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Informative e news per la clientela di studio

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Academic year: 2022

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Informative e news per la clientela di studio

Le news di giugno pag. 2

Versamento imposte da “redditi 2022”: prima scadenza al 30 giugno 2022 pag. 4

Diritto annuale CCIAA 2022 pag. 6

Novità e chiarimenti sul credito d’imposta beni strumentali 4.0 pag. 9 Proroga del superbonus 110% su edifici unifamiliari o abitazioni

funzionalmente indipendenti e autonome in edifici plurifamiliari pag. 11 Al via le domande per i contributi a fondo perduto delle attività di

intrattenimento notturno e della ristorazione collettiva pag. 14 Nuovo contributo covid-19 per i dettaglianti: le faq del Mise pag. 16

Al via le sanzioni sul mancato uso del pos pag. 22

Riunioni organi sociali degli enti: le regole per il ricorso alla modalità in

videoconferenza pag. 24

Sanzioni e ravvedimento per le comunicazioni al sistema tessera sanitaria pag. 27 Obbligo fattura elettronica dal 1° luglio 2022: verifiche necessarie per

forfettari e soggetti in regime forfettario 398 pag. 29

Rese note le indicazioni di calcolo per le agevolazioni energetiche delle

imprese “non energivore” pag. 31

I codici SAE e RAE da indicare sulle domande per la concessione di

finanziamenti agli istituti di credito pag. 32

Obbligo di comunicazione dei titolari effettivi: pubblicato il decreto pag. 41 Isa applicabili al periodo d’imposta 2021: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia

delle entrate pag. 43

Le procedure amministrative e contabili in azienda

I rimborsi spese per dipendenti e amministratori pag. 46

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 giugno al 15 luglio 2022 pag. 50

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Informative e news per la clientela di studio

RIPRESA VERSAMENTI SETTORE AUTOTRASPORTI

Nei prossimi mesi è prevista per il settore autotrasporto la ripresa dei versamenti sospesi senza applicazione di sanzioni e interessi e secondo le seguenti scadenze:

• in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 oppure

• con versamento rateale per un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, da agosto a novembre cui si aggiunge un’ultima rata il 16 dicembre 2022 per l'ulteriore 50%.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022)

MODIFICA CODICI ATECO 2022

Con una recente risoluzione n. 20/E del 4 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che è obbligatorio indicare il nuovo codice attività negli atti e nelle dichiarazioni da presentare nel 2022 e che al contrario non sussiste alcun obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dati.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 20 del 4 maggio 2022)

BONUS PRIMA CASA UNDER 36

Con la risposta a interpello n. 261 dell’11 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il rimborso del credito Iva prima casa under 36 è ammesso anche nel caso di acconti pagati dal padre dell'acquirente, a patto di indicare tale aspetto nel rogito.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 261 dell’11 maggio 2022)

CONSULTAZIONE PLANIMETRIA AGENTI IMMOBILIARI

Con provvedimento n. 174602 l’Agenzia delle entrate ha disposto l’accesso alla consultazione telematica delle planimetrie catastali anche agli agenti immobiliari.

(Agenzia delle entrate - provvedimento n. 174602 del 20 maggio 2022)

PIÙ DELEGATI PER I SERVIZI ON LINE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con provvedimento n. 173217del 19 maggio 2022, con effetto dal 23 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate ha individuato vari profili di soggetti che potranno ricevere procura per l’accesso ai dati che si trovano nell’area riservata, prima accessibile solo con le credenziali del contribuente o dell’intermediario da lui delegato.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 173217del 19 maggio 2022)

RIDUZIONE IRES AL 50%

Con circolare n. 15/E del 17 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate precisa che la riduzione Ires del 50% prevista dall’articolo 6, D.P.R. 601/1973 è tuttora vigente e ne delinea gli ambiti e le modalità applicative con specifico riferimento a determinate tipologie di beneficiari in relazione alle quali sono emerse alcune criticità interpretative. Le categorie interessate sono:

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• gli “enti ospedalieri”;

• le fondazioni di origine bancaria (D.Lgs. 153/1999);

• gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 15 del 17 maggio 2022)

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Informative e news per la clientela di studio

VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI 2022”: PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2022

Da più parti è stata richiesta la proroga delle scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2022 e dal modello Irap 2022: in questa informativa vengono commentati i termini ordinari per il pagamento del saldo delle imposte e dei contributi previdenziali del periodo di imposta 2021 e per il pagamento del primo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali per il periodo di imposta 2022. Si provvederà ad informare tempestivamente la gentile Clientela qualora nelle prossime settimane venga approvato un provvedimento di proroga dei termini ordinari di scadenza delle imposte.

I versamenti delle imposte devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:

Soggetti Irpef Soggetti Ires

Imposte sui redditi – saldo 4001 2003

Imposte sui redditi – acconto prima rata 4033 2001

Imposte sui redditi – acconto seconda rata 4034 2002

Iva annuale saldo 6099

Irap - saldo 3800

Irap - acconto prima rata 3812

Irap - acconto seconda rata 3813

Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – sez. Erario 1668 Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – sez. Regioni 3805

Il versamento del saldo 2021 e del primo acconto 2022 in scadenza al 30 giugno 2022 ovvero al 22 agosto 2022 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata. Il secondo acconto 2022 è in scadenza al 30 novembre 2022 e non può essere rateizzato.

