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COMUNE DI PECETTO DI VALENZA

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Academic year: 2022

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ORIGINALE

N. 28/2020

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022.

VARIAZIONE NUMERO SEI. CONFERMA DELLA

PROGRAMMAZIONE DI CUI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022

L’anno Duemilaventi addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 12,54 nel salone del Centro Culturale Comunale, ai fini di garantire adeguato distanziamento sociale a causa dell’emergenza Covid19 .

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:

Pres Ass Pres Ass

1 BORTOLONI Andrea 7 LABRUNA Sabato

2 ANTONELLO Gian Carlo 8 FERRARESE Sandra Agnese

3 FORSINETTI Viviana 9 RICCI Alberto

4 ORSINI Paolo 10 CANEPARI Sara

5 PANELLI Alessio 11 RASELLI Alberto

6 PASTORELLO Mirella Totali 10 1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

È presente l’Assessore non Consigliere Ercole Dr. LUCOTTI, il quale partecipa alla seduta senza diritto di voto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Andrea BORTOLONI, Sindaco pro tempore,

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto

al punto 3 dell’Ordine del giorno.

(2)

Istruttoria giuridica del Segretario Comunale.

VISTI, con riferimento al D. Lgs. 118/2011 (come modificato dal D. Lgs. 126/2014):

• l’articolo 13 comma 1 [modificato dall’articolo 1 comma 1 lettera o) D. Lgs. 126/2014], che qualifica come uno dei fondamentali principi contabili enunciati dall’articolo 3 e dall’Allegato 1) D. Lgs. 118/2011 quello della rappresentazione, in sede di bilancio, della spesa per missioni e programmi;

• ancora il citato articolo 13, ai sensi del quale le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti, i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni;

• l’articolo 13 comma 2, che prescrive che l’unità di voto relativamente alla spesa per l’approvazione del bilancio di previsione è costituita dai programmi;

• l’articolo 14 comma 1 [modificato dall’articolo 1 comma 1 lettera p) D.Lgs. 126/2014], ai sensi del quale le spese sono ripartite in missioni, definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, programmi, i quali, a propria volta, si articolano in titoli e che, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;

• ancora l’articolo 14 comma 1, che prevede che i capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordino con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato;

• ancora l’articolo 14 comma 1, che prevede che la Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmetta al Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati;

• l’articolo 15 comma 1 [modificato dall’articolo 1 comma 1 lettera q) D.Lgs. 126/2014], che classifica le entrate, secondo i successivi livelli di dettaglio, in titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate e in tipologie, definite in base alla natura delle entrate nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza;

• ancora l’articolo 15 comma 1, che prescrive che l’unità di voto relativa all’entrata per l’approvazione del bilancio di previsione è costituita dalle tipologie;

• ancora l’articolo 15 comma 1, che prevede che, ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie siano ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto, e che i capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordino con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato

• ancora l’articolo 15 comma 1, che prevede che la Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmetta al Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie;

VISTO l’articolo 165 D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., che conferma le citate previsioni del D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale, in particolare:

• le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all’articolo 14 D.Lgs.118/2011 in missioni (che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti), in programmi (che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni), a loro volta ripartiti in titoli (comma 4);

• ai fini della gestione, in sede di piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli (comma 5).

• la Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati (ibidem);

VISTO l’articolo 175 D.Lgs. 267/2000, che prevede che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento, in forza del quale:

• le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare, salvo quelle previste dai commi 5-bis, afferente variazioni, ivi enucleate, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, non aventi natura discrezionale e configurantesi come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, le quali sono di competenza dell’organo esecutivo ed oggetto di successiva comunicazione al Consiglio ai sensi del comma 5-ter, nonché quelle previste dal comma 5-quater, afferente le variazioni di competenza dei responsabili di servizio (comma 2);

• le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve talune tipologie peculiari ivi enucleate, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno (comma 3);

• le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all’articolo 10 comma 4 D.Lgs.

118/2011 e s.m.i., allegato al provvedimento di approvazione della variazione (comma 9-bis);

VISTI, con riferimento all’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., inerente il principio contabile applicato della programmazione:

• il punto 9.6, che prevede che tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione possono essere oggetto di provvedimenti di variazione nel corso dell’esercizio, secondo le stesse modalità previste per il primo esercizio;

• ancora il detto punto 9.6, ai sensi del quale le variazioni riguardanti gli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato devono essere effettuate anche con riferimento agli stanziamenti relativi agli esercizi successivi, al fine di garantire sempre l’equivalenza tra l’importo complessivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la somma delle due voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritte in entrata per ciascun esercizio considerato nel bilancio;

• il punto 9.10, in materia di equilibri di bilancio, ai sensi del quale, in occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti;

