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TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

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N. R.G. 15574/2017

TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Vincenzo Perozziello Presidente

Marianna Galioto Giudice estensore

Angelo Mambriani Giudice

all’esito della discussione in camera di consiglio nei procedimenti per reclamo riuniti e iscritti ai nn. R.G. 15574 – 15697 - 16202/2017 promossi da:

ANGELO VALLI (C.F. VLLNGL48D17G264C) con il patrocinio dell’avv. CASTELLI TULLIO e dell’avv. LUGLI ALFREDO (LGLLRD55P03F205J) VIA CORREGGIO, 19 20149 MILANO; elettivamente domiciliato in Via Crispi, 3 25121 BRESCIA presso il difensore avv. CASTELLI TULLIO,

CAMILLA BREGOLI (C.F. BRGCLL89R59B157E) con il patrocinio dell’avv. COZZI CLAUDIA e dell’avv. elettivamente domiciliato in Viale Rimembranze 1 20020 Lainatepresso il difensore avv. COZZI CLAUDIA,

MAURO BREGOLI (C.F. BRGMRA59M10B157N) con il patrocinio dell’avv.

PIROLA CLAUDIO e dell’avv. CECCONI MARCO DANILO (CCCMCD74M08F205J) VIA MOZART, 11 20122 MILANO; CECCONI FEDERICO (CCCFRC66L17L424X) Via Monte Napoleone, 8 20121 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA PAOLO DA CANNOBIO, 10 20122 MILANOpresso il difensore avv. PIROLA CLAUDIO,

RECLAMANTI

contro

MARCO LONATI (C.F. LNTMRC70C06B157J), FAUSTO LONATI (C.F.

LNTFST41B22B091R), GIORGIO BONFADELLI (C.F. BNFGRG49D18C948H) con il patrocinio dell’avv. MINA ANDREA elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 51 I° PIANO 25121

RECLAMATI ha emesso la seguente

ORDINANZA I reclami non possono essere accolti.

(2)

Anzitutto, in relazione all’eccezione di inammissibilità del reclamo proposto da Valli, il Tribunale ritiene che la norma che nei procedimenti civili obbliga le parti già costituite al deposito degli atti processuali e dei documenti, con modalità esclusivamente telematiche, deve essere coordinata con il sistema dei valori processuali implicati. Più in particolare, l’obbligatorietà della forma, telematica anziché cartacea, va inquadrata nell’ambito del sistema delle invalidità degli atti del processo cvile (artt. 156 e ss cpc), secondo cui non può essere dichiarata l’inammissibilità di un atto processuale per invalidità quando ha raggiunto il suo scopo. Nel caso in esame l’atto di reclamo, depositato in forma cartacea, è stato portato alla cognizione piena della controparte dopo il decreto di fissazione dell’udienza, sicché ha raggiunto il suo scopo, ossia l’instaurazione regolare e tempestiva del contraddittorio.

Non può dunque dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Quanto al merito relativo al reclamo di Valli, alla stregua della cognizione necessariamente sommaria che connota la fase cautelare, appare dirimente constatare che il reclamante, nel sottoscrivere il verbale d’assemblea dei soci di Biessepharma srl1 in data 16 giugno 2015, ha dato garanzia2 per le eventuali sopravvenienze passive rispetto alla situazione patrimoniale al 30 aprile 2015. Si legge infatti testualmente in tale verbale: “Il Presidente dichiara e da atto che tale situazione è stata sottoscritta da tutti gli amministratori e dai soci Signori Mario Vinai, Camilla Bregoli e Vera Trombetta per attestarne la verità e correttezza a garanzia, nei confronti dei nuovi soci Signori Fausto Lonati, Marco Lonati e Giorgio Bonfadelli, di eventuali sopravvenienze ed insussistenze passive che dovessero in futuro verificarsi con riferimento al periodo antecedente alla data di riferimento della stessa, per la quale i firmatari sono garanti”.

Alla luce di tale assorbente rilievo - e dell’irrilevanza dell’errore sulla situazione patrimoniale della società, in cui egli assume d’essere incorso per dolo di Mauro Bregoli, stante la non riconoscibilità da parte dei reclamati dello stesso errore sulle passività occultate3 - appare allo stato sussistente il fumus di responsabilità

1 di seguito denominata più semplicemente Biesse.

