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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

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(1)

R. G. 39045/2017

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XV CIVILE

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore Dott. Amina Simonetti Giudice

Dott. Maria Antonietta Ricci Giudice ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 39045/2017 R.G., promossa da:

LUIGI MARTINELLI, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di riassunzione, dall’Avv. Cristina Bellini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Olmetto n.3.

– attore – CONTRO

COOPERATIVA CATTOLICA IMMOBILIARE “ALCIDE DE GASPERI” A R.L., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Franchina e Giulio Savio, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Podgora, n.11.

– convenuto –

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE:

“Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:

in via pregiudiziale:

accertare la violazione dell’art. 17 dello statuto della Cooperativa e conseguentemente dichiarare l’invalidità delle delibere assembleari del 14/10/2016 e del 24/03/2017 ex art. 2379 c.c.

Nel merito:

- accertata la contrarietà alla legge, dichiarare l’annullamento della delibera dell’assemblea del 14/10/2016, punto n. 2 dell’ordine del giorno, per contrarietà alla legge e, conseguentemente,

(2)

condannare la Cooperativa convenuta a reintegrare il Dott. Martinelli nel suo ruolo in Consiglio di Amministrazione.

Respingere la domanda riconvenzionale proposta da Cooperativa De Gasperi a r.l. siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui agli atti.

Con refusione di spese e competenze di causa.”

PER PARTE CONVENUTA:

“Voglia l’On. le Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, accogliere le seguenti conclusioni:

1) nel merito, rigettare tutte le domande attoree, siccome destituite di qualsiasi fondamento sia in fatto che in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione nel presente giudizio e nei successivi scritti difensivi;

2) sempre nel merito ed in via riconvenzionale, previo accertamento della responsabilità anche ex art.

2392 c.c. del Dott. Luigi Martinelli, quale amministratore della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi – società cooperativa per gli atti di mala gestio descritti nella comparsa di costituzione nel presente giudizio e precisati nei successivi scritti difensivi, condannare genericamente l’attore a risarcire la medesima Cooperativa di tutti i danni a costei per l’effetto cagionati, da liquidare in un separato giudizio, ed a pagare alla medesima Cooperativa una provvisionale, da determinare - se del caso anche in via equitativa - nella misura dell’equivalente monetario dei pregiudizi in concreto accertati nel presente giudizio sotto il profilo dell’an e del quantum debeatur, oltre agli interessi ed alla rivalutazione, a decorrere dal dì di ogni evento pregiudizievole sino all’effettivo soddisfo;

3) in ogni caso, condannare il Dott. Luigi Martinelli alla refusione delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali.

IN VIA ISTRUTTORIA

La Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi – società cooperativa, come in atti rappresentata e difesa, insiste nel domandare all’On.le Tribunale adito di ammettere tutti i mezzi di prova articolati nelle memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, nn. 2 e 3, c.p.c., e depositate rispettivamente in data 2 maggio 2018 ed 1 giugno 2018 ed in particolar modo

CHIEDE

all’On.le Tribunale adito - senza che ciò implichi inversione dell’onus probandi - di voler:

A) ammettere la prova testimoniale sulle seguenti circostanze, tutte da intendersi precedute dalla locuzione “vero che”:

1) il Dott. Luigi Martinelli è intervenuto personalmente all’adunanza dell’assemblea dei soci della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi tenutasi in data 14 ottobre 2016 e ha partecipato tanto alla discussione degli argomenti ivi trattati quanto alle votazioni relative alle deliberazioni ivi adottate, come da documento, che si rammostra (doc. n. 87 del fascicolo della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi);

2) nel corso dell’adunanza dell’assemblea dei soci della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi tenutasi in data 14 ottobre 2016 il Dott. Luigi Martinelli ha tralasciato di formulare qualsiasi osservazione o riserva in merito alle modalità di convocazione della cennata adunanza, come da documento, che si rammostra (doc. n. 87 del fascicolo della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi);

3) la Sig.ra Gabriella Casiello ed il Notaio Lorenzo Grossi, nella loro rispettiva qualità di presidente e segretario dell’assemblea dei soci della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De

(3)

Gasperi tenutasi in data 14 ottobre 2016, hanno redatto il relativo verbale al più tardi entro la fine della settimana successiva a quella del giorno dell’adunanza;

4) la Sig.ra Gabriella Casiello ha trascritto il verbale dell’assemblea dei soci tenutasi il 14 ottobre 2016 nel libro dei verbali delle assemblee dei soci della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi entro i 30 giorni successivi a quello dell’adunanza e comunque in epoca antecedente all’adunanza della successiva adunanza dell’assemblea dei soci, che si è tenuta in data 24 marzo 2017;

5) il Dott. Luigi Martinelli è intervenuto personalmente all’adunanza dell’assemblea dei soci della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi tenutasi in data 24 marzo 2017 e ha partecipato tanto alla discussione degli argomenti ivi trattati quanto alle votazioni relative alle deliberazioni ivi adottate, come da documento, che si rammostra (doc. n. 88 del fascicolo della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi);

6) nel corso dell’adunanza dell’assemblea dei soci della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi tenutasi in data 24 marzo 2017 il Dott. Luigi Martinelli ha tralasciato di formulare qualsiasi osservazione o riserva in merito alle modalità di convocazione della cennata adunanza, come da documento, che si rammostra (doc. n. 88 del fascicolo della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi);

7) la Sig.ra Gabriella Casiello e la Sig.ra Sara Tagliabue, nella loro rispettiva qualità di presidente e segretario dell’assemblea dei soci della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi tenutasi in data 24 marzo 2017, hanno redatto il relativo verbale al più tardi entro la fine della settimana successiva a quella del giorno dell’adunanza;

8) la Sig.ra Gabriella Casiello ha trascritto il verbale dell’assemblea dei soci tenutasi il 24 marzo 2017 nel libro dei verbali delle assemblee dei soci della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi entro i 30 giorni successivi a quello dell’adunanza e comunque in epoca antecedente all’adunanza della successiva adunanza dell’assemblea dei soci, che si è tenuta in data 20 luglio 2017;

9) … 10) … 11) … 12) …

13) sin dal 2012 la Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi ha offerto in vendita gli immobili facenti parte del costruendo fabbricato sito a Paderno Dugnano, in via Garibaldi, n. 7, ai pezzi riportati nel documento, che si rammostra (doc. n. 88 del fascicolo della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi);

14) …

15) nella primavera del 2015 la Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi ha eseguito i lavori di ristrutturazione dell’immobile da concedere in locazione al Sig. Lorenzo Motta, sostenendo i costi esposti nei documenti, che si rammostrano (doc. n. 108 del fascicolo della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi);

16) in data 13 maggio 2013 il Dott. Luigi Martinelli ha predisposto il business plan, come da documento che si rammostra (doc. n. 118 del fascicolo della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi);

17) in data 14 maggio 2013 il Dott. Luigi Martinelli ha presentato alla Intesa Sanpaolo s.p.a. il business plan, come da documento che si rammostra (doc. n. 118 del fascicolo della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi);

(4)

18) nella seduta del consiglio di amministrazione della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi tenutasi il 26 maggio 2016 il Dott. Luigi Martinelli ha promesso di acquistare prosoluto i crediti vantati dalla medesima Cooperativa nei confronti della Heredom s.r.l., del Geom. Damiani Basanisi e della Bekker Group s.r.l. contro il pagamento del corrispettivo complessivo di euro 1.020.000/00, come da documenti che si rammostrano (docc. n. 86 pag. 2 e n.

