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ESENTE DALL IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL ART. 16 ALLEGATO B DPR 642/1972 OGGETTO: CONVENZIONE DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI

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ESENTE DALL’IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL’ART. 16 ALLEGATO “B” DPR 642/1972

COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO PROVINCIA DI UDINE

OGGETTO: CONVENZIONE DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO E LA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA

“MARIA IMMACOLATA” DI CAMINO AL TAGLIAMENTO PER TRAMITE DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA DI PIEVE DI ROSA DI CAMINO AL TAGLIAMENTO

L'anno duemiladiciassette, addì __ del mese di dicembre, presso la Sede Municipale di Camino al Tagliamento, sono personalmente comparsi i Signori: --- 1. Nicola Locatelli, nato a San Vito al Tagliamento il

26.03.1980, il quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto e nell’interesse del COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO, che rappresenta in qualità di Sindaco pro- tempore (Cod.Fisc. 80006410304); --- 2. Maurizio Zenarola nato a Reana del Rojale il 08.10.1946 e

residente a Reana del Rojale, in Via Battiferro 20/1, il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell’interesse della PARROCCHIA DI CAMINO AL TAGLIAMENTO che rappresenta in qualità di Parroco pro-tempore e legale rappresentante della Scuola Materna paritaria “M.

Immacolata” di Camino al Tagliamento, con sede in Camino al

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Tagliamento, Via Chiesa n.9 P.IVA 01586590307;--- ---

RICORDATO

- che con deliberazione giuntale n. 94 del 26.11.2003, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la convenzione disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione Comunale di Camino al Tagliamento e la Scuola Materna paritaria

“M.Immacolata”, operante sul territorio comunale di Camino al Tagliamento;

- che con deliberazione giuntale n. 52 del 9.07.2004, esecutiva ai sensi di legge, la convenzione di cui sopra è stata modificata;

- che con deliberazione giuntale n. 59 del 21.10.2008 si è provveduto al rinnovo della convenzione stessa per altri 5 anni;

- che con deliberazione giuntale n. 86 del 19.12.2013 è stato approvato lo schema di convenzione per il triennio 2013-2014- 2015, di cui al presente atto;

- che con deliberazione giuntale n. 73 del 10.12.2015 è stata prorogata al 31/12/2016 la Convenzione di cui alla deliberazione giuntale n. 86 del 19.12.2013;

- che con deliberazione giuntale n. 61 del 23.12.2016 è stata prorogata al 31/12/2017 la Convenzione di cui alla deliberazione giuntale n. 86 del 19.12.2013;

- che la Scuola dell’infanzia paritaria, gestita dall’Ente

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sopra indicato, svolge una funzione di interesse pubblico di carattere educativo e sociale, senza perseguire fini di lucro;

- che la stessa è autorizzata, dalle competenti autorità scolastiche, a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia, ed è aperta prioritariamente a tutti i bambini residenti nel Comune di Camino al Tagliamento;

- che i locali della scuola dell'infanzia paritaria hanno tutti i requisiti igienico-sanitari di prevenzione incendi, ecc., previsti dalla normativa vigente;

- che gli introiti da rette e da contributi attualmente erogati dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da altri Enti, sia pubblici che privati risultano insufficienti a coprire le spese della scuola dell'infanzia paritaria;

- che il contenuto dell'accordo risponde ad esigenze di pubblico interesse, essendo finalizzato a consentire ad un maggior numero di utenti di accedere al servizio educativo e sociale offerto dalla scuola dell’infanzia paritaria;

Vista la legge 10.03.2000 nr. 62;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le parti riconoscono ed accettano le premesse come sopra esposte e si impegnano all’ottemperanza di quanto disciplinato con la presente Convenzione per il quinquennio 2018-2022.

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ARTICOLO 2 – OGGETTO E FINALITÀ

Oggetto della presente convenzione è quello di sostenere la gestione della Scuola dell'infanzia paritaria “M. Immacolata”

di Camino al Tagliamento mediante l'erogazione, da parte del Comune di Camino al Tagliamento (di seguito Comune), di un contributo annuale, nonché di ulteriori benefici come di seguito definiti.

