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OGGETTO: Articolo 51 comma 2 lett. c) del TUIR, art. 4, comma 1 lett. d D.M.

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Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

Principio di diritto n. 6

OGGETTO: Articolo 51 comma 2 lett. c) del TUIR, art. 4, comma 1 lett. d D.M.

122 del 7 giugno 2017. Trattamento fiscale dell’utilizzo cumulato dei buoni oltre il limite di otto.

Il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto previsto dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto ministeriale 7 giugno 2017 n. 122, non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente – rispettivamente di 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici – previsti dall’articolo 51 comma 2 lett. c) del TUIR.

Invero, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto opera nei limiti stabiliti dal citato articolo 51 a prescindere dal numero di buoni utilizzati. Il datore di lavoro sarà tenuto di conseguenza alla verifica di detti limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati.

IL DIRETTORE CENTRALE (Firmato digitalmente)

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