• il punto 9.11, in materia di nota integrativa al bilancio di previsione, ai sensi del quale In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti;

VISTO l’articolo 162 comma 6 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall’articolo 74 comma 1 numero 11) lettera b) D.Lgs. 118/2011, che prevede:

(3)

- quale principio della deliberazione del bilancio di previsione, il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, nonché che sia garantito un fondo di cassa finale non negativo;

- il divieto che le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, siano complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità;

VISTO l’articolo 1 commi da 819 a 826 L. 145/2018, qualificati, ai fini della tutela economica della Repubblica, come princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117 comma 3 e 119 comma 2 della Costituzione, fra l’altro, da parte dei Comuni, ed ai sensi dei quali:

• a decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, e s.m.i. (comma 820);

• i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, informazione desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (comma 821);

• resta ferma l’applicazione dell’articolo 17 comma 13 L. 196/2009 (iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione in caso il Ministro dell’economia e delle finanze riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica) qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea (comma 822);

• con decorrenza dall’anno 2019, cessano di avere applicazione, fra l’altro, i commi 465 e 466 (conseguimento di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 L. 243/2012), da 468 a 482 (sistema di monitoraggio), da 485 a 493 (in merito alla concessione degli spazi finanziari) dell’articolo 1 L. 232/2016 (comma 823);

DATO ATTO CHE, pertanto, in forza dell’articolo 1 comma 823 L. 145/2018 a decorrere dal 2019, non si applica più la disciplina attinente:

• al saldo di finanza pubblica di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo 1 L. 232/2016, nonché alle modalità di calcolo del saldo stesso;

• all’obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto dimostrativo del saldo;

• agli obblighi e alle modalità di monitoraggio del saldo;

• agli obblighi e alle modalità di certificazione del saldo;

• alle sanzioni per il mancato raggiungimento del saldo;

• alla maggiore assegnazione del fondo di solidarietà comunale agli enti con saldo finale di cassa non negativo tra entrate e spese finali di cui all’articolo 1 comma 479 lettera b) L. 232/2016;

• alla maggiore capacità assunzionale per i Comuni che rispettino il saldo lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1%

delle entrate finali accertate di cui all’articolo 1 comma 479 lettera d) L. 232/2016;

• alla nullità dei contratti elusivi della disciplina del saldo;

• al potere della Corte dei conti nel contrasto all’artificioso conseguimento del saldo;

• agli spazi finanziari concessi per gli edifici scolastici e per l’impiantistica sportiva di cui all’articolo 1 comma 485 e seguenti L.

232/2016;

VISTO il punto 3.3 dell’Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, che prevede, relativamente ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio, lo stanziamento, in sede di bilancio di previsione, di apposita posta contabile, denominata “accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata), e che, in fase transitoria, prescrive, in relazione agli enti locali, lo stanziamento in bilancio di una quota dell’importo di tale accantonamento pari, almeno, al 75 per cento per il 2018, allo 85 per cento per il 2019, al 95 per cento per il 2020, e dal 2021 per l’intero importo;

VISTO l’articolo 166 D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., che prevede l’iscrizione di un fondo di riserva di importo non inferiore allo 0,30, incrementato allo 0,45 nel caso l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 D.Lgs. 267/2000, e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio, utilizzato, con deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti

VISTI:

- l’articolo 187 comma 1 D.Lgs. 267/2000, così sostituito dall’articolo 74 comma 1 numero 31 lettera b) D.Lgs. 118/2011, nella parte in cui prevede la distinzione del risultato di amministrazione in fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati, e in cui prevede, in particolare, che i fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e che sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto;

- l’articolo 187 comma 2 D.Lgs. 267/2000, ugualmente così sostituito dall’articolo 74 comma 1 numero 31 lettera b) D.Lgs.

118/2011, che consente l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità, secondo l’ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 193, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l’estinzione anticipata dei prestiti

(4)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE, integralmente e per relationem le seguenti deliberazioni:

- la deliberazione C.C. n. 29/2019 in data 25.07.2019, con la quale è stato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

- la deliberazione C.C. 49/2019 in data 19.12.2019, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

- la deliberazione C.C. 56/2019 in data 19.12.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario esercizi 2020-2022;

- Giunta comunale n. 83/2019 in data 19.12.2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020/2022;

DATO ATTO CHE:

- Giunta comunale n. 13/2020 in data 20.02.2020 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell’art. 3, comma 4 del d.lgs.