Il Comune riconosce la funzione pubblico-sociale e di servizio educativo della Scuola Materna paritaria, che a sua volta fa proprie le norme, i regolamenti, le direttive, le circolari e gli accordi che regolano il funzionamento delle scuole dell’infanzia.

Le parti riconoscono e favoriscono, nel pluralismo delle istituzioni scolastiche, la garanzia costituzionale alla libera scelta educativa svolta dalle famiglie.

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ARTICOLO 3 - RETTA DI FREQUENZA E QUOTA Dl ISCRIZIONE La Scuola, nel rispetto della propria autonomia gestionale e di responsabilità di bilancio, è libera di stabilire annualmente l'importo della retta e la quota di iscrizione, e di differenziarle fra residenti e non residenti in Camino al Tagliamento.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ANNO SCOLASTICO

Nell'ambito della propria autonomia, la Scuola determina la data di inizio e termine dell'attività didattica, assicurando comunque una durata non inferiore a quella stabilita per le scuole dell'infanzia statali.

ARTICOLO 5 - ORARIO Dl FUNZIONAMENTO

Il normale orario di funzionamento della Scuola è di 8 (otto) ore giornaliere. L'eventuale prolungamento dell'orario di apertura giornaliero non comporterà alcun onere aggiuntivo per il Comune.

ARTICOLO 6 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto scolastico, se erogato dal Comune, in proprio o tramite ditta appaltatrice, sarà erogato anche all’esterno del territorio comunale, compatibilmente con un’organica distribuzione delle fermate e delle circolari in relazione al numero di utenti iscritti al servizio medesimo. Il Comune, cosi come previsto dal Decreto 31 gennaio 1997 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, garantirà la

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presenza sullo scuolabus comunale di un accompagnatore adulto.

La Scuola, con proprio personale, garantirà la presa in carico degli utenti usufruenti il servizio mediante la consegna di questi ultimi dall’autista/accompagnatore al personale della scuola. Il Comune, con l’autista e l’accompagnatore, garantirà la presa in carico degli utenti usufruenti il servizio mediante la consegna di questi ultimi dal personale della scuola all’autista/accompagnatore.

Per la prestazione del servizio di trasporto saranno applicate a carico degli utenti le tariffe fissate dall’Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 7 –CONTRIBUTO ORDINARIO

I contributi che il Comune erogherà, intesi come forma di riconoscimento del ruolo educativo e sociale nel territorio da parte della Scuola, sono a sostegno delle spese di ordinaria gestione e di miglioramento degli standard di qualità, fatto salvo quanto al successivo articolo 9.

Nel caso di un eventuale avanzo attivo di gestione, la Scuola sarà tenuta a fornire apposita relazione a giustificazione, in occasione della redazione del rendiconto consuntivo. Nella relazione dovranno essere indicati e riscontrabili tutti i fattori di provenienza della predetta tipologia di avanzo.

Qualora tale avanzo sia utilizzato ad abbattimento di passività riportate dagli esercizi precedenti, così come desumibile dallo Stato patrimoniale, il contributo annuale non subirà rideterminazioni, diversamente lo stesso sarà ridotto per un

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7 importo pari all’avanzo stesso.

Il Comune s’impegna ad erogare alla Parrocchia un contributo annuale di € 25.000,00, per ogni singola annualità di vigenza della presente Convenzione, a completamento delle entrate risultanti da:

1. contributi statali;

2. contributi regionali;

3. ammontare delle rette a carico dell’utenza;

4. eventuali altre entrate registrate.

Ai fini della rendicontazione delle somme erogate e dei controlli sul corretto utilizzo delle stesse, entro il 30 giugno di ciascun anno successivo all’anno di riferimento di ogni singola annualità del contributo di cui al presente articolo, la Parrocchia trasmetterà contestualmente:

- il conto consuntivo dell’anno precedente, costituito dallo Stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una attestazione da parte del legale rappresentante della Scuola dell’infanzia paritaria sulla veridicità dei dati evidenziati nel documento contabile e sulla sussistenza di tutti gli atti.

- una breve relazione illustrativa sull’attività svolta dalla Scuola dell’infanzia nell’anno precedente;

- una eventuale relazione illustrativa sull’avanzo di gestione, nei soli casi illustrati al secondo paragrafo del presente articolo.

