CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA E DANZA “ALESSANDRO ONOFRI”
(PERIODO A.S. 2019/2020 – 2021/2022)
ARTICOLO 1 - OGGETTO
Oggetto della gara è l'affidamento della gestione didattica della Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri” di Spoleto (di seguito denominata “Scuola”), sita a Spoleto nell'edificio di Via Nursina al piano terra e al piano seminterrato, nei termini e con le modalità meglio specificati nei successivi articoli del presente Capitolato.
L’appaltatore è tenuto a svolgere i servizi con proprio rischio economico di impresa ed operando con autonomia organizzativa e gestionale.
Il presente appalto è soggetto alle disposizioni del Protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto dal Comune di Spoleto con la Prefettura di Perugia in data 15/07/2016 e successivo rinnovo del 15/07/2019.
ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTATTO
Il contratto ha durata biennale a partire dal 1 ottobre 2019 e fino al 30 settembre 2021 e si riferisce agli anni scolastici 2019/2020 e 2020-2021. Alla scadenza potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016. La stazione appaltante si riserva fin d'ora la possibilità di dare avvio al servizio anche in pendenza di sottoscrizione del relativo contratto, a seguito dell’aggiudicazione definitiva.
ARTICOLO 3 – VALORE STIMATO DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE DI GARA
L'importo stimato dei servizi, per l'intero periodo contrattuale, è calcolato in € 218.244,00 oltre IVA ai sensi di legge.
Per ciascun anno scolastico l'importo di euro € 109.122,00 + IVA è parametrato su un'attività didattica di almeno 31 settimane, con un numero di lezioni settimanali stimato in almeno 150 di cui 125 individuali e 25 collettive (questa articolazione è passibile di modifica in considerazione ed in relazione alle richieste degli utenti e alle esigenze organizzative del gestore).
L'importo di cui sopra deve intendersi comprensivo e compensativo di tutti gli oneri per lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, fra i quali gli oneri:
- per la retribuzione del personale docente (coordinamento didattico/insegnanti);
- per gli esami di passaggio di livello e per quelli relativi all'attribuzione delle borse di studio, qualora l'Amministrazione decida di bandire le borse di studio per l'a.s. successivo;
- per cinque concerti ogni a.s., compresi i saggi di fine anno, richiesti nel presente capitolato;
- per l'attivazione del progetto “Il valzer dei moscerini”;
- per l'attivazione di almeno n. 2 progetti didattici rivolti alla cittadinanza, proposti nell'offerta tecnica.
L’appalto è a misura.
Gli importi unitari stimati posti a base di gara per lo svolgimento dei servizi oggetto di gara sono di seguito riportati:
1. € 83.700,00 per le lezioni individuali e collettive;
2. € 10.000,00 per il coordinamento didattico, con un’assidua presenza per l’intero anno scolastico;
3. € 2.500,00 per lo svolgimento, nell'ultima settimana di a.s., degli esami di passaggio di livello degli allievi e per lo svolgimento, ad opera di una commissione di interni, degli esami per l'assegnazione delle borse di studio qualora l'Amministrazione comunale decidesse di bandirle;
4. € 5.300,00 per lo svolgimento di n. 5 attività concertistiche, una delle quali il saggio di fine anno scolastico per tutte le materie, richieste dall'Amministrazione comunale e concordate previamente con il Coordinatore didattico sulla base delle esigenze dell'Ente;
5. € 2.800,00 per lo svolgimento del progetto “Il Valzer dei moscerini”, stimando n. 10 lezioni per ogni gruppo di massimo 10 bambini, parametrato all'attivazione di n. 8 gruppi;
6. € 4.822,00 per l'attivazione di almeno n. 2 progetti didattici rivolti alla cittadinanza, proposti nell'offerta tecnica. Per l'a.s. 2019-2020 uno dei due progetti deve essere rivolto alla terza età mentre l'altro deve concentrarsi sull'educazione coreutica per piccolissimi. Qualora il concorrente proponga nell'offerta tecnica ulteriori progetti, la realizzazione degli stessi deve intendersi remunerata nell'ambio dell'importo di cui al presente punto.
Poiché la natura e la tipologia dei servizi è soggetta ad un mutevole fabbisogno, dipendente dal numero delle iscrizioni e dalla tipologia dei corsi da attivare, in relazione alle richieste degli utenti, il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi ad eventuali variazioni annuali in diminuzione delle prestazioni, comportanti le conseguenti variazioni anche economiche, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.