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

La compensazione dei crediti di imposta mediante l’utilizzo del modello F24 può essere avvenire secondo due distinte modalità:

• compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires);

• compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Irap o Iva).

In relazione alle sole compensazioni orizzontali, si ricorda che:

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• i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2022 e del modello Irap 2022 possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1°

gennaio 2022 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L’eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l’apposizione del visto di conformità;

• vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi di home/remote banking forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario (ad esempio Irpef, Ires, Irap, addizionali, ritenute o imposte sostitutive);

• è previsto un blocco (ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010) alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

Società di capitali

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2021:

• se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2021, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2022;

• se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2021, il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2022 mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 22 agosto 2022, cadendo il 31 luglio 2022 di domenica);

• se il bilancio dell’esercizio 2021 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2021, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 22 agosto 2022.

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Informative e news per la clientela di studio

DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al Rea (repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente dal Ministero dello sviluppo economico.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;

società semplici agricole;

società semplici non agricole;

società di persone;

società di capitali;

società cooperative e consorzi;

enti economici pubblici e privati;

aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000;

Geie - Gruppo europeo di interesse economico;

società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001;

società tra professionisti (Stp);

imprese estere con unità locali in Italia;

società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Le start up innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L.

179/2012 e che hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese hanno diritto all’esenzione del pagamento del diritto annuale non oltre il quinto anno successivo all’iscrizione.

Le piccole e medie imprese innovative (pmi innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2021 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);

le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2021 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2022;

le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2021 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2022;

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le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2545-septiesdecies, cod. civ.) nell'anno 2021.

Il calcolo del diritto annuale

Il Ministero dello sviluppo economico (Mise), con la nota n. 0429691 del 22 dicembre 2021, ha fissato gli importi del contributo dovuto per l’anno 2022 (importi invariati rispetto a quelli già previsti lo scorso anno).

Le imprese individuali e i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, gli importi del diritto annuale sono fissi (importi arrotondati all’unità di euro):

Tipologia d'impresa/società Costi

sede Costi U.l.*

Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese

(comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati) 120 euro 24 euro Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese

(piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 53 euro 11 euro

Società semplici agricole 60 euro 12 euro

Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero --- 66 euro Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.) 18 euro ---

* L’importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 200 euro per ognuna di esse, a eccezione dei soggetti iscritti solo al Rea che pagano solo il diritto fisso di 18 euro.

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell’anno precedente.

Aliquote in base al fatturato 2021 ai fini Irap fatturato

aliquote

da euro a euro

0 100.000 200 euro (misura fissa)

oltre 100.000 250.000 0,015%

oltre 250.000 500.000 0,013%

oltre 500.000 1.000.000 0,010%

oltre 1.000.000 10.000.000 0,009%

oltre 10.000.000 35.000.000 0,005%

oltre 35.000.000 50.000.000 0,003%

oltre 50.000.000 --- 0,001% (fino ad un max. di 40.000 euro)

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote, per tutti i successivi scaglioni, fino a quello nel quale rientra il fatturato

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complessivo realizzato dall’impresa: sul totale così determinato va applicata una riduzione del 50%.

Sono soggetti a riduzione anche:

• l’importo minimo, che quindi risulta pari a 100 euro;

• l’importo massimo, che quindi risulta pari a 20.000 euro.

Il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato per il triennio 2020/2022 l’incremento del 20%

degli importi dovuti a titolo di diritto annuale di competenza di CCIAA che con apposite delibere hanno disposto il finanziamento di specifici programmi e progetti.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20%

di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti 5 decimali).

Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2022 e il codice tributo 3850.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro Imprese.

Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

Spesso l'impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale non versato.

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Informative e news per la clientela di studio

NOVITÀ E CHIARIMENTI SUL CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0

L’investimento in beni strumentali, dal 2020, è agevolato tramite il riconoscimento, a favore del contribuente che effettua l’acquisto, di un credito d’imposta di misura variabile a seconda della tipologia di bene acquistato; le norme di riferimento sono l’articolo 1, comma 184-197, L. 160/19 (Legge di Bilancio 2020), per l’anno 2020, mentre per gli anni successivi l’agevolazione è contenuta nella Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), all’articolo 1, commi 1051/1063, disposizione recentemente modificata e prorogata ad opera della Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 44, L.

234/2021).

Il bonus più consistente è riconosciuto a favore dei beni a maggior impatto tecnologico (i cosiddetti beni 4.0); recentemente il “Decreto Aiuti” è intervenuto a potenziare tale agevolazione con un incremento della misura del beneficio prevista per gli investimenti immateriali effettuati nel 2022.

Si deve anche segnalare la circolare n. 14/E/2022 con la quale l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti circa le modalità di applicazione del beneficio, con specifico riferimento all’interpretazione dei tetti di spesa.