119 del fascicolo della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi);

19) nella seduta del consiglio di amministrazione della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi tenutasi il 26 maggio 2016 il Sig. Virginio Battistella, quale vicepresidente della medesima Cooperativa, ed il Dott. Luigi Martinelli hanno sottoscritto la scrittura privata, che si rammostra (doc. n. 119 del fascicolo della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi);

20) i Sigg.ri Marina Battistella, Celestina Bergna, Annamaria Santambrogio e Giuseppe Battistella hanno aperto libretti di deposito del risparmio presso la Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi in epoca antecedente al 2010, come da documento che si rammostra (doc. n. 124 del fascicolo della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi);

21) nel primo semestre 2010 i Sigg.ri Marina Battistella, Celestina Bergna, Annamaria Santambrogio e Giuseppe Battistella hanno eseguito sui rispettivi libretti di deposito del risparmio presso la Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi i versamenti ed i prelievi ivi riportati, come da documento che si rammostra (doc. n. 124 del fascicolo della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi);

22) con nota data 13 gennaio 2010 ed altre successive la Confcooperative ha comunicato alla Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi l’offerta formulata dalla Intesa Sanpaolo s.p.a, dalla Unicredit s.p.a. e da altre banche di erogare nel primo semestre 2010 finanziamenti in favore delle cooperative aderenti a Confcooperative a fronte del pagamento di interessi ad un tasso annuo compreso tra l’1,48% ed il 2,95%, come da documento che si rammostra (doc. n. 125 del fascicolo della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi).

Si indicano a testi: 1) Sig.ra Katia Colossi, domiciliata presso la sede legale della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi, corrente a Paderno Dugnano (MI), in via Enrico Toti, n. 1 (su tutte le circostanze innanzi capitolate); 2) Sig.ra Sara Tagliabue, domiciliata8 presso la sede legale della Cooperativa Cattolica Immobiliare Alcide De Gasperi, corrente a Paderno Dugnano (MI), in via Enrico Toti, n. 1 (su tutte le circostanze innanzi capitolate); 3) Dott.ssa Maria Grazia Cassini, domiciliata presso la sede legale della Intesa Sanpaolo s.p.a. (sulla circostanza innanzi capitolata al n. 17); 4) Sig.ra Marina Battistella, domiciliata a Paderno Dugnano (MI), in via Enrico Toti, n. 1 (sulle circostanze innanzi capitolate ai nn. 20 e 21); 5) Sig.ra Celestina Bergna, domiciliata a Paderno Dugnano (MI), in via Enrico Toti, n. 1 (sulle circostanze innanzi capitolate ai nn. 20 e 21); 6) Sig.ra Annamaria Santambrogio, domiciliata a Paderno Dugnano (MI), in via Enrico Toti, n. 1 (sulle circostanze innanzi capitolate ai nn. 20 e 21); 7) Sig. Giuseppe Battistella, domiciliato a Paderno Dugnano (MI), in via Enrico Toti, n. 1 (sulle circostanze innanzi capitolate ai nn. 20 e 21);

B) ammettere l’interrogatorio formale deferito al Dott. Luigi Martinelli su tutte le circostanze riportate nella precedente lettera A), che qui si abbiano parola per parola ritrascritte, anche sulla seguente circostanza, tutte precedute dalla locuzione “vero che”:”.

MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Le vicende processuali.

(5)

Con atto di citazione, notificato in data 1 gennaio 2017 ed iscritto a ruolo al n. 1187/2017, il Sig.

LUIGI MARTINELLI (di seguito: “Martinelli”), in qualità di socio ed ex amministratore della COOPERATIVA CATTOLICA IMMOBILIARE “ALCIDE DE GASPERI” A R.L. (di seguito:

“la Cooperativa”), agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza al fine di sentir annullare la deliberazione del 14 ottobre 2016, punto n. 2 dell’o.d.g., con cui l’assemblea della Cooperativa convenuta, in occasione della approvazione del bilancio 2015, aveva deliberato la proposizione dell’azione sociale di responsabilità nei suoi confronti e la sua revoca ai sensi dell’art. 2393, comma 4, c.c. (doc. 1, att.) e, conseguentemente, sentir condannare la Cooperativa a reintegrarlo nel suo ruolo in Consiglio di Amministrazione.

In data 31 marzo 2017, si costituiva in giudizio la Cooperativa eccependo, in via preliminare, l’incompetenza del Tribunale adito, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, l’accertamento della responsabilità ex art. 2392 c.c. di Martinelli con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio della società convenuta a causa degli atti di mala gestio posti in essere nel periodo in cui egli aveva ricoperto la carica di amministratore operativo della Cooperativa.

Ascoltati i difensori delle parti nell’udienza tenutasi in data 20 aprile 2017, con ordinanza resa il 10 maggio 2017, il Tribunale di Monza, ritenendo la propria incompetenza, rimetteva parti e causa dinanzi al Tribunale di Milano − Sezione XV Specializzata in materia di impresa, così provvedendo: “1.

dichiara l’incompetenza per materia di questo Tribunale; 2. rimette le parti dinanzi al Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di impresa, assegnando termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio; 3. riserva al momento della definizione del giudizio nel merito ogni provvedimento sulle spese processuali” (doc. 7, att.).

Successivamente, con comparsa notificata in data 15 giugno 2017, Martinelli riassumeva la causa promossa nei confronti della Cooperativa dinanzi al Giudice competente riproponendo l’impugnazione della delibera assembleare della Cooperativa adottata in data 14 ottobre 2016 − rivolgendovi anche ulteriori censure −, ed impugnando, altresì, la deliberazione del 24 marzo 2017 con la quale l’assemblea della Cooperativa aveva nuovamente deliberato l’azione di responsabilità nei confronti di Martinelli − per gli stessi motivi di cui all’assemblea del 14 ottobre 2016 “e per ogni ulteriore atto di negligente amministrazione, che sarà rilevato dal Consiglio di Amministrazione”−, oltre alla sua revoca dalla carica di consigliere (doc.88, conv.).

(6)

Quindi, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28 febbraio 2018, si costituiva nel giudizio riassunto la Cooperativa, la quale, nel rilevare l’assoluta infondatezza dell’impugnativa avversaria, reiterava la contestazione dei plurimi atti di negligente amministrazione nei confronti di Martinelli chiedendo, previo accertamento della sua responsabilità ex art. 2392 c.c., la condanna generica dello stesso al ristoro dei corrispondenti danni cagionati alla convenuta con assegnazione di provvisionale.

All’udienza del 20 marzo 2018, su istanza delle parti, il Giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.

All’udienza del 3 luglio 2018, il Giudice emetteva ordinanza di ammissione delle prove e, sentite le parti, differiva l’assunzione di quelle ammesse al solo scopo di verificare la praticabilità di accordi transattivi, rinviando il processo all’udienza del 16 ottobre 2018.

All’udienza del 16 ottobre 2018, le parti riferivano del mancato raggiungimento di accordi volti ad una composizione transattiva della controversia e il Giudice fissava udienza per escutere i testi ammessi.

All’udienza del 26 novembre 2019, terminata l’istruttoria, il Giudice, su richiesta delle parti, rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 18 febbraio 2020, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice, assegnati i termini di rito ex art. 190 c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

I termini di deposito degli scritti conclusionali sono stati sospesi ex art. 83 d.l. n. 18/2020 conv. con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, con scadenza dell’ultimo termine al 14 luglio 2020.

2. L’eccezione di parte attrice Martinelli relativa all’estinzione del processo limitatamente alle sole domande riconvenzionali proposte dalla Cooperativa: infondatezza.

Preliminarmente, il Tribunale ritiene che l’eccezione sollevata da Martinelli relativa all’estinzione del processo limitatamente alle sole domande riconvenzionali proposte dalla Cooperativa è infondata deve essere rigettata.

Martinelli ha eccepito preliminarmente di aver riassunto il processo soltanto in relazione alle proprie domande, sicché lo stesso andrebbe dichiarato estinto limitatamente alle domande riconvenzionali proposte dalla Cooperativa, avendo parte convenuta trascurato di riassumerle separatamente.

(7)

Ciò posto, occorre premettere che in caso di declaratoria di incompetenza del Giudice adito, la tempestiva riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente, operata ai sensi dell’art.

50 c.p.c. e dell’art. 125 disp. att., comporta la prosecuzione del processo originariamente instaurato, indipendentemente dalla parte più diligente che abbia assunto l'iniziativa di compiere i relativi incombenti (1).

