorizzazione ad esercitare la pubblicità , rilasciata dall’ente proprietario della strada si applicano le sanzione previste dall’articolo 23 del vigente codice della strada. Si richiamano per la procedura ingiuntiva alla rimozione del manufatto in assenza della autorizzazione le disposizioni previste dal Regolamento approvato dal Comune di Treviglio per l’applicazione della imposta pubblicitaria

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TITOLO III

AFFISSIONI PUBBLICHE E DIRETTE

Art. 26 Piano Generale degli Impianti di affissione

1. Il Comune di Treviglio è dotato di Piano Generale degli Impianti di affissione che determina la tipologia e le quantità degli impianti di affissione pubblica destinati alle affissioni di natura istituzionale, necrologica e commerciale, e quelli per le affissioni dirette da attribuire a soggetti privati secondo modalità previste dal piano generale degli impianti delle pubbliche affissioni, che sarà coordinato con il presente Regolamento.

Art. 27 Quantità e ripartizione degli impianti destinati all’affissione pubblica

1. Le superfici previste nel citato Piano Generale degli Impianti di affissione sono calcolate in materia proporzionale al numero degli abitanti, sulla base della popolazione residente all’ultimo censimento ISTAT.

Art. 28 Quantità degli impianti destinati all’affissione diretta

1. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 507/93, il Piano Generale degli Impianti di affissione prevede che venga attribuita a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, la facoltà di installare impianti per l’effettuazione di affissioni dirette.

2. La superficie destinata all’affissione diretta non è compresa in quella destinata al servizio pubblico.

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TITOLO IV

PUBBLICITA’ SOGGETTA A PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE

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SEZIONE I

PUBBLICITA’ TEMPORANEA

Art. 29 Definizione di Pubblicità Temporanea

1. E’ definita “Pubblicità Temporanea” la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari, come definiti all’art. 3, del presente regolamento, di seguito indicati:

a) Striscione;

b) Locandina;

c) Bandiera;

d) Segno Orizzontale Reclamistico.

2. La apposizione di segni orizzontali reclamistici, di cui alla precedente lettera d), è disciplinata ai sensi dell’art. 51, comma 9, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

3. La installazione dei mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è disciplinata ai sensi dell’art. 51, comma 10, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 30 Autorizzazione per la Pubblicità Temporanea

1. Per la effettuazione della Pubblicità Temporanea di cui al precedente articolo, deve essere richiesta l’Autorizzazione secondo le modalità di cui al Titolo II del presente regolamento, compilata sui moduli preposti cartacei o informatizzati se attivi previa codifica da rispettare tassativamente

2. La domanda deve essere presentata almeno 60 giorni prima del previsto posizionamento, e deve essere corredata solo dalla seguente documentazione:

a) planimetria in duplice copia indicante il luogo esatto ove si intende collocare l’impianto;

b) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario; e impianto

c) autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 47, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;

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d) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l’impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;

3. Qualora la pubblicità temporanea venga effettuata su apposito impianto preventivamente autorizzato, la documentazione di cui al precedente comma, lettere a), c) e d), non è richiesta ed è sostituita da fotocopia dell’autorizzazione relativa all’impianto utilizzato;

4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell’esame della domanda.

Art. 31 Obbligo della rimozione della pubblicità temporanea

1. Il titolare dell’autorizzazione è obbligato alla rimozione del materiale ai sensi dell’art. 54, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 32 Limiti e Divieti relativi alla Pubblicità Temporanea

1. Ai sensi del comma 2, dell’art. 3, del D.L.vo 507/93, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:

a) la pubblicità effettuata mediante striscioni e bandiere è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale; fermo restando l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 51 comma 10 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada

b) gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti previo atto di assenso in calce alla istanza del proprietario degli edifici interessati dall’aggancio. E’ vietato in ogni caso l’ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano o stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti, sulle alberature e su ogni altro arbusto.

c) la pubblicità effettuata mediante installazione di striscioni e bandiere è consentita esclusivamente nelle seguenti zone:

circonvallazione interna: Via Cavallotti - zona centrale alla via

Via Mazzini – imbocco da P.zza Popolo

Via dei Mille- zona centrale alla via

Via Crivelli imbocco da P.zza Camerini

Via Matteotti imbocco da P.zza Insurrezione

Circonvallazione esterna: Via A. Crippa

Via dei Mille

Via Tasso intersezione su Via Colleoni

Sui manufatti dell’ex Foro Boario

Via Portaluppi - zona centrale alla via

d) la pubblicità effettuata mediante installazione di striscioni è consentita per un massimo di sei manufatti per ogni manifestazione.

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SEZIONE II

PUBBLICITA’ FONICA O SONORA

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Art. 33 Autorizzazione Pubblicità Fonica o Sonora

1. La pubblicità Fonica o Sonora, sulle strade o in luoghi all’aperto, come definita all’art. 3 del presente regolamento, è assoggettata a preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale

2. Sono individuate le seguenti tipologie di pubblicità Fonica o Sonora:

a) effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione fissi;

b) effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione installati su veicoli;

c) effettuata in forme diverse.