Il potenziamento del credito d’imposta 4.0

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni 4.0 è stata recentemente oggetto di potenziamento, con un incremento della misura del credito spettante a far valere sugli acquisti effettuati nel corso del 2022.

L’articolo 21 del “Decreto Aiuti” (D.L. 50/2022) prevede ora per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato B annesso alla L. 232/2016 (i cosiddetti immateriali 4.0, ossia software e sistemi per l’automazione aziendale), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), che la misura del credito d’imposta stabilita dall’articolo 1, comma 1058, L. 178/2020 sia elevata dal 20% al 50%.

Si rammenta che tale credito d’imposta spetterà comunque anche per gli investimenti realizzati sino al 31 dicembre 2025 (ovvero consegna fino al 30 giugno 2026 con prenotazione al 31 dicembre 2025), ma la misura dell’agevolazione sarà minore (scenderà progressivamente al 20%- 15%-10% rispettivamente per i periodi d’imposta 2023-2024-2025).

Immateriali 4.0 Investimenti 2022

(ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione

31 dicembre 2022)

Investimenti 2023 (ovvero fino al 30 giugno 2024 con prenotazione 31 dicembre 2023)

Investimenti 2024 (ovvero fino al 30 giugno

2025 con prenotazione 31 dicembre 2024)

Investimenti 2025 (ovvero fino al 30 giugno

2026 con prenotazione 31 dicembre 2025)

50%

Max 1 milione

20%

Max 1 milione

15%

Max 1 milione

10%

Max 1 milione Occorre ricordare che anche il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0, inclusi

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Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 ovvero entro il 31 dicembre 2022 in caso di prenotazione, termine originariamente fissato al 30 giugno 2022 e successivamente oggetto di proroga a opera dell’articolo 3-quater, D.L. 228/2021 (c.d. Decreto Milleproroghe 2022), spetta un credito d’imposta con le seguenti aliquote e massimali (articolo 1, comma 1056, L. 178/2020):

• 50% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

• 30% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

• 10% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 in caso di prenotazione, spetta un credito d’imposta con le seguenti aliquote e massimali (articolo 1, comma 1057, L. 178/2020):

• 40% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

• 20% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

• 10% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Gli investimenti effettuati nel triennio di proroga 2023/2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 in caso di prenotazione sono disciplinati dal comma 1057-bis, articolo 1, L. 178/2020, modificato dall’articolo 10, comma 1, D.L. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter); tale provvedimento ha inserito un’ulteriore fascia di investimenti agevolabili con massimale di 50 milioni di euro, da applicarsi limitatamente agli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; a tale fascia di investimenti spetta un credito d’imposta pari al 5%.

Per quanto riguarda la verifica di tali soglie, l’Agenzia delle entrate è intervenuta con la circolare n.

14/E/2022 portando un chiarimento: il limite massimo agli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, L. 178/2020, pari a 20 milioni di euro, è riferito alla singola annualità e non all'intero periodo 2023-2025.

Materiali 4.0 Investimenti 2021

(ovvero fino al 31 dicembre 2022 con prenotazione 31 dicembre 2021)

Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre

2022)

Investimenti 2023-2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026 con

prenotazione 31 dicembre 2025)

50% (fino 2,5 milioni) 30% (2,5-10 milioni)

10% (10-20 milioni)

40% (fino 2,5 milioni) 20% (2,5-10 milioni)

10% (10-20 milioni)

20% (fino 2,5 milioni) 10% (2,5-10 milioni)

5% (10-20 milioni) 5% (10-50 milioni per investimenti

PNRR)

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Informative e news per la clientela di studio

PROROGA DEL SUPERBONUS 110% SU EDIFICI UNIFAMILIARI O ABITAZIONI FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI E AUTONOME IN EDIFICI PLURIFAMILIARI

L’articolo 14, D.L. 50/2022 ha disposto che all’articolo 119, comma 8-bis, D.L. 34/2020 il secondo periodo sia sostituito dal seguente: “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’articolo 119, D.L. 34/2020”.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato recentemente la circolare n. 19/E/2022 con la quale ha riepilogato le modifiche normative entrate in vigore negli ultimi mesi. Nella presente informativa si commentano i principali chiarimenti forniti.

Il raggiungimento del SAL 30% entro il 30 settembre 2022

Per quanto riguarda gli interventi su edifici unifamiliari o abitazioni funzionalmente indipendenti e autonome in edifici plurifamiliari è ora previsto l’allungamento dei termini dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 per il raggiungimento di un SAL pari ad almeno il 30% dell’intervento complessivo che consente di sostenere le spese agevolabili al 110% entro il più ampio termine del 31 dicembre 2022.

Per gli interventi che comportano l’effettuazione di lavori rientranti sia nel superbonus 110% sia nell’ambito di altre agevolazioni edilizie che danno diritto a detrazioni fiscali con percentuali inferiori (recupero edilizio, sisma bonus ordinario, eco bonus ordinario, bonus facciate, etc.) bisognerà seguire specifiche regole di calcolo per conteggiare lo stato di avanzamento. È decisivo capire come calcolare la percentuale maturata del SAL, in particolare per i lavori rientranti nel superbonus 110%, il cui termine di fruizione dell’agevolazione è il 31 dicembre 2022, purchè al 30 settembre 2022 sia raggiunto un SAL di almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Nel calcolo del SAL si possono considerare anche eventuali opere rientranti in bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, rapportando l’avanzamento conseguito all’importo complessivo delle opere preventivate (indipendentemente dalla tipologia di bonus a cui accedono). Si ritiene, pertanto, superato il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n.538/2021 in presenza di diverse tipologie di opere che danno diritto a detrazioni diverse.

