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PROVINCIA DI TARANTO VERBALE RIUNIONE DEI SINDACI

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Academic year: 2022

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PROVINCIA DI TARANTO

VERBALE RIUNIONE DEI SINDACI

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 19/01/2021 OGGETTO: DISCARICA VERGINE- DISCUSSIONE.

L'anno 2021, addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 12:00 in modalità di videoconferenza, si sono riuniti i Sindaci della provincia di Taranto nelle persone:

Sindaci P A Comune Abitanti

Gugliotti Giovanni Presidente

1 Minò Antonio P Avetrana 7.024

2 Di Cillo Onofrio P Carosino 6.832

3 Gugliotti Giovanni P Castellaneta 17.125

4 Lopomo Luca P Crispiano 13.568

5 Cardea Antonio P Faggiano 3.540

6 Fischetti Giuseppe P Fragagnano 5.353

7 Parisi Vito P Ginosa 22.582

8 D’Alò Ciro A Grottaglie 32.503

9 Frigiola Francesco P Laterza 15.296

10 Damiano Vincenzo P Leporano 7.802

11 Doria Antonietta P Lizzano 10.238

12 Pecoraro Gregorio P Manduria 30.921

13 Ancona Francesco in sostituzione il Vice Sindaco Nunzia Convertini

P Martina F. 49.009

14 Longo Adolfo Alfredo P Maruggio 5.411

15 Quarto Fabrizio A Massafra 32.381

16 Ciura Cosimo P Monteiasi 5.522

17 Punzi Ignazio P Montemesola 4.088

18 Grassi Giuseppe A Monteparano 2.395

19 Barulli Piero Giovanni P Mottola 16.241

20 Borracci Maria Rosaria P Palagianello 7.854

21 Lasigna Domenico Pio P Palagiano 16.052

22 Lupoli Francesco P Pulsano 11.062

23 Iacca Roberto P Roccaforzata 1.823

24 Fabbiano Cosimo A San Giorgio Ionico 15.676

25 Tarantino Giuseppe A S. Marzano di S.G. 9.269

26 Iaia Dario P Sava 16.501

27 Andrioli Francesco P Statte 14.194

28 Melucci Rinaldo in sostituzione il Vice

Sindaco Fabiano Marti P Taranto 200.154

(2)

29 Schifone Michele P Torricella 4.233

Totale Totale 492425

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dell’Ente,

Dott.ssa Maria Rosa Viceconte,

che ai sensi dell’art.

97 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, fornisce collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa al Presidente.

Alle ore 12,50 il Presidente, Avv. Giovanni GUGLIOTTI, invita il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Rosa VICECONTE ad eseguire l’appello nominale per la verifica dei presenti.

Risultano presenti in videoconferenza i Sindaci di 24 (ventiquattro) Comuni e precisamente:

Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, Sava, Statte e Torricella; i Vice Sindaci del Comune di Martina Franca, Nunzia Convertini, e del Comune di Taranto, Fabiano Marti.

Rilevato che sono presenti in aula i Legali rappresentanti dei su indicati Comuni ed i Vice Sindaci del Comune di Martina Franca e del Comune di Taranto, e quindi n. 24 Comuni su 29 compresi nella provincia di Taranto, che rappresentano complessivamente 492.425 abitanti (84,23%), numero superiore al cinquanta percento della popolazione totale residente nella Provincia di Taranto, alle ore 13,00 la seduta viene dichiarata valida dal Segretario Generale.

Il Presidente, Avv. Giovanni Gugliotti, constatata la validità dell’adunanza, invita il Sindaco del Comune di Lizzano a relazionare in merito all'argomento posto all'Ordine del giorno avente ad oggetto:“Discarica Vergine – discussione".

Interviene il Sindaco di Lizzano, Doria Antonietta, che espone la problematica posta all'O.d.g.

dell'odierna Assemblea, come da proposta di deliberazione pervenuta dal medesimo Comune che di seguito si riporta, come si evince dal resoconto stenotipico che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

“La discarica Vergine si compone essenzialmente di due siti, il primo in località Mennole (2001- 2008), il secondo in località Palombara (2008-2014) distanti l’uno dall’altro di 800 metri.

Entrambe discariche di rifiuti speciali non pericolosi, la seconda con annesso impianto di trattamento e recupero.

Si trovano a una distanza da due a quattro Km dai comuni di Fragagnano, Monteparano, Lizzano, Roccaforzata e Faggiano.

