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Regol@mento di organizzazione della Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri”

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Academic year: 2022

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Città di Spoleto

Segreteria Generale

Regol@mento di

organizzazione della Scuola Comunale di Musica e Danza

“Alessandro Onofri”

Il “Regolamento di organizzazione della Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro

Onofri”, è stato adottato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n° 235 del 22 luglio

2009

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_____________________________________________________________________________________________________________

Città di Spoleto – Piazza del Comune n 1 – 06049 Spoleto (PG) Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comunespoleto.gov.it

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Regolamento di organizzazione della Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri”

Il “Regolamento di organizzazione della Scuola Comunale di Musica e Danza Alessandro Onofri” è stato adottato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n°

235 del 22 luglio 2009.

Il “Regolamento” è stato modificato con i seguenti provvedimenti:

1) con deliberazione di giunta comunale n° 307 del 16 ottobre 2009;

2) con deliberazione di giunta comunale n° 130 del 9 maggio 2012.

Il 20 giugno 2012 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale al solo fine di agevolare la leggibilità dell’opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell’ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale” ed è inserito nel “Fascicolo 2012 – 1.1.1/000003 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA E DANZA “ALESSANDRO ONOFRI” e può essere consultato in qualsiasi momento.

L’UFFICIO COORDINAMENTO NORMATIVO Il vice segretario generale

Dott. Vincenzo RUSSO

CAPO I - DOCENZA ...4

Articolo 1 – Docenti/collaboratori...4

Articolo 2 – Compiti dei docenti/collaboratori ...4

CAPO II – COORDINATORE DIDATTICO ...5

Articolo 3 – Il Coordinatore didattico ...5

Articolo 4 – Funzioni del Coordinatore didattico ...5

CAPO III – DIREZIONE AMMINISTRATIVA...6

Articolo 5 - Direzione Amministrativa ...6

Articolo 6 - Coordinamento didattico-amministrativo ...6

Articolo 7 - Funzioni del coordinamento didattico-amministrativo ...6

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Articolo 8 – Segreteria ...6

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Articolo 9 – Personale ausiliario ...7

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CAPO I - DOCENZA

Articolo 1 – Docenti/collaboratori

1. Per le docenze si ricorre a professionisti incaricati, mediante contratti di collaborazione e previa apposita procedura ad evidenza pubblica.

2. Il Dirigente dell`Ufficio Cultura, Presidente di Commissione (ROUS), verifica la regolarità dell’operato della Commissione e, con propria determinazione, approva il verbale delle operazioni.

3. Qualora si verifichi l’esigenza di sostituire un docente/collaboratore, il Dirigente potra` fare ricorso ai soggetti gia` partecipanti alla procedura di cui al punto 1, in possesso di adeguata professionalita` o, in mancanza, procedere sulla base e nei limiti delle vigenti normative di legge e di regolamento in materia.

4. Nel caso la selezione ad evidenza pubblica non abbia prodotto un elenco di idonei per una o più materie di insegnamento o l’elenco degli idonei sia esaurito, l’Amministrazione – dopo aver valutato se attivare e/o mantenere il corso – per la scelta del collaboratore, applicherà le norme del Rous articoli 82 e seguenti. Nel caso dell’applicazione dell’articolo 85 del Rous, l’Amministrazione, in considerazione della specificità della collaborazione, acquisirà anche un parere consultivo del coordinatore didattico.12

Articolo 2 – Compiti dei docenti/collaboratori

1. I docenti/collaboratori incaricati hanno l’obbligo di:

a) concorrere alla formazione ed alla realizzazione del progetto didattico;

b) rispettare, per quanto possibile, il calendario delle docenze secondo quanto previsto nel progetto didattico e quanto concordato con gli allievi, provvedendo al recupero delle docenze non effettuate;

c) partecipare alle Commissioni di esame, alle esercitazioni collettive, ai saggi, ai concerti e ad ogni altra iniziativa musicale della Scuola;

d) aver cura del materiale didattico e degli strumenti in dotazione;

e) tenere i registri aggiornati sulle presenze, sulle assenze e sul curriculum didattico culturale degli allievi.

2. Se un docente/collaboratore, per motivi personali, non può svolgere le lezioni programmate, è tenuto a darne immediata comunicazione agli allievi, anche per il tramite dei preposti uffici dell`Ente.

3. Il docente, al termine dell’anno scolastico e, quindi, dell’incarico, è tenuto a presentare all’Amministrazione la relazione finale sull’attività svolta e gli obiettivi conseguiti.

4. I docenti/collaboratori devono impegnarsi a non impartire lezioni private nei locali della Scuola nei confronti di allievi non iscritti.

1 Il comma 4 dell’articolo 1 è stato introdotto con la deliberazione di giunta comunale n° 307 del 16.10.2009

2 Il comma 4 dell’articolo 1 è stato modificato con la deliberazione di giunta comunale n° 130 del 9 maggio 2012. Il testo precedente così recitava: “Nel caso la selezione ad evidenza pubblica non abbia prodotto un elenco di idonei per una o più materie di insegnamento o l’elenco di idonei sia esaurito, l’Amministrazione Comunale valuta se attivare e/o mantenere il corso. In caso positivo, l’Amministrazione Comunale chiede al Coordinatore didattico di avanzare proposta per l’individuazione del collaboratore. L’Amministrazione chiede quindi la disponibilità al collaboratore proposto dal Coordinatore didattico e, in caso di accettazione, la produzione del POF (Piano dell’offerta formativa) poi sottoposto all’approvazione del Coordinatore didattico; in caso positivo il Dirigente competente procede alla nomina del collaboratore”.