Diviene una facoltà del committente conteggiare il SAL alternativamente:

- solo sulle opere e sulle spese tecniche che danno diritto al superbonus 110%;

- sulle opere e sulle spese tecniche complessive oggetto di intervento.

Obbligo CCNL edilizia dal 27 maggio 2022

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L’articolo 28-quater, D.L. 4/2022 convertito dalla L. 25/2022 prevede che per i lavori edili di cui all’Allegato X, D.Lgs. 81/2008, avviati dopo il 27 maggio 2022 e di importo superiore a 70.000 euro, i benefici fiscali possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il § 8 della circolare n. 19/E/2022 dell’Agenzia delle entrate chiarisce che il limite dimensionale di 70.000 euro deve essere parametrato al valore dell’opera complessiva e non soltanto alla parte di lavori edili. L’omessa indicazione nell’atto di affidamento dei contratti cllettivi di lavoro applicati determina il mancato riconoscimenti dei benefici fiscali normativamente previsti.

La norma, inoltre, riferendosi ai datori di lavoro, esclude dall’applicazione della disciplina degli interventi eseguiti , senza l’impiego di dipendenti, gli imprenditori individuali, i soci di società di persone o di società di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

Per i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022, i soggetti incaricati di apporre il visto di conformità devono verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.

La verifica della congruità del costo della manodopera

ll Ministero del lavoro con il D.M. 143/2021, in attuazione dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, ha definito il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili. I lavori edili soggetti alla verifica di congruità del costo della manodopera sono quelli riconducibili alle attività edili di cui all'articolo 2, D.M. 143/2021, desumibili dal capitolato d'appalto e/o dal contratto.

La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile nell’ambito dei lavori:

• pubblici / privati eseguiti da imprese affidatarie, in appalto / subappalto e lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella relativa esecuzione.

Per i lavori privati la verifica della congruità si applica esclusivamente alle opere di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro e riguarda i lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla competente Cassa edile / Edilcassa è effettuata dopo il 1° novembre 2021.

L’Agenzia delle entrate, sempre nel § 8 della circolare n. 19/E/2022, chiarisce che per quanto attiene alla verifica della congruità della manodopera impiegata, il committente deve richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, D.M. 143/2021.

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I requisiti previsti dall’articolo 119, comma 14 per le attestazioni/asseverazioni rilasciate dal 26 febbraio 2022

Il § 6 della circolare n. 19/E/2022 riepiloga le misure sanzionatorie per le asseverzioni/attestazioni previste sia per il Superbonus 110% sia per i bonud edilizi ordinari. Nel sito internet Enea, nell’area personale del tecnico asseveratore, nella sezione dedicata a “Le mie polizze” sono fornite indicazioni sull’utilizzo delle polizze assicurative.

L’articolo 119, comma 14, D.L. 34/2020 specifica che la polizza degli asseveratori del superbonus 110% (sia per quanto riguarda l’ecobonus sia per quanto riguarda il sisma bonus), può essere, per le attestazioni e asseverazioni sottoscritte dal 26 febbraio 2022 in poi, di tre tipologie alternative:

• articolo 119, comma 14, § 2, D.L. 34/2020: i soggetti stipulano una polizza assicurativa della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massiamle pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata;

• articolo 119, comma 14, § 3, D.L. 34/2020: l’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 137/2012 purchè questa: non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al comma 14, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti;

• articolo 119, comma 1, § 4, D.L. 34/2020: il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui all’articolo 119 con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

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Informative e news per la clientela di studio

AL VIA LE DOMANDE PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO NOTTURNO E DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

Discoteche, sale da ballo, night club e simili

A partire dal prossimo 6 giugno e fino al giorno 20 dello stesso mese i gestori di “Discoteche, sale da ballo, night club e simili”, che al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) avevano l’attività chiusa in osservanza delle misure anti Covid, potranno presentare richiesta per il contributo a fondo perduto a loro favore previsto dal Decreto Sostegni-ter (articolo 1, comma 1, D.L. 4/2022).

Con il provvedimento n. 171638/2022 del 18 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate ha reso noto il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze.

Le domande dovranno essere inviate utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia dellle entrate. L’invio può essere effettuato direttamente dal richiedente o tramite un intermediario incaricato.

Come indicato dal Sostegni-ter possono beneficiare degli aiuti discoteche, sale da ballo e attività similari (individuate dal codice Ateco 2007 93.29.10) con un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione che il richiedente ha attivato la partita Iva prima del 27 gennaio 2022 e che a tale data esercitava un’attività prevalente individuata dal codice Ateco 2007 93.29.10 (discoteche, sale da ballo, night club e simili).

