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IL NUOVO REGIME DEI MINIMI: TUTTI I CHIARIMENTI SULL'APPLICAZIONE

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Academic year: 2022

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IL NUOVO REGIME DEI MINIMI:

TUTTI I CHIARIMENTI SULL'APPLICAZIONE

di Roberto Pasquini - Gioacchino Pantoni - Claudio Sabbatini

Con il Provv. Ag. Entrate 22.12.2011, n. 185820 (di seguito il Provvedimento) sono state dettate le regole di funzionamento del nuovo regime dei minimi. Come noto, dallo 01.01.2012 è in vigore il regime dei minimi previsto dall’art. 27, cc. 1 e 2, D.L.

6.7.2011, n. 98 (Manovra correttiva) che sostituisce quello, in vigore dal 2008, introdotto dall’art. 1, c. 96-117, L. 244/2007 (Finanziaria 2008).

La novella legislativa è stata dettata dalla necessità di limitare l’accesso di un regime di favore a taluni contribuenti marginali, a rischio di esclusione dal mondo del lavoro, come giovani e disoccupati. Come si evince dalla rubrica dell’art. 27 menzionato, le disposizioni in commento sono finalizzate a disciplinare un “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”. Ciò spiega perché i requisiti di accesso al nuovo regime sono molto più stringenti di quello precedente. Si calcola che meno del 10%, forse solo il 4 o 5%, dei contribuenti minimi ex L. 244/2007 potranno avvalersi del nuovo istituto.

Tra le differenze più significative rispetto al vecchio regime dei minimi ricordiamo:

- la durata limitata del regime. Questo è applicabile, per le persone fisiche che iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi (ovvero, anche oltre il quarto anno successivo e fino all’anno in cui il contribuente compie 35 anni). In via transitoria è previsto che la nuova attività deve essere iniziata dall’1.1.2008;

- le ulteriori 3 condizioni (che si aggiungono a quelle già previste nel precedente regime) per l’accesso al regime, ossia:

a) il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività esercitata non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, esclusa l’ipotesi del tirocinio professionale obbligatorio;

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c) nell’ipotesi in cui l’attività costituisca proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non deve essere superiore a € 30.000;

- la misura dell’imposta sostitutiva che colpisce il reddito prodotto è fissata nella misura del 5% (in luogo della precedente, fissata nella misura del 20%).

DURATA LIMITATA DEL REGIME

Il regime è applicabile, per le persone fisiche che iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi (ovvero, anche oltre il quarto anno successivo e fino all’anno in cui il contribuente compie 35 anni).

ULTERIORI 3 CONDIZIONI DI ACCESSO AL REGIME

(che si aggiungono a quelle già previste nel precedente regime) per l’accesso al regime, ossia: a) il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; b) l’attività esercitata non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, esclusa l’ipotesi del tirocinio professionale obbligatorio; c) nell’ipotesi in cui l’attività costituisca proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non deve essere superiore a € 30.000;

MISURA DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

la misura dell’imposta sostitutiva che colpisce il reddito prodotto è fissata nella misura del 5% (in luogo della precedente, fissata nella misura del 20%).

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PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

Il Provv. 185820/2011, emanato ai sensi del comma 6 dell’articolo 27, D.L. 98/2011, pur ricalcando alcune regole previste per i “vecchi” minimi1, introduce significativi aspetti innovativi che meritano di essere evidenziati. Inoltre, fornisce alcuni chiarimenti su questioni dubbie sorte dalla lettura dell’art. 27 citato.

Requisiti per l’accesso al regime. Tra i nuovi requisiti richiesti per l’accesso al regime vi è quello per cui l’attività esercitata non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Il Provvedimento, richiamando lo spirito della norma – che è quello di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani imprenditori e lavoratori in mobilità – stabilisce al punto 2.2. che la condizione in parola “non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà”. E’ sicuramente apprezzabile lo sforzo interpretativo che intende allargare il novero dei soggetti che possono intraprendere una nuova attività; ma la formulazione utilizzata nel Provvedimento non brilla per chiarezza: la locuzione “per cause indipendenti dalla propria volontà” parrebbe riferirsi solo alla situazione di coloro che sono posti in mobilità e non anche a coloro che hanno perso il lavoro. Sennonché la procedura di mobilità non può mai dipendere dalla volontà del lavoratore;

pertanto l’espressione utilizzata dovremmo riferirla ai soggetti che hanno perso il lavoro: ciò significherebbe che il requisito della mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta non va verificato in capo a coloro che sono stati licenziati (per qualsiasi motivo), mentre coloro che sono disoccupati a seguito di dimissioni spontanee devono verificare la condizione riferita ala mera prosecuzione dell’attività.