Occorre premettere, altresì, che, affinché l'atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti abbia l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. anche con riguardo alle altre, occorre che le stesse – destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione – si costituiscano in giudizio e ripropongano tutte le domande, principali e riconvenzionali, nel rispetto degli artt. 165 e 166 c.p.c., senza tuttavia che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad un autonoma riassunzione. (2)

Nel caso di specie, si osserva che, da un lato, Martinelli ha tempestivamente depositato dinanzi al Tribunale di Milano, indicato quale giudice competente a decidere la presente controversia, atto di citazione in riassunzione, notificato alla Cooperativa in data 15 giugno 2017, dall’altro, che la Cooperativa, con comparsa di costituzione e risposta, depositata tempestivamente in data 28 febbraio 2018 nell’ambito del giudizio riassunto, ha ivi ritualmente (ri)proposto le proprie domande principali e riconvenzionali.

Da quanto precede deriva, alla luce delle premesse esposte, che l’atto di riassunzione posto in essere da parte attrice, ha impedito l’estinzione del processo anche con riferimento alla posizione processuale della convenuta relativamente alle domande riconvenzionali dalla stessa proposte.

Pertanto, l’eccezione de qua è infondata e deve essere rigettata.

* Altresì, in via preliminare, il Tribunale ritiene che la causa può essere decisa sulla base delle prove testimoniali e documentali acquisite nel corso dell’istruttoria e prodotte in giudizio e, pertanto ed in ogni caso, non ammette le prove testimoniali di cui parte convenuta ha reiterato richiesta anche in sede di precisazione delle conclusioni in quanto irrilevanti e superflue.

(1) Cfr. in tal senso Cass. n. 9915 del 2019 e Cass. n. 21334 del 2010.

(2) Cfr. Cass. n. 4215 del 2014 e, seppure in tema di interruzione, Cass. n. 11686 del 2014.

(8)

3. Le domande attoree di accertamento della invalidità delle delibere assunte alle assemblee ordinarie della Cooperativa nelle adunanze del 14 ottobre 2016 e del 24 marzo 2017: infondatezza.

Il Tribunale ritiene che le domande attoree di accertamento della invalidità delle delibere assunte alle assemblee ordinarie della Cooperativa nelle adunanze del 14 ottobre 2016 e del 24 marzo 2017 sono infondate e devono essere rigettate.

Martinelli ha dedotto, in sintesi, i seguenti motivi di impugnazione:

1) annullabilità della delibera del 14 ottobre 2016, punto n. 2 o.d.g., per omessa indicazione all’o.d.g., riportato nell’avviso di convocazione dell’assemblea nella quale veniva assunta (peraltro nemmeno prodotto da parte attrice), dell’argomento relativo alla proposta di azione sociale di responsabilità nei confronti di Martinelli, in violazione dell’art. 2366 c.c. ai sensi del quale l’avviso di convocazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare;

2) annullabilità della delibera del 14 ottobre 2016, punto n. 2 dell’o.d.g. per mancata corrispondenza dei fatti in base ai quali i soci avevano deliberato di agire nei confronti di Martinelli (indicati nel relativo verbale ed esaminati ai punti da 1 a 12 dell’atto di citazione avanti al Tribunale di Monza) con i fatti oggetto dell’azione di responsabilità nei confronti dello stesso, proposta in via riconvenzionale dalla Cooperativa, e, quindi, per mancata preventiva autorizzazione assembleare all’azione di responsabilità nei confronti di Martinelli in riferimento ai fatti oggetto della suddetta domanda riconvenzionale e non esaminati nell’assemblea del 14 ottobre 2016;

3) nullità ex art. 2379 c.c. delle delibere del 14 ottobre 2016 e del 24 marzo 2017, perché assunte in assemblee convocate in violazione dell’art. 12 dello Statuto sociale della Cooperativa (doc. 6 att.)(3), il quale prevede quali modalità per la comunicazione ai soci dell’avviso di convocazione dell’assemblea, oltre all’affissione dello stesso nella sede sociale, anche “altri mezzi idonei a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell’assemblea, quali lettere con consegna manuale o spedite per posta, pubblicazione su organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la Cooperativa”;

(3) Il riferimento operato da parte attrice all’art. 17 dello Statuto sociale della Cooperativa rubricato “Consiglio di amministrazione” è errato.

(9)

4) nullità della delibera del 24 marzo 2017, per mancanza del verbale, in quanto, al momento della notifica della comparsa di riassunzione di Martinelli, il verbale relativo all’adunanza di cui trattasi non era stato ancora depositato nel libro verbali.

Il motivo di impugnazione sub 1) è infondato.

Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 2393, comma 2, c.c., la deliberazione concernente l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare (art. 2366 c.c.), purché si tratti di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio oggetto di discussione, dovendo intendersi come tali, in senso ampio e non tecnico−contabile ex art. 2423 bis c.c., anche quei fatti derivanti da condotte inadempienti poste in essere dagli amministratori nel corso di esercizi precedenti, ma le cui conseguenze dannose si siano manifestate o siano emerse nell’esercizio considerato, così ripercuotendosi sui risultati del bilancio oggetto di approvazione.

Ciò posto, nel caso di specie, si osserva che la deliberazione che ha autorizzato l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di Martinelli è stata adottata nel corso dell’assemblea del 14 ottobre 2016, la quale era stata convocata per l’esame e l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, e che tutti gli addebiti ivi contestati al Martinelli, ancorché riguardanti condotte dallo stesso poste in essere nel corso di esercizi precedenti, hanno dispiegato i loro effetti dannosi – seppur nei limiti di cui si dirà infra – nell’esercizio 2015, cui si riferiva il bilancio oggetto di discussione.

In ogni caso, si rammenta che, ai sensi dell’art. 2377, comma 8, c.c. l'annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso, la sostituzione dà luogo a una rinnovazione sanante con effetti retroattivi e, pertanto, si terrà conto soltanto del contenuto dalla delibera sostitutiva (4).

Nel caso di specie la Cooperativa, dopo la deliberazione del 14 ottobre 2016, punto n.2 o.d.g. qui impugnata, ha provveduto ad adottare, in data 24 marzo 2017, una successiva delibera conforme alla legge e allo Statuto – essendo infondati i motivi di impugnazione sub 3) e 4) per le ragioni di cui infra – con la quale l’assemblea dei soci:

➢ da un lato, ha rinnovato “la deliberazione assembleare adottata lo scorso 14 ottobre 2016 concernente la revoca del Dott. Luigi Martinelli dalla carica di amministratore e l’esercizio nei

(4) Cass. n. 22762 del 2012.

(10)

confronti di costui dell’azione sociale di responsabilità e, in ogni caso, delibera[i] di revocare il Dott. Luigi Martinelli dalla carica di amministratore e di esercitare nei confronti di costui l’azione sociale di responsabilità per tutte le violazioni di legge e di statuto riportate nella relazione del Presidente presentata nel corso dell’adunanza assembleare tenutasi in data 14 ottobre 2016”;

➢ dall’altro, ha esteso l'autorizzazione all'azione di responsabilità “per ogni ulteriore atto di negligente amministrazione, che sarà rilevato dal Consiglio di Amministrazione” (doc. 88, conv.).

Deriva da quanto precede che la deliberazione del 24 marzo 2017 ha sostituito con effetto sanante retroattivo l’analoga delibera approvata precedentemente dall’assemblea dei soci della Cooperativa nell’adunanza tenutasi in data 14 ottobre 2016, ponendo nel nulla eventuali – peraltro inesistenti, come si è detto sopra – lacune nella redazione dell’ordine del giorno.

Il motivo di impugnazione sub 2) è infondato.

Preliminarmente si osserva che la doglianza secondo la quale sarebbero stati azionati addebiti diversi da quelli oggetto della delibera assembleare che ha autorizzato l'esercizio dell'azione non si risolve in un motivo di invalidità della deliberazione stessa.

Invero l’autorizzazione dell'assemblea all'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall'art. 2393 c.c., incide sulla legittimazione processuale del rappresentante della società, e pertanto, costituisce una condizione dell'azione, la cui mancanza è motivo di improcedibilità dell’azione medesima. Ovviamente la sussistenza di tale autorizzazione va verificata d'ufficio dal Giudice ed è sufficiente che sussista al momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio. (5)

Ciò premesso, si osserva, altresì, che la legge non richiede che la deliberazione con cui l'assemblea autorizza l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, a norma dell'art. 2393 c.c., rechi una specifica motivazione volta ad illustrare le ragioni che giustificano tale scelta – rientrando questa nel novero delle determinazioni che l'assemblea può del tutto liberamente assumere e restando ovviamente affatto impregiudicata la fondatezza degli addebiti mossi all'amministratore, destinati ad essere approfonditamente vagliati solo nella causa contro di lui instaurata –, (6) tantomeno che rechi una

(5) Cass. n. 18939 del 2007.