Nel caso di mancata presentazione ovvero di invalidità della documentazione di cui al precedente periodo, trova applicazione

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la disciplina di cui all’articolo 49 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

ARTICOLO 8 – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO

Il contributo di cui all’articolo 7 sarà corrisposto in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’avvenuta presentazione della documentazione di rendiconto afferente l’esercizio precedente l’esercizio cui il contributo si riferisce. Il contributo riferito all’esercizio 2018 sarà corrisposto in una unica soluzione entro il 31 luglio 2018.

ARTICOLO 9 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

È data facoltà alla Giunta comunale, nei limiti della disponibilità finanziaria autorizzata dal Consiglio comunale, su istanza di parte adeguatamente motivata, ad accordare contributi straordinari aggiuntivi rispetto ai contributi di cui all’articolo 7, anche di carattere pluriennale, a finanziamento dei seguenti interventi:

- ampliamento, manutenzione straordinaria ovvero ordinaria dell’edificio e del complesso immobiliare ospitante la scuola dell’infanzia;

- attivazione sperimentale di una sezione primavera.

ARTICOLO 10 – UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE

Il Comune riconosce alla Scuola dell’infanzia l’utilizzo a titolo gratuito del teatro comunale, fino a un massimo di 25

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giornate per anno scolastico, per le attività educative ricomprese nell’offerta formativa della scuola, nonché per le attività volte alla valorizzazione della scuola medesima.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

La Scuola si impegna ad acconsentire ad eventuali controlli da parte del personale dell'Amministrazione Comunale, per accertare una corretta applicazione della presente convenzione, in analogia a quanto disposto dall’articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.

ARTICOLO 12 – RECESSO DALLA CONVENZIONE

E' consentita alla Scuola la facoltà di recedere dalla presente Convenzione nel solo caso di interruzione permanente dell’attività scolastica entro i 30 giorni successivi all’ultimo giorno, dell’ultimo anno scolastico conseguente all’interruzione. In tale caso il contributo di cui all’articolo 7, riferito all’esercizio in cui si verifichi l’interruzione, sarà rideterminato pro quota sulla base dei mesi nei quali si sia effettivamente svolto il servizio educativo.

Il Comune rinuncia alla facoltà di recedere dalla presente Convenzione con l’esclusione del verificarsi di gravi e giustificati eventi derivanti da eventuali modifiche della legislazione vigente in materia.

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ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Le parti, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, definiscono quali clausole risolutive espresse della Convenzione, le previsioni di cui al presente articolo.

Sono causa di risoluzione a iniziativa del Comune:

- la sospensione dell'attività scolastica;

- il mancato inizio delle attività scolastiche entro i 30 giorni successivi all’effettivo inizio delle attività scolastiche nella scuola statale

- l'impiego di personale docente privo degli specifici requisiti previsti per le scuole dell’infanzia paritaria;

- durata dell'anno scolastico inferiore a quella stabilita per la Scuola dell’infanzia statale;

- orario di funzionamento inferiore a quello previsto dall'articolo 5.

Sono causa di risoluzione della presente convenzione, a iniziativa della Parrocchia:

- il mancato versamento del contributo di cui all’articolo 7 entro l’anno cui il contributo si riferisce.

Qualora trovi applicazione il presente articolo e sia dovuta la rideterminazione del contributo di cui all’articolo 7, riferito all’esercizio in cui si verifichino i fatti estintivi della Convenzione, è rimessa alla disponibilità delle parti e, nel caso di disaccordo tra le stesse, al prudente apprezzamento del giudice, la quantificazione dell’ammontare del medesimo per l’anno di riferimento.

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ARTICOLO 14 – CONTROVERSIE

Il Foro di Udine sarà competente per dirimere le controversie che dovessero eventualmente insorgere in esecuzione della presente convenzione previa definizione amichevole tra le parti o previo ricorso al procedimento di mediazione previsto dal D.L. 4 marzo 2010, n. 28.

ARTICOLO 15 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

Il presente atto dattiloscritto in numero di dieci facciate e fin qui dell’undicesima, viene sottoscritto come segue: ---

IL SINDACO IL PRESIDENTE DELLA SC. MATERNA

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