1 Ad esempio, il reddito è calcolato secondo il criterio di cassa, anche relativamente all’acquisto e all’alienazione dei beni strumentali (art. 4, D.M. 2.1.2008), non sono rilevanti le rimanenze e i contributi previdenziali obbligatori versati nel periodo fiscale si deducono in primo luogo dal reddito dell’attività e solo per l’importo residuo ad abbattimento – quali oneri deducibili - di eventuali altri redditi assoggettati ad Irpef (C.M. 28.1.2008, n. 7/E). Ai nuovi minimi, inoltre, si applicano le medesime semplificazioni già previste per i vecchi minimi, come l’esonero dall’invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (art. 21, D.L. 78/2010), della comunicazione delle operazioni “black-list” (art. 1, D.L. 25.3.2010, n. 40;

D.M. 30.3.2010). Confermati anche gli obblighi previsti anche per coloro che adottavano il vecchio regime, come quello della certificazione dei corrispettivi (fattura, ricevuta fiscale, scontrino), fermi restando gli esoneri valevoli per gli altri soggetti passivi (art. 2, D.P.R. 696/1996), e l’obbligo di manifestare

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Se questa è l’interpretazione da dare alla locuzione, restano dubbie alcune situazioni, come nell’ipotesi di dimissioni per giusta causa (es. perché il datore di lavoro non ha ottemperato alla propria obbligazione mediante il corretto pagamento della retribuzione): in questo caso la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per volontà del lavoratore, anche se per causa del datore di lavoro.

Sia la durata massima di permanenza nel regime agevolato (periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e i 4 successivi, salvo il compimento successivo dei 35 anni di età) che la verifica del momento in cui è intrapresa la nuova attività (dall’1.1.2008), come pure la verifica dei nuovi requisiti (mancato esercizio, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, di un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare) dipendono dal concetto di “inizio dell’attività”. In proposito il punto 3.2 del Provvedimento ha precisato che “per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva…si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita Iva”.

Ne consegue che, ad esempio, una persona fisica che avesse aperto la partita Iva verso la fine del 2007 ma che avesse iniziato effettivamente l’attività solo nel 2008 può, rispettando gli altri requisiti, accedere al regime agevolato.

Ai fini pratici, la data di effettivo inizio dell’attività potrebbe essere individuata, ad esempio, sulla base della comunicazione di inizio attività presentata al Registro delle imprese ovvero all’avvenuta emissione di scontrini fiscali.

Durata del regime. Il concetto di inizio attività si riflette sulla durata del regime stesso, in quanto il periodo quinquennale decorre dal periodo d’imposta in cui l’attività ha avuto effettivo inizio. Questo concetto si applica:

- a regime: quindi una persona fisica che aprirà la partita Iva a fine 2012 ma che inizierà l’attività nel 2013, potrà fruire del regime dei minimi nel quinquennio 2013- 2017. Diversamente da quanto avviene nella fase transitoria, di cui si parlerà di seguito, chi inizia l’attività dal 2012 adottando il nuovo regime dei minimi e successivamente, per obbligo o per scelta, esce da detto regime, non potrà più adottarlo in futuro, pur permanendo i requisiti richiesti dalla legge (punto 3.3 del Provvedimento). Si ricorda, infatti, che i contribuenti, pur possedendo i requisiti per il nuovo regime dei minimi, possono rinunciarvi ed optare per il regime ordinario o per il regime contabile semplificato di cui al co. 3 dell’art. 27, D.L. 98/2011 (si veda oltre);

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- nella fase transitoria: chi accede nel nuovo regime dal 2012 ma che aveva iniziato l’attività precedentemente (comunque successivamente al 31.12.2007) potrà adottare il nuovo regime per gli anni che residuano fino al compimento del quinquennio di durata massima dalla data di inizio dell’attività. Quest’ultima situazione riguarda anche coloro che nel periodo 2008-2011 hanno iniziato l’attività, ma che non hanno optato per il vecchio regime dei minimi. Si pensi a coloro che hanno adottato, almeno in alcuni degli anni inclusi nel periodo citato, il regime delle nuove iniziative (cd. forfettino di cui all’art. 13, L. 388/2000) o il regime ordinario. Sul tema, il punto 2.3 del Provvedimento chiarisce che i soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente al 31.12.2007 e, pur avendo i requisiti per l’applicazione del regime dei minimi, hanno optato per altro regime, possono accedere al nuovo regime dei minimi già dal 2012, ferma restando la cessazione dello stesso al compimento del quinquennio o anche oltre e fino al compimento del 35° anno di età. Inoltre, resta fermo il vincolo di durata minima triennale per coloro che hanno optato per il regime ordinario (art. 3, D.P.R.