(6) In tal senso Cass. n. 13169 e n. 21858 del 2005.

(11)

individuazione specifica delle condotte degli amministratori asseritamene contrarie ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto. (7)

Ne deriva che è da escludere che la delibera prevista dall’art. 2393 c.c. circoscriva l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità solo agli atti di mala gestio eventualmente riportati nella relativa motivazione e che deve essere ritenuto senz’altro ammissibile, in sede di proposizione, fondare l’azione su fatti diversi da quelli specificamente esaminati dall’assemblea – come accaduto nel caso di specie.

In ogni caso, la deliberazione del 24 marzo 2017 – oltre a determinare effetto sanante retroattivo sulla analoga delibera approvata il 14 ottobre 2016 (v. supra 1.) – ha inequivocabilmente integrato l’autorizzazione a procedere con l’azione di responsabilità nei confronti di Martinelli anche relativamente a quegli addebiti non individuati nella prima delibera ed oggetto di contestazione per la prima volta in questa sede processuale da parte della Cooperativa.

È dunque evidente che l’eccezione di parte attrice deve essere ritenuta infondata, tanto se qualificata in termini di denunciata violazione di legge – dunque di annullabilità della delibera – quanto se qualificata in termini di denunciata carenza di autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità e dunque di improcedibilità della stessa.

Il motivo di impugnazione sub 3) è infondato.

L'atto costitutivo di una cooperativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2519 comma 1 e 2521 n.9 c.c., può prevedere forme di convocazione dell'assemblea che derogano alle disposizioni di legge dettate in materia per le società per azioni applicabili nel caso di specie (artt. 2366 c.c. e 2479 bis c.c.), tuttavia nella previsione della forma di convocazione prescelta deve soddisfare l'esigenza fondamentale ed imprescindibile di tempestiva informazione dei soci sugli argomenti da trattare, con la conseguenza che sono inefficaci quelle forme di convocazione che siano inidonee a garantire tale esigenza (8).

Nel caso di specie, l’art. 12 dello statuto sociale prevede le forme di convocazione dell’assemblea.

Orbene, il motivo d’impugnazione di cui si discute, meramente declinato come violazione dell’art. 17 (rectius: 12) dello statuto sociale senza altra deduzione di sorta è assolutamente generico, non avendo l’attore precisato con quale condotta attiva od omissiva la Cooperativa abbia violato il disposto della norma suddetta.

(7) Cfr. Trib. Milano del 17 ottobre 1988 e Cass. n. 19235 del 2008.

(8) In tal senso anche la giurisprudenza ante riforma del 2003: Cass. n. 7808 del 1990.

(12)

In particolare si osserva che Martinelli – come eccepito da parte convenuta – ebbe a presenziare personalmente ad entrambe le assemblee dei soci tenutesi in data 14 ottobre 2016 e 24 marzo 2017 ed ebbe a partecipare alla discussione sui vari argomenti inseriti nell’o.d.g., consentendo alla relativa trattazione, circostanza questa che rileva ai fini della sanatoria di cui all’art. 2379 bis, comma 1, c.c.

Egli, inoltre, non ha mai eccepito di non essere stato ritualmente convocato a tali assemblee.

Inoltre, all’assemblea del 24 marzo 2017 – dichiaratamente assunta in “rinnovazione” di quella convocata in data 14 ottobre 2016 – ebbero a partecipare ben 245 soci (cfr. verbale doc. 2 conv.), che non v’è motivo di dubitare che siano stati ritualmente convocati, e parte attrice non ha offerto alcun elemento, nemmeno presuntivo, dal quale desumere un difetto di convocazione dei soci non presenti.

A tal proposito si deve osservare che anche il vizio della delibera per difetto di convocazione, può esser fatto valere soltanto da chi “vi abbia interesse” (art. 2379, comma 1, c.c.) e che l’azione non è esercitabile da chi “anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea” (art. 2379 bis, comma 1, c.c. cit.), talchè può ricavarsi che il vizio in questione può esser fatto valere – a tutela del proprio diritto di partecipazione, legato al diritto di voto, dunque individuale (art. 2370, comma 1, c.c.) – solo dal socio che lamenti di non essere stato convocato all’assemblea e non abbia consentito al suo svolgimento, mentre il socio non è legittimato e non ha interesse (salvo che lo dimostri) a fare valere ipotetici vizi di convocazione riguardanti altri soci.

Costoro, peraltro, ben possono, pur non convocati e non presenti, decidere di non impugnare, così prestando acquiescenza alla deliberazione assunta in assemblea e provocandone comunque il consolidamento per mancata impugnazione nei termini di legge. Ammettere l’impugnazione di un socio per omessa convocazione di un altro costituirebbe dunque una violazione del principio di cui all’art. 81 c.p.c.

Ciò posto, per le ragioni suindicate, il motivo de quo è infondato e deve essere rigettato.

Il motivo di impugnazione sub 4) è infondato.

Occorre premettere che l’omissione o il ritardo nella trascrizione del verbale di un’assemblea nel libro verbali e deliberazioni dell’assemblea dei soci non costituisce motivo d’invalidità delle delibere assunte. Invero l’art. 2377, comma 5, n. 3 c.c. prevede che la delibera non può essere annullata se il verbale, pur redatto, è incompleto o inesatto – salvo ciò impedisca l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione –, e l’art. 2379, comma 1, c.c. che la deliberazione è nulla

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soltanto nel caso di mancata verbalizzazione dell’assemblea nella quale venga assunta. Si tratta dunque di mera irregolarità.

Invero il Tribunale, in tema di s.r.l. – ma il regime è analogo (cfr. artt. 2421 n. 3, 2478 n. 2 c.c.) –, ha affermato:

“L’omessa trascrizione nei libri sociali della delibera assembleare adottata da una società a responsabilità limitata non ne determina automaticamente l’inesistenza; si tratta di un vizio di forma che non inficia la validità o l’efficacia dell’atto, ove sia provata l’esistenza del documento ed il motivo per cui esso non è stato trascritto (nel caso di specie la delibera assembleare non era stata trascritta per una dimenticanza del commercialista).

La trascrizione delle delibere assembleari di una srl nei libri sociali non ha la funzione di rendere opponibile alla società o ai terzi la delibera stessa, ma quella di regolare la vita sociale e consentire la raccolta degli atti sociali. Del resto, la trascrizione delle delibere nei libri sociali non ha funzione di tutela dei terzi, poiché costoro non vantano un diritto a conoscerle, per cui non può ritenersi che si tratti di una forma di pubblicità costitutiva né, tanto meno, dichiarativa.

Non può sostenersi che la delibera ai fini della propria validità e/o opponibilità alla società e ai terzi debba avere data certa, poiché si tratta di un atto non destinato a valere nei confronti dei terzi, ma nei confronti dell’ente stesso che lo ha adottato tramite i suoi organi. Del resto nemmeno la delibera registrata debitamente possiede i requisiti di cui all’articolo 2704 c.c., in assenza di vidimazioni, non più obbligatorie” (9).

Nel caso di specie, in ogni caso, risulta agli atti che il verbale relativo all’adunanza dell’assemblea dei soci tenutasi in data 24 marzo 2017 è stato redatto ed, in ogni caso, trascritto tempestivamente (cioè prima dello svolgimento della successiva assemblea: art. 2479 bis, comma 2, c.c.) nel libro dei verbali e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci, come del resto si evince dalla stessa intestazione dei verbali prodotti (doc. 87 e 88 conv.). Dunque sono stati acquisiti elementi in senso contrario alla prospettazione attorea del vizio, che, invece, risulta priva di alcun fondamento probatorio.

In definitiva, per tutte le ragioni sopraesposte, l’impugnazione attorea è infondata e deve essere rigettata.