La discarica Mennole è composta da due vasche e pur trovandosi in post produzione dal 2008 non segue le indicazioni dell’AIA (gestione gas e controllo dei pozzi spia), pertanto non si effettuano controlli alle acque di falda dal 2011; questa situazione desta molta preoccupazione alle popolazioni poiché i terreni nelle vicinanze sono adibiti all’uso agricolo e pastorizio.

La discarica Palombara si compone di tre lotti, con totale di sei vasche, di cui due parzialmente

riempite (nel 2008 e nel 2014) e altre quattro vasche non realizzate (cave estrazione tufo

dismesse).

(3)

L’impianto, ubicato in località Palombara - Isola Amministrativa TA/B, è stato autorizzato con Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 384 del 19/06/2008 (AIA) con riconoscimento cod.

IPPC 5.4 “discarica per rifiuti non pericolosi con annesso impianto di trattamento e recupero”, ma il suo esercizio è sospeso dal febbraio 2014 a causa di sequestro operato dal NOE Lecce (anche in ragione delle relazioni trasmesse da ARPA sui sopralluoghi effettuati presso il sito).

Dall'ultimo Report annuale prodotto dal Gestore (relativo ai dati di esercizio 2013), trasmesso con nota della società del 30/04/2014, si evince che “la discarica è autorizzata a smaltire una volumetria totale di rifiuti pari a 2.288.000 mc, ripartita come nella tabella seguente:

VOLUMETRIA DISCARICA

VASCA MAX AREA

OCCUPATA (mq)

VOLUME ABBANCABILE

(mc)

VOLUME ABBANCATO

(2008-2014) %

A 53.300 607.000 90%

B 52.840 530.000 20%

TOTALE VOLUME LOTTO 1 1.137.000 circa 650.000 mc

C 33.216 333.000 0

D 31.462 276.00 0

TOTALE VOLUME LOTTO 2 609.000 0

E 27.862 266.00 0

F 29.762 276.000 0

TOTALE VOLUME LOTTO 3 542.000 0

Totale volume abbancabile 2.288.000 mc circa 650.000 mc

(4)

Revoca AIA da parte della Provincia: 7 aprile 2015 (determinazione del dirigente n. 440 del 1 aprile 2015) per entrambi i siti della discarica (Palombara e Mennole) per non aver ottemperato alla diffida per mancata presentazione delle garanzie finanziarie di gestione operativa e post-operativa ai sensi dell’articolo 29/decies comma 9, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Il gestore/società Vergine srl è comunque tenuto al puntuale rispetto di tutte le prescrizioni di manutenzione, sorveglianza e controlli dell'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi ubicato nel Comune di Taranto località Mennole e Palombara (IPPC 5.4), così come stabilite con la richiamata Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 384 del 19/06/2008, nonché dai rispettivi piani, approvati ai sensi del D.Lgs. 36/2003, di gestione operativa, di ripristino ambientale, di sorveglianza e controllo.

A seguito del superamento dei CSC riscontrato dall’ARPA nel 2016 e nel 2017, viene emanata l’ordinanza provinciale prot. 11032 del 31-03-2017:

“Considerato che:

i composti PCB, Benzene, Ferro e Diossine, rinvenuti nei pozzi spia interni alle discarica, non sono attribuibili al fondo naturale, ma sono direttamente riconducibili ad attività

antropica riferita all’impianto Palombara nella sua interezza, nonché alla movimentazione di materiali, ivi compresi i rifiuti, aventi caratteristiche merceologiche pari a quelle dei rifiuti

per i quali la discarica “Palombara” era autorizzata (cfr Allegato 2 alla D.D, 9384/2008); il rinvenimento di farli sostanze nelle acque di falda è, pertanto, riconducibile a

contaminazione da discarica per rifiuti speciali provenienti da attività industriali, come quella in questione:

il Comune di Taranto, nel corso dell’ultimo tenutosi il 24 Marzo 2017, ha condiviso la necessità di emettere ordinanza ex art. 244 del TUA;

il proprietario dell‘area, ancorché non responsabile dell‘inquinamento, è comunque tenuto, al sensi dell'art. 245, comma 2 del TUA, in caso di superamento delle CSC, ad attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all‘art, 242. Le misure di prevenzione sono così definite dall’art, 240, comma 1, lett i) del medesimo decreto: “le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute a per ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profile sanitario o ambientale in un futuro prossimo. al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;

secondo recenti orientamenti giurisprudenziali, la messa in sicurezza del sito costituisce na misura di correzione dei danni e rientra pertanto nel genus dello precauzioni (ex multis Cons, Stato, sez. V1, 15 luglio 2015, n. 3544 e Consiglio di Stato, sez V, 14/04/2016, n.