2 unitamente agli altri amministratori, Mario Vinai, Camilla Bregoli e Vera Trombetta.

3 artt. 1428 e 1431 cc.

(3)

in capo al Valli, idoneo a sorreggere la misura cautelare autorizzata dal primo giudice.

Il Valli ha sostenuto di non avere accettato l’incarico di amministratore. Si noti, tuttavia, che appare assorbente rispetto a ogni altra questione posta dal reclamante, che la partecipazione all’assemblea nella dichiarata veste di amministratore equivale – sotto il profilo del fumus - a piena ratifica della nomina in tesi avvenuta senza il suo consenso.

Sussiste il periculum in mora, desunto dall’atto di disposizione patrimoniale compiuto dal sig. Valli in epoca successiva alla sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte dei reclamati, e al rilascio della garanzia. Egli ha infatti ceduto alla moglie la propria quota indivisa dell’immobile in Cazzago San Martino4, sicché ricorre evidentemente un peggioramento della garanzia patrimoniale generica a favore dei creditori, rispetto al momento in cui egli ha assunto l’obbligazione verso i reclamati.

Anche il reclamo di Camilla Bregoli appare infondato.

Deve in primo luogo rilevarsi che questa, al pari del sig. Valli, ha sottoscritto ampia garanzia, nei confronti dei reclamati, di sostenere ogni eventuale sopravvenienza passiva.

Le contestazioni da questa svolte, in reclamo, riguardo all’insussistenza dei debiti occultati, come indicati nella ordinanza del primo giudice, non paiono condivisibili.

Essa afferma di avere proposto impugnazione al bilancio al 31.12.2015 evidenziando le poste occultate nella situazione patrimoniale al 30.4.2015 che i reclamati hanno posto a base della loro scelta di investimento.

Nella citazione prodotta, che fa riferimento alla perizia del dott. Passoni in atti, si legge tuttavia che è espressamente riconosciuta l’omessa indicazione della posta di 188.800 euro per finanziamenti concessi da terzi. Nulla poi si dice nella perizia riguardo alla preesistenza di debiti verso dipendenti (€ 21.318,00) e per ritenute d’acconto non versate (€ 10.531,00), sicché dette circostanze devono reputarsi incontestate.

4 doc. 56) dei reclamati; vendita del 29 luglio 2016.

(4)

Ricorre il periculum in mora, da ravvisarsi nel rischio di dispersione del patrimonio, in ragione dell’avvenuta cessione della partecipazione societaria in Geo Consult srl a favore dell’altra socia Antonella Recenti, avvenuta – si badi – proprio pochi giorni dopo l’ordinanza del primo giudice (ordinanza in data 11 marzo; vendita 20 marzo 20175).

In relazione al reclamo proposto da Mauro Bregoli, va rilevato che dalla minuziosa narrativa in fatto compiuta dai reclamati nel ricorso della prima fase, emerge la descrizione del contributo dato dal Bregoli stesso alla trattativa per l’ingresso dei due Lonati e di Bonfadelli nella compagine sociale di Biesse, narrativa in cui è dato ravvisare:

- la deduzione chiara, in fatto, circa il ruolo di compartecipe che detto reclamante ha svolto in tale operazione, posto che egli si sarebbe qualificato come socio effettivo di Biesse attraverso la partecipazione formale della figlia

- deduzione, questa, palesemente riconducibile al titolo di responsabilità ex art.

2043 cc.

Risultano inoltre alcuni elementi in atti da cui si ricava – alla luce del fumus tipico del procedimento cautelare – che il Bregoli ha assunto il ruolo di amministratore di fatto.

Anzitutto, i contratti di consulenza e servizi prodotti in causa6, rivelano che al reclamante sono stati attribuiti ampi compiti di gestione e organizzazione della vita dell’impresa, ivi compresi i poteri di rappresentanza della società, e la disponibilità di un ufficio presso la sede sociale. Tale ampiezza di poteri, valutata alla luce della mancata contestazione specifica circa l’impossibilità di Bregoli di assumere incarichi formali in ragione del ruolo già espletato in società sottoposte a procedure concorsuali7, porta a concludere – allo stato e per ciò solo – nel senso dell’assunzione, da parte di questo, della funzione gestoria in via di fatto. Il contratto di consulenza appare dunque meramente apparente, volto a dare copertura formale al ruolo che in concreto il Bregoli andava svolgendo nell’ambito di Biesse.