Scaduto quindi il termine di presentazione delle istanze, fissato al 20 giugno 2022, l’Agenzia delle entrate effettua la ripartizione dei fondi per l’erogazione del contributo. Le risorse finanziarie saranno ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l’istanza, entro l’importo massimo di 25.000 euro per ciascun beneficiario.

L’Agenzia delle entrate comunicherà all’interessato nell’apposita area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito”, l’importo del contributo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento, o lo scarto motivato dell’istanza.

Il contributo sarà erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.

Ristorazione collettiva

Allo stesso tempo con provvedimento n. 151077/2022 del 3 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le istanze per il contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva previsto dal decreto "Sostegni bis", saranno presentabili anch’esse a far data dal 6 giugno e fino al 20 giugno 2022.

Il contributo in oggetto è destinato alle imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, sia esso pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita (scuole, università, uffici, etc.).

Si tratta dei soggetti la cui attività è individuata dai codici Ateco 2007:

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- 56.20.10 “Mense” e

- 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”,

i cui ricavi dell’anno 2019 devono essere stati generati per almeno il 50% dai corrispettivi derivanti dai contratti di ristorazione collettiva.

L’abbattimento dei ricavi deve essere almeno pari a un calo minimo del 15% tra i ricavi dell’anno 2019 rispetto e quelli dell’anno 2020. Per i contribuenti che hanno attivato la partita Iva nel corso del 2019, il raffronto avviene tra il fatturato e i corrispettivi intercorrenti tra l’attivazione e la fine dell’anno 2019 e il fatturato e i corrispettivi del corrispondente periodo dell’anno 2020.

L’istanza può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite la procedura web che verrà messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” o con predisposizione del file mediante un software predisposto secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento e invio attraverso il canale telematico Entratel/Fisconline (via desktop telematico).

L'invio potrà essere effettuato direttamente dal richiedente o da un intermediario delegato al cassetto fiscale o alla consultazione full del portale “Fatture e corrispettivi” (delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”) o ancora appositamente delegato per la presentazione dell’istanza al contributo per la ristorazione collettiva.

Al termine del periodo di presentazione delle istanze, l’Agenzia delle entrate procederà al riparto delle risorse stanziate in base alle istanze validamente presentate e all’erogazione dei contributi mediante accredito sul conto corrente intestato al richiedente indicato sull’istanza.

Come previsto dal decreto citato in premessa, si procederà dapprima al riparto dei fondi in egual misura entro l’importo di 10.000 euro per ciascun beneficiario e successivamente al riparto degli eventuali fondi rimanenti in proporzione al numero dei lavorati dipendenti risultante alla data del 31 dicembre 2019 indicato nell’istanza.

Qualora il contributo spettante al beneficiario dopo la ripartizione - esposto nell’area

“Consultazione esito” del portale “Fatture e corrispettivi” - fosse di importo superiore a 150.000 euro, per ottenerne l’erogazione il beneficiario dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di regolarità antimafia, redatta secondo il modello che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, da inviarsi via pec all’indirizzo cop.cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 luglio 2022.

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Informative e news per la clientela di studio

NUOVO CONTRIBUTO COVID-19 PER I DETTAGLIANTI: LE FAQ DEL MISE

È attualmente prevista, in favore delle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio che presentano una riduzione del fatturato 2021 rispetto a quello del 2019, la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto definito “Fondo per il rilancio delle attività economiche”.

Con Decreto datato 24 marzo 2022 del Mise ha definito i termini e le modalità di presentazione della domanda di accesso alla predetta agevolazione che è comunque riservata ai soggetti con ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro e riduzione dei ricavi 2021 non inferiore al 30% dei ricavi 2019.

Tralasciando le altre condizioni necessarie per usufruire del predetto contributo va ricordato che lo stesso sarà erogato sulla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi 2019 nelle seguenti misure stabilite sulla base dell’importo del fatturato 2019:

Fatturato Percentuale applicata

non superiori a 400.000 euro 60%

superiori a 400.000 e fino a 1.000.000 di euro 50%

superiori a 1.000.000 e fino a 2.000.000 di euro 40%

Il Mise è intervenuto di recente al fine di fornire chiarimenti in merito a taluni aspetti dell’agevolazione riguardanti i soggetti beneficiari, le modalità di presentazione della domanda e della concessione del contributo nonché la sua successiva erogazione. Si riporta di seguito l’elenco delle faq pubblicate.

A Soggetti Beneficiari

A.0 Ai fini dell’accesso al contributo di cui articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, cosa si intende per codice attività prevalente?

Per codice attività prevalente si intende quello comunicato, con modello AA7/AA9, all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 o insieme al modello Comunica in Camera di Commercio.

A.1 Quali soggetti possono accedere al contributo di cui articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4?

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, possono accedere al contributo le imprese che: i. svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio tra quelle identificate al comma 1 del medesimo articolo; ii. presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro; iii. hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini dell’ammissibilità, inoltre, le medesime imprese devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell’istanza: a. avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività ammissibili; b. non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; c. non essere già in difficoltà al 31

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dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato; d. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

A.2 Possono accedere al contributo i soggetti “only REA”?