4. Le domande di accertamento della responsabilità per atti di mala gestio imputabili a Martinelli e di conseguente condanna generica dello stesso al risarcimento danni con assegnazione di provvisionale, proposte in via riconvenzionale dalla Cooperativa: le deduzioni e prospettazioni delle parti.

(9) Trib. Milano, sent. n. 32872/2010 r.g. del 07.11.2012 in www.giurisprudenzadelleimprese.it

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La Cooperativa, nel contesto dell’azione di responsabilità proposta in via riconvenzionale nei confronti del Martinelli ex art. 2393 c.c., ha addebitato a Martinelli i seguenti atti di mala gestio:

I) stipula, in qualità di Presidente del Cda ed asseritamente all’insaputa del relativo organo amministrativo, del contratto di appalto datato 7 aprile 2014 (di seguito: “il Secondo Contratto di Appalto”; doc.7, conv.) e dell’accordo integrativo datato 11 aprile 2014 (di seguito:

“l’Addendum”; doc.8, conv.) con l’IMPRESA COSTRUZIONI G.B. S.C.AR.L. (di seguito:

“GB scarl” o anche “la nuova impresa appaltatrice”) per la costruzione di un fabbricato da realizzare nella frazione Palazzolo di Paderno Dugnano, in via Garibaldi n.7 (di seguito “il Fabbricato”) (10) − precedentemente affidata alla G.B. COSTRUZIONI S.R.L., (di seguito: “GB srl”), giusta scrittura privata sottoscritta in data 23 dicembre 2011 (di seguito: “il Primo Contratto di Appalto”; doc.3 conv.) −, in quanto gli stessi prevedevano un incremento e una duplicazione dei compensi, un ampliamento dei termini di consegna delle opere fino a quasi raddoppiare la durata dell’appalto nonché il pagamento a carico della Cooperativa di un ingente corrispettivo per l’acquisizione di non meglio identificati diritti edificatori.

A fondamento di tale addebito la Cooperativa ha dedotto che:

➢ con il Primo Contratto di appalto, datato 23 dicembre 2011, il Cda della Cooperativa all’unanimità affidava in appalto alla GB srl, amministrata e partecipata dal Sig. GIANBATTISTA BELLOLI (di seguito: “Belloli”) (doc.2, conv.), la costruzione del Fabbricato determinando il corrispettivo dell’appalto a corpo nella misura di € 14.900.000 (art.7) e fissandone la durata in 30 mesi a decorrere dall’inizio dei lavori (art.9);

➢ in data 13 maggio 2013, Martinelli elaborava un business plan relativo alla costruzione del Fabbricato nel quale il costo di costruzione veniva stimato nell’importo complessivo di € 14.900.000,00 (quindi nella misura corrispondente al corrispettivo pattuito nel Primo Contratto di Appalto) con un margine operativo di € 1.151.020,00;

➢ tra il 2012 ed il mese di aprile 2014, veniva realizzata una parte apprezzabile delle opere appaltate (11), a fronte delle quali la Cooperativa corrispondeva alla GB srl, a titolo di acconto sul corrispettivo pattuito in forza del Primo Contratto di Appalto, la somma di € 2.605.644,01 (doc. 91, 92 e 93 conv.);

(10) In particolare si trattava di “un edificio di tipo residenziale di n. 77 appartamenti e di n. 101 box e cantine interrati”, costituito da cinque corpi di fabbrica, ciascuno provvisto di vano scale ed impianto ascensore, “come meglio specificato nella descrizione tecnica di capitolato redatto dal progettista e nelle tavole di progetto preliminari già depositate agli atti comunali” (articolo 1, doc. 3 conv.).

(11) In sostanza il completamento delle strutture portanti sino alla copertura per le scale X e K (che costituiscono il primo lotto) e sino alla copertura del primo piano interrato per le scale Z e Y (che costituiscono il secondo lotto, insieme alla scala J) (doc.38 conv.).

(15)

➢ con nota del 3 aprile 2014, la GB srl comunicava il proprio recesso dal Primo Contratto di Appalto, ottenendo lo stesso giorno da Martinelli l’adesione della Cooperativa (doc. 36 conv.), asseritamente all’insaputa del relativo organo amministrativo e senza che venisse effettuata alcuna verifica sulla quantità e qualità dei lavori fino ad allora eseguiti e che venissero definiti contabilmente i rapporti con GB srl;

➢ in data 7 aprile 2014, in accordo con Belloli, Martinelli, in qualità di Presidente del Cda ed asseritamente all’insaputa del relativo organo amministrativo, sottoscriveva il Secondo Contratto di Appalto con cui affidava alla nuova impresa appaltatrice, parimenti amministrata e partecipata da Belloli (circostanza non contestata), la realizzazione delle stesse opere precedentemente appaltate alla GB srl (ormai messa in liquidazione) ed asseritamente in parte già eseguite da quest’ultima;

➢ nel Secondo Contratto di Appalto:

− pur venendo determinato il corrispettivo dell’appalto a corpo immodificabile e riferito all’intera realizzazione delle opere come da progetto nella misura di € 12.909.174,00 (art.7), non veniva allegata una descrizione analitica delle opere appaltate ed in particolare mancavano la “descrizione tecnica di capitolato” e gli “elaborati grafici di progetto preliminare”;

− veniva riconosciuta alla GB scarl la somma di € 1.900.000,00, a titolo di corrispettivo della cessione in favore della Cooperativa di non meglio identificati “diritti edificatori derivanti dal contratto preliminare richiamato in premessa”, di cui tuttavia non vi era traccia nel testo Secondo Contratto di Appalto;

− veniva fissato in 30 mesi a decorrere dall’inizio dei lavori il termine per l’ultimazione del Fabbricato (art.9), analogamente al Primo Contratto di Appalto, in tal modo, determinando quasi il raddoppio della durata dell’appalto e asseritamente arrecando un danno alla Cooperativa dovuto a un maggior costo in termini di soli oneri finanziari (stimato in comparsa di costituzione e risposta globalmente in € 850.000,00);

− non veniva condizionata la costruzione del secondo lotto del Fabbricato al completamento del primo lotto, onde procedere quanto prima al perfezionamento delle alienazioni degli immobili già promessi in vendita e conseguentemente all’incasso dei relativi corrispettivi;

➢ in data 11 aprile 2014, veniva sottoscritto l’Addendum con cui Martinelli, quale Presidente del Cda della Cooperativa ed asseritamente all’insaputa del relativo organo amministrativo, si accordava con la nuova impresa appaltatrice per apportare talune modifiche alla inesistente “descrizione tecnica di capitolato”, incrementando il corrispettivo dell’appalto dell’ulteriore somma di € 1.446.434,84; ciò accadeva sebbene già allora la Cooperativa non disponesse delle risorse finanziarie sufficienti per completare l’edificazione del Fabbricato e il costo di costruzione delle unità immobiliari facenti parte dello stesso fosse già particolarmente elevato, tanto da rendere oltremodo difficile il relativo collocamento sul mercato, come dimostrato dal modesto numero di appartamenti (in tutto 7), per i quali nell’arco di oltre un lustro (dal 2011) la Cooperativa era riuscita a stipulare dei contratti preliminare di compravendita (comparsa di costituzione pag. 20, conv.); inoltre con l’Addendum:

a) disattendendo il suddetto business plan, il corrispettivo dell’appalto, veniva determinato nella misura complessiva di € 14.335.608,84 (di cui € 12.090.174,00 in forza del Secondo Contratto di Appalto ed € 1.446.434,82 in virtù dell’Addendum);

b) veniva pattuito il pagamento di compensi anche per la realizzazione di lavori che erano stati già remunerati dal corrispettivo stabilito dal Secondo Contratto di Appalto;

➢ tra l’aprile 2014 ed il giugno 2016, in esecuzione del Secondo Contratto di Appalto e dell’Addendum, la Cooperativa corrispondeva alla nuova impresa appaltatrice, a titolo di acconto

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sul corrispettivo pattuito, la somma di € 2.725.950,25 (doc.39, conv.); in tal modo, tenendo conto della somma di € 2.605.644,01 già versata dalla Cooperativa alla GB srl in esecuzione del Primo Contratto di Appalto, il compenso riconosciuto alle due imprese appaltatrici ascendeva globalmente all’importo di € 16.941.252,85;