Ai sensi dell'art. 106, comma 1 del codice, qualora nel corso della durata contrattuale l’Amministrazione comunale dovesse modificare le modalità organizzative e/o gestionali della scuola rispetto a quelle indicate nel capitolato, per necessità ad oggi non prevedibili, le attività oggetto di affidamento verranno adeguate in conseguenza della modifica. Detto adeguamento potrà comportare una variazione, in aumento o in diminuzione, del valore stimato di affidamento fino ad un massimo del 30%.
Nell’ambito di quanto disciplinato nel precedente capoverso, il compenso complessivo potrà subire variazioni in aumento, solo a fronte dell’attivazione, previo consenso dell'Amministrazione, di ulteriori attività e/o progetti su proposta del soggetto aggiudicatario che comportino ulteriori entrate per l’Amministrazione Comunale, e sino alla concorrenza massima di queste (art. 106, c. 1 lett. a, e art. 106 c. 12 del d.lgs. 50/2016). La richiesta di un incremento del compenso a fronte dell'attivazione di ulteriori lezioni settimanali può essere deciso dall'Amministrazione, al costo previsto dal presente capitolato e previa disponibilità dell'aggiudicatario.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per ulteriori due anni scolastici, per un valore complessivamente stimato in euro 218.244,00.
ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE, CONTENUTO E FORMA DEI SERVIZI
Per l'attuazione delle finalità indicate all'art. 1, il soggetto aggiudicatario si obbliga a garantire il corretto svolgimento dei seguenti servizi, assicurando per essi il numero di professionisti ed operatori e quant'altro ritenga necessario secondo il progetto/offerta presentato e nel rispetto delle normative tutte in materia di sicurezza:
corsi di insegnamento per le discipline previste all'art. 5;
servizio di coordinamento didattico;
esami di passaggio di livello ed esami per l'attribuzione delle borse di studio;
cinque attività concertistiche tra cui i saggi di fine anno scolastico per tutte le materie, richieste dall'A.C. e concordate previamente con il Coordinatore didattico sulla base delle esigenze dell'Ente;
attivazione del progetto didattico “Il Valzer dei moscerini”;
attivazione di n. almeno 2 progetti didattici rivolti alla cittadinanza, come da offerta tecnica.
ARTICOLO 5 – CORSI DI INSEGNAMENTO
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire, attraverso un numero adeguato di docenti e in relazione al numero degli iscritti ad ogni singolo corso, lo svolgimento dei seguenti corsi di insegnamento:
Tipologia del corso MUSICA
Corsi da avviare per gli Strumenti (previa richiesta degli utenti)
Corsi individuali amatoriali e professionali:
Batteria; Canto; Chitarra; Clarinetto;
Contrabbasso; Corno; Fagotto; Flauto; Oboe;
Organo; Pianoforte; Sax; Tromba e trombone;
Violino; Violoncello.
Almeno una lezione a settimana per iscritto
Corso propedeutica 2 strumento individuale:
Batteria; Canto; Chitarra; Clarinetto;
Contrabbasso; Corno; Fagotto; Flauto; Oboe;
Organo; Pianoforte; Sax; Tromba e trombone;
Violino; Violoncello.
Almeno 1/2 lezione a settimana per iscritto.
Corsi propedeutici (lezioni collettive)
Propedeutica musicale1 – (4-8 anni) Minimo 2 lezioni a settimana ogni gruppo Propedeutica musicale 2 – (6-9 anni) Minimo una lezione a settimana ogni gruppo Corsi di cultura musicale (lezioni collettiva)
Attività corali Minimo una lezione e mezza per ogni gruppo per
gruppi di minimo 6 allievi
Teoria, ritmica e percezione musicale Minimo una lezione a settimana per gruppi di minimo 8 allievi.
Per la propedeutica 2: ½ lezione a settimana ogni gruppo.
Musica d'insieme per fiati Minimo una lezione a settimana per gruppi di minimo 6 allievi
Musica d'insieme per archi ed Esercitazioni orchestrali
Minimo una lezione a settimana per gruppi di minimo 6 allievi
DANZA
Propedeutica 1 Minimo 2 lezioni a settimana per gruppi di 6 allievi
Propedeutica 2 Minimo 3 lezioni settimana per gruppi di 6 allievi
Danza Amatoriale Minimo 2 lezioni a settimana per gruppi di 6 allievi Laboratorio “Il Valzer dei moscerini” 0-4 anni Minimo10 lezioni a laboratorio per ogni gruppo di
massimo 10 iscritti
I Regolamenti della Scuola Comunale di Musica e Danza “Onofri” sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/2009 e successive modifiche e con deliberazione di Giunta Comunale n. 235/2009 e successive modifiche ; i regolamenti sono applicabili per le parti
compatibili con la presente procedura di appalto.