1509), Quindi è data una differente configurazione all'attività di messa in sicurezza, ricondotta tra le misure precauzionali, che sono, pertanto, attività che possono anche essere

(5)

poste in capo al proprietario ancorché non responsabile.

Richiamati, altresì:

- art. 244 comma 2 del TUA i) quale afferma: “La Provincia, ricevuta le comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentite il comune, diffida con ordinanza motivata il

responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo”, - il comma 3 del medesimo art. 244 in base al quale; “L'ordinanza di cui al comma 2 e comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articola 253"

Visti gli esiti della riunione tenutasi presso i] Settore Ecologia ed Ambiente in data 24.03.2017, come riportati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

ORDINA:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 comma 2 e 245 comma 2 del TUA, alla società Vergine srl. in

liquidazione, con sede in Prato presso c/o Studio dott.ssa Ester Palmieri, Via Francesco Ferracci, 49, nonché ai proprietari del sito in indirizzo (sigg. Vergine Giuseppe, Vergine Giovanna, Vergine Anna Maria, Vergine Dino):

1. di mettere in atto, senza indugio, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza, affinché vengano rimosse e/o isolate le fonti che hanno prodotto il superamento delle CSC nelle acque di falda prelevate dai pozzi spia della discarica

“Palombara”, nonché sia evitata la diffusione delle fonti inquinanti;

2. che le misure di prevenzione e messa in sicurezza di cui al punto 1) debbano ricomprendere, così come esplicitato da ARPA, nella propria nota prot. 58530 del 05.10.2016, quanto segue:

* realizzazione di azioni correttive sull’impianto di gestione percolate (potenziamento dell'estrazione del percolato e riduzione del livello sul fondo);

* realizzazione di azioni correttive sull'impianto di gestione biogas (aumento dell'efficienza di captazione, implementazione dei motori/torce);

* la verifica delle possibilità di realizzazione di una copertura impermeabile provvisoria/finale dei lotti chiusi per limitare la formazione di percolato;

* l’esecuzione di rilevazioni tomografiche finalizzate alla verifica dell'efficacia dei sistemi di contenimento (fondo e sponde):

3. di dare comunicazione, con le modalità di cui all’art., 304 del medesimo D.lgs, delle misure messe in opera, così come ordinate ai punti 1) e 2);

4. di presentare, con le modalità di cui all'art. 242 comma 3 del TUA, il Piano di Caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla Parte IV del medesimo Decreto;

5. mantenere un flusso costante di informazioni con le Autorità competenti ed organi di controllo al fine di consentire il controllo delle relative valutazioni tecniche sulle attività svolte.

Il dirigente

Ing. Martino DILO”

(6)

A seguito della predetta ordinanza viene avviato il ricorso al TAR da parte dei proprietari che giunge fino al Consiglio di Stato con un esito tanto inaspettato quanto interessante, in quanto il supremo giudice amministrativo definisce la suddetta ordinanza non applicabile nei confronti dei proprietari, ma a tutti gli effetti valida, aggiungendo che la messa in sicurezza spetta alla P.A.

competente:

“Come stato efficacemente sintetizzato dalla condivisibile giurisprudenza amministrativa, “la bonifica può essere imposta solo a chi abbia inquinato, optando per la responsabilità solo patrimoniale del proprietario non responsabile, salvi gli oneri relativi agli interventi di urgenza e salva la facoltà di eseguire

spontaneamente gli interventi di bonifica ambientale (articolo 253 del codice dell’ambiente).

Conseguentemente, il proprietario, ai sensi dell'articolo 245, comma 2, dello stesso decreto legislativo, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione di cui all’articolo 240, comma 1, lettera i), che le definisce come “le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia”, mentre gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione e cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento (articolo 244, comma 2). Se il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultassero necessari debbono essere adottati dalla P.A. competente (articolo 244, comma 4), che potrà recuperare quanto speso nei confronti anche del proprietario, nei limiti del valore di mercato del sito” (cfr. Tar Lombardia, Brescia sez. I, sentenza 29/8/2016 n. 1161). “

A fronte di quanto espresso dalle iniziative del Comune di Taranto, della Provincia di Taranto e dal successivo giudizio del Consiglio di Stato furono delineati i passi da compiere sin dal 06/02/2018.