No. Per accedere al contributo di cui articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, devono ricorrere tutti gli elementi di cui all’art. 2082 del codice civile, relativi alla definizione di “imprenditore”, esercitati in via prevalente. Tale necessaria condizione non è peraltro sufficiente; ad essa deve infatti aggiungersi l’ulteriore requisito della evidenza formale dell’impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (sezione ordinaria o sezione speciale).

Pertanto, pur esercitando un’attività economica, i soggetti “only-REA” (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili “imprese”.

A.3 Possono accedere al contributo i soggetti che esercitano solo in via secondaria una delle attività ammissibili?

No. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente una delle attività di commercio al dettaglio i cui codici ATECO 2007 rientrano tra quelli identificati nella classificazione delle attività economiche: 47.19, 47.30, 47.43, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99, ovvero in una delle attività ricomprese nei gruppi 47.5 e 47.6.

A.4 Ai fini dell’accesso, come devo determinare il valore del fatturato?

Come disposto dall’articolo 2, comma 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.

A.5 Come si calcola l’ammontare medio mensile dei ricavi?

Per la determinazione dell’ammontare medio mensile dei ricavi occorre dividere l’importo complessivo dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva per il medesimo periodo. Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta 2019 per 12 mesi. Nel caso, invece, di partita IVA attivata, ad esempio, il 1° aprile 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo dei ricavi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi.

A.6 Opero nel commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, come devo determinare i ricavi ai fini dell’accesso al contributo?

Ai fini della quantificazione dell’importo relativo ai ricavi, si rimanda alla nozione di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Come specificato nel modulo di istanza allegato al decreto direttoriale 24 marzo 2022, per i soli rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, per i distributori di carburante e i rivenditori di tabacchi e beni di monopolio, il valore dei ricavi può essere determinato, alternativamente, secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Resta

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inteso che il medesimo criterio di quantificazione dovrà essere applicato per la determinazione degli ulteriori valori reddituali, compreso il “fatturato”, riportati in sede di istanza.

A.7 Al fine della determinazione dalla riduzione di fatturato, un’impresa che svolge più di una attività economica, deve considerare l’importo del fatturato relativo alla sola attività di commercio al dettaglio oppure l’importo complessivo conseguito dalla medesima impresa nello svolgimento di tutte le attività esercitate? Come disposto dall’articolo 2, comma 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali devono riferirsi a quanto complessivamente conseguito nell’esercizio di riferimento.

A.8 Le attività nate nel 2021 sono escluse dall'agevolazione non essendo possibile confrontare il fatturato del 2021 con quello del 2019?

Sì, tenuto conto dei requisiti di accesso e di determinazione dell’agevolazione definiti dall’articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, le imprese costituitesi e/o che hanno avviato la propria attività nel 2021 non potranno accedere al contributo.

A.9 Per le imprese costituite nel corso del 2019 e che non hanno 12 mesi di attività nel citato periodo, che parametri devono considerare ai fine del calcolo relativo al calo del fatturato?

Al fine della determinazione della riduzione del fatturato, per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019 - ad esempio il 1° ottobre 2019 - si potrà far riferimento ai valori degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nel periodo ottobre-dicembre 2019 (ipotizzando il caso di soggetti con esercizio coincidente con anno solare) e al valore dei medesimi importi registrati nel corrispondente periodo del 2021.

A.10 Nel caso di operazioni straordinarie che hanno coinvolto, nell’annualità 2019 o 2020, l’impresa esercente l’attività di commercio al dettaglio ammissibile, quali sono i criteri da considerare ai fini della determinazione della soglia massima dei ricavi e del calcolo della riduzione degli stessi?

Si premette che le operazioni straordinarie finalizzate al prosieguo di un’attività preesistente non costituiscono un impedimento all’accesso al beneficio, fermo restando il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti di cui dall’articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Un soggetto che, nelle annualità di riferimento, effettua un’operazione straordinaria, intendendosi per tale anche un’operazione di trasformazione, può presentare istanza a condizione che lo stesso si sia costituito e iscritto al Registro delle Imprese entro la data di presentazione dell’istanza di accesso al contributo in oggetto. Ai fini della determinazione della soglia massima dei ricavi e del calcolo della riduzione degli stessi, nel caso di specie, qualora la trasformazione aziendale sia avvenuta successivamente al 31 dicembre 2019, occorrerà prendere in considerazione i valori reddituali del soggetto confluito. Se la trasformazione avviene tra il 1°

gennaio e il 31 dicembre 2019, invece, l’ammontare complessivo dei predetti valori reddituali deve essere determinato con riferimento a entrambe le partite IVA del richiedente e del confluito.

A.11 Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad esempio, con termine dell’esercizio sociale al 30 giugno o al 30 settembre di ogni anno), la soglia massima dei ricavi e il calcolo della

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riduzione degli stessi deve essere verificato considerando i mesi da gennaio 2019 a dicembre 2019 oppure i mesi coincidenti con il periodo d’imposta del soggetto richiedente? Nel caso descritto, il soggetto richiedente il contributo con l’esercizio non coincide con l’anno solare, al fine di determinare la soglia massima dei ricavi e la riduzione degli stessi dovrà riferirsi a quanto registrato nel corso dei periodi d’imposta 2019 e 2021, anche se la loro durata non corrisponda al periodo 1° gennaio – 31 dicembre.