3. La effettuazione della pubblicità fonica di cui al precedente comma 2, lettera b), può essere autorizzata e diffusa unicamente per manifestazioni di carattere politico, sportivo, culturale, sociale, religioso, di ordine pubblico.

Art. 34 Domanda per Autorizzazione per pubblicità fonica e sonora

1. La domanda per la Autorizzazione alla effettuazione di pubblicità sonora, è presentata in carta legale, indirizzata al Sindaco, sconta l’imposta di bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali, e deve essere presentata all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Treviglio, compilata sui moduli preposti.

2. La domanda deve contenere:

a) generalità del richiedente, complete del codice fiscale;

b) indicazione della tipologia di pubblicità fonica o sonora, come indicata nell’articolo precedente, per la quale si richiede l’autorizzazione;

c) testo del messaggio pubblicitario che dovrà essere diffuso;

d) periodo di effettuazione della pubblicità;

e) solo nel caso di “tipologia a)”, indicazione relative al luogo in cui si richiede l’installazione dell’impianto, qualora non in luogo chiuso;

f) solo nel caso di “tipologia b)”, estremi del veicolo con il quale sarà effettuata la pubblicità;

g) solo nel caso di “tipologia c)”, descrizione delle modalità di effettuazione della pubblicità.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) Dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l’impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente,

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b) Atto unilaterale d’obbligo con il quale l’interessato si obbliga al ripristino dello stato dei luoghi.

4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti richiesti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell’esame della domanda.

5. L’ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni del Regolamento Comunale sui Procedimenti Amministrativi adottato ai sensi della Legge 7/8/90 n. 241 , e successive modificazioni e integrazioni.

6. Prima del ritiro dell’autorizzazione l’interessato dovrà depositare presso l’ufficio preposto, le ricevute dei versamenti relativi ai corrispettivi sopra indicati del presente articolo.

Art. 35 Limiti e Divieti per la pubblicità fonica e sonora

1. Ai sensi del comma 2, dell’art. 3, del D.L.vo 507/93, e per la pubblicità fonica o sonora, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:

a) sulle strade, o comunque all’aperto, è consentita dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. Durante le campagne elettorali, solo ai fini politici, può essere effettuata tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 20,00

b) è vietato in modo permanente la pubblicità sonora nel centro storico, nelle zone ospedaliere, case di riposo, nei pressi degli istituti scolastici limitatamente alle ore di lezione, cimiteri, luoghi di culto;

c) la pubblicità fonica o sonora dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991;

d) la effettuazione di pubblicità fonica o sonora con veicoli, di cui al precedente art. 31, comma 2, lettera b), deve obbligatoriamente svolgersi in forma itinerante, nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, senza causare intralcio alla circolazione, e con l’obbligo di sospendere la diffusione acustica nelle soste o altri casi di arresto della marcia del veicolo.

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SEZIONE III

DELLA PUBBLICITA’ SUI VEICOLI

Art. 36 Pubblicità sui Veicoli

1. La apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sui veicoli è consentita ai sensi dell’art.

23, comma 2, del Codice della Strada.

Art. 37 Adempimenti procedurali

1. Per la effettuazione della pubblicità sui veicoli, non è richiesta una specifica autorizzazione, ma solo la puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalle specifiche norme di legge e quelli relativi al pagamento dell’imposta sulla pubblicità, fatte salve le disposizioni dell’art. 57 del vigente Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

2. Il soggetto passivo, cosi come determinato all’art. 6 del D.L.vo 507/93, è pertanto tenuto alla effettuazione della Dichiarazione di cui all’art. 8 del D.L.vo 507/93, ed alla conservazione dell’attestazione dell’avvenuto pagamento della relativa imposta: tale documentazione, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.L.vo 507/93, dovrà essere esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

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SEZIONE IV VOLANTINAGGIO

Art. 38 Modalità per la effettuazione del Volantinaggio

1. L’attività di “Volantinaggio” consiste nella effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale attraverso la distribuzione di Volantini.

2. E’ vietata su tutto il territorio comunale l’effettuazione di attività di volantinaggio mediante l’abbandono in luoghi pubblici (o asserviti alla pubblica servitù) del volantino, in assenza di persona destinataria.

3. E’ vietata ogni forma di pubblicità mediante l’apposizione del messaggio pubblicitario sui veicoli in sosta nelle aree pubbliche o asservite alla pubblica servitù

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SEZIONE V

SORGENTI LUMINOSE E PROIEZIONI LUMINOSE

Art. 39 Sorgenti Luminose

1. Per la installazione di Sorgenti Luminose, di cui alla lettera h), dell’art.3, del presente regolamento, non è richiesta una specifica autorizzazione, se effettuata in luogo privato aperto al pubblico.