118/2011, corretto-integrato dal d.lgs. 126/2014 e conseguente variazione al bilancio di previsione 2020/2022;

- con deliberazione G.C. n. 21/2020 in data 01.04.2020, si è proceduto alla variazione numero 2 al Bilancio di Previsione finanziario esercizi 2020/2022 ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 05/2020, adottata in data odierna;

- con deliberazione C.C. n.06/2020, in data 14.05.2020, con la quale veniva approvato il Rendiconto di gestione 2019 completo degli allegati;

- con deliberazione C.C. n. 07/2020, in data 14.05.2020 si è proceduto alla variazione numero 3 al Bilancio di Previsione finanziario esercizi 2020/2022;

- con deliberazione C.C. n. 14/2020, in data 30.06.2020 si è proceduto alla variazione numero 4 al Bilancio di Previsione finanziario esercizi 2020/2022;

- con deliberazione C.C. n. 18/2020, in data 30.07.2020 si è proceduto alla variazione numero 5 al Bilancio di Previsione finanziario esercizi 2020/2022;

Le variazioni della parte Entrata di competenza sono le seguenti:

al Titolo II maggiore entrata trasferimento erariale:

il Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 concernente Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, all'art.183, comma 2 ha istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinato al sostegno delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria;

il Decreto del Ministero per beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) n.267 del 04/06/2020 concernente Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge i 34 del 2020 all'art.2, ha stabilito le modalità di riparto del suddetto fondo alle biblioteche comunali aperte al pubblico, prescrivendo che il relativo contributo si sarebbe dovuto utilizzare esclusivamente per l'acquisto di libri; la Biblioteca comunale, ha presentato nei termini di scadenza domanda di finanziamento acquisita dalla Direzione generale Biblioteche del citato ministero;

con decreto n.561 del 20.8.2020 la suddetta Direzione generale, in accoglimento della suddetta istanza, ha assegnato a questa Biblioteca comunale il contributo di € 2.143,26;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 23 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie

generale n. 194 in data 04.08.2020, all’articolo 1 stabilisce che le misure mensili dell’indennità di

funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a

3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione

del 10 per cento di cui all’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono

incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all’85 per cento della misura dell’indennità

stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

(5)

il suddetto decreto attribuisce un contributo a parziale a concorso della copertura dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per € 2.365,85;

In aumento al Titolo II per allocazione dello stanziamento per trasferimento risorse dall’ASL al fine di poter contabilmente compensare la spesa della contribuzione comunale all’ASL per il principio contabile della integrità, congruità, della continuità e della costanza, della comparabilità e della verificabilità, [Allegato 1 (previsto dall’articolo 3, comma 1, d.lgs.118/2011)] in quanto nella precedente variazione n. 5 si era proceduto allo spostamento e accantonamento della contribuzione comunale all’ASL AL per il servizio socio-assistenziale per fronteggiare le residue obbligazioni dovute per vincolo di solidarietà alla definizione della situazione debitoria dello sciolto Consorzio CISS (Delibera assemblea ASL AL n. 3/2020 del 04.06.2020);

Titolo III minore stanziamento per canone di concessione impianto sportivo e spese di gestione immobili comunali in quanto l’Amministrazione Comunale ha inteso avviare una serie di iniziative sull’ istituzione di azioni concrete ai fini di tutelare le associazioni locali ed accompagnarle nel percorso, lento ma necessario, di una ripresa, maggiore stanziamento per contabilizzazione degli incentivi per le funzioni tecniche;

Le variazioni nella parte spesa di competenza dell’esercizio 2020 trovano motivazione nella rimodulazione delle disponibilità di alcuni stanziamenti al fine di adeguarli alle effettive necessità dell’Ente, non ben definibili in fase gestionale:

In aumento Missione 1 Programma 1 per indennità di funzione spettante al sindaco;

In diminuzione Missione 1 Programma 3 per spese assicurazioni;

In diminuzione Missione 1 Programma 4 e contestuale aumento della Missione 9, la seguente variazione è finalizzata principalmente a regolarizzare imputazione di carattere tecnico senza alcun impatto finanziario sul bilancio: corretta classificazione dell’accantonamento delle risorse trasferite per meglio individuare entro il 31 dicembre il fabbisogno relative alla seconda tranche del fondo funzioni fondamentali in attesa della quantificazione delle minori spese generali al fine di un'opportuna valutazione della corrispondenza delle stime ministeriali con gli andamenti dei flussi delle entrate che effettivamente si riscontrano;

In aumento Missione 1 Programma 6 per sostituzione accessori vari nei bagni del centro culturale comunale acquisto di termometro scanner ad infrarossi per fronteggiare l’attuale emergenza COVID 19;

In aumento Missione 1 Programma 8 per servizi per l’informatizzazione;

in aumento Missione 1 Programma 10 spesa corrente per contabilizzazione degli incentivi per le funzioni tecniche;