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CAPO II – COORDINATORE DIDATTICO

Articolo 3 – Il Coordinatore didattico

Il Coordinatore didattico viene scelto dall’Amministrazione Comunale a seguito di apposita procedura tra i docenti/collaboratori della scuola che abbiano almeno cinque anni di insegnamento all’interno della Scuola Onofri.

Articolo 4 – Funzioni del Coordinatore didattico

1. Il Coordinatore didattico ha il compito di:

a) armonizzare, d’intesa con i docenti/collaboratori, i singoli progetti didattici;

b) rendere al Dirigente il proprio parere in ordine alle caratteristiche tecniche di tutto il materiale didattico e strumentale da acquistare e curarne il corretto funzionamento ed uso;

c) redigere una relazione di fine anno sull’andamento della Scuola da presentare al Dirigente, all`Assessore delegato ed al Sindaco;

d) compilare l’orario delle lezioni, secondo il calendario concordato con i singoli docenti/collaboratori.

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CAPO III – DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 5 - Direzione Amministrativa

1. La direzione amministrativa della Scuola è assicurata dal dirigente competente, in base al regolamento di organizzazione del Comune, cui sono attribuiti, in via esclusiva, tutti i poteri gestionali relativi al servizio, compresa l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti.

2. Il dirigente può delegare al responsabile del servizio alcuni compiti gestionali, quali il coordinamento del personale assegnato e l’attuazione dei piani operativi.

3. Il dirigente, nella predisposizione dei piani operativi annuali di gestione della Scuola e delle altre attività gestionali, si avvale della collaborazione del coordinamento didattico-amministrativo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.

Articolo 6 - Coordinamento didattico-amministrativo

1. Il coordinamento didattico-amministrativo della Scuola è assicurato da un comitato composto dal coordinatore didattico, dal dirigente competente o da un responsabile di posizione organizzativa suo delegato, da un funzionario dell’Ufficio cultura.

Articolo 7 - Funzioni del coordinamento didattico-amministrativo

1. Al coordinamento didattico-amministrativo compete:

a) coadiuvare il Dirigente nella individuazione degli obiettivi annuali riguardanti la Scuola e nella predisposizione del piano operativo di gestione della Scuola;

b) adottare, relativamente alle risorse strumentali e al personale assegnato alla Scuola, tutti i provvedimenti organizzativi ritenuti necessari per il regolare svolgimento delle attività didattiche e per il loro potenziamento, riferendone al Dirigente e all’Assessore;

c) avanzare proposte circa le iniziative e le manifestazioni extra scolastiche ritenute necessarie, in un rapporto di continuo interscambio fra la Scuola e le realtà socio-culturali del territorio;

d) verificare, qualora abbia luogo la diminuzione del numero degli allievi assegnati a ciascuna classe, che il docente sia impegnato in altre attività riguardanti la Scuola;

e) mantenere e sviluppare i contatti con altri Enti musicali cittadini, regionali, nazionali ed internazionali, anche al fine di organizzare stages, in Italia e all’estero, per allievi particolarmente meritori.

Articolo 8 – Segreteria

1. Nell’ambito delle mansioni relative al profilo professionale di appartenenza l`addetto alla segreteria ha l’incarico di:

a) predisporre gli atti amministrativi per il regolare funzionamento della Scuola;

b) curare, inoltrare ed evadere la corrispondenza della Scuola;

c) ricevere le iscrizioni degli allievi, tramite gli uffici di front dell`Ente;

d) fornire all’Amministrazione comunale i dati relativi all’utenza della Scuola, verificando – fra l’altro – la correttezza dei pagamenti delle quote di iscrizione e di frequenza;

e) mettere a disposizione di ciascun docente/collaboratore i registri per le annotazioni delle frequenze ed assicurare la conservazione delle schede con il giudizio di merito relative agli allievi;

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f) coadiuvare il coordinatore nei contatti con l’Amministrazione comunale;

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g) fornire il supporto amministrativo ed organizzativo nella predisposizione di manifestazioni culturali e concerti;

h) mantenere e promuovere, di concerto con il Dirigente ed il coordinatore didattico, sulla base dei relativi indirizzi politici, i contatti con le altre realtà di musica e danza cittadine, regionali, nazionali ed internazionali;

i) garantire l’efficace circolazione interna delle informazioni attinenti la vita della scuola.

2. Con la Segreteria collabora il personale ausiliario necessario ad assicurare la sorveglianza dei locali durante l’orario di funzionamento della Scuola e la pulizia degli stessi.

Articolo 9 – Personale ausiliario

1. Nell’ambito delle mansioni relative al profilo professionale di appartenenza, il personale ausiliario addetto alla scuola ha l’obbligo di:

a) tenere puliti tutti i locali della Scuola o vigilare affinche` tali operazioni siano correttamente svolte dalle ditte esterne a cio` incaricate;

b) trasportare all’interno, ed occorrendo, anche fuori della Scuola, leggii, spartiti e altro materiale e/o attrezzature, per manifestazioni scolastiche, concerti, saggi, ecc., che venissero eseguiti fuori dalla sede della Scuola stessa;

c) disporre e preparare il materiale occorrente per le prove ed esercitazioni scolastiche.

2. Durante lo svolgimento delle docenze, il personale ausiliario rimane a disposizione nei locali antistanti le aule e può assentarsi solo per affari indifferibili riguardanti la Scuola stessa.

3. Il personale ausiliario deve inoltre controllare l’accesso degli allievi, evitando che si intrattengano lungo i corridoi e nelle aule, in assenza degli insegnanti e che arrechino disturbo all’espletamento delle attività musicali e/o coreutiche.

4. Il personale ausiliario e` tenuto a svolgere, durante l’orario di servizio, azione di sorveglianza, relativamente alla suppellettile collocata nelle diverse aule ed uffici della scuola.

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