➢ nel mese di febbraio 2016, GB scarl presentava alla Cooperativa lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2015, che riportava la somma di € 6.252.159,01 a titolo di compenso di appalto dovuto in forza del Secondo Contratto di Appalto e dell’Addendum (doc. 9 conv.);

➢ in data 20 aprile 2016, il direttore dei lavori nella propria relazione (doc. 10 conv.):

− riduceva nella misura di € 1.497.800,93 il corrispettivo dell’appalto a causa della ripetuta duplicazione e della manifesta eccessività dei compensi riportati nel summenzionato SAL;

− quantificava nell’importo di € 2.028.407,83 (vale a dire la differenza tra il valore dei lavori eseguiti sino al 31 dicembre 2015, pari ad € 4.754.358,08, e gli acconti già versati, corrispondenti ad

€ 2.725.950,25) il residuo corrispettivo dovuto alla GB scarl per le opere riportate nello stato di avanzamento dei lavori eseguiti sino al 31 dicembre 2015;

➢ nella seduta tenutasi il 26 maggio 2016 il Cda della Cooperativa deliberava di revocare tutte le deleghe sino ad allora affidate a Martinelli e di riassegnarle tra tutti gli altri componenti dell’organo amministrativo (doc.4 conv.);

➢ nel giugno 2016 la Cooperativa ordinava alla GB scarl di sospendere i lavori di costruzione del Fabbricato, non disponendo delle risorse finanziarie necessarie per ultimarli e comunque reputando i costi di costruzione delle unità immobiliari facenti parte del Fabbricato (stimati in circa euro 3.000/00 a mq di superfice commerciale) elevati a tal punto da rendere oltremodo difficoltoso (se non addirittura impossibile) la relativa collocazione sul mercato a prezzi concorrenziali;

➢ subito dopo la Cooperativa procedeva a rilevare le opere fino a quel momento realizzate dalla nuova impresa appaltatrice, redigendo un apposito stato di consistenza (doc. 11 conv.) e stimando il valore totale di tali opere nella misura di € 6.061.416,20 (doc. 12 conv.), sicché – al netto degli acconti in precedenza versati alle due imprese appaltatrici, pari ad € 5.331.594,26 – il residuo corrispettivo dovuto alla GB scarl per i lavori realizzati sino al mese di giugno 2016 ammontava ad € 729.821, 94;

➢ nel mese di marzo 2017 G.B. scarl adiva il Tribunale Ordinario di Milano, dolendosi del mancato pagamento del corrispettivo dell’appalto dovuto in forza del Secondo Contratto di appalto, quantificato nella misura di euro 7.960.894/35, oltre IVA, per le opere contrattuali, ed euro 426.808/60, oltre IVA, per le opere extracontrattuali, ed instando per l’accertamento tecnico preventivo di tali opere. Il consulente tecnico d’ufficio depositava l’elaborato peritale il 30 gennaio 2018;

➢ al fine di contenere i pregiudizi patiti e subendi a causa della conclusione del Secondo Contratto di Appalto e dell’Addendum, con contratto concluso in data 7 maggio 2018, la Cooperativa prometteva di cedere alla BACCHI SOLUTIONS S.R.L. (di seguito: “Bacchi”), il Fabbricato contro il pagamento del prezzo complessivo di € 10.637.650, 47 (doc. 94 conv.);

➢ conseguentemente, nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la Cooperativa procedeva alla svalutazione delle rimanenze per l’importo di € 5.938.096,00, la quale si era resa necessaria all’indomani della conclusione dell’accordo con la Bacchi, siccome i costi di costruzione del Fabbricato erano stati contabilizzati in precedenza complessivamente nella misura di € 16.575.746,00 (doc. 95 conv.);

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➢ che, infine – non essendosi avverate le condizioni sospensive dell’efficacia del contratto preliminare stipulato con la Bacchi – in data 22 gennaio 2020, la Cooperativa richiedeva al Ministero dello Sviluppo Economico l’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa a carico della medesima Cooperativa, versando oramai quest’ultima in una situazione di conclamata illiquidità (doc. 127 conv.).

II) pagamento, tra il 2012 e il 2015, in qualità di Presidente del Cda della Cooperativa ed asseritamente all’insaputa del relativo organo amministrativo, di acconti sul compenso dell’appalto relativo alla costruzione del Fabbricato in favore di GB srl (doc. 91, 92, 93 conv. Già citati) e, successivamente, di GB scarl (doc.39 conv., già citato), per un importo complessivo di € 5.331.594,26, sulla base di SAL presentati dalle predette imprese appaltatrici non esaminati né approvati dal direttore dei lavori, l’Arch. GIACINTO MAURIZIO RIMOLDI (di seguito: “Rimoldi”) (doc. 31, 32 e 39 conv.) (12).

III) stipula, dal 2011 al 2015, di n.7 contratti preliminari di compravendita di unità immobiliari facenti parte del Fabbricato (doc. da 13 a 19 conv.):

a) accordando ai promissari acquirenti sconti per la somma complessiva di € 202.435,74 e, in tal modo, disattendendo i prezzi fissati dall’organo amministrativo (doc. 97 e 20 conv.), nonché il principio di parità di trattamento sancito dall’art. 2516 c.c.;

b) incassando a titolo di caparre ed anticipi l’importo complessivo di € 860.000,00 a fronte di € 1.728.510,00, quale prezzo globalmente dovuto dai promissari acquirenti (doc. da 13 a 19 conv.);

c) omettendo di rilasciare ai promissari acquirenti – trattandosi di immobili da costruire – la fideiussione prevista a pena di nullità dall’art. 2 del D. lgs. n. 122 del 2005, donde l’invalidità dei suddetti contratti preliminari.

IV) versamento di € 250.000,00 in favore di HEREDOM S.R.L. (di seguito: “Heredom”) e ritardo nell’agire per ottenerne la restituzione.

A fondamento di tale addebito la Cooperativa ha dedotto che:

➢ in data 2 aprile 2009, Martinelli, quale Presidente della Cooperativa affidava ad Heredom l’incarico di ricercare delle aree per la costruzione di alloggi da assegnare in godimento o in proprietà ai soci della Cooperativa;

(12) Designato quale direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza nel Primo Contratto di appalto (art. 5) e quale direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza nel Secondo Contratto di Appalto (art. 12).

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➢ tra l’aprile del 2009 e l’aprile dell’anno successivo, Heredom segnalava n.4 distinte aree (doc.42 conv.), chiedendo a Martinelli il versamento dei seguenti importi al fine di opzionare le aree in questione e segnatamente: € 50.000/00 per l’area sita a Paderno Dugnano (MI), nella frazione Calderara (22 aprile 2009); € 50.000/00 per l’area sita a Paderno Dugnano (MI), tra via Reali e via Leonardo da Vinci (3 settembre 2009); € euro 100.000/00 per l’area sita a Paderno Dugnano (MI), in località Cascina Messa (14 dicembre 2009); € euro 50.000/00 per l’area sita a Paderno Dugnano (MI), tra viale Toscanini e via Cardinale Riboldi (19 aprile 2010);

➢ sebbene Heredom fosse una società costituita da poco più di un anno e precisamente in data 23 gennaio 2007, non avesse depositato alcun bilancio e non fosse proprietaria dei terreni offerti in opzione o di altro bene (doc. 41 conv.), Martinelli, asseritamente all’insaputa del consiglio di amministrazione, disponeva in favore della stessa il pagamento a mezzo assegni circolari della complessiva somma di € 250.000, 00 a titolo di corrispettivi per opzioni di acquisto delle suddette aree edificabili (doc.42 conv.), omettendo preventivamente di farsi rilasciare dalla Heredom adeguate garanzie e di farsi successivamente consegnare dalla stessa le quietanze eventualmente emesse dai proprietari delle aree opzionate;

➢ benché nel 2011 la Cooperativa si fosse determinata a realizzare il Fabbricato, acquistando la relativa area di sedime, e conseguentemente avesse perso interesse ad acquisire le aree opzionate dalla Heredom – l’attore tardava a richiedere alla Heredom la restituzione dell’importo di € 250.000,00 a suo tempo corrispostole, cominciandolo a farlo solo verso la fine del 2014;