2. Alle stesse si applicano i criteri generali di cui all’art. 23, comma 1, del Codice della Strada, oltre che il rispetto di quanto stabilito dalla Legge Regione Lombardia n. 17 del 27 marzo 2000 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”.

Art. 40 Proiezioni Luminose

1. Per la effettuazione di pubblicità mediante Proiezioni Luminose previste dall’art 3 comma 1 lettera S) è richiesta una specifica autorizzazione a cui si dovrà allegare la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ai sensi della legge 46/90 .

2. Alle stesse, qualora vengano effettuate sulle pubbliche strade o aree soggette a pubblica servitù di passaggio , si applicano le disposizioni previste per le Sorgenti Luminose, oltre che il rispetto di quanto stabilito dalla Legge Regione Lombardia n. 17 del 27 marzo 2000

“Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”.

3. Se posizionati al di sopra della carreggiata devono essere in ogni loro punto ad una quota non inferiore a 5.1 metri rispetto al piano della carreggiata medesima . Se posizionati al di sopra delle piste ciclopedonali e marciapiedi devono rispettare rispetto al piano di strada il franco previsto per le insegne di esercizio e comunque in assenza di insegne un franco rispetto al piano stradale di 3.50 metri.

4. Non è richiesta la prescritta autorizzazione per la collocazione di addobbi luminosi in concomitanza delle ricorrenti festività natalizie, pasquali, e patronali, purchè realizzate dal proprietario o conduttore dell’immobile per conto proprio e le dimensioni dei soggetti luminosi non sporgano oltre i cinque centimetri dalla facciata del fabbricato oggetto di allestimento e comunque all’interno delle soglie e davanzali prospicienti la pubblica via. Nella circostanza si dovrà comunque provvedere alla comunicazione del periodo prescelto allegando le dimensioni e la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alimentante i soggetti luminosi nonché la dichiarazione prevista dall’articolo 8 comma 1 lettera e) e la certificazione di conformità del soggetto luminoso che può essere utilizzato all’esterno.

La violazione alla mancata comunicazione prevista dal presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.00 a euro 500.00. Il proprietario del fabbricato è tenuto a rimuovere dalla data della contestazione il soggetto luminoso, contrariamente si procederà d’ufficio a spese del predetto proprietario.

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5. La violazione alla disposizione prevista dal comma 1 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.00 a euro 500.00.

6. Al di fuori della ipotesi prevista dal comma 4 prima di procedere alla costruzione degli impianti elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione delle festività civili, religiose ed ogni altra ricorrenza individuate dall’articolo 3 comma 1 lettera S) , è richiesta oltre alla autorizzazione comunale per la occupazione di spazi e aree pubbliche, la licenza di pubblica sicurezza prevista dal R.D. 18 giugno 1931 N. 773 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940 N. 635

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SEZIONE VI

PUBBLICITA’ SANITARIA

Art. 41 Pubblicità Sanitaria

1. L’ apposizione di targhe, insegne pubblicitarie e segnaletica stradale pubblicitaria, inerente le pubblicità sanitaria, è assoggettata alle specifiche disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657 e successive modificazioni ed integrazioni. Le targhe indicanti professioni mediche devono essere autorizzate dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bergamo. Copia conforme dell’autorizzazione dell’ordine, o autodichiarazione sostitutiva, dovrà essere allegata alla richiesta di autorizzazione comunale come indicato al titolo I.

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TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 42 Sanzioni Amministrative

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che costituiscono infrazione al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall’art. 23 del Codice della Strada, secondo le modalità di cui al Titolo VI del Codice stesso.

2. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento, previste in questo regolamento da specifica fattispecie munita di sanzione, come anche delle disposizioni legislative riguardanti la effettuazione della pubblicità e delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti o alla effettuazione di particolari forme di pubblicità, si applicano le sanzioni di cui all’art. 24, del D.L.vo 507/93.

3. Dell’accertamento delle violazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, ne sarà data comunicazione all’Ufficio competente per le funzioni di cui all’art. 11 del D.L.vo 507/93.

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4. L’assenza della prescritta autorizzazione comporta per l’autore della apposizione la rimozione immediata

5. Per quanto in contrasto con le norme del presente regolamento e non espressamente sanzionato dalla legislazione vigente si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 25.00 ad Euro 500.00.

Art. 43 Norme Transitorie

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere, all’entrata in vigore del presente regolamento, se non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere rimossi alla scadenza del titolo autorizzatorio. In caso di istanza di rinnovo i mezzi pubblicitari dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento.

2. In presenza di norme di legge che dispongono termini diversi devono essere applicati questi ultimi salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

Art. 44 Norme Finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni delle normative richiamate all’art. 2 del presente Regolamento.

2. Il presente regolamento è automaticamente modificato o integrato qualora le norme legislative di cui all’art. 2 vengano modificate o integrate.

3. Viene abrogata ogni altra norma regolamentare incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

4. Per le procedure di contestazione e di irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizione della legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 45 Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento, entra in vigore decorsi 15 gg. dalla pubblicazione all’albo pretorio.

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