10.11.1997 n. 442).

L’accesso, sino dal 2012, al nuovo regime dei minimi dipende dai regimi adottati prima di tale anno, come sintetizzato nella tavola che segue.

Regime adottato Possibilità di adottare il nuovo regime dei minimi

Anno 2011 Anno 2012

Nuove iniziative art. 13, L. 388/200 SI’ (*) Vecchio regime dei minimi art. 1, L. 244/2007 SI’

Regime ordinario SI’ (**)

(*) Dovrà essere chiarito se, nel caso in cui non sia ancora trascorso il compimento del triennio di durata del regime delle nuove iniziative, occorre revocare il regime entro 30 giorni dall’ingresso nel nuovo regime dei minimi (C.M. 73/E/2007; C.M. 7/E/2008, par. 3.6).

(**) Purché sia trascorso almeno un triennio di permanenza nel regime ordinario. Diversamente il nuovo regime dei minimi potrà essere adottato, per gli anni residui al compimento del quinquennio da quello di inizio dell’attività, successivamente a detto triennio di permanenza minima nel regime ordinario.

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Ritenuta d’acconto. Il punto 5.1 del Provvedimento prevede che il reddito, determinato secondo le regole stabilite per il vecchio regime dei minimi, vada assoggettato all’imposta sostitutiva del 5%. Data l’esiguità del prelievo, viene stabilito che al pagamento dei compensi/corrispettivi non si debba applicare la ritenuta d’acconto, in modo da evitare l’insorgere di crediti d’imposta strutturali.

A tal fine è necessario rilasciare un’apposita dichiarazione2 dalla quale risulti che i compensi/corrispettivi concorrono a formare un reddito di lavoro autonomo (generalmente assoggettato ad una ritenuta d’acconto del 20%) o d’impresa (come nel caso di ricavi per intermediazioni assoggettati a ritenuta d’acconto) già assoggettato ad imposta sostitutiva.

Considerato che la citata disposizione decorre dallo 01.01.2012, si ritiene che sui corrispettivi fatturati entro il 31.12.2011 ed incassati successivamente non debba essere applicata la ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.

Un caso particolare è rappresentato dai pagamenti effettuati a fine anno 2011 e ricevuti dal beneficiario i primi giorni del 2012: in questo caso il cliente ha correttamente effettuato la ritenuta all’atto del pagamento. Stante l’applicazione del principio di cassa, il fornitore (soggetto minimo) si troverà a dover includere l’incasso nel reddito 2012; si ritiene che all’imposta sostitutiva dovuta (nella misura del 5% del reddito) possa essere scomputata la ritenuta d’acconto subita, come già disposto, per i vecchi minimi, dall’art. 6, D.M. 2.1.2008.

Diversamente, per le ritenute del 4% operate dalla banca o dalla posta in relazione a bonifici disposti a pagamento di fatture per lavori che danno diritto alla detrazione del 36%-55% (art. 25, co. 1, D.L. 78/2010, come modificato dall’art.

23, c. 8, D.L. 98/2011) è possibile ritenere che la ritenuta vada applicata, in quanto la procedura informatica utilizzata da banche e poste potrebbe non essere in grado di gestire documenti non assoggettati a ritenuta.

20 febbraio 2012

Roberto Pasquini, Claudio Sabbatini e Giacchino Pantoni

2 Da rendere, opportunamente, in fattura. Se il contribuente, entro il 31.12.2011, non ha incassato una fattura emessa nel 2011, secondo le regole dei vecchi contribuenti minimi (per cui ci si attendeva che il sostituto d’imposta operasse la ritenuta d’acconto. Per tale motivo tale indicazione, pur in assenza di obbligo imposto dalla normativa Iva, veniva indicata in fattura), potrà essere rilasciata al cliente-debitore un’apposita dichiarazione in cui sia evidenziata l’adozione, dal 2012, del nuovo regime dei minimi. In tal modo potrà evitare di subire la ritenuta d’acconto.

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