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Sergio Briguglio

DDL Sicurezza. Divieto di matrimonio

Cari amici,

il dibattito sull'abolizione del divieto di segnalazione e sulla preclusione dell'accesso agli atti di stato civile (e ai servizi!) per l'immigrato ir regolare sembra prendere una piega positiva. Tutto da vedere, naturalmente...

Vorrei che l'importanza di questi due punti non ne oscurasse un terzo, non meno grave: l'art. 6 del ddl sicurezza (A.C. 2180) recita

"Art. 6.

(Modifica all'articolo 116 del codice civile).

1. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel ter ritorio italiano»."

L'art. 116 del codice civile e' quello che disciplina il matrimonio dello straniero in Italia. La sua forma attuale e' la seguente:

"Art. 116 Matrimonio dello straniero nello Stato

Lo straniero che vuole contrar re matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 e seguenti)."

In caso di approvazione dell'art. 6 ddl sicurezza, il primo comma sarebbe quindi cosi' modificato:

" Lo straniero che vuole contrar re matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.".

Resterebbe cosi' preclusa, per lo straniero che soggiorni irregolarmente in Italia (anche a seguito di semplice scadenza del permesso di soggiorno) la celebrazione del matrimonio in Italia.

Notate che gia' a causa della disposizione che rende obbligatoria la dimostrazione della regolarita' del soggiorno ai fini del prefezionamento degli atti di stato civile e di qualunque provvedimento di

interesse dello straniero la celebrazione del matrimonio risulterebbe preclusa. Notate anche, pero', che, se il dibattito di questi giorni dovesse portare ad una positiva revisione di quest'ultima

disposizione, l'ostacolo da essa rappresentato verrebbe a cadere; resterebbe invece in piedi quello dovuto alla modifica di art. 116 c.c.

Osservo come impedire la celebrazione del matrimonio allo straniero illegalmente soggiornante, oltre a essere una porcata degna delle leggi razziali, puo' avere un impatto fortissimo sui diritti fondamentali del cittadino italiano e del cittadino dell'Unione europea. Il primo, soprattutto, ove decida di contrar re matrimonio con uno straniero illegalmente soggiornante, vedrebbe preclusa la possibilita' di farlo nella propria patria! Con buona pace dell'art. 29 della Costituzione e art. 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Notate infine come il coniuge straniero di un cittadino italiano o di un cittadino dell'Unione europea abbia un diritto di soggiorno in Italia (nel secondo caso, a condizione che dello stesso diritto sia titolare il cittadino dell'Unione).

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha gia' chiarito

(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/luglio/sent-corte-giust-c-127-

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08.pdf) che ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle modalita' di ingresso, dal fatto che egli abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo ar rivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame

familiare.

Lo stesso vale, in base ad art. 19, co. 2 D. Lgs. 286/1998 e art. 23 D. Lgs. 30/2007, per il coniuge straniero di cittadino italiano.

Richiedere la regolarita' formale del soggiorno ai fini del compimento di un atto che conferisce diritto di soggiorno (a prescindere da qualunque adempimento formale) e' privo di logica. Cosi' come lo e' richiedere - poniamo - la disponibilita' di un reddito per erogare una misura assistenziale a sostegno delle persone prive di reddito (Sent. Corte Cost. 306/2008 e 17/2009).

Sarebbe bene che qualcuno lo spiegasse agli analfabeti che ci governano.

Non oso sperare che su questo punto si facciano sentire gli organi ufficiali della Chiesa cattolica:

hanno cose molto piu' importanti da preservare...

Cordiali saluti Sergio Briguglio 20.3.2009

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