In aumento Missione 4 Programma 2 per servizi scolastici e gas metano;

In aumento Missione 4 Programma 6 per servizi scolastici per il doposcuola;

In aumento Missione 5 Programma 2 per acquisto di libri biblioteca comunale;

In diminuzione Missione 6 Programma 1 per utenza gas metano ed energia elettrica;

In diminuzione Missione 9 Programma 3 per smaltimento rifiuti urbani;

In aumento Missione 10 Programma 5 acquisto pneumatici per motocarro e FIAT Panda, integrazione stanziamento per carburante per i mezzi comunali;

In aumento Missione 12 Programma 7 per contribuzione comunale all’ASL AL per il servizio socio-assistenziale (compensazione contabile con la parte entrata attuata prevalentemente ai fini statistici nel rispetto dei principi contabili dell’integrità, della continuità e della comparabilità);

In aumento Missione 20 per accantonamento quota di aumento indennità di funzione Sindaco;

Variazione al Titolo II finalizzata principalmente a regolarizzare imputazione di carattere tecnico senza alcun impatto finanziario sul bilancio per manutenzione straordinaria strade comunali e per la spesa di progettazione riguardante lavori di Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria “C. Orsini”;

RITENUTO altresì opportuno procedere alla variazione numero 6 degli stanziamenti del bilancio

di previsione finanziaria 2020/2022, ai sensi degli articoli 42 e 175 D. Lgs. 267/2000, come da

(6)

prospetto che, allegato alla presente, ne forma parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto e per il seguito identificata come allegato A);

VERIFICATA inoltre la necessità di apportare alcune variazioni alle previsioni di entrata e di spesa per adeguare gli interventi previsti alle esigenze intervenute successivamente all’approvazione del bilancio di previsione.

DATO ATTO CHE risulta al momento necessario provvedere alle variazioni di cassa conseguenti alle variazioni di bilancio adottate con il presente atto allegata alla presente deliberazione di cui va a costituire parte integrante e sostanziale e per il seguito identificata come allegato A);

RICHIAMATO a tal fine l'articolo 5 comma 15 del Regolamento di Contabilità, ai sensi del quale: " Quando la singola variazione necessaria risulta distribuita tra più competenze, per esigenze di speditezza procedimentale è consentito attribuirne la competenza univoca all’organo di rango superiore, fatta sempre salva la distinzione tra bilancio e P.E.G.;

PRESO ATTO che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 2020/2022;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 162, comma 6, e dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo;

ATTESO che le variazioni da apportare con la presente deliberazione, confermano la programmazione del DUP aggiornato con la nota approvata con deliberazione consiliare n. 49/2019;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale di contabilità;

- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell’articolo 49 e dell’articolo 97 D. Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 e 147bis del D. Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

PRESO ATTO del parere dell’Organo di Revisione Contabile, Allegato “B” della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto.

Con votazione legalmente espressa, in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- presenti:10;

- astenuti:0;

- votanti:10;

- voti favorevoli:10;

- contrari: 0,

DELIBERA

1. Di apportare quindi, ai sensi di quanto in narrativa, la variazione numero 6 al bilancio di previsione finanziario esercizi 2020-2022, ai sensi degli articoli 42 e 175 D. Lgs. 267/2000, sulla base del prospetto allegato A) della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;

2. di approvare le variazioni di cassa 2020 esposte nell'allegato A) dando atto che alla luce delle

variazioni suddette le previsioni di Cassa 2020 risultano tali da assicurare il conseguimento di un

fondo finale di cassa non negativo secondo quanto prescritto dall'art. 162 comma 6 del D. Lgs. n.

(7)

267/2000;

3. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.

Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale (allegato C);

4. Di dare atto che, in forza della variazione sono confermati gli atti programmatici dell’esercizio corrente, con riferimento al DUP;

5. di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 D. Lgs.

267/2000, garantiscono la salvaguardia dei suoi equilibri;

6. di dichiarare, con votazione separata votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- Presenti: 10;

- Astenuti:0;

- Votanti: 10;

- Favorevoli: 10;

- Contrari: 0,

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000, ai fini di permettere il regolare svolgimento delle attività dei Servizi Comunali.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE Avv. Gian Carlo RAPETTI

Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Mariella COLANINNO

Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE Andrea BORTOLONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Gian Carlo RAPETTI

(8)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, D. Lgs. 267 del 18.08.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza www.comune.pecettodivalenza.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno 24.09.2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 08.10.2020

Dalla Residenza Comunale, li 24.09.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di

legge all’Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data

……… ai sensi del 3° comma dell’art. 134 della legge 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

La presente copia (in carta libera ad uso amministrativo) è conforme all’originale qui depositato.

Pecetto di Valenza,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Gian Carlo RAPETTI

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