ARTICOLO 6 – FORNITURA STRUMENTI MUSICALI
Il Comune di Spoleto mette a disposizione, oltre gli spazi della Scuola, secondo le planimetrie allegate (All. A), gli strumenti musicali elencati nell'allegato B, che verranno consegnati in comodato d'uso gratuito al soggetto aggiudicatario, con l'impegno di quest'ultimo al corretto utilizzo e all'adeguata custodia. La consegna verrà formalizzata da apposito verbale sottoscritto tra le parti.
Il soggetto aggiudicatario potrà utilizzare il materiale presente nella biblioteca della Scuola (materiale bibliografico, didattico, dischi in vinile, CD, DVD, musicassette) solo previa redazione di una scheda di prestito ad opera della segreteria della Scuola; spetta al custode comunale il controllo del materiale suddetto. Per tale ragione non verrà effettuato alcun verbale di consegna.
ARTICOLO 7 – ORARI MINIMI DI APERTURA
Gli orari minimi di funzionamento della Scuola dovranno essere:
dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 20,30 per l'intero a.s. come definito dall’Amministrazione comunale.
Negli orari suddetti l'apertura, la custodia e la chiusura della struttura che ospita la Scuola saranno assicurati dalla stazione appaltante mediante proprio personale. Gli orari del custode potranno subire delle variazioni in base ad esigenze concordate con il soggetto aggiudicatario e comunque non sarà modificabile il numero complessivo di 36 ore settimanali. Qualora, per esigenze didattiche, gli orari della scuola eccedessero rispetto agli orari di presenza del personale di custodia comunale, sarà obbligo dell'aggiudicatario garantire adeguato personale, su cui preventivamente l’Amministrazione comunale avrà diritto di esprimere il proprio gradimento, per la custodia, a garanzia della struttura e degli allievi, per tutto l’orario eccedente. In tali casi, inoltre, sarà a carico dell’aggiudicatario la spesa del riscaldamento per le ore necessarie, quantificato in € 4,65 all'ora + IVA.
ARTICOLO 8 – SPAZI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE
Le spese di pulizia, accordatura e restauro strumenti musicali, telefonia fissa, luce ed acqua restano a carico del Comune di Spoleto che provvederà anche al pagamento delle spese di riscaldamento per gli orari di apertura della scuola sopra indicati, ossia dalle 14:00 alle 20:30 dal lunedì al venerdì nelle aule in cui, quotidianamente, si svolgeranno le lezioni.
Resta all'Amministrazione Comunale la facoltà di utilizzare i locali della Scuola Onofri per realizzare propri progetti, nei periodi in cui il soggetto aggiudicatario non utilizza gli spazi per attività didattiche.
Sono a carico del Comune di Spoleto le spese per la pubblicità delle iscrizioni ai corsi, per il saggio di fine anno scolastico e per altre eventuali manifestazioni volute e richieste al soggetto aggiudicatario dalla stazione appaltante.
Sono infine a carico del Comune di Spoleto i costi per la carta e la manutenzione ordinaria e straordinaria della macchina fotocopiatrice, il cui utilizzo è di esclusiva pertinenza del custode.
ARTICOLO 9 – ALTRI ONERI A CARICO DEL COMUNE Il Comune di Spoleto provvederà:
alla raccolta delle iscrizioni ed alla verifica dei pagamenti da parte degli utenti;
alla raccolta iscrizioni e verifica pagamenti per attività progettuali, le cui quote vengono definite dall'Amministrazione comunale.
ARTICOLO 10 – REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO Il corpo insegnanti dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
Per le attività musicali:
a) Diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato (vecchio ordinamento) o Diploma accademico di I livello triennale nuovo ordinamento o Diploma accademico di II livello;
b) Esperienza di incarichi di docenza presso Conservatori o Istituti Musicali pareggiati o Scuola Comunali di Musica per almeno 5 (cinque) interi anni scolastici (anche non consecutivi) negli ultimi 10 (dieci) anni scolastici.
Sarà necessario che almeno l'80% dei docenti incaricati dal soggetto aggiudicatario sia in possesso del requisito di cui alla precedente lettera b). Il possesso del requisito di cui alla precedente lettera a) deve invece essere posseduto da ciascun insegnante.