In sintesi, si obbliga un intervento delle P.A. competente che, senza alcun indugio, deve provvedere a tutte le attività specificate nell'ordinanza con la supervisione di ARPA.

Aspetto da non sottovalutare è la Caratterizzazione delle matrici ambientali con una corretta individuazione dello stato dei luoghi per un puntuale ripristino degli stessi alle condizioni originarie.

Con Delibera Regionale n. 918 del 31/05/2018 viene approvato il piano di intervento - indagini preliminari, messa in sicurezza dì emergenza e disposizioni operative.

Con atto per Notaio Latorraca Rep.135331 Racc. 27239 del 19 giugno 2018, Lutum srl ha acquisito

dal sig. Vergine Giuseppe l’intero compendio immobiliare, comunicando di voler effettuare le

attività di messa in sicurezza quale proprietario non responsabile.

(7)

Ad oggi possiamo concludere che, dalle ultime rilevazioni fatte da ARPA, non solo non sono state ancora seguite le prescrizioni dell’ordinanza Provinciale, ma non si vuole tener conto nemmeno del parere tecnico dell’ARPA in merito alle attività da svolgere.

In particolare ci riferiamo:

- sistema di monitoraggio mediante la rete di pozzi spia - azioni di messa in sicurezza delle vasche

I punti essenziali per la sostenibilità ambientale e per la conservazione delle risorse limitate su cui non si può e non si deve soprassedere sono stati espressi dai sindaci del territorio in un incontro tenutosi 8/01/2021 a Faggiano:

1. Riguardo ai pozzi spia originali, secondo quanto ci è stato riferito, sarebbero crollati per cui chiediamo di sapere come mai di questo non sia stata fornita alcuna notizia certa, né è stato fornito un resoconto della situazione in atto e né se c’è stata la sostituzione dei pozzi spia nelle immediate vicinanze. Infatti dal verbale del 15.09.2020 si apprende che la dott.ssa Lacarbonara (ARPA Puglia Direzione Scientifica), richiamando la nota ARPA DAP Taranto con la nota prot. n. 54798 del 08.09.2020, ha evidenziato “l'importanza di includere nella rete di monitoraggio alcuni piezometri da realizzare ex novo nelle immediate vicinanze degli attuali pozzi spia (PF1, PF2, PF3, PF4) della discarica che, non essendo più utilizzabili, avrebbero dovuto essere dismessi e sigillati”.

2. Il percolato va rimosso, sia quello superficiale che, soprattutto, quello profondo della vasca e va misurato e caratterizzato, mostrando anche il corretto funzionamento del sistema di emungimento.

Tutto questo al fine di non lasciare il minimo residuo nelle vasche, in modo da scongiurare o comunque ridurre la compromissione delle matrici che possono causare una rottura della geomembrana. Una buona prassi da seguire sempre per la normale gestione della discarica.

3. Il biogas deve essere caratterizzato e bisogna fornire la quantità del gas estratto e come questo sia stato gestito e cioè bruciato o accumulato.

4. La copertura delle vasche deve essere completata per evitare la formazione di ulteriore percolato;

5. Lo stato geofisico fornito dalla Geotek ha evidenziato la compromissione di molte zone della Vasca B con un livello di criticità elevata, che non lascia spazio ad interpretazione dubbie tali da giustificare uno studio ulteriore mediante una verifica diretta con lo spostamento dei rifiuti;

6. Lo spostamento di rifiuti è una pratica che potrebbe fare, ma questo dimostrerebbe che ci sono delle criticità che hanno compromesso il fondo della vasca B. In tale situazione occorrerebbe procedere all’eliminazione della causa inquinante e alla caratterizzazione dei luoghi, in modo da quantificare l’entità del danno ambientale e del danno sanitario che può aver provocato negli anni. Inoltre, riteniamo che il documento elaborato dalla Geotek, riguardo alle geomembrane, vada rivisto e approfondito prima di affrontare un eventuale spostamento dei rifiuti nelle vasche A e B.