5 doc. B delle parti reclamate.

6 docc. 1-2 di parte M. Bregoli.

7 sul punto, va considerata generica la contestazione contenuta nella pag. 2 sub 2) della prima memoria difensiva depositata nella prima fase, in cui si dice che egli intende contestare punto per punto ogni affermazione avversaria, senza dare nulla per pacifico.

(5)

A ciò si aggiungano gli ulteriori dati emergenti dai documenti che ora si vanno a esaminare:

→ la conclusione dell’affare relativo alla vendita del dossier farmaceutico a favore di Azienda Farmaceutica Italiana srl a seguito della trattativa svolta dal Bregoli con i sigg. Costantini e Monticelli, i quali hanno dichiarato, per quanto qui rileva, che la “trattativa, in presenza del sig. Vinai, fu portata avanti dal sig. Bregoli Mauro…”8;

→ la lettera di dimissioni dal rapporto di collaborazione con Biesse, sottoscritta dal sig. Paolo Biffignandi9, in cui si legge che questo interloquiva con il sig.

Bregoli, che si qualificava come direttore operativo di Biesse; si noti che il Bregoli non contesta specificamente di essersi così qualificato, in occasione dell’incontro con il Biffignandi;

→ il prospetto sul ruolo che avrebbe potuto svolgere il sig. Antonello Pallone in caso di assunzione alle dipendenze di Biesse, quale “General Manager, con le relative deleghe e riporto al Presidente sott. Mauro Bregoli”10.

I predetti elementi convincono pertanto il Tribunale, secondo la cognizione cautelare, che il sig. Bregoli ha effettivamente assunto in Biesse il ruolo di amministratore di fatto, essendo stato dotato di ampi poteri gestori, rappresentati dalla conclusione di affari con la spendita del nome di Biesse, concretizzati nella coltivazione di trattative con i terzi per la vendita di prodotti, e nella responsabilità di gestione del personale.

Si noti, poi, in fatto, che il sig. Bregoli non ha proposto motivo di reclamo sull’esistenza delle poste passive che sarebbero state occultate dalla situazione patrimoniale esaminata dai reclamati all’atto di sottoscrizione dell’aumento di capitale, poiché il reclamo appare essenzialmente incentrato sulla contestazione del suo ruolo di amministratore di fatto.

Ricorre dunque il fumus di responsabilità sia come compartecipe nella trattativa per l’esecuzione dell’operazione di cui si discute, sia quale amministratore di fatto che ha preso parte all’occultamento dei debiti sociali nei confronti delle parte reclamate.

8 le dichiarazioni scritte rese da terzi e acquisite e prodotte in causa paiono utilizzabili in sede cautelare, stante la cognizione sommaria propria del procedimento; v. doc. D allegato alla memoria depositata in sede di reclamo dalle parti Lonati e Bonfadelli.

9 doc. 16) allegato al ricorso introduttivo del procedimento.

10 doc. 46), pag. 6 delle parti reclamate.

(6)

Sussiste inoltre il rischio di pregiudizio delle ragioni dei creditori, rivelato dal profilo soggettivo, ossia dalla condotta decettiva riconducibile all’operato dello stesso reclamante il quale, come detto, ha partecipato all’affare complessivo lamentato dai reclamati e all’occultamento dei debiti sociali. Una simile condotta lascia presumere che egli possa tenere condotte volte a pregiudicare le ragioni dei propri creditori.

Alla luce dei rilievi che precedono, il reclamo va respinto.

Le spese saranno liquidate con la sentenza.

P.Q.M.

visto l’art. 669 terdecies cpc, 1. respinge il reclamo;

2. riserva alla sentenza la decisione sulle spese.

Milano, 27 aprile 2017.

Il Presidente - Vincenzo Perozziello –

Il Giudice estensore - Marianna Galioto -

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