Per le attività coreutiche:
a) Possesso di un'esperienza professionale accertabile e documentabile di incarichi di docenza, per almeno un intero anno scolastico negli ultimi 3 anni scolastici, presso Accademia Nazionale di Danza o Scuola Comunali di Danza o Scuole private di danza.
Il coordinatore didattico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato (vecchio ordinamento) o Diploma accademico di I livello triennale nuovo ordinamento o Diploma accademico di II livello;
b) Esperienza professionale di incarichi di direttore e/o Coordinatore didattico presso Conservatori o Istituti Musicali pareggiati o Scuola Comunali di Musica, avente un numero di iscritti non inferiore a 100, per almeno 5 (cinque) interi anni scolastici (anche non consecutivi) negli ultimi 10 (dieci) anni scolastici.
ARTICOLO 11 - COMPITI DEL COORDINATORE DIDATTICO
Il Coordinatore didattico dovrà curare la realizzazione dell'indirizzo artistico della Scuola Comunale e del progetto formativo offerto, occuparsi della gestione didattica della scuola e coordinare l'azione dei docenti, in accordo con la Direzione Sviluppo.
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
L’appaltatore è tenuto a stipulare, ove non già in possesso, entro e non oltre 90 giorni dalla stipula del contratto, una Convenzione con un Conservatorio (Istituto AFAM) presente nelle regioni del centro Italia per consentire, agli iscritti, di poter svolgere agevolmente esami e/o colloqui con i docenti del Conservatorio stesso.
Il soggetto aggiudicatario si impegna ad assolvere tutti gli oneri, anche quelli derivanti dalle norme previdenziali, assicurative e similari.
Ai sensi dell'art. 5 del Protocollo di Legalità, il Comune di Spoleto verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Aggiudicatario con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative. In caso di inadempienza il Comune di Spoleto si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti all’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.
Inoltre ai sensi dell'art. 4 del Protocollo di Legalità l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Spoleto ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle eventuali loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.
L'Aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto delle norme antipedofilia del personale che si intende impiegare, così come disposto dall’art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall’art. 2 del D.Lgs n. 39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell’Unione Europea, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. L’Ente verificherà il rispetto della norma sopra citata acquisendo il certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) per quanti verranno a contatto con i minori.
E' fatto obbligo all’aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
Il Comune di Spoleto procederà alla revoca dell’autorizzazione al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
L'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
ARTICOLO 13 - STIPULA DEL CONTRATTO
Il rapporto tra il Comune di Spoleto e l’Aggiudicatario si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma di scrittura privata entro sessanta giorni dall’aggiudicazione e dopo le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all’avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al successivo articolo 15 ed al versamento delle spese contrattuali.
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di stampa, bolli e registri relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbono essere consegnati.
Ai sensi del Protocollo di Legalità, la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, è sottoposta sotto condizione risolutiva; si procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.
ARTICOLO 14 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI Il corrispettivo sarà erogato in rate bimestrali.
Il corrispettivo sarà calcolato sulla base delle effettive iscrizioni e delle prestazioni effettuate per i relativi importi unitari al netto del ribasso offerto.
I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di idonea fattura, solo a seguito della verifica della regolarità delle prestazioni rese e dell'ottenimento del DURC regolare.
L'Aggiudicatario non potrà richiedere ulteriori oneri, oltre al corrispettivo come sopra calcolato, a qualunque titolo vantati.
ARTICOLO 15 – CAUZIONE DEFINITIVA
L’Aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del Contratto, una garanzia ai sensi dell’art.
103 del codice dei contratti, tramite fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 10% del valore del contratto, per tutta la durata dello stesso. La cauzione definitiva, rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 c. 3 del codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Spoleto.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, la cauzione dovrà essere presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio.
Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 18, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario, anche con riferimento ai servizi eventualmente commissionati di cui agli articoli precedentemente indicati nel capitolato prestazionale. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sul primo pagamento utile del contributo di cui al precedente art.9; in caso di incapienza la reintegrazione sarà effettuata anche sui successivi pagamenti. Qualora anche questi non fossero sufficienti, vi dovrà provvedere direttamente il concessionario entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria.
ARTICOLO 16 - POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE
E' richiesta obbligatoriamente la stipula di una polizza assicurativa per danni a strumenti e altri beni mobili presenti nello stabile con un massimale unico di Euro 200.000,00.
ARTICOLO 17 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
1 L'Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto relativo al presente appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. L'Aggiudicatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione al Comune di Spoleto e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Perugia.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG: 8012346D13.
