Pubblicato il 17/09/2021
N. 01629/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01324/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Mobrici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Sabrina Caglioti, Giuseppe Lammirato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti -OMISSIS-non costituito in giudizio;
PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE, ANCHE CON ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE AI SENSI DELL’ART. 55
D.LGS. 104/10
del provvedimento del -OMISSIS-n. prot.-OMISSIS-, recapitata il - OMISSIS-, con cui è stata comunicata l'esclusione dalla procedura
straordinaria ed urgente, per la copertura a tempo determinato di n. 8 Operatori Tecnici Specializzati – cat. BS- Autisti di Ambulanza- Codice AUT.
AMB/ TEMO/2020- per presunta “mancanza di requisito specifico richiesto dall'Avviso” e di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di - OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott.
Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Il ricorrente ha partecipato all’avviso straordinario ed urgente di pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato -tra l’altro- di n.
8 autisti di ambulanza, emanato dall’ASP di -OMISSIS- con deliberazione n.
1399/CS del 26/11/2020.
2- Con delibera n. -OMISSIS-venivano pubblicati i nominativi dei partecipanti, degli ammessi e degli esclusi.
3- Rileva il ricorrente che, non rinvenendo il proprio nominativo tra gli istanti, il -OMISSIS-chiedeva che il proprio nominativo fosse inserito tra i partecipanti e, ritenuto averne i requisiti, tra i candidati ammessi.
4- Con delibera n. -OMISSIS-veniva rettificato ed integrato il precedente elenco ed il ricorrente non si ritrovava tra i soggetti ammessi, ragion per cui con pec del -OMISSIS-, chiedeva di conoscere i motivi dell’esclusione nonché di ottenere copia delle istanze presentate dagli ammessi.
5- Con nota prot.-OMISSIS- del 1-OMISSIS- l’ASP di -OMISSIS- comunicava formalmente l’esclusione dalla procedura per carenza del requisito specifico: - “cinque anni di esperienza professionale acquisita nel
corrispondente profilo professionale del posto messo a concorso presso pubbliche amministrazioni ovvero presso imprese private”.
6- Dopo aver promosso il -OMISSIS-istanza di annullamento in autotutela, priva di esito, con l’epigrafato ricorso, notificato il -OMISSIS-e depositato il - OMISSIS-, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione di esclusione, per il seguente motivo di diritto: Errore in fatto; eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà.
7- Con atto depositato il 3.9.2021 si è costituita l’Azienda Sanitaria di - OMISSIS- per resistere al ricorso, chiedendo la reiezione dello stesso.
8- In data 6.9.2021, in vista della Camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, parte ricorrente depositava memoria e documentazione allegata.
9- Alla Camera di Consiglio dell’8.9.2021, dopo la discussione di rito il ricorso è stato spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti ai sensi di legge.
DIRITTO 10- Il ricorso è infondato.
11- Occorre in primo luogo osservare che il bando di concorso, prevedeva, a pena di esclusione, tra i requisiti specifici di ammissione alla data di scadenza il possesso di: a) diploma di istruzione secondaria di primo grado; b) patente di guida “B”; c) <<cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private>>.
12- Il requisito sub c) costituisce il punctum dolens della controversia.
13- Sostiene il ricorrente che:
-) il corrispondente profilo professionale corrisponde a <<autista di ambulanza-categoria Bs>>;, riconducibile, a norma del CCNL del personale del comparto sanità del 7.4.1999 s.m.i., al profilo professionale di
<<operatore tecnico specializzato>>, livello economico B super, che si riferisce all’operatore tecnico specializzato che <<svolge attività
particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l’ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse>>;
-) nella fattispecie, il ricorrente avrebbe maturato l’esperienza professionale di autista di ambulanza, in qualità di volontario presso la Croce Rossa Italiana che ha prestato attività in convenzione proprio con il -OMISSIS-dell’ASP di - OMISSIS-, in relazione al quale lo stesso ha ricevuto specifica nota di referenza dalla stessa Asp di -OMISSIS- in data-OMISSIS-
-) né, sempre a suo dire, il bando -lex specialis- richiedeva ai candidati di comprovare una professionalità maturata a seguito di rapporto di lavoro subordinato, ma unicamente il generico possesso di cinque anni di esperienza professionale maturata presso pubbliche amministrazioni o imprese private nel corrispondente profilo professionale quale autista di ambulanza, e non già l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (non essendo peraltro richiesto ai candidati di attestare, il <<tipo di rapporto di lavoro>>, l’indicazione delle <<date di inizio e di conclusione dei vari periodi di servizio prestato e le eventuali interruzioni intervenute>>, e non avendo fatto riferimento ad un servizio svolto previa stabile inserzione nell’assetto organizzativo del datore di lavoro).
14- Le censure del ricorrente non sono fondate.
15- Come rilevato dalla giurisprudenza in precedente analogo, il periodo di volontariato svolto dal ricorrente presso la Croce Rossa Italiana non può validamente contribuire alla maturazione del predetto requisito, posto che l’acquisizione di un’esperienza professionale è legata al normale esercizio dell’attività di autista e non ad una disponibilità in veste di volontario che potrebbe in concreto condurre ad un impiego occasionale e limitato, ragion per cui l’esclusione del ricorrente dalla selezione si appalesa giustificata per carenza di un prescritto requisito di ammissione (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 6.5.2002, n. 1640).