B Modalità di presentazione delle istanze di accesso al contributo

B.1 Quali sono i termini per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo?

Come previsto dall’articolo 3, comma 9 del decreto direttoriale 24 marzo 2022, le istanze per l’accesso al contributo possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

B.2 Chi è il soggetto autorizzato alla presentazione dell’istanza tramite la procedura informatica? L’accesso alla procedura informatica per la presentazione dell’istanza è riservato al soggetto rappresentante legale dell’impresa richiedente, come risultante dal certificato camerale della medesima impresa, il quale, previo accesso alla procedura, può anche conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.

B.3 Come si accede alla procedura informatica finalizzata all’invio delle istanze di accesso al contributo?

Per accedere alla procedura informatica occorre identificarsi e autenticarsi tramite la Carta nazionale dei servizi di cui articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. CNS).

B.4 Come deve essere compilata l’istanza di accesso al contributo?

L’istanza di accesso al contributo deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica raggiungibile all’indirizzo che sarà comunicato con congruo anticipo prima dell’apertura dello sportello. Alla medesima pagina web, nella sezione dedicata al Bando, è possibile prendere visione del manuale utente per la compilazione dell’istanza di accesso. Si evidenzia che la procedura informatica, oltre ad inibire la predisposizione dell’istanza ai soggetti che, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, non risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere a) e/o b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di istanza è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti. Una volta che la procedura di compilazione sarà ultimata, il soggetto richiedente potrà scaricare il modulo in formato “.pdf” che andrà firmato digitalmente e successivamente caricato sul sistema per procedere all’invio della domanda.

B.5 Cosa deve essere allegato all’istanza di accesso al contributo?

Come previsto dall’articolo 3, comma 7 del decreto direttoriale 24 marzo 2022, ai fini dell’accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente, unitamente all’istanza, è tenuto altresì a trasmettere, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del Ministero dedicata alla misura.

B.6 Quante istanze può presentare un singolo soggetto?

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Come previsto dall’articolo 3, comma 1 del decreto direttoriale 24 marzo 2022, ciascun soggetto può presentare una sola istanza.

B.7 Nella stampa della domanda di agevolazione non viene riportato il codice ATECO 2007 dell'attività prevalente dell’impresa. Dal momento che si tratta di un campo non editabile, la mancanza di tale informazione potrebbe comportare l’inammissibilità della richiesta di agevolazione?

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, si fa riferimento al codice ATECO 2007 prevalente comunicato dall’impresa, con modello AA7/AA9, all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 o insieme al modello Comunica in Camera di Commercio. Al riguardo, si chiarisce che il possesso del requisito inerente al codice ATECO prevalente è dichiarato, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’impresa in sede di istanza e, nello specifico, al punto f) del modulo. Se presente nel Registro delle imprese, il dato relativo al codice di attività prevalente è acquisito automaticamente dal medesimo Registro. La mancata acquisizione e visualizzazione del predetto dato nel modello di istanza non determina, dunque, l’inammissibilità della stessa, fermi restando i controlli che l’Amministrazione effettuerà sulla veridicità della dichiarazione resa dal soggetto richiedente.

C Modalità di concessione e di erogazione del contributo

C.1 Come vengono istruite le istanze di accesso al contributo?

Come previsto dall’articolo 4 del decreto direttoriale 24 marzo 2022, il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze, accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell’istanza, nonché il rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo. In caso di esito positivo delle citate verifiche, il Ministero provvede a determinare l’agevolazione concedibile e ad avviare l’iter amministrativo finalizzato alla concessione e alla successiva erogazione del contributo.

C.2 Quale è l’ammontare massimo del contributo concedibile?

Come disposto dall’articolo 4 del decreto direttoriale 24 marzo 2022, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno di essi un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue: a. 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00; b. 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00; c. 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00. Qualora la dotazione finanziaria destinata all’intervento non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n.4/2022, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo, sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi di cui sopra. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna istanza ammissibile, l’importo del contributo determinato è ridotto, qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.

C.3 Le imprese beneficiarie come saranno informate dell’ammissione al contributo?

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Il Ministero, effettuata la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti, adotterà un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5 del decreto direttoriale 24 marzo 2022, il predetto provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) e ciò assolverà l’obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.

C.4 Quali azioni sono poste dal Ministero al fine dell’erogazione del contributo?

Successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione, fatta salva la necessità di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero, verificata, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, l’assenza del soggetto beneficiario nell’elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la cd. “visura Deggendorf” rilasciata dal Registro Nazionale degli Aiuti.

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Informative e news per la clientela di studio

AL VIA LE SANZIONI SUL MANCATO USO DEL POS

Prende il via dal prossimo 30 giugno 2022 il periodo sanzionatorio per coloro che rifiutano di eseguire le transazioni finanziarie attraverso il sistema Pos e quindi i pagamenti con carte di credito e bancomat. Attraverso il decreto PNRR2 (articolo 18, D.L. 36/2022) il Governo ha infatti anticipato di 6 mesi regime sanzionatorio per gli esercenti che non accetteranno pagamenti elettronici. Le sanzioni, che in principio, dovevano essere introdotte dal 1° gennaio 2023 sono state anticipate al 30 giugno 2022.