ARTICOLO 18 - PENALITA'
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di deficienze, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l'amministrazione comunale ha la facoltà di applicare nei confronti dell'aggiudicatario una penale da una misura minima pari ad € 100,00 ed una misura massima pari ad € 1.000,00 in dipendenza dal grado di gravità.
L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dirigenziale dell'inadempienza in forma scritta, rispetto alla quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni dalla notifica della contestazione. Qualora il Concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale. Il Comune, fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sui crediti dell'aggiudicatario o sulla cauzione definitiva che, in quest'ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro i 10 giorni successivi alla data del prelievo.
ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE
1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati all'Aggiudicatario; in tal caso il Responsabile del procedimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti
all'Aggiudicatario assegnandogli il termine di 10 giorni naturali e consecutivi, e in caso di urgenza 48 ore, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Aggiudicatario abbia risposto, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Aggiudicatario con PEC.
2. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) mancato rispetto del Codice di Comportamento nazionale di cui al D.P.R. 62/2013 ed integrativo del Comune di Spoleto;
b) fallimento dell’aggiudicatario;
c) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente articolo 15;
d) ripetute violazioni delle modalità di esecuzione del Servizio, debitamente contestate;
e) perdita dei requisiti di moralità cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
f) cessione del contratto o subappalto;
g) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 a-gosto 2010, n. 136;
h) nei casi indicati dall’art. 25 del presente Capitolato;
i) nelle altre ipotesi previste dall’art. 108 del codice dei contratti;
3. Ai sensi del protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, il contratto è altresì risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
− qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse;
− grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
− qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di 9 cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.
4. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell’Aggiudicatario, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento delle attività oggetto di affidamento.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara.
5. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 15.
6. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Aggiudicatario, salvo l’eventuale danno ulteriore. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa dell'Aggiudicatario, questi è tenuto al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione.
ARTICOLO 20 – RECESSO
Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel corso della durata del contratto sopravvenisse una Convenzione Consip con condizioni migliorative a quelle del contratto di cui alla
presente procedura, il Comune si riserva la facoltà di rinegoziare il contratto medesimo o di recedere dallo stesso alle condizioni stabilite nel sopra richiamato articolo.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la presente gara in qualsiasi momento, di non avviare l’attività scolastica e/o di non attivare uno o più dei corsi sopra elencati in relazione al numero degli iscritti ed alle esigenze organizzative, nonchè per motivazioni di ordine finanziario. Il Comune di Spoleto si riserva, altresì, la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a 60 giorni. In tal caso l'Aggiudicatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto, con ricevuta di ritorno o tramite PEC, all’indirizzo comunicato dall’aggiudicatario in sede di gara. L'aggiudicazione definitiva è in ogni caso subordinata all'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 del Comune di Spoleto.
ARTICOLO 21 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
In ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di affidamento, non è ammesso il subappalto.
L’eventuale cessione del contratto, in tutto o in parte, è causa di risoluzione.
ARTICOLO 22 – NORME DI RINVIO
Il servizio oggetto del presente appalto è regolato, per quanto non previsto dal presente capitolato, dalle norme di legge vigenti in materia.
ARTICOLO 23 – CONTROVERSIE
Per le controversie che potessero insorgere in conseguenza del presente capitolato non definibili in via breve tra le parti contraenti il foro competente sarà quello di Spoleto. E’ esclusa espressamente la competenza arbitrale.
ARTICOLO 24 – CODICE DÌ COMPORTAMENTO
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del DPR n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dell'art.32 del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto – sezione III Codice di Comportamento-, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 31/01/2019, l’Aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.
ARTICOLO 25 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'
In attuazione del Protocollo d’intesa per la Legalità e la Prevenzione dei Tentativi di Infiltrazione Criminale sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Spoleto il 15/07/2016, il Comune, prima di procedere alla stipula del contratto di appalto, comunicherà tempestivamente alla Prefettura il nominativo dell'Appaltatore, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011.
L'eventuale sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, è sottoposta a condizione risolutiva; si procederà alla revoca dell'appalto e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.
Come previsto dal suddetto Protocollo, di seguito si riportano testualmente le clausole contrattuali che saranno riportate nel contratto di appalto e che costituiranno oggetto di specifica sottoscrizione:
- Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 15/07/2016 con la Prefettura di Perugia e che qui si intendono integralmente trascritte, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
- Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali).
- Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
- Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
- Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
- Clausola n. 8
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
- Clausola n. 9
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..
ALLEGATI:
- A Planimetrie;
- B Elenco strumenti
Il Dirigente Dott.ssa Dina Bugiantelli