➢ nonostante la dichiarazione ricognitiva del debito di € 250.000,00, resa in data 14 aprile 2015 dalla Heredom, Martinelli attendeva sino all’ottobre successivo per chiedere ed ottenere dal Tribunale Ordinario di Milano il decreto ingiuntivo n. 33310/2015, pronunziato in data 3 novembre 2015 e munito della formula esecutiva il 5 maggio 2016, che però il legale officiato dalla Cooperativa non azionava in via esecutiva, non possedendo la Heredom alcun bene da poter essere pignorato;

➢ preso atto della sostanziale irrecuperabilità del credito vantato dalla Cooperativa nei confronti della Heredom, l’attore si dichiarava disposto ad acquistare pro soluto ed al valore nominale il credito in questione, impegnandosi formalmente in tal senso nella seduta del Cda, tenutasi in data 26 maggio 2016 (119 conv.), salvo più tardi ritornare sui propri passi nella seduta svoltasi il 13 giugno 2016 (doc.4 conv.);

➢ nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, la Cooperativa svalutava in toto il credito vantato nei confronti della Heredom, pari ad € 250.000,00 (doc. 5 conv.), avendone constatato la definitiva irrecuperabilità.

V) corresponsione di € 200.000 al Geom. DAMIANO BASANISI (di seguito: “Basanisi”) per opzionare terreni e omessa compensazione con il controcredito per compensi da vigilanza sul Fabbricato.

A fondamento di tale addebito la Cooperativa ha dedotto che:

➢ che in data 9 giugno e 7 luglio 2008, Martinelli, nella sua qualità di Presidente della Cooperativa, commissionava a Basanisi di opzionare due aree entrambe ubicate a Paderno Dugnano (MI), rispettivamente in via Garibaldi, n. 7 ed in via Gramsci, n. 93, da destinare alla costruzione di alloggi da assegnare in godimento e/o in proprietà ai soci (doc. 44, conv.);

➢ sebbene Basanisi fosse titolare di una modesta impresa artigiana esercente l’attività non specializzata di lavori edili (doc.43 conv.) e non fosse proprietario dei terreni offerti in opzione o di

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altro bene, l’attore, asseritamente all’insaputa dell’organo amministrativo, disponeva il pagamento a mezzo assegni circolari in favore di Basanisi della complessiva somma di € 200.000,00) a titolo di corrispettivi per opzioni di acquisto delle suddette aree edificabili (doc.44 conv.), omettendo di farsi preventivamente rilasciare dallo stesso appropriate garanzie e, successivamente, di farsi consegnare le quietanze eventualmente rilasciate dai proprietari delle aree opzionate;

➢ benché nel 2011 la Cooperativa avesse direttamente acquistato una delle due aree che Basanisi avrebbe dovuto opzionare e precisamente quella sita a Paderno Dugnano (MI), in via Garibaldi, n. 7, su cui da lì a breve sarebbe iniziata l’edificazione del Fabbricato, e conseguentemente non fosse più interessata ad acquistare l’altra area opzionata dal medesimo Basanisi, Martinelli tardava a richiedere a Basanisi la restituzione dell’importo di € 200.000,00 a suo tempo corrispostogli (ridottosi ad € 140.000,00 per effetto del parziale e spontaneo rimborso effettuato il 15 settembre 2013; doc.100 conv.);

➢ a partire dal 2012 sino al 2015, l’attore affidava a Basanisi l’incarico di svolgere una attività di vigilanza nel cantiere del Fabbricato, disponendo in suo favore il compenso mensile di € 4.270,00, per un importo complessivo di € 98.800,00 (doc. 101, 102, 103 conv.), anziché compensarlo con il maggior controcredito di € 140.000,00 vantato dalla Cooperativa;

➢ solo nell’aprile 2015 Martinelli conferiva al legale della Cooperativa il mandato ad agire giudizialmente nei confronti di Basanisi al fine di ottenere la restituzione dell’importo di € 140.000,00, desistendo tuttavia dal proseguire l’azione giudiziaria, siccome il Basanisi dimorava stabilmente all’estero (nella penisola arabica) oramai da tempo e comunque non possedeva alcun bene che potesse essere pignorato;

➢ preso atto della sostanziale irrecuperabilità del credito vantato dalla Cooperativa nei confronti di Basanisi, l’attore si dichiarava disposto ad acquistare pro soluto ed al valore nominale il credito in questione, impegnandosi formalmente in tal senso nella seduta dell’organo amministrativo tenutasi in data 26 maggio 2016, salvo più tardi ritornare sui propri passi nella seduta svoltasi il 13 giugno 2016 (doc.4 e 119 conv.);

➢ nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, la Cooperativa svalutava in toto il credito vantato nei confronti di Basanisi, pari ad € 140.000,00 (doc.5 conv.), avendone constatato la definitiva irrecuperabilità.

VI) pagamento di € 700.000 a titolo di caparra confirmatoria per preliminare di compravendita di un costruendo immobile in favore di BEKKER GROUP S.R.L. (di seguito: “Bekker”) e censurabile attività posta in essere per ottenere la restituzione.

A fondamento di tale addebito la Cooperativa ha dedotto che:

➢ sebbene Bekker fosse una società unipersonale con un capitale sociale di soli € 10.000,00, costituita da qualche mese (precisamente in data 27 gennaio 2010), iscritta nel registro delle imprese artigiane (doc.45 conv.) ed assolutamente sconosciuta nel settore delle costruzioni edili, e non fosse proprietaria o titolare di altro diritto reale sull’area da promettere in vendita o su qualsiasi altro bene, con le scritture private sottoscritte in data 25 settembre 2010 e 18 ottobre 2010 (doc.46 e 47 conv.), Martinelli, nella sua qualità di Presidente della Cooperativa, prometteva di acquistare dalla Bekker (che a sua volta prometteva di vendere) un edificio ad uso residenziale da costruire sulla medesima area su cui da lì a quale mese la Cooperativa avrebbe iniziato la edificazione del Fabbricato,

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pattuendo di versare in favore della Bekker l’importo di € 700.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, senza tuttavia prevedere il contestuale rilascio di alcuna appropriata garanzia;

➢ in esecuzione delle predette scritture private, Martinelli disponeva che la Cooperativa pagasse a Bekker la complessiva somma di € 700.000,00, portata da 11 assegni circolari (doc. 48-58 conv.), omettendo di farsi rilasciare contestualmente dalla Bekker qualsiasi garanzia;

➢ Bekker non onorava gli impegni contratti in forza delle suddette scritture private, sicché con lettera raccomandata A.R. del 25 febbraio 2011, Martinelli comunicava alla Bekker il recesso dalle intese preliminari concluse con costei e richiedeva la restituzione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria (doc. 59 conv.);

➢ Bekker consegnava a Martinelli n.3 assegni bancari e segnatamente: in data 31 luglio 2011 l’assegno bancario dell’importo di € 200.000,00 (doc. 60 conv.); in data 30 settembre 2011 l’assegno bancario dell’importo di € 200.000,00 (doc.61 conv.); in data 31 ottobre 2011 l’assegno bancario dell’importo di euro 200.000,00 (doc.62 conv.);

➢ dopo avere presentato all’incasso gli assegni bancari indicati nel precedente punto, Martinelli li richiamava (doc.63, 64, 65 conv.);

➢ con ricorso, depositato in data 22 novembre 2013 e rubricato al n. 1335/13 Reg. Ist. Fall., Martinelli, nella sua qualità di Presidente della Cooperativa, adiva il Tribunale Ordinario di Brescia, istando per la declaratoria di fallimento della Bekker (doc. 66 conv.);

➢ tuttavia, con dichiarazione depositata in data 10 marzo 2014, Martinelli, nella qualità di Presidente della Cooperativa ed asseritamente all’insaputa del Cda, dichiarava di rinunziare al predetto ricorso senza alcuna contropartita (doc.67 conv.);