7. Sottolineiamo come sia fondamentale programmare un’indagine diretta sulle matrici ambientali atte a confermare, oppure a fugare dubbi, sulle possibili infiltrazioni di percolato nel sottosuolo e sulla mancata tenuta delle geomembrane nelle vasche A e B per verificare eventuali conseguenze (che

(8)

possono arrivare sino al disastro ambientale), mediante la Caratterizzazione dei luoghi come esplicitamente richiesto anche nell’ordinanza Provinciale

8. Lo spostamento dei rifiuti presenti nella vasca B non rientra tra gli interventi MISE condivisi con gli Enti e autorizzati dall’Autorità giudiziaria, pertanto non è possibile farlo finché l’autorità competente non autorizzi l’intervento, più volte proposto dalla stessa Società LUTUM srl.

9. Se vi è la necessità di colmare il vuoto al centro della vasca B, si può usare materiale inerte più leggero (non rifiuto) al fine di permettere di livellare il telo di copertura provvisorio, senza gravare né in termini di peso né in termini di ulteriore rifiuto.

10.

Rappresentiamo che, come più volte ribadito anche dal prof. Fracassi (tecnico Lutum srl), per ripristinare le condizioni ambientali ideali e valutare e verificare il danno causato, chiediamo a gran voce il ripristino dei pozzi spia all'interno della discarica (quelli posizioni ad una distanza di 1 km non sono efficaci).

L’inosservanza delle prescrizioni Provinciali e del parere tecnico dell’ARPA da parte del proprietario (che si definisce “non responsabile”), equivale di fatto ad esprimere una non volontà alla messa in sicurezza della discarica, ricadendo nuovamente nei termini dell’art. 244 comma 4.

Quanto descritto evidenzia la frattura incolmabile tra l’interesse pubblico per salvaguardia ambientale e gli interessi del privato per il fatturato, intaccando il principio cardine dell’art. 41 della nostra Costituzione:

“L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali“

Successivamente il Presidente invita gli altri Sindaci presenti ad intervenire sull'argomento in parola, i cui interventi sono riportati nel succitato resoconto stenotipico;

Dopo i predetti interventi il Presidente pone ai voti il provvedimento.

I Sindaci di Avetrana, Laterza, Monteiasi, Palagianello, Statte ed il Vice Sindaco di Martina Franca hanno lasciato la seduta in videoconferenza.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Preso atto che la presente proposta non necessita dei pareri ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;

Vista la suestesa relazione;

Visto il vigente Statuto provinciale;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000;

(9)

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

PRESENTI E VOTANTI N. 18

Con votazione resa per appello nominale, unanime e favorevole, espressa nei modi di legge

DELIBERA

1. di considerare le premesse, che qui si intendono richiamate, parte integrante e sostanziale del presente atto nonché motivazione del presente provvedimento;

2. di dare indirizzo al Presidente della Provincia di portare sui Tavoli tecnici di competenza posizioni che vanno esclusivamente nella salvaguardia e tutela dei nostri territori e della salute dei nostri concittadini, così come riportato nelle premesse e, nello specifico, di proporre le seguenti questioni:

1) Introduzione dell’isola amministrativa Taranto / B con ampliamento della progettazione di recupero ambientale ricadente nell’area di crisi ambientale CIS (con fondi Just Transition Fund); programmando un’estensione della piantumazione di alberi, in un’area altamente inquinata, come da progettazione del piano di

“ambientalizzazione, rinaturalizzazione di aree pubbliche e implementazione del verde”.

2) l’ottemperanza fedele dell’ordinanza provinciale prot. 11032 del 31-03-2017;

a) messa in sicurezza:

i) emungimento e caratterizzazione del percolato superficiale e profondo;

ii) copertura completa delle vasche;

iii) estrazione e caratterizzazione del biogas);

b) ripristino della rete dei pozzi spia come da progetto IRSA (marzo 2020) con 10 pozzi complessivamente:

i) ripristino dei 4 piezometrici esistenti nel perimetro della discariche;

ii) integrazione di 6 nuovi piezometrici;

c) Piano di Caratterizzazione dei Luoghi con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla Parte IV del D.lgs 152/2006;

3) Estensione di tutti i tavoli tecnici, riguardanti la discarica Vergine-Lutum, a tutti i comuni prospicienti la discarica.

4) Le modifiche all’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti

l’introduzione del fattore di pressione tra i criteri di valutazione per la localizzazione

delle discariche e degli impianti di recupero dei rifiuti urbani.

(10)

Il Sindaco di Fragagnano ha lasciato la seduta in videoconferenza.

PRESENTI E VOTANTI N. 17

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione resa per appello nominale, unanime e favorevole, espressa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Rosa Viceconte avv. Giovanni Gugliotti Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

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