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linee guida adottate ai sensi dell articolo 1, comma

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GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 117 18-5-2021

Art. 2.

Attività dei servizi di ristorazione

1. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all’articolo 1, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 3.

Attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali

1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività de- gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida, adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 4.

Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere 1. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei mi- nistri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri de- finiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.

2. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adot- tati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Diparti- mento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comi- tato tecnico-scientifico, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto- legge n. 33 del 2020.

Art. 5.

Eventi sportivi aperti al pubblico

1. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive di-

versi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il persona- le. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiu- so. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medi- co sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

Art. 6.

Impianti nei comprensori sciistici

1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel ri- spetto linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, com- ma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 7.

Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casi- nò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 8.

Parchi tematici e di divertimento

1. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispet- to di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’artico- lo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 9.

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricre- ativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

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2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, an- che al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adot- tati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

Art. 10.

Corsi di formazione

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di forma- zione pubblici e privati possono svolgersi anche in pre- senza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 11.

Musei e altri istituti e luoghi della cultura

1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesag- gio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garan- tiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visi- tatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un gior- no di anticipo. Resta sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 4, comma 2, secondo pe- riodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e am- bientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresì aperte al pubblico le mostre.

Art. 12.

Linee guida e protocolli

1. I protocolli e le linee guida di cui all’articolo 1, com- ma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di con- certo con i ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 13.

Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni

1. All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 -bis , secondo periodo, le parole: «in coerenza con il documento in materia di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e piani- ficazione nella fase di transizione per il periodo autunno- invernale”, di cui all’allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubbli- cato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020» sono soppresse;

b) al comma 16 -bis , dopo il secondo periodo, è inse- rito il seguente: «Lo scenario è parametrato all’incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all’incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla per- centuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16 -septies del presente articolo.»;

c) al comma 16 -bis , quarto periodo, le parole «in un livello di rischio o» sono soppresse;

d) al comma 16 -ter , primo periodo, le parole «in un livello di rischio o scenario» sono sostituite dalle seguen- ti: «in uno scenario»;

e) al comma 16 -quater , le parole «in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno mo- derato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo ter- ritorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere b) , c) e d) del comma 16 -septies »;

f) il comma 16 -quinquies è sostituito dal seguente:

«16 -quinquies . Con ordinanza del Ministro della salu- te, le misure di cui al comma 16 -quater , previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16 -septies , sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lette- ra b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato d’intesa con la Conferenza perma- nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, attestino per tali regioni un livello di rischio alto.»;

g) al comma 16 -sexies , le parole «in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei con-

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GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 117 18-5-2021

tagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16 -septies »;

h) il comma 16 -septies è sostituito dal seguente:

«16 -septies . Sono denominate:

a) “Zona bianca”: le regioni nei cui territori l’in- cidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b) “Zona gialla”: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o su- periore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o infe- riore al 20 per cento;

c) “Zona arancione”: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d) del presente comma;

d) “Zona rossa”: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abi- tanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30 per cento.».

2. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizio- ni di cui di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno antecedente all’entrata in vigore del presente decreto, nonché delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. All’esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell’ordinanza di cui all’arti- colo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discor- danza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

Art. 14.

Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19

1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sen- si dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del com- pletamento del ciclo vaccinale.

2. La certificazione verde COVID-19 di cui all’artico- lo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 è rilascia- ta anche contestualmente alla somministrazione della pri- ma dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Art. 15.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è sanzionata ai sensi dell’artico- lo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 -bis , del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 16.

Disposizioni di coordinamento

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal pre- sente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad ap- plicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, Presidente del Con- siglio dei ministri SPERANZA, Ministro della sa-

lute

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA 21G00078

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