➢ con scrittura privata sottoscritta in data 23 dicembre 2014, l’attore, quale Presidente della Cooperativa, cedeva pro solvendo ed al valore nominale il credito in questione alla TECNO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA (di seguito: “Tecno Service”) (doc.68 e 69 conv.), benché si trattasse di una società con un capitale sociale di soli € 10.000,00, priva di qualsiasi bene e con un modesto giro d’affari, che nel 2013 non aveva superato la soglia di € 300.000,00 (doc.73 conv.);

➢ il giorno precedente Martinelli faceva bonificare dalla Cooperativa la somma di € 91.500,00 in favore della Tecno Service, a titolo di primo acconto di un non meglio precisato “studio di fattibilità” mai realizzato (doc.70 conv.);

➢ con scrittura privata, sottoscritta in data 13 aprile 2015, l’attore, quale Presidente della Cooperativa, concordava con la Tecno Service di considerare pro soluto la cessione del credito in controversia (doc. 71 conv.);

➢ appena due mesi dopo, nel mese di giugno 2015, l’assemblea dei soci della Tecno Service deliberava la liquidazione della società (doc. 68 conv.);

➢ con scrittura privata sottoscritta il 31 dicembre 2015, Martinelli, quale Presidente della Cooperativa, risolveva consensualmente con la Tecno Service la cessione del credito in questione (doc. 72 conv.);

➢ preso atto della sostanziale irrecuperabilità del credito vantato dalla Cooperativa nei confronti della Bekker, l’attore si dichiarava disposto ad acquistare pro soluto ed al valore nominale il credito in questione, impegnandosi formalmente in tal senso nella seduta del Cda tenutasi in data 26 maggio 2016, salvo più tardi ritornare sui propri passi nella seduta svoltasi il 13 giugno 2016 (doc. 4 e 119 conv.);

➢ quindi, nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, la Cooperativa svalutava in toto il credito vantato nei confronti della Bekker, pari ad € 700.000, 00 (doc. 5 conv.), avendone constatato la definitiva irrecuperabilità;

(21)

➢ ad ogni modo la Bekker veniva dichiarata fallita con sentenza pronunziata in data 25 ottobre 2016 dal Tribunale Ordinario di Brescia (doc.74 conv.).

VII) erogazione di un finanziamento di € 30.000,00 in favore del socio ACHILLE GRANDI S.C.AR.L. (di seguito: “Achille Grandi”) ed inerzia per ottenerne il recupero.

A fondamento di tale addebito la Cooperativa ha dedotto che:

➢ con contratto stipulato nel 1989, la Cooperativa aveva assegnato in godimento alla Achille Grandi l’immobile di proprietà ospitante la sede sociale della menzionata società e l’esercizio commerciale da costei gestito, contro il pagamento di un canone trimestrale (doc. 75 conv.);

➢ nel 2011 la Achille Grandi cominciava a ritardare il pagamento del canone trimestrale, cessando del tutto di pagarlo nel 2012 (doc. 76 conv.);

➢ ciononostante, in data 21 luglio 2012, Martinelli, nella qualità di Presidente della Cooperativa ed all’insaputa del relativo organo amministrativo, ha disposto l’erogazione di un finanziamento di € 30.000,00 in favore della Achille Grandi, da rimborsare in 15 rate mensili (doc. 21 e 78 conv.), senza tuttavia farsi rilasciare alcuna garanzia;

➢ Achille Grandi continuava a non pagare il canone trimestrale e non rimborsava il finanziamento concessole da Martinelli accumulando nei confronti della Cooperativa un debito pari ad € 73.525,31 (doc. 21 e 76 conv.);

➢ ciononostante Martinelli ometteva di adottare qualsiasi iniziativa per ottenere il recupero dell’ingente credito maturato dalla Cooperativa nei confronti della Achille Grandi;

➢ ad ogni modo, la Achille Grandi è stata dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Monza con sentenza n. 163/2015 pronunziata in data 1 luglio 2015 (doc.77 conv.);

➢ Martinelli – interrogato specificatamente sulla vicenda in questione nella seduta tenutasi in data 10 ottobre 2016 – dichiarava apertamente al Cda di ritenersi “responsabile unicamente del finanziamento dato alla Cooperativa di Consumo Achille Grandi” (doc. 86 pag. 33 conv.).

VIII) remunerazione dei finanziamenti erogati da taluni soci con il maggior saggio annuo di interesse del 5% (doppio rispetto a quello riconosciuto alla maggioranza dei soci depositari).

A fondamento di tale addebito la Cooperativa ha dedotto che:

➢ da sempre la Cooperativa riconosceva ai propri soci sulle somme da costoro versate a titolo di finanziamento gli interessi compensativi nella misura del tasso annuo non eccedente il 2,5%;

➢ tuttavia, nel primo semestre del 2010, Martinelli, nella sua qualità di Presidente della Cooperativa, in violazione dell’art. 2516 c.c. e dell’art. 28 del Regolamento interno (doc. 126 conv.) stipulava con 13 soci (13) dei contratti per la raccolta di risparmio, pattuendo di remunerare nella misura del saggio annuo di interessi del 5% il finanziamento dagli stessi concesso (doc. 110 conv.);

➢ di conseguenza, nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2016, la Cooperativa corrispondeva ai soci indicati nel precedente punto maggiori interessi per la complessiva somma di € 135.086,96 (doc.111 conv.);

(13) Precisamente con i Sigg. ri Celestina Bergna, Virginio Battistella, Marina Battistella, Giuseppe Battistella, Annamaria Santambrogio, Dino Colzani, Roberto Colzani, Maria Grazia Colzani, Giuseppina Speranza, Claudio Manzati, Alice Manzati, Chiara Manzati e Giuseppina Buongiorno.

(22)

IX) stipula, in data 1 agosto 2011, con il Sig. GIULIANO SOLLECITO (di seguito: “Sollecito”) del contratto di assegnazione in godimento di alloggio sociale e sulla mancata costituzione del deposito cauzionale.

A fondamento di tale addebito la Cooperativa ha dedotto che:

➢ da sempre la Cooperativa ha assegnato in godimento gli alloggi sociali ai propri soci sulla base di una lista di prenotazione all’uopo destinata, conformemente a quanto prescritto dall’art. 3 del Regolamento interno (doc. 126 conv.);

➢ in data 1 agosto 2011, Martinelli, nella sua qualità di Presidente della Cooperativa ed all’insaputa dell’organo amministrativo, stipulava con Sollecito (14) un contratto di assegnazione in godimento di alloggio sociale:

– ignorando del tutto la lista di prenotazione allestita per l’assegnazione in godimento degli immobili sociali (nella quale peraltro Sollecito non era iscritto) in violazione dell’art. 3 del suddetto Regolamento Interno e più in generale del principio di parità di trattamento tra i soci sancito dall’art.

2516 c.c.;

– omettendo di far versare a Sollecito l’importo di € 2.838,05, da costituire in deposito cauzionale a garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal cennato contratto (doc.

30 conv.);

➢ sin dal principio Sollecito non pagava il canone pattuito, accumulando – sino allo spontaneo rilascio dell’alloggio occupato – nei confronti della Cooperativa un debito pari ad € 11.177,57.

X) assenza da parte di Martinelli della doverosa informativa dell’organo amministrativo in merito alle operazioni compiute.

La Cooperativa attrice in via riconvenzionale ha formulato, altresì, un generale addebito al Martinelli relativo alla violazione dell’art. 2381 c.c. per avere il medesimo agito all’insaputa del C.d.a. in larga parte delle vicende sopra descritte.

Ciò posto, parte convenuta ha avanzato, in via riconvenzionale, sulla base degli addebiti sopra descritti, domanda di accertamento della responsabilità dell’amministratore ex art. 2392 c.c. e di conseguente condanna generica dello stesso al risarcimento dei danni con assegnazione di provvisionale ai sensi dell’art. 278, comma 2, c.p.c.

Si precisa che la Cooperativa non ha contestato al Martinelli di avere causato il proprio dissesto e la messa in liquidazione ma soltanto i suesposti specifici addebiti.

A fronte delle contestazioni e delle domande mosse dalla Cooperativa, Martinelli ha replicato:

➢ in relazione all’addebito sub I) che:

(14) Si tratta del fratello del Sig. Domenico Sollecito, amministratore unico della Heredom.

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