16- Tale conclusione può ritenersi corroborata anche da una più recente presa di posizione del Consiglio di Stato, il quale, sempre in ipotesi in cui “Il bando del concorso de quo richiedeva, tra i requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione, tra l’altro, l'aver maturato un'esperienza professionale quinquennale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso Pubbliche Amministrazioni o imprese private“, a fronte di analoga censura (riguardante la sussistenza del requisito dell’esperienza quinquennale basata sullo svolgimento del servizio di volontariato dal 1997 all'11 marzo 2013 nella suddetta attività di autista presso la Croce Rossa) ha rilevato che “ove si aderisse alla tesi del ricorrente, si verificherebbe la violazione formale della previsione del bando nella parte in cui richiede che il candidato deve aver maturato un'esperienza professionale quinquennale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso Pubbliche Amministrazioni o imprese private (…). Non meno evidente, infatti, sarebbe la violazione sostanziale del bando, posto che l’individuazione del requisito del possesso dell’esperienza di autista di ambulanza non può non tener conto di come tale esperienza sì sia formata, derivandone una maggiore o minore validità di essa a seconda delle condizioni in cui l’attività si è effettivamente svolta, tenendo conto che non è solo la capacità tecnica a rilevare. In tal senso non appare revocabile in dubbio che il bando, del tutto ragionevolmente ad avviso della Sezione, abbia voluto far riferimento ad una esperienza maturata nell’ambito di un rapporto di lavoro, pubblico o privato, di tipo subordinato, poiché è indubbiamente con riferimento a quest’ambito che la formazione dell’
autista di ambulanza offre le maggiori garanzie per l’ acquisizione di un livello di professionalità adeguato alle delicate incombenze ed alle responsabilità che tale attività comporta” (Consiglio di Stato, Sez. II, parere n. 2814 del 19.6.2013).
17- Per completezza, si osserva che anche la pronuncia richiamata dal ricorrente a sostegno della propria tesi (T.A.R. Friuli – Venezia Giulia 3.5.2012, n. 156), sempre attinente ad un bando recante analoga previsione (“cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private”) ad una lettura nel suo complesso depone invece in suo sfavore, in conformità all’orientamento delineato nell’excursus che precede.
In tale sede, infatti, il Tribunale conclude per l’infondatezza delle deduzioni del ricorrente “che si sviluppano secondo una traiettoria argomentativa che fa leva, innanzitutto, sulla considerazione in termini “sostanziali” del requisito esperienziale richiesto dal bando, cosicché non sarebbe necessario che l’attività di autista di ambulanze sia stata svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Giungono i ricorrenti a tale assunto valorizzando, da un lato, i principi di buon andamento e imparzialità, dall’altro, la diffusione di “forme anomale di contratto di lavoro” rispetto a quelle che ricalcano lo schema tipico di cui all’art. 2094 c.c..” atteso che “La formula del bando è inequivoca e non consente di indulgere ad una interpretazione di tipo estensivo o addirittura evolutivo, in quanto, contenendo espresso riferimento al profilo professionale “corrispondente” al posto messo a concorso (cat. “BS” del ruolo tecnico), allude chiaramente alla necessità di dimostrare una previa esperienza lavorativa che abbia comportato l’inquadramento del dipendente nei ranghi di una pubblica amministrazione o di un’impresa privata nell’ambito, quindi, di un rapporto di lavoro subordinato”.
18- D’altronde, richiamando quanto affermato in altra pronuncia giurisprudenziale (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 140 del 2012, a sua volta citata nella pronuncia da ultimo riportata), si osserva che la previsione del bando si riferisce ad “esperienze professionali” e non ad “esperienze” tout court, ossia come sinonimo sia di lavoro subordinato, sia di collaborazioni occasionali (circostanza, quest’ultima, che sola avrebbe potuto eventualmente dare la stura ad un’interpretazione estensiva tale da ricomprendervi ogni prestazione di attività lavorativa o comunque di collaborazione, purché svolta con inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'Ente).
19- Per mera completezza, la documentazione allegata alla memoria depositata il 6.9.2021 e segnalata ulteriormente da parte ricorrente nel corso della discussione alla Camera di consiglio dell’8.9.2021 (con cui egli rileva l’avvenuta ammissione al concorso di n.2 soggetti che vantavano, quale unico requisito, quello di volontario) per un verso risulta depositata tardivamente ed in ogni caso non muterebbe neanche in astratto l’esito della controversia, non solo (e non tanto) per non aver il ricorrente censurato il provvedimento
impugnato per disparità di trattamento o comunque fatto riserva di motivi aggiunti ma soprattutto per la dirimente ragione per cui “Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non è configurabile qualora si assuma quale termine di paragone un atto o un comportamento illegittimo” (Consiglio di Stato , sez. VI , 10/05/2013 , n. 2548), ossia, nel caso di specie, l’avvenuta ammissione di altri due soggetti asseritamente difettanti dei relativi requisiti (a tal proposito si richiama sempre la giurisprudenza per cui “L'illegittimità per disparità di trattamento non può essere dedotta nei confronti di un comportamento dell'amministrazione affermato illegittimo (nella specie l'interessato aveva prospettata la disparità di trattamento con riferimento a terzi che, a suo dire, erano stati inquadrati nella stessa qualifica funzionale di cui chiedeva l'attribuzione, pur in carenza di requisiti”: Consiglio di Stato, Sez. IV, 23.11.2000, n. 6229).
20- Per quanto finora esposto, il ricorso è da rigettare.
21- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell’amministrazione resistente. Nulla per le spese con riferimento al controinteressato non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge. Nulla per le spese con riferimento al controinteressato non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla
Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Francesco Tallaro, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico Gaglioti Giancarlo Pennetti
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.