Si tratta di sanzioni che colpiranno commercianti e professionisti ovvero l’ambito dei soggetti cui è fatto obbligo di possedere un Pos e accettare pagamenti effettuati con strumenti tracciabili (articolo 15, D.L. 179/2012).

Obbligo di dotazione Pos

L’obbligo di utilizzo del Pos è stato introdotto per la prima volta nel nostro Paese nel 2012 con il Decreto Crescita 2.0, articolo 15, comma 4, D.L. 179/2012.

Successivamente nel gennaio 2014, il Mise stabiliva la soglia per l’accettazione dei pagamenti con carte di debito fissandola a 30 euro (al di sotto di questa cifra l’obbligo veniva meno) e con seguente decreto, il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo veniva spostato dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, senza prevedere alcuna sanzione per chi lo avesse violato.

La norma è stata poi ripresa ancora con la Legge di Stabilità del 2016 che, oltre alle carte di debito, introduceva la possibilità di utilizzare anche le carte di credito come strumento di pagamento, abbassava la soglia minima da 30 euro a 5 euro (limite oggi inesistente) e stabiliva che l’obbligo poteva venire meno se si fosse verificata una “oggettiva impossibilità tecnica”.

Soltanto nel 2019 sono state definite le sanzioni per professionisti e commercianti che non si fossero adeguati alla normativa. L’entrata in vigore delle sanzioni è stata dapprima fissata nel 1°

luglio 2020 salvo poi far seguire il provvedimento da una abrogazione.

Solo con il Governo Draghi le priorità sono cambiate.

Sanzioni per rifiuto di utilizzo del Pos

La sanzione amministrativa pecuniaria finalmente prevista in caso di mancata accettazione dei pagamenti con Pos è composta da 2 voci:

• importo fisso, pari a 30 euro,

• 4% del valore della transazione rifiutata.

Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Per le sanzioni applicate in caso di violazione dell’obbligo di accettazione dei pagamenti Pos non sarà infatti possibile procedere al pagamento in misura ridotta, che avrebbe consentito entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il

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minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

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Informative e news per la clientela di studio

RIUNIONI ORGANI SOCIALI DEGLI ENTI: LE REGOLE PER IL RICORSO ALLA MODALITÀ

IN VIDEOCONFERENZA

Con 2 massime (la n. 12 e la n. 13) pubblicate lo scorso 10 maggio 2022 il Consiglio del Notariato di Milano ha fornito utili indicazioni riguardo alla possibilità di tenere le riunioni degli organi sociali di enti e associazioni in videoconferenza.

Come è noto le attuali disposizioni normative emanate durante il periodo emergenziale hanno consentito agli operatori del settore di convocare senza particolari problemi le riunioni dei propri organi sociali con modalità informatiche, in deroga tanto alle disposizioni statutarie quanto a quelle di natura codicistica. Tuttavia, pur approssimandosi (si spera) la fine del periodo emergenziale, diventa indispensabile avere ben chiare le regole riguardanti la possibilità di tenere riunioni con una modalità (la videoconferenza, appunto) che le organizzazioni del mondo non profit hanno gioco forza avuto modo di sperimentare e apprezzare.

Sotto questo profilo diventa peraltro importante verificare cosa dicono (o non dicono) gli statuti, che in taluni casi debbo essere opportunamente adeguati.

Le riunioni assembleari dei soci/associati

Con la massima n. 12 del 10 maggio 2022, il Consiglio Notarile di Milano si occupa dello svolgimento delle assemblee delle associazioni.

In particolare viene chiarito che le riunioni degli organi assembleari degli enti privi della qualifica di ETS (i tradizionali “enti non commerciali”, quali ad esempio le associazioni) possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, con l’unica accortezza che il presidente sia in grado di verificare l’identità degli intervenuti. Il che significa, che superata la proroga emergenziale fissata al 31 luglio 2022 che dà la possibilità a tutte le associazioni (ma anche a società e fondazioni) di svolgere “a distanza” le assemblee, gli enti non ETS potranno liberamente continuare a riunirsi in assemblea in videoconferenza. La motivazione deriva dal fatto che gli articoli 20 e 21, cod. civ., nel disciplinare il funzionamento delle assemblee delle associazioni, non contengono specifiche previsioni circa le modalità di tenuta delle medesime, di intervento dei soci e di esercizio del diritto di voto.

I non ETS

Mancando una specifica disciplina legale che richieda la compresenza fisica degli aventi diritto nello stesso luogo e non rinvenendosi nell’ordinamento principi generali contrari, il Notariato ritiene che le riunioni degli organi assembleari degli enti associativi privi della qualifica di ETS, in assenza di diversa previsione statutaria, possano essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché:

• sia assicurata la contestualità del procedimento assembleare;

• sia possibile verificare l’identità degli intervenuti.

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